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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 12/07/2025, n. 1111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1111 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 876/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
- dr. Maria Mitola presidente
- dr. Michele Prencipe consigliere
- dr. Alessandra Piliego consigliere rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio di reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Bari emessa il 19.04.2025 di diniego dell'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti proposto da e Parte_1 Pt_2
[...] all'udienza del 1°.07.2025 la causa è stata riservata per la decisione
***
Con ricorso del 14.5.2024 e , premesso di trovarsi in una situazione Parte_1 Parte_2
di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte, a titolo di mutuo e finanziamenti, ed il patrimonio prontamente liquidabile, provocata dal licenziamento dell' nel luglio 2018, seguito da Parte_1
periodo di disoccupazione, con maturazione del trattamento pensionistico solo nell'anno successivo, nonché dalla necessità di offrire sostegno economico alla figlia, esponevano che:
- erano comproprietari di unità immobiliare in Valenzano, adibita a residenza familiare, del valore di € 115.000,00 e l' proprietario di vettura di modesto valore;
Parte_1
- la ricorrente era casalinga, mentre l' percepiva pensione di € 2.250,00, con la Pt_2 Parte_1 quale faceva fronte alle spese correnti mensili di circa € 1.550,00;
- la debitoria dell' era pari ad € 147.928,48, mentre la era debitrice di € Parte_1 Pt_2
19.958,27.
Proponevano un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ai sensi degli artt.66 e 67 CCII, contemplante il pagamento mensile della somma di € 700,00 per la durata massima di 9 anni, per un totale complessivo di € 75.600,00. pagina 1 di 4 In data 6.7.2024, all'esito dell'acquisizione di chiarimenti ed integrazione documentali, veniva emesso decreto di apertura, ex art.70, comma I, CCII, con pronuncia, su istanza dei debitori, del divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei medesimi, nonché delle ulteriori misure protettive di cui al comma 4 dell'art.70 CCII.
Il Tribunale, tuttavia, con sentenza emessa il 19.04.2025, rigettava la domanda con conseguente revoca delle misure protettive.
Argomentava che all'udienza fissata per l'audizione delle parti del 14.11.2024 il difensore dei ricorrenti aveva dichiarato che l' era stato socio della DP ST srl dal 24.1.2018 al Parte_1
26.6.2018 e la socia accomandataria della NOVA CERAMICA sas dal 30.11.2016 al Pt_2
27.4.2018.
Sottolineava che, a fronte dell'espressa richiesta di chiarimenti in ordine all'origine dei debiti dell'IN, né le parti con il difensore né il Gestore avevano riferito alcunchè al fine di escludere la natura mista delle esposizioni debitorie.
Quanto alla , indipendentemente dall'obbligo solidale della stessa per i debiti del coniuge, il Pt_2
Tribunale riteneva di sicura origine imprenditoriale il debito nei confronti della creditrice Parte_3
in ragione della dichiarata qualità di socia accomandataria della NOVA CERAMICA sas;
[...]
anche al riguardo la ricorrente, pur invitata a chiarimenti, non aveva fornito elementi per smentire tale circostanza.
Disponeva, pertanto, la trasmissione della sentenza al referente dell'organismo di composizione della crisi per l'incompletezza delle verifiche compiute dal Gestore.
Avverso detta pronuncia hanno proposto reclamo e contestando Parte_1 Parte_2
che il Tribunale aveva erroneamente omesso:
- di omologare il “piano” unicamente” per la presenza di un debito, asseritamente di natura imprenditoriale, pari ad €. 16.224,04 rispetto ad una complessiva debitoria pari ad €.
167.886,75;
- di considerare che i ricorrenti non avevano più a che fare con attività imprenditoriali oramai da diversi “anni”.
Chiedevano il ripristino delle misure protettive con omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti.
Si è costituito l'avv.to , quale Gestore designato, deducendo che l'unico credito Controparte_1 oggettivamente attribuibile all'attività imprenditoriale della era quello della Pt_2 Parte_3
e che la pur essendo stata socia accomandataria della NOVA CERAMICA sas non
[...] Pt_2
aveva conseguito alcun introito.
pagina 2 di 4 Instava per la revoca della sentenza reclamata e per l'omologa del piano con ripristino delle misure protettive.
Il PG si è espresso per il rigetto del reclamo.
Il reclamo non può essere accolto.
