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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 13/10/2025, n. 670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 670 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CALTANISSETTA SEZIONE UNICA CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dr. Gabriella Canto Presidente
dr. Marcello Testaquatra Giudice
dr. ES SC Giudice
dei quali il terzo è relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1556 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, nata a [...] in data [...], (c.f. Parte_1 [...]
), elettivamente domiciliata in ES, Via Regina Elena n. C.F._1
88, presso lo studio dell'Avv. Anna Maria Sardella (pec:
, che la rappresenta e difende per Email_1
mandato in atti;
–parte ricorrente –
CONTRO
, nato a [...] in data [...], (c.f. Controparte_1 [...]
), elettivamente domiciliato in ES, Viale Regione C.F._2
Siciliana n. 6, presso lo studio dell'Avv. Carmelo Terranova (pec:
, che lo rappresenta e difende Email_2 giusta procura in atti;
– parte resistente–
E CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 19.2.2025 le parti hanno concluso come da brevi note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., alle quali si rinvia.
Il P.M. ha espresso parere favorevole alla separazione alle condizioni di cui all'ordinanza del 23.1.2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 30.9.2022, , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio a ES (CL) con in data Controparte_1
29.9.1984, trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune
dell'anno 1984, parte II, serie A, n. 41, e che da tale unione sono nati i figli
Per_ il 10.4.1991, il 24.4.1992, il 3.9.1995 e il Per_1 Per_3 Per_4
5.1.1998, tutti maggiorenni ed economicamente indipendenti;
ha dedotto:
che , a cui era addebitabile il venir meno del rapporto Controparte_1
di coniugio, aveva tenuto nei suoi confronti condotte verbali e fisiche violente e condotte ingiuriose all'interno delle mura domestiche, spesso alla presenza dei figli che si erano sentiti costretti ad intervenire a tutela della madre, come si evinceva dalla denuncia sporta dalla stessa in data
12.5.2022 presso la Stazione dei Carabinieri di ES;
che la stessa nel mese di maggio, prima che il resistente partisse per la Germania, in seguito
- 2 - all'ennesima minaccia da parte di quest'ultimo e alla mancanza di ogni sostentamento, si era allontanata dalla casa coniugale per trasferirsi presso l'abitazione della figlia che il resistente, rientrato dalla Per_1
Germania, aveva cambiato la serratura dell'abitazione coniugale pur essendo la stessa in comproprietà con la ricorrente, privandola dell'immobile; che percepiva un reddito annuo di Controparte_1
circa € 20.000,00 per redditi provenienti dalla coltivazione dei terreni, che sono in comproprietà con la stessa, oltre alla pensione estera, mentre la ricorrente non percepiva alcun reddito.
La ricorrente ha dunque concluso chiedendo che venisse pronunciata la separazione personale dei coniugi, con addebito nei confronti del resistente, alle seguenti condizioni: assegnazione della casa coniugale sita in ES, Via M. Amari n. 81, a unitamente a tutti i beni Parte_1
mobili e arredi che la compongono, ad eccezione dei beni personali del onere a carico di di Controparte_1 Controparte_1
corrispondere entro il giorno cinque di ogni mese un assegno di mantenimento mensile per di importo pari a € 1.000,00, Parte_1
rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
Costituendosi in giudizio, il resistente ha contestato quanto asserito dalla ricorrente;
in particolare ha evidenziato: che la moglie negli ultimi anni di vita coniugale aveva fatto mancare al marito ogni forma di assistenza materiale e morale, comportamento, questo, contrario ai doveri matrimoniali e causa di addebito della separazione;
che nel mese di maggio
2022 si era allontanata dalla casa coniugale senza alcuna Parte_1
spiegazione, mentre il coniuge si trovava in Germania;
che la ricorrente
- 3 - aveva sporto denuncia nei confronti del resistente non già in occasione di un episodio di violenza, ma mentre il marito si trovava all'estero, così
rendendo evidente che la ricorrente avesse programmato quanto dedotto sopra;
che il resistente non percepiva alcuna pensione o indennità da parte
CP_ dell' , né da altri istituti pubblici italiani e/o stranieri, e viveva già ai limiti dell'indigenza, con conseguente impossibilità di farsi carico del mantenimento mensile della ricorrente;
che non sussistevano gli elementi per l'accoglimento della richiesta di parte ricorrente di assegnazione della casa coniugale avendo i figli raggiunto la maggiore età e la loro indipendenza economica.
