Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 15/06/2025, n. 2311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2311 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. n. 12334/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord – II Sezione Civile in persona del giudice unico onorario Dott.ssa Carmela Esposito pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 12334 dell'anno 2021 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, avente ad oggetto “lesione personale”, vertente tra
, ( ), nato a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...], elettivamente domiciliato in Giugliano in Campania
(NA) al Corso Campano n. 219, presso lo studio dell'Avvocato Arturo Palma (C.F.
) e dell'Avv. Flora Pirozzi (C.F. ) che lo C.F._2 C.F._3
rappresentano e difendono giusta procura in atti
- attore e
(C.F. ) con sede in via Marocchesa n. 14 (31021), Controparte_1 P.IVA_1
AN VE (TV) quale Impresa designata per la alla gestione dei Controparte_2
sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada in persona del proprio l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.to Salvio De Lucia (C.F. ) con studio in C.F._4
Caserta Corso Trieste n. 257, ivi elettivamente domiciliata, giusta procura generale alle liti in atti per Notar di Milano del 26 luglio 2017, rep. n. 3999 / racc. n. 2141, conferita Persona_1
dal dr. n.q. di Controparte_3 Controparte_4
e procuratore e dal dr. n.q di Dirigente e procuratore di
[...] CP_5 [...]
CP_1
- convenuta nonché
(NA), alla Via Sorbe Rosse, 19/a
- convenuto contumace
CONCLUSIONI: come in atti da intendersi qui ripetute e trascritte
Ragioni in fatto e diritto della decisione
Con citazione ritualmente notificata l'attore, Sig. , premesso di essere alla Parte_1
data del sinistro de quo in attesa di occupazione, privo di redditi e di non aver diritto a prestazioni da parte di enti che gestiscono le assicurazioni obbligatorie, deduceva che il giorno
12.10.2017, alle ore 19.30 circa, in Giugliano (NA) alla Via Nuova Sant'Antonio, era rimasto vittima di un sinistro stradale per esclusiva responsabilità del Sig. , proprietario e CP_6 conducente dell'autovettura Toyota Yaris Targata BJ195LB, la quale da accertamenti svolti risultava essere scoperta di valida copertura assicurativa alla data del sinistro, come da documento della Consap in atti.
In merito alle modalità in cui si verificava l'evento sinistroso, l'attore deduceva che “la Toyota
Yaris targata BJ195LB, proveniva, a velocità sostenuta, dal con direzione Via Arco CP_7
Sant'Antonio, quando, all'improvviso, nei pressi del , superava l'istante e poi sterzava Parte_2 improvvisamente a destra per immettersi nella I Traversa via Arco Sant'Antonio e collideva il motociclo Burgman Targato CF67226 di proprietà e condotto dall'istante, , Parte_1
che viaggiava, regolarmente sulla propria corsia di marcia, tenendo la destra e mantenendo una bassa velocità”; quanto ai punti d'urto l'attore affermava che la collisione avveniva tra la parte laterale destra dell'auto e la parte laterale sinistra del motociclo da lui condotto e alcuna manovra aveva potuto porre in essere per evitare l'impatto.
A seguito dell'urto, proseguiva l'attore, di essere caduto sul lato sinistro, riportando lesioni personali al corpo, in particolare, alla mano sinistra ed alla gamba e piede sinistro e che, subito dopo l'accaduto dai sanitari del 118, veniva trasportato d'urgenza al P.O. “Santa Maria delle
Grazie” di Pozzuoli, come da referto n. 150191-17044437 del 12.10.2017, con diagnosi di
“frattura patologica di tibia o perone”, prognosi iniziale di giorni 30, tuttavia, a causa dell'entità delle lesioni riportate, veniva trasferito all' di Napoli, dove veniva Controparte_8
ricoverato come da cartella clinica n. 37012 del 2017 in atti e sottoposto in data 16/10/2017 ad intervento chirurgico di osteosintesi e riduzione, con placca a stabilità angolare. Da tale lesione l'istante affermava di essere stato dichiarato clinicamente guarito con postumi permanenti in data
2 16/10/2018 quantificabili nella percentuale di danno biologico pari al 20%, come da relazione medico-legale in atti, oltre invalidità temporanea e stato di depressione totale causato dalle lesioni sopradescritte, nonché spese mediche.