Il Tribunale ha negato l'omologazione del piano valorizzando:
- l'incompletezza dello stesso e la carenza di chiarimenti/informazioni in ordine alla natura della debitoria dell' in quanto socio della DP ST srl dal 24.01.2018 al Parte_1
26.06.2018;
- l'origine imprenditoriale del debito della pari ad € Parte_4
16.224,04 ed € 3.734,23.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che la nozione di consumatore abilitato al piano, come modalità di ristrutturazione del passivo e per le altre prerogative ivi previste, non ha riguardo, in sé e per sé, ad una persona priva, dal lato attivo, di relazioni d'impresa o professionali, invero compatibili se pregresse ovvero attuali, purché non abbiano dato vita ad obbligazioni residue, potendo il soggetto anche svolgere l'attività di professionista o imprenditore, invero solo esigendo l'art. 6, co. 2, lett. b) una specifica qualità della sua insolvenza finale, in essa cioè non potendo comparire obbligazioni assunte per gli scopi di cui alle predette attività ovvero comunque esse non dovendo più risultare attuali, essendo consumatore solo il debitore che, persona fisica, risulti aver contratto obbligazioni — non soddisfatte al momento della proposta di piano - per far fronte ad esigenze personali o familiari o della più ampia sfera attinente agli impegni derivanti dall'estrinsecazione della propria personalità sociale, dunque anche a favore di terzi, ma senza riflessi diretti in un'attività d'impresa o professionale propria, salvo gli eventuali debiti di cui all'art.7 co.1 terzo periodo (tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, imposta sul valore aggiunto e ritenute operate e non versate) che sono da pagare in quanto tali, sulla base della verifica di effettività solutoria commessa al giudice nella sede di cui all'art.12bis co.3 1.
n. 3 del 2012 (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1869 del 01/02/2016).
Qualora pertanto fra i debiti esposti nel piano sia rinvenibile anche solamente un debito di natura non consumeristica, l'intero ricorso dovrà essere dichiarato inammissibile non rilevando neppure il fatto che il debito risalga nel tempo e rappresenti una minima parte del passivo complessivo (in motivazione
Cassazione sentenza 22699/2023).
Orbene, nel caso di specie, parte reclamante ha contestato la sentenza del Tribunale per aver negato l'omologazione a fronte della presenza di un debito, di natura imprenditoriale, di € 16.224,04 a fronte della debitoria complessiva di € 167.886,75 nonché della risalenza nel tempo dell'attività imprenditoriale dei proponenti.
pagina 3 di 4 Le censure non sono condivisibili.
Ed infatti, la debitoria di € 16.224,04 e di € 3.734,23 gravante sulla nei confronti della Pt_2
ha sicura natura imprenditoriale come emerso dall'istruttoria svolta in primo Parte_3
grado e non può trovare ingresso nel piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore attivato congiuntamente dai coniugi . Parte_5
La presenza di detta componente all'interno di un piano che coinvolge unitariamente i debiti di entrambi i coniugi ne inibisce l'omologa e ciò a prescindere dall'incidenza quantitativa sullo stesso e dalla risalenza nel tempo delle obbligazioni assunte.
A ciò aggiungasi che, a fronte della richiesta del Tribunale di chiarimenti specificamente mirati a comprendere la natura della debitoria dell'IN (in ragione della sua posizione, sia pur per un periodo contenuto, di socio della DP ST srl) alcuna documentazione è stata allegata a riscontro.
Al riguardo il Gestore, nelle note di trattazione scritta, si è limitato a riferire che i debiti contratti dall'IN potevano considerarsi “estranei” all'attività imprenditoriale apparendo pacifico che “ i finanziamenti sottoscritti con AS e IF erano cronologicamente lontani dal periodo risicato in cui il ricorrente aveva rivestito la qualità di socio “accomandante” della DP ST (dal 24.01.2018 al
26.06.2018) e, certamente, nulla avevano a che vedere con una presunta attività imprenditoriale del medesimo”.
Trattasi di argomentazioni prive di qualsivoglia riscontro probatorio non rilevando- come detto- la mera risalenza nel tempo della debitoria di natura imprenditoriale.
Il reclamo non può essere accolto.
La mancanza di parti costituite e la sostanziale adesione del Gestore alle ragioni di parte reclamante giustifica la compensazione integrale delle spese.
PQM
La Corte rigetta il reclamo e compensa le spese.
Così deciso in Bari, 8.07.2025
Il Presidente
Dr. Maria Mitola
Il giudice est.
