CA
Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 10/03/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 1155/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda Civile, composta dai Sigg.:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Lucia Cannella Consigliere rel.
dott. Vittorio Aliprandi Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 1155/2023 R.G., posta in decisione all'udienza collegiale del 04/12/2024, promossa
OGGETTO: d a
, c.f. , e Parte_1 C.F._1 Parte_2
[...]
, c.f. con il patrocinio
[...] Parte_1 P.IVA_1
dell'avv. MARENGONI ANDREA, elettivamente domiciliati in VIA
MILANO 29 – REZZATO (BS), presso il menzionato difensore.
APPELLANTI
c o n t r o
, c.f. con il patrocinio CP_1 C.F._2
dell'avv. PANZA OMAR, elettivamente domiciliato in VIA
VITTORIO EMANUELE II n. 42 – BRESCIA, presso lo studio dell'Avv. Marcella Raglio.
APPELLATO
In punto: appello avverso la sentenza resa dal Tribunale di Bergamo, sezione terza civile, pubblicata il 07/11/2023 con il n. 2342/2023.
CONCLUSIONI di e di Parte_1 Parte_2 Parte_1
:
[...]
Pag. 1 di 8 Contrariis rejectis, spese di lite rifuse per il primo e secondo grado di giudizio, con IVA e CPA come per legge, Voglia la Corte di Appello di
Brescia Ill.ma:
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: rigettare la domanda proposta in sede monitoria dal convenuto- appellato, in quanto infondata in fatto e in diritto;
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare quale sia l'effettivo compenso effettivamente spettante all'Architetto per l'attività di assistenza per CP_1
cui è causa, tenuto conto anche degli acconti già percepiti dal medesimo, da accertare anche a seguito di accoglimento delle istanze istruttorie già proposte in primo grado, per il cui accoglimento si insiste nella presente sede.
IN OGNI CASO: revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto.
In via istruttoria: si precisa che nessuna delle istanze istruttorie non accolte in primo grado, per le quali si insiste nella presente sede, può intendersi, in qualsiasi caso, rinunciata. di : CP_1
In via principale e di merito: per tutti i motivi narrati ed esposti, a cui ci si riporta integralmente, confermare in ogni suo punto la sentenza di primo grado oggi impugnata e, per l'effetto, rigettarsi ogni e qualsiasi domanda degli appellanti , nato a [...] il Parte_1
23.2.1962, codice fiscale , residente in 24020 C.F._1
Gorno (BG), Via Costa n.11 e da , Controparte_2
in persona del legale rappresentante, in qualità di socio accomandatario,
, con sede in Clusone, Via Imvico, n. 7, codice fiscale e Parte_1
P. Iva come sopra meglio identificati. Confermando il P.IVA_1
Decreto Ingiuntivo n.607/2021 emesso dal Tribunale Civile di Bergamo in data 28.02.2021 e, conseguentemente, accogliere tutte le domande formulate dall'Arch. con il ricorso per ingiunzione. CP_1
Pag. 2 di 8 Condannare, in ogni caso, la ed il Sig. Controparte_2
in solido tra loro, al pagamento della somma di € Parte_1
5.560,00=, e/o la maggior o minor somma che risulterà in corso di causa, il tutto oltre gli accessori di legge e con gli interessi ex D.Lgs.
n.231/2002 dal dovuto al saldo effettivo.
In ogni caso e comunque con vittoria di compensi professionali e spese sia per il presente giudizio che per il giudizio di I Grado.
In via istruttoria: ci si oppone a tutte le richieste istruttorie formulate dagli appellanti e si chiede l'ammissione di tutte le prove tempestivamente richieste in primo grado dall'Arch. CP_1
con la propria memoria ex art. 183 comma VI n.2 e ciò nel caso in cui l'On.le Corte d'Appello accolga le richieste istruttorie formulate dagli appellanti e/o accolga anche solo parzialmente la domanda di riforma.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2342/2023 del 7/11/2023, il Tribunale di Bergamo rigettava l'opposizione proposta da e Parte_1 Controparte_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 607/2021 con cui era
[...]
stato loro ingiunto il pagamento in via solidale di € 5.650,00 oltre oneri accessori in favore dell'Arch. a saldo dei compensi per CP_1
l'attività professionale svolta, dietro loro incarico, come consulente di parte nella causa n. 10163/10 R.G. del medesimo ufficio.
