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Sentenza 15 marzo 2025
Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/03/2025, n. 4017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4017 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di ROMA, IV SEZIONE CIVILE, in persona della dr.ssa
BARBARA PIROCCHI, in funzione di giudice monocratico,
letti gli art 132 e 118 disp.att. c.p.c.,
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 69980 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: opposizione a precetto ex art 615 comma primo
c.p.c., trattenuta in decisione all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni celebratasi in data 18/06/2024.
TRA
(,C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Fiumicino (RM), Via Francesco Verrotti n. 16, presso lo studio dell'Avv. Lucia
Melito, (C.F.: ) che lo rappresenta e difende giusta procura C.F._2
alle liti posta in calce all'atto di citazione;
Parte Opponente
E
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._3
unitamente e disgiuntamente dall'Avv. Andrea Celletti (-CF:
) e dall'Avv. Guerrina Crescentini ed elettivamente C.F._4
domiciliata presso lo studio del primo in Roma in Viale Giulio Cesare n. 95, come da procura conferita su separato atto;
1 Parte Opposta
CONCLUSIONI
Come da verbale di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevato che si omette di circostanziare lo svolgimento del processo, atteso che, a norma dell'art.132 c.p.c., come novellato a seguito della L.
18.06.2009 n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Ai fini della concreta determinazione della ratio dell'espressione contenuta in detta norma, appare del tutto corretto tenere conto dell'art. 16, comma 5, D. Lvo
5/03 che, seppur abrogato dalla L. 69/09, costituisce un significativo elemento interpretativo della volontà del legislatore in materia, costituendo l'unica concreta applicazione legislativa dell'affermato criterio generale della “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”. Tale disposizione prevede che la sentenza possa essere sempre motivata in forma abbreviata
“mediante rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa” e la
“esposizione delle ragioni in diritto” anche con riferimento a “precedenti conformi” e chiarisce, quindi, che la concisa esposizione in fatto può certamente tradursi nel rinvio agli elementi di fatto riportati negli atti di causa, come la concisa esposizione in diritto può consistere nel riferimento ai precedenti giurisprudenziali.
Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto nella prospettazione delle parti e nelle loro rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia all'atto di citazione in opposizione al precetto ed alla comparsa di costituzione.
*****
Con atto di citazione notificato in data 10.11.22 il Sig. spiegava Parte_1
opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., ivi formulando anche istanza cautelare, avverso l'atto di precetto notificato dalla Sig.ra in data Controparte_1
12/8/2022 con il quale gli veniva intimato il pagamento di euro 31.845,54 per omesso versamento dell'assegno di mantenimento in favore del figlio;
detta
2 intimazione traeva titolo dalla sentenza n. 457/2013 emessa dal Tribunale di
Civitavecchia in data 10-18.05.2013 nell'ambito del giudizio divorzile.
Due i motivi di opposizione: 1) l'intervenuta prescrizione del credito;
2)
l'insussistenza del credito per avvenuto adempimento.
Si costituiva l'opposta insistendo per il rigetto della domanda, stante la sua integrale infondatezza, con richiesta di condanna anche ex art. 96 c.p.c..
All'udienza del 7.03.23, celebrata nelle forme della trattazione scritta, la causa, su istanza di parte opposta per la trattazione in presenza, veniva rinviata per i medesimi incombenti all'udienza del 29.03.2023; alla detta udienza, con ordinanza riservata, veniva rigettata l'istanza cautelare e disposto rinvio all'udienza del 26.09.2023 per la comparizione personale delle parti. All'udienza del 26.09.23, presente solamente l'opposta , la causa veniva rinviata CP_1
all'udienza del 3.01.2024, con assegnazione dei termini di cui all'art. 183 c.p.c., ove, rigettate le istanze istruttorie, veniva disposto rinvio all'udienza del 18.06.24 per la precisazione delle conclusioni e la decisione. All'udienza del 18.06.24 la causa veniva trattenuta in decisione.
Ripercorso sommariamente l'iter processuale preliminarmente la domanda avanzata da Parte opponente, in quanto finalizzata a contestare l'esistenza del diritto della opposta di procedere ad esecuzione forzata per l'ammontare delle somme precettate, deve essere qualificata come un'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c.
Detta opposizione, così come qualificata, è parzialmente fondata.
Deve essere accolta l'eccezione sollevata da parte opponente relativamente all'applicazione, all'assegno di mantenimento, della prescrizione quinquennale.
L'art. 2948 comma 4° c.c. stabilisce che si prescrivono in cinque anni gli interessi e in generale tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi. Consolidata giurisprudenza ha statuito che i ratei mensili degli assegni di mantenimento per i figli, essendo prestazioni che debbono essere pagate in termini inferiori all'anno, hanno natura periodica e sono soggette alla prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. Tale prescrizione decorre dalle singole scadenze, in relazione alle quali sorge l'interesse all'adempimento. La prescrizione decennale di cui all'art. 2953 c.c., infatti, si applica solo se viene in
3 contestazione la debenza di uno o più ratei e su tale debenza intervenga un accertamento giudiziale sul quale si formi il giudicato.
Nel caso di specie, l'interruzione della prescrizione deve essere riferita al momento della notifica del primo atto di precetto, avvenuta in data 29.03.22, risultano, pertanto, prescritti, i ratei relativi all'assegno di mantenimento maturati nel periodo dal giugno 2013 al marzo 2017.