Il resistente ha concluso chiedendo che venisse pronunciata la separazione personale dei coniugi con addebito alla ricorrente e assegnata la casa coniugale al resistente, con rigetto della richiesta di mantenimento avanzata dalla ricorrente e condanna di quest'ultima al pagamento delle spese, compensi ed onorari del procedimento.
Con ordinanza del 23.1.2023, sciolta la riserva assunta all'udienza del
16.1.2023, il Presidente, ritenuto di non dover adottare alcun provvedimento temporaneo e urgente nell'interesse dei figli e sulla casa familiare, essendo ormai i figli maggiorenni ed economicamente autosufficienti, ha autorizzato i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto e, tenuto conto della mancanza di redditi della ricorrente,
ha posto a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1
, entro il giorno cinque di ogni mese, quale contributo al Parte_1
suo mantenimento, la somma di € 250,00, con la rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla data di deposito del
- 4 - ricorso (30.9.2022).
Con memoria integrativa del 22.2.2023, ha Parte_1
rappresentato che il resistente non aveva ottemperato a quanto disposto nel provvedimento Presidenziale e ha aggiunto di essere tornata a vivere nella casa coniugale occupando il primo piano, senza avere contatti con il resistente, che occupava l'altra parte della casa, in quanto la figlia non era più nelle condizioni di poterla ospitare, e che i figli Per_1
provvedevano alle minime esigenze quotidiane della madre. La ricorrente ha, altresì, rappresentato che nelle more aveva Controparte_1
provveduto ad acquistare una nuova autovettura e dei cani da caccia.
Il resistente ha riferito che l'acquisto dell'autovettura usata e non di prima immatricolazione, come affermato dalla ricorrente, del valore di euro
6.000,00, era stato reso necessario a seguito del sinistro avvenuto il
30.12.2022, in cui la precedente autovettura era andata distrutta, e che l'acquisto era stato effettuato tramite un prestito concesso dal fratello
. Il resistente ha poi smentito di avere acquistato dei cani Controparte_3
da caccia e ha confermato di trovarsi in una situazione economica disagiata.
All'udienza del 5.4.2023, parte ricorrente ha insistito per la pronuncia sulla sola questione di stato, con successiva prosecuzione del giudizio con assegnazione dei termini ex art. 183 co. VI c.p.c., sicchè la causa è stata posta in decisione senza concessione dei termini.
Pronunciata la separazione personale dei coniugi con sentenza non definitiva n. 356/2023 del 29-30.5.2023, passata in giudicato il 23.9.2023,
la causa è stata rimessa dinanzi al Giudice istruttore con ordinanza resa
- 5 - in pari data, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 183 comma VI
c.p.c. con decorrenza dal 31.5.2023 (primo giorno da computare).
Istruita mediante prove documentali, la causa è stata posta in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole alla separazione alle condizioni di cui all'ordinanza del 23.1.2023.
*****
Quanto alle domande di addebito formulate dalle parti, secondo cui la separazione andrebbe imputata rispettivamente al resistente o alla ricorrente,
è d'uopo innanzitutto rammentare che per emettere tale pronuncia è necessario che sia raggiunta la prova che uno dei coniugi o entrambi abbiano tenuto un comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, e che tale condotta, con la sua gravità, abbia determinato o contribuito a determinare la situazione di intollerabilità della ulteriore convivenza (si confrontino Cass. 3.12.1981, n. 6396 e 6.9.1985, n.
4639).
Nel caso di specie, la documentazione depositata da parte ricorrente, ammissibile in quanto sopravvenuta, consente di ritenere provate le condotte maltrattanti che costituiscono violazione dei doveri nascenti dal matrimonio.
In particolare, nel verbale di sommarie informazioni rese in data 7 giugno
2023 il figlio della coppia ha dichiarato che negli ultimi Parte_2
2-3 anni il padre aveva iniziato ad essere violento con la madre e in più occasioni le aveva alzato le mani fino a procurarle delle lesioni;
ha aggiunto di avere assistito circa un anno prima ad un'aggressione da parte del padre nei confronti della madre in occasione della quale il in seguito ad una CP_1
- 6 - banale discussione aveva colpito la moglie con schiaffi al volto e alle mani procurandole lesioni e ha precisato che la situazione non era degenerata grazie all'intervento dei figli;
ha poi dichiarato che il padre offendeva la madre e la minacciava senza neppure essere stato provocato in alcun modo dalla moglie.
