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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIII, sentenza 07/01/2026, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 96/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PASSERO GIULIANA, Presidente
TT ROMEO, Relatore
NOVELLI PAOLO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5217/2024 depositato il 11/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4824/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 23
e pubblicata il 09/04/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220168219361000 IRAP 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3890/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 23.3.2023 la Società_1 Srl ha impugnato la cartella esattoriale per complessivi € 10.995,57 notificata via pec il 20.10.2022; la ricorrente deduceva vizi di notifica e suoi propri (carenza di motivazione e di indicazione analitica del calcolo degli interessi) nonché mancata notifica degli atti presupposti. Concludeva per l'annullamento della cartella impugnata.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso.
La C.G.T. di primo grado di Roma – dopo avere osservato: a) che era infondata l'eccezione di nullità della notifica effettuata a mezzo pec da un indirizzo non presente nei pubblici registri;
b) che, in ogni caso, quando l'atto aveva raggiunto il suo scopo l'asserita nullità doveva considerarsi sanata;
c) che, nella specie, il contribuente si era difeso impugnando l'atto – respingeva il ricorso e condannava al pagamento pari ad € 2.000,00, per spese di lite.
Avverso detta decisione ha proposto appello la Società contribuente chiedendone la riforma.
Controdeduceva l'Agenzia delle Entrate ribadendo la legittimità del proprio operato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato.
L'impugnata sentenza non merita le censure formulate dalla Società contribuente.
Invero, il Collegio rileva che va, anzitutto, respinto il motivo di appello concernente la prescrizione e la decadenza del diritto di chiedere i tributi di cui alla cartella opposta per tardiva formazione e notifica dei ruoli sottesi all'atto impugnato. Al riguardo è agevole rilevare che le normative invocate a base di tale eccezione concernono tributi locali e, quindi, non riguardano il tributo in questione (IRAP) erariale.
Comunque, già in primo grado parte appellata aveva dedotto che la dichiarazione IRAP era stata presentata in data 2.12.2019 e che i termini di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 602/73 erano stati sospesi e successivamente prorogati per emergenza COVID. Quanto al motivo di appello concernente l'omessa motivazione della cartella e l'omessa specificazione del calcolo degli interessi moratori, è agevole ribattere che la cartella è adeguatamente motivata e gli interessi moratori sono stabiliti per legge. Alla luce delle considerazioni che precedono, assorbito in esse ogni altro motivo, l'appello deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, rigetta l'appello proposto da Ricorrente_1
S.r.l. e conferma la sentenza impugnata. Condanna l'appellante alle spese del grado liquidate in euro 2.200,00 a favore di ADER. Così deciso in Roma, 10 dicembre 2025 Il Giudice Dott. Nominativo_1
presidente Dott.ssa Giuliana Passero
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PASSERO GIULIANA, Presidente
TT ROMEO, Relatore
NOVELLI PAOLO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5217/2024 depositato il 11/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4824/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 23
e pubblicata il 09/04/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220168219361000 IRAP 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3890/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 23.3.2023 la Società_1 Srl ha impugnato la cartella esattoriale per complessivi € 10.995,57 notificata via pec il 20.10.2022; la ricorrente deduceva vizi di notifica e suoi propri (carenza di motivazione e di indicazione analitica del calcolo degli interessi) nonché mancata notifica degli atti presupposti. Concludeva per l'annullamento della cartella impugnata.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso.
La C.G.T. di primo grado di Roma – dopo avere osservato: a) che era infondata l'eccezione di nullità della notifica effettuata a mezzo pec da un indirizzo non presente nei pubblici registri;
b) che, in ogni caso, quando l'atto aveva raggiunto il suo scopo l'asserita nullità doveva considerarsi sanata;
c) che, nella specie, il contribuente si era difeso impugnando l'atto – respingeva il ricorso e condannava al pagamento pari ad € 2.000,00, per spese di lite.
Avverso detta decisione ha proposto appello la Società contribuente chiedendone la riforma.
Controdeduceva l'Agenzia delle Entrate ribadendo la legittimità del proprio operato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato.
L'impugnata sentenza non merita le censure formulate dalla Società contribuente.
Invero, il Collegio rileva che va, anzitutto, respinto il motivo di appello concernente la prescrizione e la decadenza del diritto di chiedere i tributi di cui alla cartella opposta per tardiva formazione e notifica dei ruoli sottesi all'atto impugnato. Al riguardo è agevole rilevare che le normative invocate a base di tale eccezione concernono tributi locali e, quindi, non riguardano il tributo in questione (IRAP) erariale.
Comunque, già in primo grado parte appellata aveva dedotto che la dichiarazione IRAP era stata presentata in data 2.12.2019 e che i termini di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 602/73 erano stati sospesi e successivamente prorogati per emergenza COVID. Quanto al motivo di appello concernente l'omessa motivazione della cartella e l'omessa specificazione del calcolo degli interessi moratori, è agevole ribattere che la cartella è adeguatamente motivata e gli interessi moratori sono stabiliti per legge. Alla luce delle considerazioni che precedono, assorbito in esse ogni altro motivo, l'appello deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, rigetta l'appello proposto da Ricorrente_1
S.r.l. e conferma la sentenza impugnata. Condanna l'appellante alle spese del grado liquidate in euro 2.200,00 a favore di ADER. Così deciso in Roma, 10 dicembre 2025 Il Giudice Dott. Nominativo_1
presidente Dott.ssa Giuliana Passero