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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 11/02/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione Civile Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 2394/2023 R.G.sul ricorso depositato il 23/05/2023 proposto da (difeso dall'avv. Andrea Greco) nei confronti di Parte_1 [...]
( difeso da avv.ti Ettore Triolo e Valeria Controparte_1
Grandizio ) ; che è stata disposta la trattazione scritta della causa , sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte : la parte ricorrente e la parte resistente ,
così definitivamente provvede :
“ Accoglie la domanda e annulla l'ordinanza ingiunzione .
Condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 2800,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute, e contributo unificato se corrisposto con distrazione a favore del procuratore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario"
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di: annullare, dichiarare nulla o inefficace, anche per intervenuta estinzione dell'obbligazione,
l'Ordinanza Ingiunzione emessa dall' e recante il numero OI- 001052603. CP_1
Parte ricorrente deduceva che agiva per l'annullamento della ordinanza ingiunzione n. OI-
001052603, prot. .6700.12/04/2023.0175434 notificata a mezzo posta raccomandata in data CP_1
24.04.2023 dell'importo complessivo di € 10.000,00.
Parte resistente si costituiva contestando la domanda , pur però riducendo la sanzione.. CP_1
1 Rimessa la causa in decisione, il ricorso è fondato per quanto si dirà.
La presente azione giudiziale è svolta avverso ordinanza ingiunzione con sanzione amministrativa CP_ pecuniaria emessa dall' in materia di versamento dei contributi previdenziali per annualità del
2016 (01/2016)
Va premesso che il giudizio di opposizione alla sanzione amministrativa è retto dal principio della domanda ossia della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto della pronunzia d'ufficio su eccezioni rimesse esclusivamente all'iniziativa di parte, nonché ai limiti della modificazione della causa petendi, che, in tale giudizio, resta individuata sulla base dei motivi di opposizione.
La causa è matura per la decisione peraltro il termine al ricorrente per depositare note era esteso fino al 11.2.2025 ossia nel rispetto di almeno 10 giorni dalla scadenza del termine per la
CP_ costituzione dell' che si era costituito il 29.1.2025 .
Nessuna ragione per rinvio pertanto sussiste .
L'ordinanza ingiunzione è stata notificata il 24.4. 2023 e l'opposizione è tempestiva.
OMESSA E TARDIVA CONTESTAZIONE DELL'ILLECITO
Quanto al motivo della tardività della contestazione per violazione dell'art 14 comma 2 della
Legge 689/81 risulta sia avvenuta con atto di accertamento notificato il 4.6. 2018.
Va rilevato che la depenalizzazione è intervenuta con l'art. 3 , co.6 dlgs n. 8 del 15.1.2016 entrata in vigore il 6.2.2016.
Nel caso invece in esame non è dato alcun termine diverso né una previsione di inapplicabilità dell'art 14 cit
L'art. 6 del d.lgs. n.8/2016 rubricato “disposizioni applicabili espressamente prevede che: “nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981 n.689”
L'art 23 d.l. n. 48 del 2023 laddove prevede 2. Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto- legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione.> depone che per il periodo anteriore l'art 14 cit. è applicabile alla materia in esame.
2 CP_ Ciò posto l' motiva la tardività adducendo una complessità del procedimento e la sussistenza di molte migliaia di illeciti da verificare per l'anno 2016
Nulla dice però di quando avrebbe appreso l'omissione e dati concreti di impossibilità a rispettare il termine di 90 giorni.
IL mancato pagamento delle somme non era dunque un fatto ignoto all'istituto .
Risultano flussi di comunicazione Uniemens da cui potevano verificarsi le inadempienze.
Pur venendo in rilievo violazioni rilevabili dall' , che non implicano particolari aggravi CP_1
istruttori, non sono stati introdotti argomenti tesi a fornire elementi di segno contrario.
Dagli atti non sono emersi altresì elementi che consentano di ritenere complessa o particolarmente laboriosa la singola attività di verifica dell'omissione, trattandosi di omissioni contributive alla scadenza, automaticamente rilevabili dall'Istituto.
Il termine di accertamento e contestazione non può essere derogato in ragione di una situazione generale che rientra in un aspetto organizzativo dell'ente .
Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14, l. 689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
La sanzione è viziata dalla tardività della contestazione dell'infrazione e ciò comporta l'annullamento della ordinanza ingiunzione
PRESCRIZIONE
Il secondo motivo relativo alla prescrizione quinquennale appare infondato
L'Art 3 co.6 legge 8 del 2016 prevedeva :
<6. L'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e' sostituito dal seguente:
«1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro
10.000 annui, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se
l'importo omesso non e' superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.
Il datore di lavoro non e' punibile, ne' assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.
(…..)
1-quater. Durante il termine di cui al comma 1-bis il corso della prescrizione rimane sospeso>.
