Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIII, sentenza 07/01/2026, n. 96
CGT2
Sentenza 7 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Vizi di notifica

    La Corte ha confermato la decisione di primo grado che riteneva infondata l'eccezione di nullità della notifica via PEC da un indirizzo non presente nei registri pubblici, ritenendo inoltre che l'atto avesse raggiunto lo scopo e che il contribuente si fosse difeso impugnando l'atto.

  • Rigettato
    Prescrizione e decadenza

    La Corte ha respinto questo motivo di appello, rilevando che le normative invocate riguardano tributi locali e non l'IRAP, che è un tributo erariale. Inoltre, ha considerato che i termini erano stati sospesi e prorogati per l'emergenza COVID, come dedotto dall'Agenzia delle Entrate.

  • Rigettato
    Omessa motivazione e mancata indicazione del calcolo degli interessi

    La Corte ha ritenuto che la cartella fosse adeguatamente motivata e che gli interessi moratori fossero stabiliti per legge.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIII, sentenza 07/01/2026, n. 96
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 96
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

    Testo completo