Le suddette dichiarazioni sono state indirettamente confermate dagli altri figli della coppia i quali, pur dichiarando di non avere mai assistito ad aggressioni fisiche da parte del padre ai danni della madre, hanno dichiarato di essere intervenuti in più occasioni per calmare il padre, di avere più volte sentito la madre lamentarsi delle aggressioni ricevute e di avere visto la stessa accusare dolore al braccio dopo una lite con il marito.
Sul valore probatorio nella suddetta documentazione acquisita al processo si rileva che si tratta di prove atipiche rimesse al libero apprezzamento del giudice ai sensi dell'articolo 116 c.p.c. (cfr. Cass. 18025/2019 secondo cui in massima “le sommarie informazioni assunte durante la fase delle indagini preliminari, ritualmente acquisite nel contraddittorio delle parti, sono liberamente valutabili nel giudizio civile ai sensi dell'art. 116 c.p.c., non essendo a tal fine necessario che i dichiaranti abbiano prestato giuramento, in quanto nel sistema processuale manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, sicché il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche”).
Può dunque ritenersi raggiunta la prova delle condotte addebitate al resistente, in assenza di elementi di segno contrario e soprattutto tenuto conto del fatto che il in seguito al deposito della documentazione, non CP_1
ne ha contestato il contenuto né ha indicato elementi a prova contraria, limitandosi, nelle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 20.11.2024, fissata per garantire in contraddittorio in
- 7 - relazione alla documentazione sopravvenuta, a chiedere la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, salvo poi contestarne il valore probatorio solo in comparsa conclusionale.
La domanda di addebito proposta dalla ricorrente deve dunque essere accolta, dovendosi ritenere che le condotte maltrattanti poste in essere dal resistente nei confronti della moglie, abbiano determinato la definitiva dissoluzione del rapporto.
Non merita accoglimento invece la domanda di addebito formulata dal resistente, rimasta del tutto sfornita di prova.
In merito all'assegno di mantenimento in favore della ricorrente, non vi sono ragioni o elementi sopravvenuti per discostarsi da quanto già stabilito nell'ordinanza del 23.1.2023; risulta pacifico infatti che la ricorrente non gode di alcun reddito e non ha mai lavorato durante il matrimonio e che sia stato il resistente ad farsi carico integralmente dei bisogni della famiglia;
è emerso altresì che il resistente ha lavorato a lungo in Germania e anche quando è rientrato a ES ha continuato a lavorare in campagna;
appare scarsamente verosimile che lo stesso percepisca solo 400-500 euro come dichiarato in udienza presidenziale e che invece non goda di alcun trattamento pensionistico per il lavoro svolto all'estero, avendo comunque continuato a mantenere la famiglia dopo il rientro a ES avvenuto nel 2012; del resto, l'attestazione rilasciata dall' è limitata ai trattamenti corrisposti da enti italiani mentre nulla può dimostrare in merito alla titolarità di pensioni estere (cfr. allegato al ricorso).
Occorre, dunque, confermare a carico di l'obbligo di Controparte_1
versare a entro il giorno cinque di ogni mese, la somma di Parte_1
- 8 - € 250,00, quale contributo al suo mantenimento, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat e con decorrenza dalla data di deposito del ricorso
(30.9.2022).
Non può invece disporsi l'assegnazione della casa familiare in mancanza di figli minorenni o maggiorenni ma non autosufficienti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno quindi poste a carico del resistente nella misura liquidata in dispositivo riducendo i valori medi dello scaglione di riferimento tenuto conto della limitata attività svolta, con distrazione in favore dell'Erario stante l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Caltanissetta, uditi i procuratori delle parti ed il Pubblico
Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa,
definitivamente pronunciando;
addebita la separazione al resistente;
Controparte_1
rigetta la domanda di assegnazione della casa familiare;
conferma a carico di l'obbligo di corrispondere in Controparte_1
favore di la somma di € 250,00 a titolo di mantenimento, Parte_1
da versare entro il giorno cinque di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla domanda;
pone a carico del resistente le spese di lite sostenute nell'interesse della ricorrente, liquidate in complessivi € 4.800,00, oltra rimborso forfetario per spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Erario;
Così deciso nella camera di consiglio della sezione unica civile del
- 9 - Tribunale di Caltanissetta il 3.10.2025.
