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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 03/11/2025, n. 1498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1498 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI PADOVA
Sezione II civile
in persona del Giudice Unico dott.ssa Manuela Elburgo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 2260/2025 R.G. promossa con atto di citazione in appello notificato il 5 maggio 2025
da in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Rondello, del Foro di
Padova, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso, giusta mandato in calce all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Celin, del Foro CP_1
di Padova, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATO
Oggetto: contratti e obbligazioni varie
Conclusioni
per parte appellante: “Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, contrariis rejectis, in riforma dell'impugnata Sentenza del Giudice di Pace di Padova n. 583/2025
emessa in data 19/04/2025 e depositata in Cancelleria in pari data, così
giudicare: riformarsi integralmente i capi della Sentenza n. 583/2025 del
1 Giudice di Pace di Padova nella parte in cui ha accertato che le somme corrisposte dall'appellato a titolo di IVA sulla Tariffa Rifiuti non sono dovute,
condannando società benefit alla restituzione della somma di € Parte_1
97,52=, oltre interessi, in favore di e, per l'effetto, accogliere le CP_1
domande formulate in primo grado dall'odierna appellante e qui riproposte: “in via principale: rigettarsi integralmente le richieste di parte avversa,
Pt_ riconoscendosi dovuto quanto pagato dall'appellato ad a titolo di Iva, per i motivi tutti esposti in narrativa; in via subordinata:nella denegata ipotesi in cui il Giudicante non intendesse rigettare le domande ex adverso formulate per l'intero periodo dedotto in giudizio, accertare che: quantomeno per gli anni d'imposta 2014, 2015, 2016 e 2017, le somme pagate dall'appellato a titolo di
IVA sono dovute per i motivi di cui al punto 1) – essendo applicabile la misurazione presuntiva di cui al D.P.R. n. 158/1999 – e, pertanto, non devono essere restituite dall'appellante; con riferimento agli anni d'imposta 2018 e
2019 ha effettuato la misurazione puntuale ai sensi e per gli effetti Parte_1
del D.M. n. 117/2017 e, pertanto, l'Iva è dovuta e non deve essere restituita;
Pt_ con riferimento all'anno 2019, il medesimo appellato ha riconosciuto che ha effettuato la misurazione puntuale e, pertanto, l'IVA di cui alla Fattura n.
677870 del 06/08/2019 è dovuta e non dev'essere restituita. In via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda dell'appellato, ridurre l'importo dovuto in restituzione da Parte_1
nella minor somma di € 87,52=, pari all'Iva indicata nelle Fatture prodotte dal ricorrente stesso;
in via ulteriormente subordinata: accertare che, con riferimento alla parte fissa della Tariffa Rifiuti, non dovendo essa essere parametrata ad alcuna misurazione, l'Iva è sempre dovuta e non deve essere restituita”; in ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di
2 entrambi i gradi di giudizio, maggiorati di spese generali, C.p.a. ed I.v.a. come per legge”;
per parte appellata: “Nel merito, riconosciuto l'errore di calcolo contenuto nella sentenza di primo grado per euro 10,00, come rilevato nell'atto di citazione in appello di respingersi per il resto l'appello proposto Parte_1
dalla medesima in quanto infondato in fatto e in diritto. Con Parte_1
integrale vittoria di spese e competenze relative al presente grado di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 citava avanti il Giudice di Pace di Padova per CP_1 Parte_1
ottenere la restituzione delle somme pagate a titolo di Iva sulla tariffa di igiene ambientale dal 2014 al 2019 (per un totale di euro 97,52, somma poi riquantificata nel corso dell'udienza del 29.11.2024 in euro 87,52) e richieste dall'ente gestore del servizio di raccolta e trasporto rifiuti nei confronti dell'utente residente nel Comune di Vigonza a mezzo delle fatture dimesse in atti.
A fondamento della propria domanda l'attore rappresentava che, per tutti i periodi di imposta oggetto delle depositate fatture, la tariffa riscossa da
[...]
aveva natura di prelievo tributario, stante la relativa commisurazione Pt_1
secondo indici presuntivi della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico,
individuati nella dimensione dell'immobile e nel numero dei componenti del nucleo familiare per utenza.
L'attore chiedeva, altresì, la condanna alle spese di lite ed al pagamento di una somma ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c..