Le spese erano poste a carico solidale degli opponenti.
Questa, per quanto ancora rileva, la motivazione adottata dal primo giudice.
Riteneva provato il conferimento e l'espletamento dell'incarico di c.t.p. sulla base dei documenti prodotti da onché dalla mancata CP_1
specifica contestazione dei fatti da quest'ultimo dedotti ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Riteneva che gli opponenti non avessero offerto adeguati riscontri probatori dell'eccepito pagamento essendo inammissibili, irrilevanti e generici i capitoli di prova volti a dimostrare con testimoni il pagamento
Pag. 3 di 8 in contanti del dovuto, nonché superflua la c.t.u grafologica volta ad accertare la riconducibilità alla mano dell'opposto della scrittura versata in atti , a loro dire costituente quietanza, inidonea a dimostrare l'avvenuto asserito pagamento.
Sul quantum debeatur: evidenziava che gli opponenti avevano sottoscritto il preventivo convenendo criteri, tariffe e monte orario di massima per la determinazione del compenso dell'architetto e che erano rimaste prive di tempestive specifiche contestazioni le ore quantificate da nell'analitica parcella finale che erano congrue rispetto CP_1 all'attività prestata e provata dall'opposto.
Tardive e inconducenti le doglianze sulla convalida della parcella da parte del Consiglio dell'ordine degli architetti di Bergamo atteso che le tariffe applicate dall'opposto e risultanti dalla parcella erano quelle concordate tra le parti.
Avverso la sentenza interponevano appello e Parte_1 [...]
. Controparte_2
Si costituiva resistendo all'impugnazione. CP_1
All'udienza del 04/12/2024 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo gli appellanti si dolgono della violazione dell'art. 115 c.p.c. poiché il Tribunale non ha tenuto conto che, dalle generiche allegazioni di sulla durata delle prestazioni professionali, CP_1
derivava, per gli opponenti, la non necessità di specifiche contestazioni che, in ogni caso, erano state mosse fin dal primo atto difensivo.
Con il secondo motivo censurano la sentenza per aver ritenuto provato il credito di l quale spettava dapprima allegare e, poi, dare prova CP_1
rigorosa del numero di ore dedicate a ciascuna prestazione.
Lamentano l'erronea valutazione delle prove poiché la documentazione prodotta dall'appellato è inidonea a dimostrare l'esatta durata delle prestazioni ed a giustificare la richiesta di compensi a vacazione quasi raddoppiata rispetto a quella preventivata.
Pag. 4 di 8 Si dolgono dell'errata valutazione dell'efficacia probatoria del documento prodotto dagli appellanti sub. 11 che avrebbe dovuto essere considerato, ex art. 2707 c.c., carta o registro domestico da valere contro che l'aveva scritto, come prova del pagamento di € CP_1
2.500,00, oppure come principio di prova per iscritto atto a giustificare l'ammissione delle istanze istruttorie, che vengono reiterate.
Con il terzo motivo contestano la mancata applicazione del D.M.
140/2012 alla quantificazione dei compensi.
-.-
I motivi di impugnazione, che si prestano ad un esame congiunto per la loro connessione, sono infondati.
“a titolo personale” e quale amministratore unico Parte_1
della società , ha conferito incarico Controparte_2 Controparte_2
di c.t.p. all'Arch. sottoscrivendo, il 7.11.2013, il CP_1
preventivo di massima che il professionista aveva redatto il 15.10.2013 stimando in € 5.000,00 l'entità delle vacazioni delle “presumibili” prestazioni necessarie all'adempimento della tipologia di incarico ricevuto, salvo rivederne l'importo, sulla base dei parametri e criteri ivi concordati, a fronte di modalità e tempistiche di minore o maggiore entità delle prestazioni professionali che sarebbero state effettivamente compiute.
Al termine dell'incarico, l'Architetto ha redatto la parcella CP_1
finale indicando le attività compiute e la relativa durata.
È su quest'ultimo aspetto che le parti ancora controvertono.
