Ordinanza cautelare 27 marzo 2025
Sentenza 31 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 31/12/2025, n. 8574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8574 |
| Data del deposito : | 31 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08574/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01067/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1067 del 2025, proposto da
-OMISSIS- DI -OMISSIS- rappresentata e difesa dall’Avv. Giovanni Folchino, con domicilio eletto in Napoli alla Via Tommaso Caravita n. 10 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
COMUNE DI QUARTO, rappresentato e difeso dall’Avv. Erik Furno, con domicilio eletto in Napoli alla Via Cesario Console n. 3 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) dell’ordinanza del Comune di Quarto -OMISSIS- recante la revoca dell’autorizzazione rilasciata nel 2024 all’impresa ricorrente per l’esercizio dell’attività funeraria, con conseguente divieto di prosecuzione della stessa;
b) della nota della Compagnia Carabinieri di Napoli-Poggioreale -OMISSIS- del 17 dicembre 2024, richiamata nella suddetta ordinanza;
c) di ogni altro atto, anche endoprocedimentale, consequenziale, connesso, preordinato e presupposto, comunque lesivo degli interessi dell’impresa ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente;
Viste le memorie difensive;
Vista l’ordinanza collegiale n. 606 del 27 marzo 2025, con cui è stata accolta l’istanza cautelare;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 il dott. LO L'OL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- l’impresa ricorrente impugna l’ordinanza del Comune di Quarto -OMISSIS- con cui le è stata revocata l’autorizzazione rilasciata nel 2024 per l’esercizio dell’attività funeraria, con conseguente divieto di prosecuzione della stessa;
- l’impugnativa è estesa alla nota della Compagnia Carabinieri di Napoli-Poggioreale (d’ora in seguito per brevità anche “Compagnia Carabinieri”) -OMISSIS- del 17 dicembre 2024, richiamata nella suddetta ordinanza, con cui si avanzava richiesta di sospensione/revoca dell’autorizzazione funebre;
Rilevato, in punto di fatto, che:
- l’ordinanza comunale di revoca poggia essenzialmente sui seguenti passaggi motivazionali, riprodotti nelle parti di precipuo interesse per la definizione dell’odierna lite: “Vista la nota prot. -OMISSIS- (…), trasmessa dalla Legione Carabinieri Campania – Compagnia di Napoli-Poggioreale, con la quale si accertava che i sigg. -OMISSIS-– (…), titolare d’impresa funebre inattiva denominata “Trasporti Funebri -OMISSIS-” (…), già sottoposta a interdizione con provvedimento antimafia n.-OMISSIS- emesso dal Prefetto di Napoli il 27.10.2022 – e -OMISSIS- -OMISSIS- (…) effettuavano personalmente i servizi funerari per la ditta “-OMISSIS- di -OMISSIS-” senza la prescritta autorizzazione, utilizzando un veicolo funebre targato -OMISSIS- di proprietà dell’impresa denominata “Onoranze Funebri di -OMISSIS- s.a.s. (…), in violazione all’art. 1, comma 3, Allegato A della Legge Regionale n. 12/2001, modificata dalla Legge Regionale n. 7/2013; Visto che, nei titoli abilitativi (…), emessi da questo Comune in favore dell’impresa denominata “-OMISSIS- di -OMISSIS-”, (…), i sigg. -OMISSIS-e -OMISSIS- -OMISSIS- non sono inseriti in alcun titolo abilitativo come operatori della predetta impresa; Considerato che l’art. 1, comma 3 dell’Allegato A della Legge Regionale n. 12/2001, modificata dalla Legge Regionale n. 7/2013 prevede che “è vietato l’esercizio del servizio funebre alle imprese sprovviste del titolo abilitativo rilasciato dal comune competente”; Considerato che l’art. 52 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria dispone che “è vietato alle imprese funebri di utilizzare personale non dipendente”; Rilevato che l’impresa “non riunisce più quei requisiti minimi di affidabilità per lo svolgimento delle attività funebri, tali da poter evitare delle possibili situazioni di pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza” come da nota prot. -OMISSIS- trasmessa dalla Legione Carabinieri Campania – Compagnia di Napoli-Poggioreale”;