Dr. Alessandra Piliego
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
- dr. Maria Mitola presidente
- dr. Michele Prencipe consigliere
- dr. Alessandra Piliego consigliere rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio di reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Bari emessa il 19.04.2025 di diniego dell'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti proposto da e Parte_1 Pt_2
[...] all'udienza del 1°.07.2025 la causa è stata riservata per la decisione
***
Con ricorso del 14.5.2024 e , premesso di trovarsi in una situazione Parte_1 Parte_2
di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte, a titolo di mutuo e finanziamenti, ed il patrimonio prontamente liquidabile, provocata dal licenziamento dell' nel luglio 2018, seguito da Parte_1
periodo di disoccupazione, con maturazione del trattamento pensionistico solo nell'anno successivo, nonché dalla necessità di offrire sostegno economico alla figlia, esponevano che:
- erano comproprietari di unità immobiliare in Valenzano, adibita a residenza familiare, del valore di € 115.000,00 e l' proprietario di vettura di modesto valore;
Parte_1
- la ricorrente era casalinga, mentre l' percepiva pensione di € 2.250,00, con la Pt_2 Parte_1 quale faceva fronte alle spese correnti mensili di circa € 1.550,00;
- la debitoria dell' era pari ad € 147.928,48, mentre la era debitrice di € Parte_1 Pt_2
19.958,27.
Proponevano un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ai sensi degli artt.66 e 67 CCII, contemplante il pagamento mensile della somma di € 700,00 per la durata massima di 9 anni, per un totale complessivo di € 75.600,00. pagina 1 di 4 In data 6.7.2024, all'esito dell'acquisizione di chiarimenti ed integrazione documentali, veniva emesso decreto di apertura, ex art.70, comma I, CCII, con pronuncia, su istanza dei debitori, del divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei medesimi, nonché delle ulteriori misure protettive di cui al comma 4 dell'art.70 CCII.
Il Tribunale, tuttavia, con sentenza emessa il 19.04.2025, rigettava la domanda con conseguente revoca delle misure protettive.
Argomentava che all'udienza fissata per l'audizione delle parti del 14.11.2024 il difensore dei ricorrenti aveva dichiarato che l' era stato socio della DP ST srl dal 24.1.2018 al Parte_1
26.6.2018 e la socia accomandataria della NOVA CERAMICA sas dal 30.11.2016 al Pt_2
27.4.2018.
Sottolineava che, a fronte dell'espressa richiesta di chiarimenti in ordine all'origine dei debiti dell'IN, né le parti con il difensore né il Gestore avevano riferito alcunchè al fine di escludere la natura mista delle esposizioni debitorie.
Quanto alla , indipendentemente dall'obbligo solidale della stessa per i debiti del coniuge, il Pt_2
Tribunale riteneva di sicura origine imprenditoriale il debito nei confronti della creditrice Parte_3
in ragione della dichiarata qualità di socia accomandataria della NOVA CERAMICA sas;
[...]
anche al riguardo la ricorrente, pur invitata a chiarimenti, non aveva fornito elementi per smentire tale circostanza.
Disponeva, pertanto, la trasmissione della sentenza al referente dell'organismo di composizione della crisi per l'incompletezza delle verifiche compiute dal Gestore.
Avverso detta pronuncia hanno proposto reclamo e contestando Parte_1 Parte_2
che il Tribunale aveva erroneamente omesso:
- di omologare il “piano” unicamente” per la presenza di un debito, asseritamente di natura imprenditoriale, pari ad €. 16.224,04 rispetto ad una complessiva debitoria pari ad €.
167.886,75;
- di considerare che i ricorrenti non avevano più a che fare con attività imprenditoriali oramai da diversi “anni”.
Chiedevano il ripristino delle misure protettive con omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti.
Si è costituito l'avv.to , quale Gestore designato, deducendo che l'unico credito Controparte_1 oggettivamente attribuibile all'attività imprenditoriale della era quello della Pt_2 Parte_3
e che la pur essendo stata socia accomandataria della NOVA CERAMICA sas non
[...] Pt_2
aveva conseguito alcun introito.
pagina 2 di 4 Instava per la revoca della sentenza reclamata e per l'omologa del piano con ripristino delle misure protettive.
Il PG si è espresso per il rigetto del reclamo.
Il reclamo non può essere accolto.
