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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 13/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Asti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
650/2023 RGAC
Il giudice, dott. P. Perfetti, ha emesso sentenza, nel giudizio in epigrafe, pendente sulla citazione di
ER
, nato a [...] il [...] (C.F. , residente in [...]
Montegrosso d'Asti (AT), Via XX Settembre n. 3, agli effetti del presente atto rappresentato e difeso dall'Avv.
Silvia Lina Brignano (C.F. – tel / fax n. 0144/322119– indirizzo pec: CodiceFiscale_2
, presso la quale in Acqui Terme (AL), Corso Italia n. 72, Email_1
è elettivamente domiciliato, giusta procura speciale
Parte attrice chiede nella presente sede:
“IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Asti, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa ammissione delle prove per interrogatorio formale e testi in prova diretta sui capi di prova indicati nella memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c., e anche in prova contraria sui capi di prova controparte
- accertare e dichiarare che il conto corrente n. 30/22513, acceso presso la – Filiale di Vigliano CP_1
d'Asti, è sempre stato alimentato dalla provvista fornita unicamente dal Sig. e che, Persona_1 pertanto, tutto il saldo alla data del decesso pari ad Euro 43.695,05 è da ascrivere alla massa ereditaria, Pt_ non avendo il fratello e cointestatario contribuito in alcun modo ad alimentare il conto in questione;
- accertare e dichiarare che il dossier titoli n. 30/2504171, acceso presso la Filiale di Controparte_2
Vigliano d'Asti è sempre stato alimentato dalla provvista fornita unicamente dal Sig. e che, Persona_1 pertanto, tutto il residuo alla data del decesso pari ad Euro 66.547,24 è da ascrivere alla massa ereditaria, Pt_ non avendo il fratello e cointestatario contribuito in alcun modo ad alimentare il dossier titoli in questione;
[...
- accertare e dichiarare che il mandato di gestione patrimoniale n. 30/10000005, acceso presso la CP_1
Filiale di Vigliano d'Asti, è sempre stato alimentato dalla provvista fornita unicamente dal Sig. CP_2
e che, pertanto, tutto il residuo alla data del decesso pari ad Euro 161.377,74 è da Persona_1 Pt_ ascrivere alla massa ereditaria, non avendo il fratello e cointestatario contribuito in alcun modo ad alimentare la gestione patrimoniale in questione;
- accertare e dichiarare che il mandato di gestione patrimoniale n. 30/10000099, acceso presso la
[...]
Filiale di Vigliano d'Asti, è sempre stato alimentato dalla provvista fornita unicamente dal Sig. CP_2
e che, pertanto, tutto il residuo alla data del decesso pari ad Euro 205.415,88 è da Persona_1 Pt_ ascrivere alla massa ereditaria, non avendo il fratello e cointestatario contribuito in alcun modo ad alimentare la gestione patrimoniale in questione;
- conseguentemente dichiarare che le intere somme presenti sul conto corrente indicato e sugli strumenti finanziari indicati alla morte del Sig. sono parte integrante del suo asse ereditario e, per Persona_1
l'effetto, disporre che la somma complessiva pari ad Euro 487.235,91, come calcolata dalla CP_2
Filiale di Asti alla data del 29.11.2021, giorno del decesso del Sig. , venga
[...] Persona_1 interamente destinata all'unica erede universale legittima;
- accertare e dichiarare che il Sig. ha sottratto al patrimonio del Sig. la somma Parte_1 Persona_1 complessiva di Euro 217.561,25, come meglio specificato in premessa, o in altra veriore somma ritenuta dal
Giudicante;
- condannare il Sig. alla restituzione in favore dell'erede attrice delle somme dallo stesso riscosse Parte_1 dal conto corrente, dal dossier titoli e dalle gestioni patrimoniali, come meglio descritte nella parte narrativa della citazione, pari ad Euro 217.561,25 o in quell'altra somma che risulterà dovuta in corso di causa oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno dei singoli accrediti sul conto corrente e trasferimenti, ovvero in subordine, dalla domanda all'effettivo soddisfo.” La domanda non può esser accolta.