Il Presidente
Il Giudice Estensore Gabriella Canto
ES SC
- 10 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CALTANISSETTA SEZIONE UNICA CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dr. Gabriella Canto Presidente
dr. Marcello Testaquatra Giudice
dr. ES SC Giudice
dei quali il terzo è relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1556 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, nata a [...] in data [...], (c.f. Parte_1 [...]
), elettivamente domiciliata in ES, Via Regina Elena n. C.F._1
88, presso lo studio dell'Avv. Anna Maria Sardella (pec:
, che la rappresenta e difende per Email_1
mandato in atti;
–parte ricorrente –
CONTRO
, nato a [...] in data [...], (c.f. Controparte_1 [...]
), elettivamente domiciliato in ES, Viale Regione C.F._2
Siciliana n. 6, presso lo studio dell'Avv. Carmelo Terranova (pec:
, che lo rappresenta e difende Email_2 giusta procura in atti;
– parte resistente–
E CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 19.2.2025 le parti hanno concluso come da brevi note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., alle quali si rinvia.
Il P.M. ha espresso parere favorevole alla separazione alle condizioni di cui all'ordinanza del 23.1.2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 30.9.2022, , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio a ES (CL) con in data Controparte_1
29.9.1984, trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune
dell'anno 1984, parte II, serie A, n. 41, e che da tale unione sono nati i figli
Per_ il 10.4.1991, il 24.4.1992, il 3.9.1995 e il Per_1 Per_3 Per_4
5.1.1998, tutti maggiorenni ed economicamente indipendenti;
ha dedotto:
che , a cui era addebitabile il venir meno del rapporto Controparte_1
di coniugio, aveva tenuto nei suoi confronti condotte verbali e fisiche violente e condotte ingiuriose all'interno delle mura domestiche, spesso alla presenza dei figli che si erano sentiti costretti ad intervenire a tutela della madre, come si evinceva dalla denuncia sporta dalla stessa in data
12.5.2022 presso la Stazione dei Carabinieri di ES;
che la stessa nel mese di maggio, prima che il resistente partisse per la Germania, in seguito
- 2 - all'ennesima minaccia da parte di quest'ultimo e alla mancanza di ogni sostentamento, si era allontanata dalla casa coniugale per trasferirsi presso l'abitazione della figlia che il resistente, rientrato dalla Per_1
Germania, aveva cambiato la serratura dell'abitazione coniugale pur essendo la stessa in comproprietà con la ricorrente, privandola dell'immobile; che percepiva un reddito annuo di Controparte_1
circa € 20.000,00 per redditi provenienti dalla coltivazione dei terreni, che sono in comproprietà con la stessa, oltre alla pensione estera, mentre la ricorrente non percepiva alcun reddito.
La ricorrente ha dunque concluso chiedendo che venisse pronunciata la separazione personale dei coniugi, con addebito nei confronti del resistente, alle seguenti condizioni: assegnazione della casa coniugale sita in ES, Via M. Amari n. 81, a unitamente a tutti i beni Parte_1
mobili e arredi che la compongono, ad eccezione dei beni personali del onere a carico di di Controparte_1 Controparte_1
corrispondere entro il giorno cinque di ogni mese un assegno di mantenimento mensile per di importo pari a € 1.000,00, Parte_1
rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
Costituendosi in giudizio, il resistente ha contestato quanto asserito dalla ricorrente;
in particolare ha evidenziato: che la moglie negli ultimi anni di vita coniugale aveva fatto mancare al marito ogni forma di assistenza materiale e morale, comportamento, questo, contrario ai doveri matrimoniali e causa di addebito della separazione;
che nel mese di maggio
2022 si era allontanata dalla casa coniugale senza alcuna Parte_1
spiegazione, mentre il coniuge si trovava in Germania;
che la ricorrente
- 3 - aveva sporto denuncia nei confronti del resistente non già in occasione di un episodio di violenza, ma mentre il marito si trovava all'estero, così
rendendo evidente che la ricorrente avesse programmato quanto dedotto sopra;
che il resistente non percepiva alcuna pensione o indennità da parte
CP_ dell' , né da altri istituti pubblici italiani e/o stranieri, e viveva già ai limiti dell'indigenza, con conseguente impossibilità di farsi carico del mantenimento mensile della ricorrente;
che non sussistevano gli elementi per l'accoglimento della richiesta di parte ricorrente di assegnazione della casa coniugale avendo i figli raggiunto la maggiore età e la loro indipendenza economica.