L'attore deduceva, altresì, che sul luogo del sinistro intervenivano agenti della Polizia
Municipale di Giugliano che redigevano apposita relazione di intervento in atti (protocollo 166-
2017) dalla quale si rilevava che al conducente dell'auto investitrice veniva contestata la mancata revisione dell'auto in violazione dell'art. 80/14 dlgs n. 285 del 30.04.1992; la violazione dell'art. 116/15 C.D.S. per non aver conseguito il alcun titolo di abilitazione alla guida per cui CP_6
l'autoveicolo veniva sottoposto a fermo amministrativo;
infine, il aveva violato l'art. CP_6
193/2 del Codice della Strada, in quanto poneva in circolazione il veicolo a motore Toyota Yaris privo della copertura assicurativa R.C. obbligatoria.
L'istante asseriva di aver inutilmente richiesto a mezzo lettere racc.te, il risarcimento alla quale impresa designata alla gestione del Fondo Vittime della Strada in Controparte_1
Campania, nonché alla Consap e di aver inviato l'invito alla stipula di negoziazione assistita alle parti che restava, anch'esso, privo di riscontro alcuno.
Tanto premesso, l'istante rassegnava le seguenti conclusioni:
“a) accertare e dichiarare il conducente del veicolo Toyota Yaris targata BJ195LB unico ed esclusivo responsabile nella produzione dell'evento dannoso per cui è causa e per l'effetto,
b) condannare il Sig. , proprietario e conducente Toyota Yaris targata BJ195LB, CP_6
in solido alle (n.q. di F.G.V.S.), in p.l.r.p.t., al risarcimento integrale delle lesioni Controparte_1
subite, meglio quantificate nella relazione medico-legale in atti, e da quantificarsi, altresì, in corso di causa, anche a mezzo della Ctu, in favore dell'istante, e di tutti i danni cagionati alla propria persona in occasione del sinistro de quo, oltre le spese tutte, danno patrimoniale e non patrimoniale (in tutte le componenti: biologico, morale, esistenziale, ecc.) oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro (sempre da quantificarsi in corso di causa e/o in via equitativa), e/o alla maggior o minor somma determinanda all'esito del Giudizio;
c) condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento dei compensi della fase stragiudiziale;
d) condannare, altresì, i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese, diritti ed onorari e del presente giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A., in favore dei sottoscritti avvocati costituiti che si dichiarano antistatari”.
Costituitasi la convenuta nella qualità, deduceva la genericità dell'atto Controparte_1 introduttivo laddove non indicava i punti d'urto tra i veicoli, essendosi limitato l'attore ad indicare la parte laterale destra dell'auto e la parte laterale sinistra del motociclo, né il punto
3 esatto della via in cui si sarebbe verificato il sinistro, contestava la proponibilità e procedibilità della domanda, l'an ed il quantum e rassegnava le seguenti conclusioni:
“1.- Nel merito, rigettare la domanda attorea poiché infondata in fatto ed in diritto nonché destituita di ogni fondamento, non sufficientemente provata sia in ordine alla dedotta esclusiva responsabilità della convenuta, sia in relazione all'esistenza del nesso eziologico che si pretende intercorso tra il sinistro ed i lamentati danni, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali;
2. in via gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, l'eventuale condanna dovrà esser contenuta entro i limiti di una giusta reintegrazione patrimoniale del danneggiato, nonché nei limiti di cui all'art. 283 del D.Lgs. 209/2005, escludendo per le causali sopra esposte, il pagamento dei danni non patrimoniali non provati.
3. - In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa”.
All'udienza di comparizione delle parti, disposta dal precedente istruttore la rinnovazione della citazione al responsabile civile non costituitosi nonostante la rituale notifica CP_6 della citazione in rinnovazione (l'atto veniva rifiutato in data 31.03.2022 come da atto allegato del 13.05.2022) la cui contumacia viene dichiarata nel dispositivo della presente sentenza, mutata la persona fisica del giudicante, concessi i termini ex art. 183 co 6 c.p.c., ammessa ed assunta la prova testimoniale articolata con i testi indicati da parte attrice, disposta CTU medico legale, sulla persona dell'attore, la causa è stata riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse e memorie di replica.
Sul merito
La domanda è infondata e va disattesa per le ragioni nel prosieguo illustrate.
Nella trattazione si ritiene di seguire il principio della "ragione più liquida", in virtù del quale il profilo di evidenza si sostituisce all'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr., ex plurimis, C. Cass., Sezz. VI-L., n.
12002/2014).
In applicazione del principio appena esposto si ritiene di esaminare la domanda direttamente nel merito, con assorbimento delle eccezioni preliminari sollevate dalla società convenuta.