Il Tribunale ha negato l'omologazione del piano valorizzando:
- l'incompletezza dello stesso e la carenza di chiarimenti/informazioni in ordine alla natura della debitoria dell' in quanto socio della DP ST srl dal 24.01.2018 al Parte_1
26.06.2018;
- l'origine imprenditoriale del debito della pari ad € Parte_4
16.224,04 ed € 3.734,23.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che la nozione di consumatore abilitato al piano, come modalità di ristrutturazione del passivo e per le altre prerogative ivi previste, non ha riguardo, in sé e per sé, ad una persona priva, dal lato attivo, di relazioni d'impresa o professionali, invero compatibili se pregresse ovvero attuali, purché non abbiano dato vita ad obbligazioni residue, potendo il soggetto anche svolgere l'attività di professionista o imprenditore, invero solo esigendo l'art. 6, co. 2, lett. b) una specifica qualità della sua insolvenza finale, in essa cioè non potendo comparire obbligazioni assunte per gli scopi di cui alle predette attività ovvero comunque esse non dovendo più risultare attuali, essendo consumatore solo il debitore che, persona fisica, risulti aver contratto obbligazioni — non soddisfatte al momento della proposta di piano - per far fronte ad esigenze personali o familiari o della più ampia sfera attinente agli impegni derivanti dall'estrinsecazione della propria personalità sociale, dunque anche a favore di terzi, ma senza riflessi diretti in un'attività d'impresa o professionale propria, salvo gli eventuali debiti di cui all'art.7 co.1 terzo periodo (tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, imposta sul valore aggiunto e ritenute operate e non versate) che sono da pagare in quanto tali, sulla base della verifica di effettività solutoria commessa al giudice nella sede di cui all'art.12bis co.3 1.
n. 3 del 2012 (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1869 del 01/02/2016).
Qualora pertanto fra i debiti esposti nel piano sia rinvenibile anche solamente un debito di natura non consumeristica, l'intero ricorso dovrà essere dichiarato inammissibile non rilevando neppure il fatto che il debito risalga nel tempo e rappresenti una minima parte del passivo complessivo (in motivazione
Cassazione sentenza 22699/2023).
Orbene, nel caso di specie, parte reclamante ha contestato la sentenza del Tribunale per aver negato l'omologazione a fronte della presenza di un debito, di natura imprenditoriale, di € 16.224,04 a fronte della debitoria complessiva di € 167.886,75 nonché della risalenza nel tempo dell'attività imprenditoriale dei proponenti.
pagina 3 di 4 Le censure non sono condivisibili.
Ed infatti, la debitoria di € 16.224,04 e di € 3.734,23 gravante sulla nei confronti della Pt_2
ha sicura natura imprenditoriale come emerso dall'istruttoria svolta in primo Parte_3
grado e non può trovare ingresso nel piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore attivato congiuntamente dai coniugi . Parte_5
La presenza di detta componente all'interno di un piano che coinvolge unitariamente i debiti di entrambi i coniugi ne inibisce l'omologa e ciò a prescindere dall'incidenza quantitativa sullo stesso e dalla risalenza nel tempo delle obbligazioni assunte.
A ciò aggiungasi che, a fronte della richiesta del Tribunale di chiarimenti specificamente mirati a comprendere la natura della debitoria dell'IN (in ragione della sua posizione, sia pur per un periodo contenuto, di socio della DP ST srl) alcuna documentazione è stata allegata a riscontro.
Al riguardo il Gestore, nelle note di trattazione scritta, si è limitato a riferire che i debiti contratti dall'IN potevano considerarsi “estranei” all'attività imprenditoriale apparendo pacifico che “ i finanziamenti sottoscritti con AS e IF erano cronologicamente lontani dal periodo risicato in cui il ricorrente aveva rivestito la qualità di socio “accomandante” della DP ST (dal 24.01.2018 al
26.06.2018) e, certamente, nulla avevano a che vedere con una presunta attività imprenditoriale del medesimo”.
Trattasi di argomentazioni prive di qualsivoglia riscontro probatorio non rilevando- come detto- la mera risalenza nel tempo della debitoria di natura imprenditoriale.
Il reclamo non può essere accolto.
La mancanza di parti costituite e la sostanziale adesione del Gestore alle ragioni di parte reclamante giustifica la compensazione integrale delle spese.
PQM
La Corte rigetta il reclamo e compensa le spese.
Così deciso in Bari, 8.07.2025
Il Presidente
Dr. Maria Mitola
Il giudice est.
Dr. Alessandra Piliego
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