3 Il corso della prescrizione della sanzione amministrativa è iniziato a decorrere dall'entrata in vigore della normativa di depenalizzazione che ha previsto la trasformazione dell'illecito penale in illecito amministrativo .
L'entrata in vigore del provvedimento di depenalizzazione è avvenuta il 6.2.2016 mentre prima di essa nessuna sanzione amministrativa era prevista e applicabile per cui non era configurabile alcun diritto dell'Amministrazione ad irrogare la sanzione in via amministrativa
In tema si è pure detto < Ciò premesso, stante il principio secondo cui la prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa comincia a decorrere dal momento in cui tale diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), tale momento, nel caso di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati, non può identificarsi con quello in cui la violazione è stata commessa, bensì con quello nel quale gli atti relativi pervengono alla competente autorità amministrativa, cui sono trasmessi dall'autorità giudiziaria a norma dell'art. 411. 24 novembre 1981 n. 689. Infatti solo dopo tale ricevimento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa (cfr. Cass.
n. 19529 del 2003).> così Cass 19897/18
CP_ Nel caso di specie con l'accertamento inviato. l' ha interrotto il corso della prescrizione quinquennale , dopo la depenalizzazione , come sopra iniziato e dopo la notifica dell'accertamento era sospesa la prescrizione per tre mesi ai sensi del comma 1 quater cit.
Va comunque detto che l'art 103 comma 6 bis d.legge n.18 del 2020 disponeva :
<
6-bis. Il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale e' sospeso dal
23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo e' sospeso il termine di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689>
Ne discende che non sono decorsi i cinque anni dall'atto di accertamento e nessuna prescrizione estintiva è maturata.
Sulla prescrizione quinquennale non risulta alcun intervento legislativo attuale di modifica .
ALTRI MOTIVI
CP_ In merito ad altri motivi, quanto alla sussistenza dell'illecito parte non prova con documenti l'obbligo contributivo .
L'accertamento fa riferimento a quote non versate per il 01/2016 ma non produce le denunce della ditta .
4 Pertanto non vi è comunque un riscontro dell'illecito
RIDETERMINAZIONE CP_ L' ha rideterminato la somma riducendo quella iniziale e fissando 838,00 euro ma parte ricorrente non ha inteso aderire per cui non può pronunciarsi la cessazione della materia del contendere
SPESE
Spese del giudizio a carico della parte resistente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio Calabria 11.2.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione Civile Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 2394/2023 R.G.sul ricorso depositato il 23/05/2023 proposto da (difeso dall'avv. Andrea Greco) nei confronti di Parte_1 [...]
( difeso da avv.ti Ettore Triolo e Valeria Controparte_1
Grandizio ) ; che è stata disposta la trattazione scritta della causa , sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte : la parte ricorrente e la parte resistente ,
così definitivamente provvede :
“ Accoglie la domanda e annulla l'ordinanza ingiunzione .
Condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 2800,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute, e contributo unificato se corrisposto con distrazione a favore del procuratore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario"
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di: annullare, dichiarare nulla o inefficace, anche per intervenuta estinzione dell'obbligazione,
l'Ordinanza Ingiunzione emessa dall' e recante il numero OI- 001052603. CP_1
Parte ricorrente deduceva che agiva per l'annullamento della ordinanza ingiunzione n. OI-
001052603, prot. .6700.12/04/2023.0175434 notificata a mezzo posta raccomandata in data CP_1
24.04.2023 dell'importo complessivo di € 10.000,00.
Parte resistente si costituiva contestando la domanda , pur però riducendo la sanzione.. CP_1
1 Rimessa la causa in decisione, il ricorso è fondato per quanto si dirà.
La presente azione giudiziale è svolta avverso ordinanza ingiunzione con sanzione amministrativa CP_ pecuniaria emessa dall' in materia di versamento dei contributi previdenziali per annualità del
2016 (01/2016)
Va premesso che il giudizio di opposizione alla sanzione amministrativa è retto dal principio della domanda ossia della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto della pronunzia d'ufficio su eccezioni rimesse esclusivamente all'iniziativa di parte, nonché ai limiti della modificazione della causa petendi, che, in tale giudizio, resta individuata sulla base dei motivi di opposizione.
La causa è matura per la decisione peraltro il termine al ricorrente per depositare note era esteso fino al 11.2.2025 ossia nel rispetto di almeno 10 giorni dalla scadenza del termine per la
CP_ costituzione dell' che si era costituito il 29.1.2025 .
Nessuna ragione per rinvio pertanto sussiste .
L'ordinanza ingiunzione è stata notificata il 24.4. 2023 e l'opposizione è tempestiva.
OMESSA E TARDIVA CONTESTAZIONE DELL'ILLECITO
Quanto al motivo della tardività della contestazione per violazione dell'art 14 comma 2 della
Legge 689/81 risulta sia avvenuta con atto di accertamento notificato il 4.6. 2018.