Il resistente ha concluso chiedendo che venisse pronunciata la separazione personale dei coniugi con addebito alla ricorrente e assegnata la casa coniugale al resistente, con rigetto della richiesta di mantenimento avanzata dalla ricorrente e condanna di quest'ultima al pagamento delle spese, compensi ed onorari del procedimento.
Con ordinanza del 23.1.2023, sciolta la riserva assunta all'udienza del
16.1.2023, il Presidente, ritenuto di non dover adottare alcun provvedimento temporaneo e urgente nell'interesse dei figli e sulla casa familiare, essendo ormai i figli maggiorenni ed economicamente autosufficienti, ha autorizzato i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto e, tenuto conto della mancanza di redditi della ricorrente,
ha posto a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1
, entro il giorno cinque di ogni mese, quale contributo al Parte_1
suo mantenimento, la somma di € 250,00, con la rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla data di deposito del
- 4 - ricorso (30.9.2022).
Con memoria integrativa del 22.2.2023, ha Parte_1
rappresentato che il resistente non aveva ottemperato a quanto disposto nel provvedimento Presidenziale e ha aggiunto di essere tornata a vivere nella casa coniugale occupando il primo piano, senza avere contatti con il resistente, che occupava l'altra parte della casa, in quanto la figlia non era più nelle condizioni di poterla ospitare, e che i figli Per_1
provvedevano alle minime esigenze quotidiane della madre. La ricorrente ha, altresì, rappresentato che nelle more aveva Controparte_1
provveduto ad acquistare una nuova autovettura e dei cani da caccia.
Il resistente ha riferito che l'acquisto dell'autovettura usata e non di prima immatricolazione, come affermato dalla ricorrente, del valore di euro
6.000,00, era stato reso necessario a seguito del sinistro avvenuto il
30.12.2022, in cui la precedente autovettura era andata distrutta, e che l'acquisto era stato effettuato tramite un prestito concesso dal fratello
. Il resistente ha poi smentito di avere acquistato dei cani Controparte_3
da caccia e ha confermato di trovarsi in una situazione economica disagiata.
All'udienza del 5.4.2023, parte ricorrente ha insistito per la pronuncia sulla sola questione di stato, con successiva prosecuzione del giudizio con assegnazione dei termini ex art. 183 co. VI c.p.c., sicchè la causa è stata posta in decisione senza concessione dei termini.
Pronunciata la separazione personale dei coniugi con sentenza non definitiva n. 356/2023 del 29-30.5.2023, passata in giudicato il 23.9.2023,
la causa è stata rimessa dinanzi al Giudice istruttore con ordinanza resa
- 5 - in pari data, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 183 comma VI
c.p.c. con decorrenza dal 31.5.2023 (primo giorno da computare).
Istruita mediante prove documentali, la causa è stata posta in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole alla separazione alle condizioni di cui all'ordinanza del 23.1.2023.
*****
Quanto alle domande di addebito formulate dalle parti, secondo cui la separazione andrebbe imputata rispettivamente al resistente o alla ricorrente,
è d'uopo innanzitutto rammentare che per emettere tale pronuncia è necessario che sia raggiunta la prova che uno dei coniugi o entrambi abbiano tenuto un comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, e che tale condotta, con la sua gravità, abbia determinato o contribuito a determinare la situazione di intollerabilità della ulteriore convivenza (si confrontino Cass. 3.12.1981, n. 6396 e 6.9.1985, n.
4639).
Nel caso di specie, la documentazione depositata da parte ricorrente, ammissibile in quanto sopravvenuta, consente di ritenere provate le condotte maltrattanti che costituiscono violazione dei doveri nascenti dal matrimonio.
In particolare, nel verbale di sommarie informazioni rese in data 7 giugno
2023 il figlio della coppia ha dichiarato che negli ultimi Parte_2
2-3 anni il padre aveva iniziato ad essere violento con la madre e in più occasioni le aveva alzato le mani fino a procurarle delle lesioni;
ha aggiunto di avere assistito circa un anno prima ad un'aggressione da parte del padre nei confronti della madre in occasione della quale il in seguito ad una CP_1
- 6 - banale discussione aveva colpito la moglie con schiaffi al volto e alle mani procurandole lesioni e ha precisato che la situazione non era degenerata grazie all'intervento dei figli;
ha poi dichiarato che il padre offendeva la madre e la minacciava senza neppure essere stato provocato in alcun modo dalla moglie.