1.2. Costituitasi in giudizio, eccepiva preliminarmente l'errata Parte_1
quantificazione della pretesa creditoria fatta valere da parte attrice, dovendo quest'ultima essere determinata nella diversa somma di euro 87,52.
3 La convenuta deduceva, inoltre, che rispetto alle fatture degli anni 2014-2017
l'Iva era stata correttamente riscossa, atteso il carattere corrispettivo del prelievo, e ciò sia a ritenere applicabile la tariffa TIA2, in forza dell'interpretazione autentica effettuata dallo stesso legislatore per effetto dell'art. 14, comma 33, del D.L. n. 78/2010, sia , e per converso, a ritenere già
operante la previsione contenuta nell'art. 1, comma, 668 L. n. 147/2013
istitutiva della TARI, seppur in difetto dell'emanazione del decreto ministeriale sui criteri per l'effettuazione di una misurazione puntuale dei rifiuti asportati;
che, in ogni caso, salva la corrispettività del prelievo, potevano trovare applicazione i criteri di commisurazione di cui al D.P.R. n. 158/1999.
La convenuta, con riferimento alle restanti annualità 2018-2019, deduceva che risultava non controversa, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., la realizzazione nel
Comune di residenza dell'attore di un regime di rilevazione puntuale indiretto della quantità dei rifiuti conferiti dagli utenti del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, segnatamente fondato sull'adozione di microchip dotati di codice identificativo, con conseguente registrazione del numero degli svuotamenti dei contenitori messi a disposizione dell'utenza.
1.3 Istruita documentalmente la causa n. 4349/2024 R.G., il Giudice di Pace
con sentenza n. 583/2025, emessa in data 19 aprile 2025, accoglieva la domanda di restituzione, sulla scorta della natura tributaria dell'attribuzione dovuta per il servizio di smaltimento dei rifiuti.
Il Giudice di Pace rigettava la domanda attorea di condanna ex art. 96,
comma 3, c.p.c..
2.1 ha proposto appello avverso la suddetta sentenza, depositata il Parte_1
19 aprile 2025, lamentando, in primo luogo, la violazione del disposto di cui all'art. 112 c.p.c., a fronte della disposta condanna al pagamento dell'importo di euro 97,52, nonostante il ridetto importo fosse stato ridotto dalla difesa di
4 parte attrice già all'udienza del 29.11.2024, con conseguente debenza di euro
87,52.
L'appellante ha, in secondo luogo, rilevato l'errata qualificazione del Giudice di
Pace in merito alla natura della tariffa applicata nei periodi di imposta 2014-
2017, da considerarsi quale corrispettivo della fruizione del servizio di gestione rifiuti (art. 238 D.Lgs. n. 152/2006, art. 14, comma 33, D.L. n.
78/2010, art 1, comma 668, L. n. 147/2013, oltre che D.P.R. n. 158/1999),
ribadendo, comunque, l'applicabilità del nuovo compenso di cui all'art. 1,
comma 668, L. n. 147/2013 solamente a decorrere dall'emanazione decreto ministeriale sui criteri di misurazione puntuale (D.M. n. 117/2017).
L'appellante ha, infine, rilevato che rispetto alle fatture degli anni 2018-2019
doveva ritenersi realizzato nel Comune di residenza dell'utente un sistema di conferimento e misurazione - a mezzo di microchip apposti su contenitori a capacità fissa - integrante i criteri di rilevazione puntuale dell'adottato D.M. n.
117/2017, così come recepiti dalle previsioni regolamentari comunali e da apposita delibera del Comune di Vigonza, seguita da informativa trasmessa
Pt_ dalla società agli ivi residenti beneficiari del servizio.
2.2 Nel giudizio così incardinato si è costituito non CP_1
opponendosi alla prospettazione di in relazione alla limitazione Parte_1
della ragione di credito al solo importo di euro 87,52, e chiedendo, per il resto,
il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza.
2.3 La causa, in difetto di richieste istruttorie, passa ora in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe rassegnate dalle parti all'udienza del 16
ottobre 2025.
L'appello va parzialmente accolto per le ragioni di seguito esposte.
