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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 10/12/2024, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA
N. R.G. 7778/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Simone Medioli Devoto Presidente
Dott.ssa Angela Casalini Giudice rel. est.
Dott. Andrea Fiaschi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione personale a domanda congiunta instaurato da:
, C.F. , con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'Avv. ORI LUCA, C.F. ed C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Collecchio (PR),
Via Lemignano n. 2
e
C.F. , con il patrocinio Parte_2 C.F._3
dell'Avv. ORI LUCA, C.F. ed elettivamente C.F._2
domiciliato presso lo studio del difensore in Collecchio (PR), Via
Lemignano n. 2 CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia della sentenza di separazione alle condizioni di cui al ricorso;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/10/2024 le parti hanno premesso: di avere contratto matrimonio in data 26/07/1997 (atto trascritto presso il registro dello stato civile del comune di PARMA, n. 110 P. 1 anno 1997); dall'unione era nato il figlio (7/12/1997); ormai da tempo la Per_1
convivenza era divenuta intollerabile.
Hanno, quindi, chiesto pronuncia di separazione con omologa degli accordi tra loro raggiunti.
Con le note scritte successivamente depositate in luogo dell'udienza di comparizione i medesimi ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento della domanda formulata in ricorso, in tal modo esplicitando la volontà di non riconciliarsi (cit.art.473 bis 51, quarto comma).
Il Pubblico Ministero, a sua volta, ha espresso tempestivamente parere favorevole.
La reiterata espressa volontà di non addivenire ad una riconciliazione e la conflittualità emergente dagli atti processuali, dimostrano che è venuta meno da entrambe le parti la volontà di proseguire la convivenza coniugale, che, pertanto, deve ritenersi divenuta intollerabile, ai sensi e per gli effetti dell'art.151 c.c.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che debba provvedersi in conformità alle condizioni concordate sottoscritte dai medesimi interessati, in quanto
Pag. 2 di 3 prive di profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
P. Q. M.
visti gli artt.473 bis 47 e 473 bis.51, quarto comma, c.p.c., dichiara la separazione dei coniugi e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio in data 26/07/1997, (atto trascritto presso il registro dello stato civile del comune di PARMA, n. 110 P. 1 anno 1997);
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza e a quant'altro di sua competenza;
omologa gli accordi intervenuti tra le parti, testualmente riportati nel ricorso del 22/10/2024.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 05/12/2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Angela Casalini Simone Medioli Devoto
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA
N. R.G. 7778/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Simone Medioli Devoto Presidente
Dott.ssa Angela Casalini Giudice rel. est.
Dott. Andrea Fiaschi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione personale a domanda congiunta instaurato da:
, C.F. , con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'Avv. ORI LUCA, C.F. ed C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Collecchio (PR),
Via Lemignano n. 2
e
C.F. , con il patrocinio Parte_2 C.F._3
dell'Avv. ORI LUCA, C.F. ed elettivamente C.F._2
domiciliato presso lo studio del difensore in Collecchio (PR), Via
Lemignano n. 2 CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia della sentenza di separazione alle condizioni di cui al ricorso;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/10/2024 le parti hanno premesso: di avere contratto matrimonio in data 26/07/1997 (atto trascritto presso il registro dello stato civile del comune di PARMA, n. 110 P. 1 anno 1997); dall'unione era nato il figlio (7/12/1997); ormai da tempo la Per_1
convivenza era divenuta intollerabile.
Hanno, quindi, chiesto pronuncia di separazione con omologa degli accordi tra loro raggiunti.
Con le note scritte successivamente depositate in luogo dell'udienza di comparizione i medesimi ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento della domanda formulata in ricorso, in tal modo esplicitando la volontà di non riconciliarsi (cit.art.473 bis 51, quarto comma).
Il Pubblico Ministero, a sua volta, ha espresso tempestivamente parere favorevole.
La reiterata espressa volontà di non addivenire ad una riconciliazione e la conflittualità emergente dagli atti processuali, dimostrano che è venuta meno da entrambe le parti la volontà di proseguire la convivenza coniugale, che, pertanto, deve ritenersi divenuta intollerabile, ai sensi e per gli effetti dell'art.151 c.c.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che debba provvedersi in conformità alle condizioni concordate sottoscritte dai medesimi interessati, in quanto
Pag. 2 di 3 prive di profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
P. Q. M.
visti gli artt.473 bis 47 e 473 bis.51, quarto comma, c.p.c., dichiara la separazione dei coniugi e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio in data 26/07/1997, (atto trascritto presso il registro dello stato civile del comune di PARMA, n. 110 P. 1 anno 1997);
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza e a quant'altro di sua competenza;
omologa gli accordi intervenuti tra le parti, testualmente riportati nel ricorso del 22/10/2024.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 05/12/2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Angela Casalini Simone Medioli Devoto
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