Come correttamente evidenziato, in punto di diritto, dalla convenuta,
la attrice, agendo alla stregua di erede del , ed assumendo esser i rapporti, come indicati Persona_1 sopra, solo fittiziamente cointestati tra il de cuius e parte convenuta - essendo invece la provvista ivi presente di esclusiva proprietà del proprio dante causa – addita detta cointestazione come simulata;
tanto però impone alla attrice i limiti di prova di cui all'art. 1417 cc, essendo necessario alla difesa – posto che la erede assume la identica veste sostanziale del dante causa, che, in ipotesi, sarebbe parte contraente della simulazione – di fornire prova documentale esatta, circa gli assunti in questione, escluso il ricorso a prova per testi e presunzioni.
Peraltro, poiché la cointestazione dei rapporti bancari lascia intendere, sino alla prova contraria, la comproprietà sul denaro, e sui titoli, ivi presenti,
dovrebbe anche parte attrice fornire una minuta ricostruzione contabile – escluso che ciò possa avvenire d'ufficio – dei rapporti in questione.
In atti, tuttavia, è presente solo parte della complessa catena negoziale (vedi infra) descritta dalla attrice dei propri scritti,
non potendosi, sulla scorta di quanto offerto, affermare con certezza che tutte, ed ogni singola posta attiva,
accreditata in favore dei cointestatari, fossero di provenienza del solo de cuius, con totale esclusione di apporti monetari da parte del convenuto.
Prova che neppure può esser fornita, per quanto detto sopra, ex art. 2729 cc.
Come detto, la attrice assume che, in capo al de cuius, venissero nel tempo ad allocarsi plurimi rapporti bancari, talora confluiti gli uni negli altri, deducendo infatti:
“La verità è ben altra: il de cuius nell'anno 2000, estenuato dalle liti giudiziarie promosse dall'ex moglie contro di lui, con il supporto del fratello, si è dapprima spogliato di tutti i suoi beni immobili, poi ha sottoscritto la scrittura privata di transazione del 6.02.2001 (doc. 2 di controparte) – documento sconosciuto all'attrice, ma che prova senza ombra di dubbio la buona fede di quanto affermato dalla stessa nel proprio atto di citazione - e poi ha proseguito in tal guisa cointestando il suo libretto di deposito del 2002 con il fratello, ove confluirono solo i denari del de cuius, e tutto ciò con il precipuo scopo di preservare comunque una parte del suo patrimonio, onde evitare che in qualche altro modo i suoi averi potessero rientrare nella disponibilità dell'ex coniuge.
Altrettanto palese è la circostanza che nel 2014 il padre dell'attrice decideva di cointestare fittiziamente il conto corrente, oggetto di lite, con il fratello con l'unico intento che questi potesse prevalere con più facilità nel caso in cui egli non fosse stato più autosufficiente a causa dei gravi problemi di salute.” Tuttavia, la ricostruzione, passaggio per passaggio, di tutte le dette operazioni, che sarebbero principiate addirittura nel 2000, non appare in atti completa.
Non solo, ma, quanto alle voci attive riportate nei documenti attorei, si osserva esser molte di esse del tutto anonime, quanto alla provenienza,
di talché non è possibile affermare con certezza che il de cuius fosse unico soggetto ad alimentare le gestioni in questione (vedi libretto di deposito sub 13; estratti di conto sub 14; estratti delle gestione finanziarie, sub 16-19 della produzione attorea, ove compare in talune operazioni come Parte_1 firmatario).
Neppure sembra giustificata l'enfasi, posta sul messaggio whatsapp prodotto come doc. 9 attoreo, che invero nulla di preciso dice sui rapporti di causa, provenendo peraltro da soggetto terzo ed estraneo alla controversia odierna.
La prova offerta deve in ultima analisi ritenersi insufficiente, per gli effetti dell'art. 2697 cc,
a superare la presunzione di contitolarità di somme e titoli oggetto di causa,
onde la domanda va rigettata.
Spese secondo soccombenza.
PQM
Il tribunale,
definitivamente pronunziando,
Rigetta le domande attoree;
Condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite di controparte, che liquida in € 9.600 per compenso, oltre tutti accessori.
26.12.2024
Il gi dott. Perfetti