Le suddette dichiarazioni sono state indirettamente confermate dagli altri figli della coppia i quali, pur dichiarando di non avere mai assistito ad aggressioni fisiche da parte del padre ai danni della madre, hanno dichiarato di essere intervenuti in più occasioni per calmare il padre, di avere più volte sentito la madre lamentarsi delle aggressioni ricevute e di avere visto la stessa accusare dolore al braccio dopo una lite con il marito.
Sul valore probatorio nella suddetta documentazione acquisita al processo si rileva che si tratta di prove atipiche rimesse al libero apprezzamento del giudice ai sensi dell'articolo 116 c.p.c. (cfr. Cass. 18025/2019 secondo cui in massima “le sommarie informazioni assunte durante la fase delle indagini preliminari, ritualmente acquisite nel contraddittorio delle parti, sono liberamente valutabili nel giudizio civile ai sensi dell'art. 116 c.p.c., non essendo a tal fine necessario che i dichiaranti abbiano prestato giuramento, in quanto nel sistema processuale manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, sicché il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche”).
Può dunque ritenersi raggiunta la prova delle condotte addebitate al resistente, in assenza di elementi di segno contrario e soprattutto tenuto conto del fatto che il in seguito al deposito della documentazione, non CP_1
ne ha contestato il contenuto né ha indicato elementi a prova contraria, limitandosi, nelle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 20.11.2024, fissata per garantire in contraddittorio in
- 7 - relazione alla documentazione sopravvenuta, a chiedere la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, salvo poi contestarne il valore probatorio solo in comparsa conclusionale.
La domanda di addebito proposta dalla ricorrente deve dunque essere accolta, dovendosi ritenere che le condotte maltrattanti poste in essere dal resistente nei confronti della moglie, abbiano determinato la definitiva dissoluzione del rapporto.
Non merita accoglimento invece la domanda di addebito formulata dal resistente, rimasta del tutto sfornita di prova.
In merito all'assegno di mantenimento in favore della ricorrente, non vi sono ragioni o elementi sopravvenuti per discostarsi da quanto già stabilito nell'ordinanza del 23.1.2023; risulta pacifico infatti che la ricorrente non gode di alcun reddito e non ha mai lavorato durante il matrimonio e che sia stato il resistente ad farsi carico integralmente dei bisogni della famiglia;
è emerso altresì che il resistente ha lavorato a lungo in Germania e anche quando è rientrato a ES ha continuato a lavorare in campagna;
appare scarsamente verosimile che lo stesso percepisca solo 400-500 euro come dichiarato in udienza presidenziale e che invece non goda di alcun trattamento pensionistico per il lavoro svolto all'estero, avendo comunque continuato a mantenere la famiglia dopo il rientro a ES avvenuto nel 2012; del resto, l'attestazione rilasciata dall' è limitata ai trattamenti corrisposti da enti italiani mentre nulla può dimostrare in merito alla titolarità di pensioni estere (cfr. allegato al ricorso).
Occorre, dunque, confermare a carico di l'obbligo di Controparte_1
versare a entro il giorno cinque di ogni mese, la somma di Parte_1
- 8 - € 250,00, quale contributo al suo mantenimento, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat e con decorrenza dalla data di deposito del ricorso
(30.9.2022).
Non può invece disporsi l'assegnazione della casa familiare in mancanza di figli minorenni o maggiorenni ma non autosufficienti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno quindi poste a carico del resistente nella misura liquidata in dispositivo riducendo i valori medi dello scaglione di riferimento tenuto conto della limitata attività svolta, con distrazione in favore dell'Erario stante l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Caltanissetta, uditi i procuratori delle parti ed il Pubblico
Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa,
definitivamente pronunciando;
addebita la separazione al resistente;
Controparte_1
rigetta la domanda di assegnazione della casa familiare;
conferma a carico di l'obbligo di corrispondere in Controparte_1
favore di la somma di € 250,00 a titolo di mantenimento, Parte_1
da versare entro il giorno cinque di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla domanda;
pone a carico del resistente le spese di lite sostenute nell'interesse della ricorrente, liquidate in complessivi € 4.800,00, oltra rimborso forfetario per spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Erario;
Così deciso nella camera di consiglio della sezione unica civile del
- 9 - Tribunale di Caltanissetta il 3.10.2025.
Il Presidente
Il Giudice Estensore Gabriella Canto
ES SC
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