- a sua volta, la nota della Compagnia Carabinieri del 17 dicembre 2024, come recepita nell’ordinanza, evidenzia anche i seguenti aspetti: i) come pure risulta dal verbale di contestazione di illecito amministrativo redatto dalla Compagnia Carabinieri in data 30 agosto 2024, il ruolo assunto da -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS-, quali incaricati dell’impresa -OMISSIS- di -OMISSIS- (d’ora in seguito per brevità anche “-OMISSIS-”), è stato accertato in relazione ad otto funerali svoltisi nell’arco temporale ricompreso tra il 16 luglio 2024 e il 1° settembre 2024, nonché in relazione ad un ulteriore funerale tenutosi il 13 novembre 2024; ii) le dichiarazioni dei familiari dei defunti hanno, altresì, dato conto che il pagamento delle esequie avveniva sia in favore di -OMISSIS- -OMISSIS- sia in favore della “-OMISSIS-” (nei confronti di quest’ultima anche mediante bonifici bancari), il che conferma la posizione di incaricato rivestita dal -OMISSIS-; iii) la -OMISSIS-, nel servirsi dell’opera dei Sig.ri -OMISSIS-, ossia di personale non formalmente inquadrato all’interno della sua compagine aziendale e già titolare di impresa funebre colpita da interdittiva antimafia, oltre a rendere possibile un surrettizio esercizio di attività funeraria in assenza del prescritto titolo abilitativo, incorre nella violazione della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (d.lgs. n. 81/2008);
Rilevato che le censure articolate in gravame possono essere così compendiate:
a) l’ordinanza di revoca è affetta da carenza di istruttoria, non avendo l’amministrazione comunale tenuto conto che -OMISSIS- -OMISSIS- è dipendente della -OMISSIS- quale operatore funebre addetto al trasporto, come si evince dalla comunicazione UNILAV depositata in atti, che tutti i nove funerali indicati nella nota della Compagnia Carabinieri del 17 dicembre 2024 sono stati supervisionati da altro dipendente dell’impresa funebre, tal -OMISSIS- -OMISSIS-, con conseguente implausibilità della tesi del pagamento delle esequie anche in favore di -OMISSIS- -OMISSIS-, e che, infine, non corrisponde al vero la circostanza che per i nove servizi funerari sia stato “utilizzato il veicolo funebre tg. -OMISSIS-intestato alla impresa “Onoranze Funebri di -OMISSIS- S.a.S.”;
b) il provvedimento di revoca è inficiato anche da carenza motivazionale, non illustrando “in base a quali dati specifici, fattuali e normativi sia stata operata la revoca dei titoli abilitativi per l’esercizio dell’attività funebre, cosicché non è possibile ricostruire l’iter logico-giuridico seguito dal Comune di Quarto per giungere alla sua decisione”;
c) l’amministrazione comunale ha trascurato di apprezzare l’avvenuta decadenza, “de facto anche se non di diritto”, delle cause che avevano condotto all’emissione del provvedimento interdittivo antimafia n.-OMISSIS- del 27 ottobre 2022 a carico dell’impresa Trasporti Funebri -OMISSIS-, essendo ormai cessata la già interdetta Impresa Funebre-OMISSIS-di -OMISSIS- -OMISSIS-, da cui erano derivate le controindicazioni poi ascritte alla Trasporti Funebri -OMISSIS-;
d) la revoca dell’autorizzazione funebre è intervenuta in assenza della previa comunicazione di avvio del procedimento, in violazione delle garanzie partecipative previste dall’art. 7 della legge n. 241/1990;
Considerato, ad un più approfondito esame della controversia proprio della sede di merito, che le prefate doglianze non siano meritevoli di positivo apprezzamento, e ciò per le seguenti decisive ragioni:
aa) riceve smentita dalla stessa comunicazione UNILAV evocata in giudizio che -OMISSIS- -OMISSIS- fosse stato inquadrato quale dipendente della -OMISSIS- già al tempo dello svolgimento di tutti e nove funerali oggetto delle verifiche della Compagnia Carabinieri. Infatti, dall’esame di detta comunicazione, -OMISSIS- -OMISSIS- risulta formalmente assunto con decorrenza dal 25 settembre 2024, il che conferma che detto soggetto abbia ricoperto, con riguardo ad almeno otto funerali e data la sua estraneità alla compagine aziendale, il ruolo di incaricato di fatto della -OMISSIS-, non avendo, peraltro, la difesa attorea mai contestato la presenza in loco del -OMISSIS- quale referente della -OMISSIS- per i familiari dei defunti, ma avendo, al contrario, dedotto che tale presenza fosse giustificata dalla posizione di dipendente rivestita in seno all’impresa funebre, appunto esclusa per la quasi totalità dei funerali in questione. A questo punto, assume connotati neutri l’asserita estraneità di -OMISSIS- -OMISSIS- alle operazioni di pagamento delle esequie, essendo comunque incontrovertibile il ruolo del predetto quale interfaccia operativo della -OMISSIS-, pur a fronte delle funzioni di supervisione affidate ad altro dipendente dell’impresa funebre stessa. Inoltre, la ricorrente non fornisce alcun elemento di prova che possa validamente contrastare l’accertato utilizzo del veicolo funebre intestato alla Onoranze Funebri di -OMISSIS- S.a.s., a prescindere dall’ulteriore (ed assorbente) rilievo che di tale utilizzo si fa menzione nel citato verbale di contestazione di illecito amministrativo del 30 agosto 2024, fidefacente fino a querela di falso. Non trova alcun serio appiglio, pertanto, il denunciato deficit istruttorio;