Va rilevato che la depenalizzazione è intervenuta con l'art. 3 , co.6 dlgs n. 8 del 15.1.2016 entrata in vigore il 6.2.2016.
Nel caso invece in esame non è dato alcun termine diverso né una previsione di inapplicabilità dell'art 14 cit
L'art. 6 del d.lgs. n.8/2016 rubricato “disposizioni applicabili espressamente prevede che: “nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981 n.689”
L'art 23 d.l. n. 48 del 2023 laddove prevede 2. Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto- legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione.> depone che per il periodo anteriore l'art 14 cit. è applicabile alla materia in esame.
2 CP_ Ciò posto l' motiva la tardività adducendo una complessità del procedimento e la sussistenza di molte migliaia di illeciti da verificare per l'anno 2016
Nulla dice però di quando avrebbe appreso l'omissione e dati concreti di impossibilità a rispettare il termine di 90 giorni.
IL mancato pagamento delle somme non era dunque un fatto ignoto all'istituto .
Risultano flussi di comunicazione Uniemens da cui potevano verificarsi le inadempienze.
Pur venendo in rilievo violazioni rilevabili dall' , che non implicano particolari aggravi CP_1
istruttori, non sono stati introdotti argomenti tesi a fornire elementi di segno contrario.
Dagli atti non sono emersi altresì elementi che consentano di ritenere complessa o particolarmente laboriosa la singola attività di verifica dell'omissione, trattandosi di omissioni contributive alla scadenza, automaticamente rilevabili dall'Istituto.
Il termine di accertamento e contestazione non può essere derogato in ragione di una situazione generale che rientra in un aspetto organizzativo dell'ente .
Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14, l. 689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
La sanzione è viziata dalla tardività della contestazione dell'infrazione e ciò comporta l'annullamento della ordinanza ingiunzione
PRESCRIZIONE
Il secondo motivo relativo alla prescrizione quinquennale appare infondato
L'Art 3 co.6 legge 8 del 2016 prevedeva :
<6. L'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e' sostituito dal seguente:
«1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro
10.000 annui, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se
l'importo omesso non e' superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.
Il datore di lavoro non e' punibile, ne' assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.
(…..)
1-quater. Durante il termine di cui al comma 1-bis il corso della prescrizione rimane sospeso>.
3 Il corso della prescrizione della sanzione amministrativa è iniziato a decorrere dall'entrata in vigore della normativa di depenalizzazione che ha previsto la trasformazione dell'illecito penale in illecito amministrativo .
L'entrata in vigore del provvedimento di depenalizzazione è avvenuta il 6.2.2016 mentre prima di essa nessuna sanzione amministrativa era prevista e applicabile per cui non era configurabile alcun diritto dell'Amministrazione ad irrogare la sanzione in via amministrativa
In tema si è pure detto < Ciò premesso, stante il principio secondo cui la prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa comincia a decorrere dal momento in cui tale diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), tale momento, nel caso di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati, non può identificarsi con quello in cui la violazione è stata commessa, bensì con quello nel quale gli atti relativi pervengono alla competente autorità amministrativa, cui sono trasmessi dall'autorità giudiziaria a norma dell'art. 411. 24 novembre 1981 n. 689. Infatti solo dopo tale ricevimento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa (cfr. Cass.
n. 19529 del 2003).> così Cass 19897/18
CP_ Nel caso di specie con l'accertamento inviato. l' ha interrotto il corso della prescrizione quinquennale , dopo la depenalizzazione , come sopra iniziato e dopo la notifica dell'accertamento era sospesa la prescrizione per tre mesi ai sensi del comma 1 quater cit.
Va comunque detto che l'art 103 comma 6 bis d.legge n.18 del 2020 disponeva :
<
6-bis. Il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale e' sospeso dal
23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo e' sospeso il termine di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689>
Ne discende che non sono decorsi i cinque anni dall'atto di accertamento e nessuna prescrizione estintiva è maturata.
Sulla prescrizione quinquennale non risulta alcun intervento legislativo attuale di modifica .
ALTRI MOTIVI
CP_ In merito ad altri motivi, quanto alla sussistenza dell'illecito parte non prova con documenti l'obbligo contributivo .
L'accertamento fa riferimento a quote non versate per il 01/2016 ma non produce le denunce della ditta .
4 Pertanto non vi è comunque un riscontro dell'illecito
RIDETERMINAZIONE CP_ L' ha rideterminato la somma riducendo quella iniziale e fissando 838,00 euro ma parte ricorrente non ha inteso aderire per cui non può pronunciarsi la cessazione della materia del contendere
SPESE
Spese del giudizio a carico della parte resistente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio Calabria 11.2.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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