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Sentenza 19 gennaio 2024
Sentenza 19 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 19/01/2024, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 8885/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Massimo Escher Presidente
Dott. Maria Acagnino Giudice
Dott. Viviana Di Gesu Giudice est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8885/2022;
PROMOSSA DA
, n. in ROMANIA il 16/05/1968 Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. FRABRIZIO DI MAURO
ATTORE
CONTRO
, n. in MINEO (CT) il 01/01/1959 Controparte_1
pagina 1 di 3 rappr. e dif. dall'avv. DISTEFANO ALFIO
CONVENUTO
E
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania -
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: 'separazione giudiziale'.
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni come da verbale in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La domanda di separazione, avanzata da , Parte_1
merita accoglimento.
L'insuccesso del tentativo di conciliazione e le reciproche allegazioni in ordine agli elementi di fatto denotanti la intollerabilità della prosecuzione della convivenza suffragano sufficientemente la fondatezza della domanda.
All'udienza del 27.11.23 le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni, chiedendo al Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi, disponendo che:
< si impegna a versare alla sig.ra la Controparte_1 Parte_1
somma di € 20.000,00 a titolo di mantenimento da liquidarsi 'una tantum' e da corrispondere in unica soluzione e comprensivo di ogni eventuale futura pretesa di assegno divorzile periodico;
il versamento della somma avverrà mediante gli ordinari mezzi di pagamento entro e non oltre il 28.02.2024; mentre cessa sin d'ora ogni obbligo di mantenimento in capo al sig. ; - Controparte_1
simultaneamente, la sig.ra nel dichiarare che le condizioni economiche in cui Parte_1 versa sono esattamente le stesse di quelle dedotte nel ricorso per separazione personale e,
pagina 2 di 3 segnatamente, quella di non svolgere alcuna attività lavorativa remunerata, di possedere il titolo professionale di assistente operatore di studi medici, tenuto conto altresì della durata decennale del matrimonio medesimo, la stessa accetta il predetto importo rilasciandone sin d'ora ampia quietanza liberatoria salvo buon fine del suddetto pagamento, in mancanza facendo salvi tutti i diritti, le azioni e ragioni;
- la sig.ra dichiara di rinunciare al cognome acquisito in sede Parte_1 Parte_1
di matrimonio>>.
Ritiene il Collegio che dette pattuizioni siano compatibili con le norme inderogabili, regolatrici della famiglia.
Le spese del giudizio vanno integralmente compensate, in ragione dell'oggetto della causa, dei rapporti tra le parti e dell'accordo raggiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale
definitivamente pronunziando nella causa iscritta al N. R.G. 8885 /2022 ,
rigettata ogni altra domanda:
pronunzia la separazione personale dei coniugi Parte_1
e alle condizioni specificate in
[...] Controparte_1
motivazione.
compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso in Catania, 9.1.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
d.ssa Viviana Di Gesu dr Massimo Escher
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Massimo Escher Presidente
Dott. Maria Acagnino Giudice
Dott. Viviana Di Gesu Giudice est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8885/2022;
PROMOSSA DA
, n. in ROMANIA il 16/05/1968 Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. FRABRIZIO DI MAURO
ATTORE
CONTRO
, n. in MINEO (CT) il 01/01/1959 Controparte_1
pagina 1 di 3 rappr. e dif. dall'avv. DISTEFANO ALFIO
CONVENUTO
E
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania -
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: 'separazione giudiziale'.
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni come da verbale in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La domanda di separazione, avanzata da , Parte_1
merita accoglimento.
L'insuccesso del tentativo di conciliazione e le reciproche allegazioni in ordine agli elementi di fatto denotanti la intollerabilità della prosecuzione della convivenza suffragano sufficientemente la fondatezza della domanda.
All'udienza del 27.11.23 le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni, chiedendo al Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi, disponendo che:
< si impegna a versare alla sig.ra la Controparte_1 Parte_1
somma di € 20.000,00 a titolo di mantenimento da liquidarsi 'una tantum' e da corrispondere in unica soluzione e comprensivo di ogni eventuale futura pretesa di assegno divorzile periodico;
il versamento della somma avverrà mediante gli ordinari mezzi di pagamento entro e non oltre il 28.02.2024; mentre cessa sin d'ora ogni obbligo di mantenimento in capo al sig. ; - Controparte_1
simultaneamente, la sig.ra nel dichiarare che le condizioni economiche in cui Parte_1 versa sono esattamente le stesse di quelle dedotte nel ricorso per separazione personale e,
pagina 2 di 3 segnatamente, quella di non svolgere alcuna attività lavorativa remunerata, di possedere il titolo professionale di assistente operatore di studi medici, tenuto conto altresì della durata decennale del matrimonio medesimo, la stessa accetta il predetto importo rilasciandone sin d'ora ampia quietanza liberatoria salvo buon fine del suddetto pagamento, in mancanza facendo salvi tutti i diritti, le azioni e ragioni;
- la sig.ra dichiara di rinunciare al cognome acquisito in sede Parte_1 Parte_1
di matrimonio>>.
Ritiene il Collegio che dette pattuizioni siano compatibili con le norme inderogabili, regolatrici della famiglia.
Le spese del giudizio vanno integralmente compensate, in ragione dell'oggetto della causa, dei rapporti tra le parti e dell'accordo raggiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale
definitivamente pronunziando nella causa iscritta al N. R.G. 8885 /2022 ,
rigettata ogni altra domanda:
pronunzia la separazione personale dei coniugi Parte_1
e alle condizioni specificate in
[...] Controparte_1
motivazione.
compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso in Catania, 9.1.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
d.ssa Viviana Di Gesu dr Massimo Escher
pagina 3 di 3