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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 03/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2631/2024 R.G.
TRA
con Avv. Angelo De Paoli Parte_1
ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv.ti Umberto CP_1
Ferrato e Gilda Avena resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. del 5.7.2024 ritualmente notificato la parte ricorrente, premesso di aver proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. inteso ad ottenere l'accertamento del requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, esponeva che, all'esito delle operazioni peritali, il CTU non aveva riconosciuto la sussistenza di detto requisito.
Dopo aver proposto atto di dissenso avverso le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, agiva in questa sede lamentandone l'erroneità, evidenziando, in particolare, che il CTU non aveva accertato la sussistenza del requisito sanitario solo perché mancante un certificato medico e che quindi unicamente per questione di “tempistica” del certificato richiesto dal CTU non era stato riconosciuto il beneficio richiesto.
1 Concludeva chiedendo la declaratoria del diritto all'assegno ordinario di invalidità.
Si costituiva in giudizio l' contestando l'opposizione di cui chiedeva la CP_1 declaratoria di inammissibilità e, nel merito, il rigetto.
Fissata l'udienza del 18.12.2024 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso deve essere rigettato per quanto di seguito esposto.
Il CTU incaricato nella precedente fase ATP ha così relazionato “[..] Non esiste
[..] agli atti, documentazione recente in grado di consentire una adeguata valutazione fisiatrica e/o ortopedica da cui desumere che la sua capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a meno di un terzo. In sede di visita peritale (8.01.2024) ho richiesto al periziando di effettuare una consulenza fisiatrica e/o ortopedica ma, ad oggi, a questo riguardo non mi è stata trasmessa alcuna comunicazione né certificazione. Pertanto, non è possibile affermare la sussistenza del requisito sanitario di cui alla specifica norma (art 1 L.222/1984)” (cfr. relazione depositata datata 11.3.2024).
In questa sede parte ricorrente ha depositato un certificato medico datato
29.4.2024 proveniente da UOC neurochirurgia dell'Azienda Ospedaliera
Annunziata nel quale è riportato “[..] si consiglia di evitare sforzi fisici e attività lavorative che implicano stazione eretta prolungate e stress alla colonna [..] paziente con fratture vertebrali multiple del bacino in sede ileo-ischio-pubiche con risalita del cotile femorale di destra, con limitazione funzionale. Allo stato non si pone indicazione neurochirurgica per complessità dello stato patologico tra le altre cose non migliorabile stato clinico del paziente”.
Neppure in questa sede la parte ricorrente ha quindi prodotto la consulenza fisiatrica e/o ortopedica chiesta dal CTU e ritenuta necessaria per la valutazione del requisito sanitario ex art. 1 L. n. 222/1984 - tale non essendo il certificato depositato (trattandosi di certificato di neurochirurgo) – sicchè non si ravvisano validi motivi per discostarsi dalle risultanze della relazione del consulente tecnico d'ufficio.
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
2 Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Cosenza, 3 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
3
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2631/2024 R.G.
TRA
con Avv. Angelo De Paoli Parte_1
ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv.ti Umberto CP_1
Ferrato e Gilda Avena resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. del 5.7.2024 ritualmente notificato la parte ricorrente, premesso di aver proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. inteso ad ottenere l'accertamento del requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, esponeva che, all'esito delle operazioni peritali, il CTU non aveva riconosciuto la sussistenza di detto requisito.
Dopo aver proposto atto di dissenso avverso le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, agiva in questa sede lamentandone l'erroneità, evidenziando, in particolare, che il CTU non aveva accertato la sussistenza del requisito sanitario solo perché mancante un certificato medico e che quindi unicamente per questione di “tempistica” del certificato richiesto dal CTU non era stato riconosciuto il beneficio richiesto.
1 Concludeva chiedendo la declaratoria del diritto all'assegno ordinario di invalidità.
Si costituiva in giudizio l' contestando l'opposizione di cui chiedeva la CP_1 declaratoria di inammissibilità e, nel merito, il rigetto.
Fissata l'udienza del 18.12.2024 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso deve essere rigettato per quanto di seguito esposto.
Il CTU incaricato nella precedente fase ATP ha così relazionato “[..] Non esiste
[..] agli atti, documentazione recente in grado di consentire una adeguata valutazione fisiatrica e/o ortopedica da cui desumere che la sua capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a meno di un terzo. In sede di visita peritale (8.01.2024) ho richiesto al periziando di effettuare una consulenza fisiatrica e/o ortopedica ma, ad oggi, a questo riguardo non mi è stata trasmessa alcuna comunicazione né certificazione. Pertanto, non è possibile affermare la sussistenza del requisito sanitario di cui alla specifica norma (art 1 L.222/1984)” (cfr. relazione depositata datata 11.3.2024).
In questa sede parte ricorrente ha depositato un certificato medico datato
29.4.2024 proveniente da UOC neurochirurgia dell'Azienda Ospedaliera
Annunziata nel quale è riportato “[..] si consiglia di evitare sforzi fisici e attività lavorative che implicano stazione eretta prolungate e stress alla colonna [..] paziente con fratture vertebrali multiple del bacino in sede ileo-ischio-pubiche con risalita del cotile femorale di destra, con limitazione funzionale. Allo stato non si pone indicazione neurochirurgica per complessità dello stato patologico tra le altre cose non migliorabile stato clinico del paziente”.
Neppure in questa sede la parte ricorrente ha quindi prodotto la consulenza fisiatrica e/o ortopedica chiesta dal CTU e ritenuta necessaria per la valutazione del requisito sanitario ex art. 1 L. n. 222/1984 - tale non essendo il certificato depositato (trattandosi di certificato di neurochirurgo) – sicchè non si ravvisano validi motivi per discostarsi dalle risultanze della relazione del consulente tecnico d'ufficio.
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
2 Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Cosenza, 3 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
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