3.1 Il primo motivo di appello è fondato e va accolto.
5 Va osservato che dal verbale di udienza del 29.11.2024 (doc. 3 di parte appellante, relativo alla causa n. 4349/2024 R.G.) risulta, in maniera inequivoca, come la difesa di abbia successivamente limitato la CP_1
propria pretesa risarcitoria, nei confronti di alla restituzione Parte_1
dell'importo di euro 87,52, in luogo dell'iniziale somma di euro 97,52 azionata con ricorso ex art. 316 c.p.c. (<l'avv. Celin viste le difese avverse riduce la
propria domanda ad € 87,52 in base al nuovo calcolo dovuto ad errore
materiale di conteggio>>, cfr. cit. doc. 3).
Va, pertanto, censurato il capo della sentenza del Giudice di prime cure, nella parte in cui ha condannato <la convenuta alla restituzione della Parte_1
somma di euro 97,52>> (pag. 9, sentenza n. 583/2025), tenuto, altresì, conto delle conclusioni di parte ricorrente riportate nella stessa intestazione della sentenza gravata (che riportano la cifra correttamente rideterminata di euro
87,52), e, per quanto attiene alla vicenda che ci occupa, alla mancata censura, ad opera dell'appellato, in ordine al motivo di appello formulato da
(<in primo luogo, è opportuno rilevare che con riferimento al Parte_1
motivo di appello relativa all'errore del Giudice di primo grado, che non ha
tenuto conto della riduzione della domanda del ricorrente, questa difesa – che
aveva riconosciuto fin dalla prima udienza la correttezza del rilievo di
controparte e aveva già conseguentemente ridotto la domanda di rimborso ad
Euro 87,52 – non può che riconoscere la fondatezza delle deduzioni di parte
avversa>>, cfr. pag. 4 della comparsa di costituzione e risposta in appello).
3.2 Come già sopra evidenziato, ha, in secondo luogo, contestato Parte_1
la qualificazione del Giudice di primo grado in merito alla tariffa rifiuti come tributo e non come prezzo pagato a fronte di un servizio svolto. Più nello specifico per i periodi di imposta comprensivi della annualità 2014-2017,
l'appellante ha dedotto l'ultrattività della tariffa TIA2 di cui all'art. 238, comma
6 11, del D.lgs. 152/2006, in ragione del differimento dell'entrata in vigore della
TARI, ex art. 1 della legge 147 del 2013, alla successiva emanazione del D.M.
n. 117/2017 sui criteri di misurazione puntuale, precisando, in ogni caso (e,
quindi, anche a ritenere applicabile la nuova tariffa TARI) la non ostatività
degli indici presuntivi forfettari di cui al D.P.R. n. 158/1999 alla natura corrispettiva del prelievo riscosso.
La tesi di parte appellante non convince.
Anzitutto, mette conto osservare che, relativamente alle fatture n.
296187/2014, n. 389939/2015, n. 684785/2016, n. 495508/2017 (doc. 1 di parte appellata) trova applicazione il regime previsto per la TARI (art. 1, L. n.
147/2013), sostitutivo della previgente disciplina TARES a partire dal
1.1.2014. Ciò in quanto, come correttamente ricostruito nell'excursus
compiuto in Cass. SS. UU.
7.5.2020 n. 8631, la tariffa integrata ambientale
(TIA2, Dlgs. n. 152 del 2006, art. 238) risulta essere rimasta in vigore, in difetto del regolamento ministeriale di cui all'art. 238, comma 11, del D.lgs.
152/2006, solo per un circoscritto lasso di tempo, ossia dal 1.7.2010 al
31.12.2012.
Acclarata l'operatività, nella fattispecie in esame, della tariffa TARI, va, altresì,
osservato che alla medesima deve riconoscersi natura tributaria, sulla scorta del maggioritario indirizzo di questo Ufficio, così come confermato da plurimi arresti della giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU.18.6.2019 n. 16341;
SS.UU. 23.11.2018 n. 30426; Cass. 19.8.2020 n. 17334; 15.5.2019 n. 12979;
19.1.2014 n. 2029).
In proposito, si rileva, infatti, che l'art. 1, comma 668, della L. n. 147/2013,
nella parte in cui afferma “i comuni che hanno realizzato sistemi di
misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico
possono, con regolamento, prevedere l'applicazione di un tariffa avente natura
7 corrispettiva, in luogo del tributo /TARI”, va inteso nel senso di delineare l'ambito di detta attribuzione in termini alternativi rispetto alla tassa sui rifiuti con carattere tributario.
