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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/03/2025, n. 1371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1371 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dr. Marco
Bottino ha emesso a seguito di deposito di note di trattazione scritta ex art 127 ter cpc sostitutive dell'udienza del 21.3.2025 la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 655/24, RG
RA
, rappresentata e difesa in virtù di mandato a margine del ricorso dall'avv.to Parte_1
Ferrara Raffaele presso il quale è elettivamente domiciliata ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa come in atti CP_1
resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente: Accertamento del diritto del ricorrente alla corresponsione del T.F.R. ai sensi del D.L.vo 80/92 e condanna dell' al pagamento per la stessa causale della CP_1
somma di euro 3.413,66 oltre svalutazione ed interessi .Vittoria di spese con attribuzione.
Per il resistente: improcedibilità del ricorso, prescrizione del diritto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.1.24 il ricorrente indicato in epigrafe agiva nei confronti dell' per il riconoscimento del proprio diritto al pagamento del CP_1
TFR a carico del Fondo di Garanzia ex D.Lvo n. 80/92 e per la relativa condanna del convenuto all'importo di euro 3.413,66.
Deduceva di essere stato dipendente della s.r.l. Darwing Italia dal 18.6.03 al 2.4.06 con le mansioni di autotrasportatore, III livello CCNL Spedizioni e merci e di non aver percepito il
TFR; che la società veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Cassino sez. Fall. Con sentenza
1 n. 21/19.; che l'istante veniva ammesso al passivo per la somma di euro 25.984,79 di cui euro
3.413,66 per tfr che l'istante aveva presentato domanda on line in data 12.10.22 allegando lo stato passivo esecutivo e richiedendo il pagamento della somma per TFR ammessa al passivo;
che veniva presentato ricorso gerarchico in data 17.4.23 e che l in data CP_1
21.6.23 rigettava la domanda perché tra la data di cessazione del rapporto e la data di apertura della procedura risultavano decorsi più di cinque anni. Ciò dedotto adiva il giudice per sentire l'accoglimento delle conclusioni già in epigrafe indicate. CP_ Si costituiva l , preliminarmente adducendo che la domanda era improcedibile per decadenza e prescrizione. Nel merito rigetto per carenza di documentazione.
Il ricorso va accolto per le ragioni di seguito indicate.
Preliminarmente il ricorso è ammissibile essendo stata fornita prova dell'inoltro della domanda amministrativa in via telematica e sono stati rispettati i termini di 60 gg. concessi
CP_ all' ai sensi dell'art. 2 co. 7 L. 297/82, richiamato dall'art. 2 L. 80/92.
Si rileva che non è decorsa la decadenza in quanto la domanda è del 12.10.22, il procedimento amministrativo è terminato nell'aprile giugno 2023, il ricorso giudiziario è stato depositato a gennaio 2024, ossia nel rispetto dell'anno di decadenza.
Nemmeno è decorsa la prescrizione decorrendo esso dal verificarsi dei presupposti di legge per adire il Fondo verificatisi nel quinquennio anteriore alla presentazione della domanda amministrativa.
Nel merito il ricorso può trovare accoglimento essendo integrati tutti i presupposti previsti dall'art 2 L. 297/82, per accedere al fondo di Garanzia.
Alla luce della ricostruzione dei fatti di causa la domanda deve essere accolta sussistendo i requisiti per ammissione al fondo di garanzia trattando di richiesta di TFR, già accolta nell''an debeatur con la sentenza sopra indicata. Al momento della presentazione della domanda amministrativa sussistevano tutti i presupposti per godere dell'intervento del fondo di garanzia,.