Pur essendo fondato il profilo dell'impugnativa sull'erronea applicazione del principio di non contestazione, ex art. 115, I comma,
c.p.c., ritiene questa Corte che le prestazioni professionali per le quali l'appellato ha chiesto il pagamento siano fornite di idonea prova documentale.
Si fa riferimento ai seguenti documenti:
• Scambio di corrispondenza con il CTU e con l'avv. Zanni (docc. 5,
Pag. 5 di 8 8, 9, 12, 20);
• Due sopralluoghi a Clusone del 7/11/2013 e 19/12/2013 (doc. 6,
12, 15)
• Predisposizione della documentazione tecnica e fotografica (11,
13, 14, 23);
• Esame della bozza di CTU (docc. 6, 10);
• redazione delle osservazioni alla relazione di CTU completa: I) dei computi metrici estimativi relativi alla rimozione macerie, opere di ripristino strutturale, opere di finitura, assistenze agli impianti, opere da serramentista, impianti elettrico, idraulico, sanitario e di riscaldamento, opere da fabbro;
II) della stima dei danni al contenuto -arredamento, attrezzature e beni commestibili-, della stima dei danni per i vini, alcolici e superalcolici e quelli per carni e selvaggina contenuti nei congelatori (docc. nn. 4, 5, 16, 22);
• esame delle osservazioni del ctp di controparte (doc. 7).
Il monte ore dell'intera attività professionale appare congruo tenuto conto: I) della natura dell'incarico -teso all'analisi e alla stima dei danni provocati dall'incendio che aveva interessato e distrutto l'immobile ove la società appellata svolgeva la propria attività imprenditoriale, oltre agli impianti, arredi, suppellettili e merce-; II) alla quantità delle attività prodromiche e correlate alla redazione delle osservazioni alla CTU, compresi i sopralluoghi, le conferenze e la corrispondenza con il CTU
e con il legale che curava gli interessi degli appellanti;
III) alla qualità delle prestazioni eseguite, mai oggetto di contestazione.
Le superiori considerazioni rilevano anche in relazione al quantum debeatur la cui quantificazione, da parte di rispetta i criteri e le CP_1
tariffe concordate dalle parti, senza che sia necessario fare riferimento a diverse tariffe o parametri di legge.
Sul punto, inoltre, devono condividersi le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale sulla mancanza di prova dell'eccepito pagamento del debito da parte degli odierni appellanti, così come si condividono le
Pag. 6 di 8 conclusioni sull'assenza di valore probatorio del documento n. 11 di parte appellante, poiché il suo contenuto, riferito ad un “abbuono” di €
2.500,00 (poi effettivamente applicato) e non ad un pagamento, e la mancata sottoscrizione da parte del creditore, escludono che possa essere considerato una quietanza, o che possa costituire un principio di prova per iscritto, idoneo, ai sensi dell'art. 2724 c.c. a far apparire verosimili i fatti allegati e capitolati e, quindi, a dare ingresso alla prova per testi.
Va parimenti escluso che lo scritto possa costituire prova dell'avvenuto pagamento perché, anche laddove fosse stato redatto da non contiene l'enunciazione espressa e univoca di un pagamento CP_1
ricevuto, ma di uno sconto applicato.
Al rigetto dell'appello segue la condanna di e Parte_1 [...]
, soccombenti, al rimborso in via solidale Controparte_2
tra loro delle spese del grado in favore di , liquidate in CP_1
dispositivo in conformità ai criteri di cui al D.M. 55/14 secondo i valori medi dello scaglione di valore dichiarato.
Sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante l'onere di pagamento di un'ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione, ex art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 2342/2023, emessa dal Tribunale di Bergamo in data
07/11/2023, così provvede:
− rigetta l'appello;
− condanna gli appellanti, in solido tra loro, a pagare in favore dell'appellato le spese di lite del grado, liquidate in complessivi €
3.966,00 (di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 1.911,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario al 15%, I.V.A. e C.P.A.;
Pag. 7 di 8 − dà atto che ricorrono i presupposti per porre a carico degli appellanti l'onere di pagamento di un'ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione, ex art. 13, comma 1- quater, DPR 115/2002.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 5 marzo 2025.
La Consigliere est. Il Presidente dott. Lucia Cannella dott. Giuseppe Serao
Pag. 8 di 8