Invero, l'istruzione probatoria non ha confermato l'assunto attoreo.
4 I testi escussi hanno reso dichiarazioni assolutamente inattendibili, oltre che contrastanti, per cui non è possibile ritenere che le lesioni lamentate dall'attore siano conseguenza del sinistro come prospettato in citazione.
Il teste Sig. , escusso all'udienza del 19.10.2023 residente in [...]
Rossini, 11, ha dichiarato: “Non conosco il Sig. , ricordo che era di sera verso le ore Parte_1
19,00/19,30, a Via Nuova S. Antonio a Giugliano, saranno trascorsi 4/5 anni dal fatto, era prima della pandemia, verso la fine dell'anno non ricordo il giorno, io mi trovavo fuori al , Parte_2 con degli amici avevo preso un caffè, ed ho visto un'auto che tagliava la strada ad uno scooter.
L'auto proveniva dall'asse mediano verso il centro di Giugliano ha superato il motorino e nello svoltare a destra ha tagliato la strada al motorino. Il motorino ha impattato sul laterale posteriore destro dell'auto e il motorino è caduto sulla destra ed il suo conducente sulla sinistra. L'auto era di colore blu non tanto grande, una Toyota Yaris, alla cui guida c'era un signore e a fianco una donna e dietro dei bambini. L'auto a seguito del sinistro si fermava, il conducente è sceso ed è rimasto sul posto. Io con i miei amici siamo accorsi nei pressi del ferito, sul posto è intervenuta una prima ambulanza che però non ha potuto trasportare il ferito perché non vi era il medico a bordo, dopo poco, dieci/venti minuti, è arrivata l'ambulanza che ha prelevato il ferito. Sul posto
è intervenuta un'auto della polizia municipale che trovandosi a passare sul posto è stata fermata dagli astanti”. “Il motorino percorreva la strada tenendo leggermente la destra a velocità contenuta, mentre l'auto toyota aveva una velocità maggiore e quando svoltò non erano attivati gli indicatori di direzione, svoltò improvvisamente”; “AD) l'urto avveniva tra la parte laterale destra dell'auto e la parte laterale sinistra del motociclo dell'istante” “R.: Si è vero, preciso che il motorino venne colpito nella parte anteriore sinistra”; “…la mano sinistra era piena di sangue e la gamba sinistra si vedeva da sopra al pantalone che era storta, e la prima ambulanza non ha voluto caricare il ferito perché preoccupati per eventuali lesioni interne viste le condizioni della gamba”. “… non so in quale ospedale sia stato trasportato il ferito”. “Ho testimoniato in cause di sinistri stradali prima della pandemia molto tempo fa”; “Il tempo era sereno, non pioveva, faceva un po' freddo”. “Il manto stradale era intatto, non c'erano buche, solo pietrisco, che infatti aveva graffiato la mano del ferito”. “i vigili urbani non hanno potuto effettuare rilievi perché la macchina investitrice si è allontanata, perché i bambini erano spaventati anche dalle grida di dolore del ferito che giaceva al suolo, né ha identificato i presenti tra cui io come testimoni”;
“L'auto investitrice aveva superato il motorino quando questi è caduto”; “Io sono venuto oggi a testimoniare, perché dopo l'incidente, dopo circa due ore è venuta la moglie del ferito ed ha chiesto se qualcuno aveva visto l'incidente, ed io le diedi i miei dati”.
5 Il teste Sig. escusso all'udienza del 14.12.2023 residente in [...]
Antonio Labriola Lotto H is. 2, cognato del (marito della sorella del teste), ha Parte_1 dichiarato: “Ricordo che a metà ottobre dell'anno 2017 verso le ore 19:00/19:30 io stavo aspettando mio cognato fuori al in Giugliano alla Via Nuova Sant'Antonio perché Parte_2
ero rimasto in panne con la mia autovettura una Ford Mondeo, attendevo che mio cognato mi portasse i cavi. Mio cognato proveniva dall'Asse mediano, mentre lo Parte_1
aspettavo, mio cognato era alla guida di uno scooter Bulgman 400, e percorreva sulla sua destra la strada per venirmi a soccorrere - mio cognato procedeva piano non ha il vizio di correre, anche lui come me è autista di mezzi pesanti - quando ho visto una Toyota Yaris di colore blu che giungeva a velocità sostenuta e all'altezza del capannone Carni Fontanella, nello svoltare a destra tagliava la strada al motorino condotto da mio cognato e urtava con la sua parte posteriore destra il lato sinistro anteriore dello scooter. A seguito dell'urto lo scooter è caduto a destra e mio cognato ha battuto con la gamba sinistra a terra anzi preciso con la gamba destra, mio cognato è caduto sulla sinistra e riportava anche escoriazioni alla mano destra.