Non si può, poi, non trascurare che la richiamata disposizione, anziché
differire l'entrata in vigore dell'istituito prelievo a carattere tributario, si limita ad attribuire ai Comuni, dotati di sistemi di rilevazione puntuale, la facoltà di applicare autonomamente, a mezzo di propri regolamenti ex art. 52 D.lgs. n.
446/1997, la tariffa “corrispettivo”.
In questo senso, l'art. 1, comma 668, della L. n. 147/2013 deve essere correlato al precedente comma 651, secondo cui “Il Comune nella
commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999,
n. 158” (c.d. metodo normalizzato), nonché al successivo comma 652 della medesima norma, a mente del quale “il Comune, in alternativa ai criteri di cui
al comma 651 e nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito
dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa
alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie,
in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del
servizio sui rifiuti”.
Alla luce delle disposizioni sopra riportate, si configurano quindi, nel quadro del regime TARI, due metodi per il calcolo della tariffa: quello “normalizzato”
basato sulla stima dei rifiuti tendenzialmente producibili dalle singole categorie di utenze e servizi;
l'altro “puntuale” basato sulla quantità effettiva di rifiuti conferiti al servizio pubblico. Tali modelli sono posti dal legislatore “in alternativa” tra di loro, fermo restando, nel secondo caso, il riscontro della sinallagmaticità del rapporto, attesa l'assoggettabilità ad IVA - per le ragioni
8 sopra esposte - delle sole prestazioni verso “corrispettivo”, segnatamente costituente controvalore “effettivo” del servizio prestato (art. 3 DPR n.
633/1972).
Ebbene, anche per la TARI-corrispettivo la commisurazione passa per l'adozione di sistemi puntuali di misurazione della quantità di rifiuti apportati al servizio pubblico, il che si desume dallo stesso chiaro tenore dell'art. 1,
comma 668, della legge n. 147/2013.
La prospettazione riproposta da nel presente grado di giudizio, Parte_1
secondo cui la natura corrispettiva del compenso potrebbe essere affermata sulla base del metodo previsto dal D.P.R. n. 1999, n. 158, non trova, peraltro,
conferma nel consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale in materia di tariffa ambientale.
Segnatamente, affinché una fattispecie sia, in generale, qualificata come avente natura tributaria, indipendentemente dal nomen iuris, occorre la ricorrenza dei seguenti elementi :<la disciplina legale deve essere diretta, in
via prevalente, a procurare una definitiva decurtazione patrimoniale a carico
del soggetto passivo (doverosità della prestazione); la decurtazione non deve
integrare una modifica di un rapporto sinallagmatico tra le parti (mancanza di
detto rapporto sinallagmatico); le risorse connesse ad un presupposto
economicamente rilevante e derivante dalla suddetta decurtazione, debbono
essere destinate a sovvenire pubbliche spese (collegamento della prestazione
alla pubblica spesa in relazione ad un presupposto economicamente
rilevante>> (cfr. Corte Cost. 16.7.2009 n. 238). Di conseguenza, la natura non tributaria dell'attribuzione – e, dunque, l'assoggettabilità all'Iva – sussiste a fronte di un metodo di calcolo espressione di un sistema puntuale di misurazione dei rifiuti conferiti, così da costituire condizione di esigibilità del prezzo dovuto a fronte del servizio svolto. Tale non è il modello di
9 commisurazione tariffaria risultante dalle tabelle in calce al D.P.R. n. 158 del
1999, giacché in esso la componente variabile del costo del servizio è
calcolata tramite criteri di determinazione di tipo presuntivo, ovvero, tra l'altro,
tenendo conto della quantità totale dei rifiuti prodotti nel Comune, della superficie immobiliare, del numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche, e, in definitiva, sulla base di coefficienti di sola potenziale produzione di rifiuti.
L'applicazione di un sistema “puntuale” di misurazione dei rifiuti, o comunque di una quantificazione della somma da cui traspaia un nesso diretto tra la prestazione fornita e la misura dell'effettivo utilizzo da parte del soggetto utilizzatore non emerge da alcun documento prodotto dall'odierna appellante.