bb) non è ravvisabile la dedotta carenza motivazionale, se solo si pone mente alla circostanza che le ragioni, fattuali e normative, dell’operata inibitoria dell’attività funeraria si colgono senza difficoltà non soltanto nel corredo argomentativo del provvedimento di revoca, ma anche nella nota della Compagnia Carabinieri del 17 dicembre 2024 ivi richiamata, la quale costituisce idoneo supporto motivazionale per relationem. In sintesi, ciò che si rimprovera all’impresa ricorrente è sia l’aver consentito ai Sig.ri -OMISSIS- di continuare, in modo abusivo, l’esercizio di attività funeraria già colpita da provvedimento interdittivo antimafia, in violazione dell’art. 1, comma 3, dell’Allegato A della legge regionale n. 12/2001, sia l’aver usufruito, attraverso l’impiego degli stessi -OMISSIS-, di personale non inquadrato quale dipendente, in dispregio dell’art. 52 del regolamento comunale di polizia mortuaria e della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (d.lgs. n. 81/2008; si veda anche l’art. 8-bis, comma 5, lett. d), della citata legge regionale n. 12/2001, che prevede la definitiva interdizione dall’attività funebre per l’impresa che “non osserva le norme in materia di lavoro, previdenza e sicurezza nei luoghi di lavoro). Si osserva, al riguardo, che nel provvedimento amministrativo la motivazione per relationem corrisponde ad una tecnica redazionale pienamente ammessa dall’art. 3 della legge n. 241/1990, specialmente allorquando il provvedimento sia preceduto da atti istruttori o da pareri, come nella specie; essa, non riscontrando peculiari limitazioni nella legge, non assume carattere eccezionale e non è circoscritta a meri elementi integrativi del percorso argomentativo, con la conseguenza che non rifluisce sull’essenza dell’operazione valutativa, la quale non risulta minimamente degradata (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sez. V, 20 giugno 2024 n. 5520 e 25 febbraio 2016 n. 752; Consiglio di Stato, Sez. IV, 30 ottobre 2018 n. 6169);
cc) l’asserita decadenza delle cause che avevano comportato l’emissione del provvedimento interdittivo antimafia n.-OMISSIS- del 27 ottobre 2022 a carico della Trasporti Funebri -OMISSIS-, devono essere appurate dalla competente autorità prefettizia in sede di aggiornamento delle informazioni antimafia, che, allo stato, non risulta essere intervenuto. Ne consegue che detto provvedimento interdittivo continua ad esplicare efficacia nel mondo giuridico e, correttamente, l’amministrazione comunale ne ha tenuto conto per inferire l’abusività dell’attività funeraria espletata dai Sig.ri -OMISSIS- attraverso lo schermo della -OMISSIS-;
dd) infine, sulla scorta dell’enunciato di cui all’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990 e del principio dei cosiddetti vizi non invalidanti, la violazione delle norme sul procedimento nei provvedimenti vincolati assume una connotazione di tipo sostanziale e sussiste ogni qualvolta l’amministrazione possa effettivamente beneficiare degli apporti procedimentali mediante l’acquisizione di un contributo rappresentativo degli interessi contrapposti, e non anche nelle ipotesi in cui il provvedimento sarebbe stato in ogni caso emanato in quanto atto in concreto necessitato (orientamento consolidato: cfr. per tutte Consiglio di Stato, Sez. VI, 11 giugno 2024 n. 5183; Consiglio di Stato, Sez. II, 8 giugno 2023 n. 5642). Tale regula iuris si attaglia pienamente alla fattispecie in esame, poiché la gravata ordinanza comunale, essendo la risultante di misure inibitorie imposte dalla legislazione regionale di settore, ha evidente carattere vincolato e l’eventuale comunicazione di avvio del procedimento non avrebbe condotto ad un esito diverso da quello sortito in concreto, stante l’impiego abusivo dei Sig.ri -OMISSIS- nello svolgimento dei funerali oggetto di osservazione, come già diffusamente illustrato nella superiore esposizione;
Ritenuto, in conclusione, che:
- resistendo gli atti impugnati a tutte le censure prospettate, il ricorso deve essere respinto siccome infondato;
- sussistono nondimeno giusti e particolari motivi, in virtù della novità della vicenda contenziosa, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali, restando il contributo unificato a carico dell’impresa ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate, con contributo unificato a carico di parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le imprese e le persone fisiche citate in sentenza.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LO L'OL, Presidente FF, Estensore
Rosalba Giansante, Consigliere
Valeria Ianniello, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| LO L'OL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.