A seguito della caduta ho visto la gamba di mio cognato piegata in modo anomalo, il jeans che indossava non era strappato, la gamba non sanguinava”. “Non pioveva, l'aria era Parte_1
fresca, ma non faceva troppo freddo. La strada non era illuminata, non ci sono lampioni. La circolazione era scarsa, non c'erano molti veicoli in circolazione”. “Il conducente della vettura investitrice si fermò nella traversa, nell'auto investitrice c'erano anche la moglie del conducente ed i bambini, e cercò di aiutare”. “Ricordo di aver chiamato l'ambulanza che intervenne una prima volta senza un medico a bordo per cui si dovette attendere l'arrivo di altra ambulanza che giunse dopo circa 15 minuti. Vedendo passare un'auto della polizia municipale, io ne richiesi l'intervento. Quando intervennero i vigili, la era stata portata via dalla moglie del CP_9
conducente perché i bambini piangevano e quindi non è stata controllata dalla polizia municipale, che però interrogò il suo conducente. Gli agenti della polizia municipale hanno cominciato a fare i rilievi, ma io sono andato via dopo essermi assicurato che mio cognato era stato prelevato dall'ambulanza nel frattempo sopraggiunta. Ho chiamato un mio amico per farmi accompagnare al lavoro perché ero in forte ritardo. Io sono autista di mezzi pesanti e faccio i turni di notte, all'epoca lavoravo con la ditta con sede in Giugliano”. Tes_1
“Si i dottori dell'ambulanza mi dissero che mio cognato sarebbe stato trasportato all'ospedale di
Pozzuoli”. “Ho reso testimonianza in due tre cause di sinistri stradali circa sei sette anni fa”; “Lo scooter doveva procedere diritto verso di me per altri 300/400 metri;
io mi trovavo di fronte rispetto al luogo del sinistro. Sul luogo del sinistro si radunarono molte persone”; “l'auto investitrice non aveva azionato alcun indicatore di direzione. Mio cognato indossava il casco”.
6 Dalla mera lettura delle dichiarazioni testimoniali emerge chiaramente la contraddittorietà delle stesse circa il fatto e le lesioni subite dall'attore. Difatti, secondo il teste , “… il motorino Tes_1
è caduto sulla destra ed il suo conducente sulla sinistra” “…la mano sinistra era piena di sangue e la gamba sinistra si vedeva da sopra al pantalone che era storta”, mentre per il teste , Tes_2 cognato dell'attore , “A seguito dell'urto lo scooter è caduto a destra e mio cognato ha battuto con la gamba sinistra a terra anzi preciso con la gamba destra, mio cognato è caduto sulla sinistra e riportava anche escoriazioni alla mano destra”, è evidente il contrasto delle dichiarazioni rese.
Anche in merito alla circostanza circa i danni apparentemente subiti, per il la mano Tes_1
sinistra era piena di sangue, per il la mano destra si escoriava. Tes_2
Inoltre, secondo il Panico, “L'auto a seguito del sinistro si fermava, il conducente è sceso ed è rimasto sul posto”, mentre secondo il “Il conducente della vettura investitrice si fermò Tes_2 nella traversa”.
Anche in merito alla visibilità del sinistro sorgono dubbi, entrambi i testi hanno dichiarato di trovarsi fuori al bar , che secondo il distava circa 300/400 metri dal luogo in cui Pt_2 Tes_2
si sarebbe verificato il sinistro e che la strada non era illuminata.
Infine, la circostanza riferita dal teste , “Io sono venuto oggi a testimoniare, perché dopo Tes_1
l'incidente, dopo circa due ore è venuta la moglie del ferito ed ha chiesto se qualcuno avesse visto l'incidente, ed io le diedi i miei dati”, appare assolutamente inattendibile. Difatti, la moglie del ferito, sorella del teste , al quale l'attore doveva portare i cavi per la batteria, (e Tes_2
quindi probabile che apprendesse del sinistro del marito dal fratello), sembra davvero incredibile che, invece di recarsi in ospedale dal coniuge, si aggirasse sul luogo teatro del sinistro alla ricerca di testimoni, essendo stato il fratello , a suo dire, presente ai fatti e, quindi, Testimone_2
testimone.