Vero è che nelle previsioni regolamentari versate in atti (e riferite al solo anno
2014, “Regolamento per la disciplina dell'imposta unica Comunale”, doc. 6,
art. 22; “Regolamento Consorzio di Bacino Padova Uno”, doc. 7, artt. 12 e 13)
si evince l'adozione, ad opera del Comune di Vigonza, della tariffa-
corrispettivo in luogo del tributo TARI, tuttavia è altrettanto vero che
[...]
non risulta avere, in concreto, applicato la ridetta tariffa per le annualità Pt_1
in contestazione (2014-2017, doc. 1 di parte appellata).
Nelle fatture emesse da in relazione al servizio rifiuti del Comune Parte_1
di Vigonza negli anni 2014, 2015, 2016, 2017, permane, invero, il riferimento ad una “quota fissa” ed una “variabile”, quest'ultima commisurata alla sola superficie imponibile e ai componenti del nucleo familiare come per le fatture relative al tributo TIA1. Di talché si rileva come, a prescindere dal nomen
iuris, le medesime fatture (cfr. doc. 1 di parte appellata) sono quindi ancora relative ad un servizio rifiuti assimilabile a tributo, sulla scorta delle indicazioni fornite dalla giurisprudenza sopra ricordata.
10 La deduzione specifica dell'odierno appellato sul piano della mancata effettuazione di una misurazione puntuale e della conseguente natura tributaria del prelievo riscosso non ha trovato, inoltre, alcuna replica o contestazione parimenti specifica da parte di in disparte del Parte_1
richiamo alle sole disposizioni regolamentari comunali sopra citate vigenti nell'anno 2014.
Ne discende la ripetibilità dei relativi importi versati da in forza CP_1
delle fatture n. 296187/2014, n. 389939/2015, n. 684785/2016, n.
495508/2017 (doc. 1).
3.3 Passando ora alla disamina del terzo motivo di appello, va osservato che,
anche per i successivi periodi di imposta oggetto delle fatture n. 722733/2018
e n. 677870/2019 (doc. 1 di parte appallata), valgono le considerazioni già
espresse.
Ora, rispetto ai periodi di imposta in considerazione, se è vero che, a decorrere dal 1° gennaio 2019 risultano essere stati forniti agli utenti –
limitatamente alla sola raccolta del rifiuto secco residuo – appositi contenitori muniti di microchip, con registrazione del numero degli svuotamenti (docc. 8,
10 e 11 di , non si può, però, non notare che di tali rilevazioni non Parte_1
v'è traccia in fattura.
Tale circostanza è, quindi, indice del mancato adeguamento di al Parte_1
rispetto delle prescrizioni del Regolamento di Igiene Ambientale nella parte in cui richiama meccanismi per il calcolo di una quota variabile “puntuale” (artt.
12 e 13 del doc. 9 di parte appellante). Permane, infatti, il riferimento, per gli anni 2018 e 2019, ad una “quota fissa” ed una “variabile”, come per le precedenti fatture, con conseguente commisurazione tariffaria sempre secondo i coefficienti presuntivi contenuti nel D.P.R. n. 158/1999 che nulla
11 dicono sulle quantità di rifiuto effettivamente conferito o di versamenti effettuati.
Visto l'inequivoco tenore della documentazione fiscale in atti, non costituisce elemento di per sé solo dirimente il richiamo, operato da parte appellante, al criterio del numero degli svuotamenti, sulla scorta dell'adozione a livello comunale di contenitori dotati di microchip per utenza domestica. Ciò in quanto, va dato atto che, secondo il recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, detto criterio non costituisce una prerogativa della tariffa-
corrispettivo, potendo il medesimo essere impiegato anche nella commisurazione fondata sugli indici presuntivi di cui al D.P.R. n. 158/1999: <<
Il criterio del numero di svuotamenti, in rapporto alla volumetria dei cassonetti
dedicati alla singola utenza non domestica, risponde a questo parametro
legale di determinazione della "quantità di rifiuti effettivamente conferiti",
anche più di quello basato sul rapporto tra superficie e kg, così da apprestare,
pur nell'ambito del metodo normalizzato, una tariffa più 'puntuale' e quindi più
conforme al criterio statuale dell'entità del conferimento effettivo. Quanto al
secondo aspetto (disciplina unionale), la CGUE in sentenza 16.7.2009
[...]