Il ricorso va pertanto accolto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna il fondo di garanzia al pagamento di euro CP_1
3.413,66 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione e condanna l alle spese di CP_1
2 giudizio, che si liquidano in complessivi euro 1680,00 oltre iva e cpa come per legge con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario
Aversa, 24.3.25
Il giudice del lavoro
Dott. Marco Bottino
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dr. Marco
Bottino ha emesso a seguito di deposito di note di trattazione scritta ex art 127 ter cpc sostitutive dell'udienza del 21.3.2025 la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 655/24, RG
RA
, rappresentata e difesa in virtù di mandato a margine del ricorso dall'avv.to Parte_1
Ferrara Raffaele presso il quale è elettivamente domiciliata ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa come in atti CP_1
resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente: Accertamento del diritto del ricorrente alla corresponsione del T.F.R. ai sensi del D.L.vo 80/92 e condanna dell' al pagamento per la stessa causale della CP_1
somma di euro 3.413,66 oltre svalutazione ed interessi .Vittoria di spese con attribuzione.
Per il resistente: improcedibilità del ricorso, prescrizione del diritto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.1.24 il ricorrente indicato in epigrafe agiva nei confronti dell' per il riconoscimento del proprio diritto al pagamento del CP_1
TFR a carico del Fondo di Garanzia ex D.Lvo n. 80/92 e per la relativa condanna del convenuto all'importo di euro 3.413,66.
Deduceva di essere stato dipendente della s.r.l. Darwing Italia dal 18.6.03 al 2.4.06 con le mansioni di autotrasportatore, III livello CCNL Spedizioni e merci e di non aver percepito il
TFR; che la società veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Cassino sez. Fall. Con sentenza
1 n. 21/19.; che l'istante veniva ammesso al passivo per la somma di euro 25.984,79 di cui euro
3.413,66 per tfr che l'istante aveva presentato domanda on line in data 12.10.22 allegando lo stato passivo esecutivo e richiedendo il pagamento della somma per TFR ammessa al passivo;
che veniva presentato ricorso gerarchico in data 17.4.23 e che l in data CP_1
21.6.23 rigettava la domanda perché tra la data di cessazione del rapporto e la data di apertura della procedura risultavano decorsi più di cinque anni. Ciò dedotto adiva il giudice per sentire l'accoglimento delle conclusioni già in epigrafe indicate. CP_ Si costituiva l , preliminarmente adducendo che la domanda era improcedibile per decadenza e prescrizione. Nel merito rigetto per carenza di documentazione.
Il ricorso va accolto per le ragioni di seguito indicate.
Preliminarmente il ricorso è ammissibile essendo stata fornita prova dell'inoltro della domanda amministrativa in via telematica e sono stati rispettati i termini di 60 gg. concessi
CP_ all' ai sensi dell'art. 2 co. 7 L. 297/82, richiamato dall'art. 2 L. 80/92.
Si rileva che non è decorsa la decadenza in quanto la domanda è del 12.10.22, il procedimento amministrativo è terminato nell'aprile giugno 2023, il ricorso giudiziario è stato depositato a gennaio 2024, ossia nel rispetto dell'anno di decadenza.
Nemmeno è decorsa la prescrizione decorrendo esso dal verificarsi dei presupposti di legge per adire il Fondo verificatisi nel quinquennio anteriore alla presentazione della domanda amministrativa.
Nel merito il ricorso può trovare accoglimento essendo integrati tutti i presupposti previsti dall'art 2 L. 297/82, per accedere al fondo di Garanzia.
Alla luce della ricostruzione dei fatti di causa la domanda deve essere accolta sussistendo i requisiti per ammissione al fondo di garanzia trattando di richiesta di TFR, già accolta nell''an debeatur con la sentenza sopra indicata. Al momento della presentazione della domanda amministrativa sussistevano tutti i presupposti per godere dell'intervento del fondo di garanzia,.
Il ricorso va pertanto accolto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna il fondo di garanzia al pagamento di euro CP_1
3.413,66 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione e condanna l alle spese di CP_1
2 giudizio, che si liquidano in complessivi euro 1680,00 oltre iva e cpa come per legge con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario
Aversa, 24.3.25
Il giudice del lavoro
Dott. Marco Bottino
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