A tali rilievi deve aggiungersi che, ai fini della valutazione dell'attendibilità dei testi, soccorre la
“Relazione di incidente stradale” redatta dagli agenti della Polizia Municipale intervenuti alle ore
19:30 sul luogo del sinistro dalla quale emerge a differenza di quanto sostenuto dai testi che “tra gli astanti non venivano reperite persone estranee al sinistro in grado di testimoniare l'accaduto”.
Orbene, se rispondesse al vero che proprio il teste , cognato dell'attore, avesse chiamato Tes_2
i vigili che transitavano sulla via, certamente avrebbe raccontato lo svolgersi dei fatti e sarebbe rimasta una traccia delle sue dichiarazioni, così anche per il teste . Tes_1
Inoltre, il sinistro secondo l'attore si verificava intorno alle ore 19:30 dalla relazione di incidente stradale gli agenti intervenivano sul posto alle ore 19:30, quindi nell'immediatezza dei fatti, dal certificato di Pronto Soccorso sottoscritto dall'attore si rileva, invece, che il sinistro si verificava alle ore 20:15.
7 In merito al valore del verbale redatto dagli agenti della polizia municipale e del referto di Pronto
Soccorso, è bene osservare che è principio consolidato (vedi Cass., n. 226629 del 2008, n. 9251 del 2010, n. 3787 del 2012) quello per cui l'atto pubblico (e, dunque, anche il rapporto della polizia municipale ed il referto) fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, si tratta di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti.
Parte attrice non ha proposto querela di falso segnatamente avverso il detto verbale, pertanto, deve concludersi, se qualche dubbio dovesse rimanere all'esito dei rilievi critici sopra formulati circa le dichiarazioni testimoniali, per la totale inattendibilità delle dichiarazioni rese dai testi e , i quali, secondo le risultanze della Relazione di sinistro stradale, non erano Tes_1 Tes_2
presenti.
In conclusione, chi vuole far valere un proprio diritto in giudizio, anche per effetto del principio della così detta “vicinanza della prova” (onere di allegare fatti che attengano alla sfera di vita prossimale e che solo la parte istante può conoscere e rappresentare in causa) ha l'onere di esporre i fatti che abbiano una soglia di credibilità e verosimiglianza accettabile prima ancora che il giudice possa dare ingresso alle prove ammissibili, per creare così il proprio convincimento sulla reale dinamica degli accadimenti narrati ed emettere una decisione.
Questo principio di natura processuale è un baluardo nel contrasto a fenomeni speculativi che sono una piaga del nostro sistema di assicurazione obbligatoria per la Rc auto e pesano sugli automobilisti virtuosi che, pagando i premi assicurativi, alimentano il flusso finanziario necessario a garantire la mutualità dei risarcimenti da circolazione stradale.
Il preliminare sindacato di veridicità che il giudice di merito deve compiere deve essere sempre preordinato all'indagine sulle eventuali responsabilità coinvolte, al punto che il giudicante potrà escludere il verificarsi del fatto narrato dall'attore se riscontri elementi di incongruenza e contraddittori nel raffrontare la narrativa offerta in giudizio dal presunto danneggiato con gli elementi documentali presentati a sostegno. Insomma, il principio di congruenza tra il narrato e l'evidenza documentale costituisce una buona arma per “selezionare sul nascere” eventuali richieste risarcitorie poco lineari o anche solo ingigantite rispetto alla loro reale portata.
Alla luce delle superiori considerazioni la domanda risultata infondata va disattesa.
Sulle spese di lite
8 In merito alle spese di lite l'attore, Sig. , va condannato al pagamento delle Parte_1
spese di lite nei confronti della convenuta liquidate come in dispositivo Controparte_1
sulla base dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014 così come modificato dal D.M. 147/2022, in considerazione della complessità delle questioni trattate, del valore della controversia, delle fasi effettivamente svolte.
Le spese di C.T.U., già liquidate con separato decreto sono definitivamente poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli Nord in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Carmela Esposito, definitivamente provvedendo sulla domanda proposta, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
1) dichiara la contumacia di;
CP_6
2) rigetta la domanda;
3) condanna l'attore, , al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
che liquida in €. 7.616,00 per compensi, nulla per le spese perché non allegate né CP_1
documentate, oltre accessori come previsti e dovuti per legge
4) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico di parte attrice.
Così deciso in Aversa, 15/06/2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Carmela Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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