c/Comune di Casoria, cit. ha, da un lato, condiviso l'assunto per Parte_2
cui "è spesso difficile, persino oneroso, determinare il volume esatto di rifiuti
urbani conferito da ciascun "detentore"" (P. 49), concludendo dall'altro che:
"L'art. 15, lett. a), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 5
aprile 2006, 2006/12/CE, relativa ai rifiuti, dev'essere interpretato nel senso
che, allo stato attuale del diritto comunitario, esso non osta ad una normativa
nazionale che disponga la riscossione, per il finanziamento di un servizio di
gestione e smaltimento dei rifiuti urbani, di una tassa calcolata sulla base di
una stima del volume di rifiuti generato dagli utenti di tale servizio e non sulla
12 base del quantitativo di rifiuti da essi effettivamente prodotto e conferito>>, cfr.
Cass. civ., 27.06.2024, n. 17789.
Sotto questo profilo, il riferimento al numero di svuotamenti “base” in rapporto ai componenti del nucleo familiare, contenuto nel prodotto calendario della raccolta rifiuti per l'anno 2019 (doc. 11 di parte appellante), verte anch'esso nel senso della commisurazione della tariffa in conformità a valori solo stimati e, non invece rilevati per la singola utenza sulla base della quantità effettiva di rifiuti asportati al servizio pubblico. Pertanto, al di là del nomen iuris risultante dalle previsioni comunali (doc. 9 di parte appellante), non può ritenersi provato il computo e, dunque, la riscossione da parte di del prelievo- Parte_1
corrispettivo dettato dall'art. 1, comma 668, della L. n. 147/2013, atteso che il rilevato tenore delle fatture emesse, rimasto inalterato anche a seguito della riorganizzazione del servizio di raccolta a partire dall'anno 2019, osta al riconoscimento del nesso con la prestazione usufruita dall'utente sotteso alla rigida regola di corrispettività prescritta dall'art. 2, comma 3, lett. a, DPR n.
633/1972.
Tenuto, altresì, conto delle puntuali contestazioni svolte dalla difesa di parte appellata circa il diritto alla ripetizione dell'Iva anche per le fatture degli anni
2018-2019 (pag. 15-21 della compara di costituzione e risposta), e considerata, inoltre, la non rilevanza, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., degli argomenti esposti in sede di ricorso introduttivo (posto che il ricorrente risulta aver solamente confermato la ricezione dei bidoni microchippati), il terzo motivo di appello formulato da va, pertanto, respinto. Parte_1
4.1 Conclusivamente la sentenza del Giudice di prime cure va riformata esclusivamente laddove ha statuito la restituzione dell'Iva per l'importo di euro
97,52. Come esposto nel paragrafo n. 3.1, la pretesa creditoria di
[...]
va limitata alla somma pari a € 87,52. CP_1
13 La sentenza qui impugnata va per il resto confermata anche in ordine alle spese, non essendo stato proposto un motivo di appello sul punto.
5.1 La parziale riforma della sentenza di primo grado giustifica la compensazione delle spese di lite per il presente grado di giudizio nella misura di un terzo, mentre i restanti due terzi vanno posti a carico dell'appellante, in considerazione della soccombenza della stessa sulle questioni di merito su cui si è incentrato l'appello.
La liquidazione delle spese del presente grado di giudizio avviene in base ai valori medi per le fasi di studio, introduttiva e minimi per decisionale, visto il reiterarsi di questioni già esaminate, avuto riguardo allo scaglione di valore fino ad € 1.100,00.
Si dà atto che non sussistono le condizioni previste dall'art. 13 comma 1
quater D.P.R. 11/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 2260/2025 R.G.,
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Padova n.
583/2025, condanna a restituire a la somma di € Parte_1 CP_1
87,52, oltre agli interessi legali dai singoli pagamenti al saldo;
2) conferma per il resto la sentenza del Giudice di pace di Padova n.
583/2025;
3) liquida le spese del presente grado di giudizio in € 362,00 per competenze,
oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a., se dovuti per legge,
compensandole nella misura di 1/3 e ponendo i residui 2/3 a carico di
[...]
e, per l'effetto, condanna a rifondere a i 273 Pt_1 Parte_1 CP_1
delle spese di lite del presente grado di giudizio.
14 Si dà atto che non sussistono le condizioni previste dall'art. 13 comma 1
quater D.P.R. 11/2002.
Così deciso in Padova, 31 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Manuela Elburgo
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