Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione indicata nell'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' al disposto dell'art. 31 della Convenzione stessa.
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione indicata nell'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' al disposto dell'art. 31 della Convenzione stessa.