Non può essere accolto il secondo motivo atteso che la scrittura prodotta in atti appare generica nella sua redazione, priva dell'elencazione specifica dei singoli oggetti che sarebbero stati consegnati e del loro valore venale, parzialmente modificata, contestata nella sua autenticità dalla parte opposta che, invero, ha ammesso la veridicità della sola sua firma disconoscendo il testo e negando di aver mai ricevuto alcun oggetto a titolo di mantenimento. D'altro canto,
l'opponente non è stato in grado di provare la veridicità del documento in questione essendosi limitato a formulare istanza ai sensi dell'art. 216 c.p.c. di verificazione della sottoscrizione a suo dire vergata dall'opposta, istanza istruttoria di per sè inconferente ai fini della decisione atteso che l'opposta non ha mai disconosciuto la veridicità della sua firma. Va sottolineato, peraltro, che la condotta dell'opponente, che ha omesso ingiustificatamente di comparire personalmente all'udienza del 26.09.23 all'uopo fissata, è suscettibile del vaglio del giudice ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 116 e 183 c.p.c.. Nè può essere giustificata, tale assenza, dalla produzione postuma di un certificato medico che attesta l'esecuzione, una settimana prima, di un intervento eseguito ambulatorialmente e di tale lieve entità da non precludere certamente all'opponente la possibilità di comparire in udienza, a distanza dei sette giorni previsti per la convalescenza, e confrontarsi con la controparte, anche ad eventuali fini conciliativi che sono rimasti in tal modo preclusi.
Quanto alla richiesta di condanna di parte opponente anche al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. va precisato che l'abuso del processo causa un danno indiretto all'erario (per l'allungamento del tempo generale nella trattazione dei processi e, di conseguenza, l'insorgenza dell'obbligo al versamento dell'indennizzo ex lege 89/2001) e un danno diretto al litigante (per il ritardo nell'accertamento della verità) e va dunque contrastato (v. Trib. Varese, sez.
Luino, ord. 23 gennaio 2010 in Foro Italiano, 2010, 7–8, I, 2229).
4 In tale contesto, si comprende perché il Legislatore del 2009 (legge n. 69) abbia introdotto un danno tipicamente punitivo nell'art. 96 comma III c.p.c. al fine di scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia
(v. Trib. di Piacenza, sez. civ., sentenza 22 novembre 2010, est. Morlini in Guida al dir., 2011, 3).
Infatti, la norma introdotta dalla Legge 18 giugno 2009 n. 69 nel terzo comma dell'art. 96 c.p.c. non ha natura meramente risarcitoria ma “sanzionatoria”
(Tribunale di Piacenza, sez. civile, sentenza 7 dicembre 2010, est. Coderoni) come la prevalente giurisprudenza di merito ha ritenuto (v. anche Trib. Verona, ord. 1 ottobre 2010; Trib. Verona, ord. 1luglio 2010; Trib. Verona, sez. III civ., sentenza
20 settembre 2010) là dove ha statuito che essa introduce nell'ordinamento una forma di danno punitivo per scoraggiare l'abuso del processo (Tribunale di Roma, sez. XI civile, sentenza 11 gennaio 2010 in Giur. Merito, 2010, 9) e preservare la funzionalità del sistema Giustizia (in questi termini, Trib. Prato 6 novembre 2009,
Trib. Milano 29 agosto 2009), traducendosi, dunque, in “una sanzione d'ufficio”
(Tribunale di Roma, sez. distaccata di Ostia, sentenza 9 dicembre 2010).
La giurisprudenza sin qui richiamata merita di essere riproposta e condivisa.
Come hanno rilevato le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza del 16 luglio
2008 n. 19499 [In Responsabilità civile e previdenza, 2009, 9, 1862]), nell'attuale realtà storico-sociale, le istituzioni del Paese annoverano “le inefficienze e le lunghezze del sistema giudiziario civile tra le cause del rallentamento dello sviluppo economico dell'Italia”; in particolare, il Supremo Giudice afferma che
“tutte le istituzioni del Paese da tempo annoverino la inappagante funzionalità della giustizia civile (la quale dipende soprattutto dai lunghi tempi di definizione,
a sua volta correlati alla variabile niente affatto indipendente del numero delle cause promosse) fra le ragioni di uno sviluppo economico inferiore a quello possibile, segnatamente sotto il profilo dell'abbassamento della propensione agli investimenti”. E', dunque, certo che le liti temerarie contribuiscono ad un danno all'intera collettività, poiché il carico del lavoro giudiziario rallenta inevitabilmente la trattazione di tutti i procedimenti sul Ruolo con riflessi negativi di impatto elevatissimo (si pensi ai costi ingenti che lo Stato versa per i ritardi ex lege 89/2001).
5 Il Tribunale di Milano, in tal senso, ha ritenuto che la ratio della nuova disposizione di cui all'art. 96, 3° comma c.p.c. può essere individuata nello scoraggiare comportamenti strumentali alla funzionalità del servizio giustizia e in genere al rispetto della legalità [Tribunale di Milano, ordinanza 20 agosto 2009 in www.judicium.it].
In virtù di quanto sin qui illustrato, nel caso in esame, tuttavia, si ritiene non ricorrano i presupposti per condannare l'opponente alla pena pecuniaria in favore della controparte.
Per tutto quanto esposto, l'opposizione, per i motivi da cui è sorretta, deve essere parzialmente accolta.
Le spese seguono la parziale soccombenza e si liquidano d'ufficio in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) ACCOGLIE parzialmente la domanda come da motivazione e dichiara valido ed efficace l'atto di precetto limitatamente ai ratei di mantenimento decorrenti dalla data del 29 marzo 2017 fino al 29 marzo 2022, oltre rivalutazione ISTAT ed interessi maturati e maturandi;
2) CONDANNA l'opponente alla refusione delle spese di lite in favore dell'opposta co decurtazione di 1/3 in ragione del parziale accoglimento, quantificate in complessivi € 3.384,66 oltre RSG, C.A. ed IVA come per legge.
Roma, 13/03/2025
Il giudice
Barbara Pirocchi
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