Ordinanza cautelare 27 gennaio 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 09/12/2025, n. 22102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22102 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22102/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12662/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12662 del 2024, proposto da TE NO, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Borrello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n.12;
per l'annullamento
nota di rigetto prot. 44011 del 4 novembre 2024 del Ministero dell''Istruzione, emessa dal “Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione” recante il sostanziale diniego dell''istanza di riconoscimento del “Curso en Atencion a las Necesidades Especificas de Apoyo Educativo” dispensato dall''Università Cardenal Herrera CEU quale specializzazione al sostegno conseguita in Spagna;
- parere non favorevole al riconoscimento, da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca, non
conosciuto direttamente da parte della ricorrente;
- nonché di ogni altro atto e/o provvedimento connesso conseguente e/o pertinente, nonché successivi
occorrenti, e comunque lesivi dei diritti e degli interessi legittimi della ricorrente;
e, conseguentemente, per la condanna
dell'Amministrazione Resistente, per quanto di sua competenza, all'obbligo di provvedere alla rivalutazione dei titoli in questione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2025 la dott.ssa CL CI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente ha conseguito in Spagna il titolo di formazione professionale relativo al ciclo di studi di specializzazione sul sostegno scolastico. Nello specifico, l’odierna parte ricorrente ha frequentato il “Curso de especialización en Atención a las necesidades especifica de apoyo” presso l’Università Cardenal Herrera-CEU di Valencia.
La ricorrente ha presentato al Ministero dell’Istruzione apposita istanza di riconoscimento del predetto titolo, ai sensi e per gli effetti della Direttiva 2005/36/CE, recepita dal d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal Decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15 di attuazione della Direttiva europea 2013/55. L’istanza è stata acquisita agli atti con prot. n. 13267 del 24 maggio 2022.
Preliminarmente il Ministero dell’Istruzione, nel provvedimento gravato (pag. 3), ha osservato che in Spagna la formazione del sostegno è una professione regolamentata attestata da titoli universitari ufficiali specificamente disciplinati con norma di rango primario. Dunque, secondo l’Amministrazione, il titolo conseguito da parte ricorrente, non essendo titolo ufficiale dell’ordinamento scolastico spagnolo bensì “titolo proprio” dell’università che li rilascia, non può essere fatto valere negli altri Paesi: “I titoli propri – sempre secondo quanto rappresentato dal “Ministerio de Universidades” spagnolo – sono titoli conseguiti al termine di corsi con cui le università forniscono, con formati e durata diverse, una formazione che può avere il suo valore nel mercato del lavoro, ma non dà accesso a un livello accademico superiore perché appunto non ufficiali e, in quanto tali, mai abilitanti (pag. 4 decreto). Il Ministero ha inserito tra le motivazioni anche quella per cui “il Ministero delle Università di Madrid, unica autorità competente per direttiva comunitaria, ne ha ufficialmente negato la validità e l’efficacia” (pag. 4 decreto), sottolineando che l’attestato di studi, presentato a supporto dell’istanza, ai sensi della normativa di riferimento dello Stato spagnolo in cui lo stesso attestato è stato rilasciato, non dà accesso all’insegnamento in Spagna ed è, pertanto, privo di requisiti giuridici anche minimi per poter essere valutato come attestato che dà accesso, in Italia, all’insegnamento in qualità di insegnante specializzato sul sostegno (pag. 5 decreto). Premesso ciò, il Ministero resistente ha, comunque, operato un raffronto tra il percorso formativo seguito dall’istante in Spagna e quello che viene svolto in Italia per conseguire la specializzazione sul sostegno, al termine del quale si è determinato per la sostanziale diversità tra i due programmi e per le conseguenti incolmabili differenze tra i due percorsi (pag. 6 decreto).
2. Con il ricorso in epigrafe parte ricorrente ha chiesto l’annullamento del detto provvedimento di diniego articolando plurime censure, tra le quali, la violazione della normativa sul procedimento e la contrarietà dell’atto ai principi e alle norme nazionali ed europei in materia.
3. Si è costituito in giudizio il Ministero intimato, tramite l’Avvocatura dello Stato.
4. Con l’ordinanza n. 571/2025, questo Tribunale ha accolto la domanda cautelare.
5. All’udienza di merito del 5 novembre 2025 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
6. Il ricorso deve essere accolto, come di seguito precisato.
Il provvedimento impugnato contrasta con la disciplina europea come ricostruita dalle recenti pronunce dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (n. 18, 19, 20, 21, 22 del 2022), che proprio con riferimento ai titoli di formazione su sostegno conseguiti all’estero ha affermato che il Ministero deve esaminare le istanze di riconoscimento del titolo formativo “tenendo conto dell’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, e verificando che «la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno». Il Ministero valuterà dunque l’equipollenza dell’attestato di formazione, disponendo opportune e proporzionate misure compensative ai sensi dell’art. 14 sopra richiamato della Direttiva 2005/36/CE.”;
- peraltro “anche laddove non si voglia riconoscere la piena o la diretta applicabilità della Direttiva 2005/36/CE, come assume la Commissione nel già citato parere del 31 luglio 2019, persiste l’obbligo per le autorità italiane, come sostiene la stessa Commissione, di valutare le domande pertinenti ai sensi delle disposizioni più generali del TFUE in vista di un eventuale riconoscimento della formazione seguita, per quanto in assenza delle garanzie e dei requisiti di cui alla direttiva 2005/36/CE, e non è precluso alle stesse autorità di adottare queste garanzie, in modo estensivo, anche alla vicenda qui controversa”.
Pertanto, in base ai principi ora richiamati, deve, in primo luogo, ritenersi illegittimo il provvedimento con il quale il Ministero rigetta l’istanza di riconoscimento del titolo conseguito in Spagna, ritenendo ostativo al riconoscimento della eventuale equipollenza la richiamata differenza tra titoli ufficiali e “titoli propri” perché il Ministero deve valutare in concreto, all’esito di appropriata istruttoria e motivazione, previo parere del Ministero dell’Università e della Ricerca, se il percorso di specializzazione seguito in Spagna dall’interessato abbia il medesimo contenuto di quello richiesto per essere ammessi in Italia all’insegnamento di sostegno, salva l’adozione di specifiche e opportune misure compensative, ove necessaria.
Occorre, inoltre, evidenziare come, sebbene il provvedimento oggetto del presente giudizio nel negare il riconoscimento abbia operato un raffronto tra il percorso formativo dell’istante in Spagna e quello che viene svolto in Italia per conseguire la specializzazione sul sostegno, al termine di tale raffronto, il Direttore generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione abbia concluso che i programmi afferenti al corso seguito in Spagna siano sostanzialmente diversi da quelli tenuti nelle università italiane, con conseguenti incolmabili differenze tra i due percorsi, nonché manifeste disparità di trattamento, ove i due percorsi venissero considerati equivalenti (pag. 6 decreto). In particolare, tale disparità deriverebbe da: 1) non validità dell’attestato formativo presentato dall’istante, quale titolo di abilitazione per l’accesso alla professione regolamentata di insegnante di sostegno in Spagna e, quindi, quale titolo di specializzazione per l’insegnamento di sostegno in Italia; 2) incolmabile differenza sussistente tra la formazione inerente alla specializzazione su sostengo conseguita in Italia e quella relativa al titolo formativo conseguito in Spagna, di cui l’istante chiede il riconoscimento (pag. 10 decreto).
Orbene, ritiene il Collegio che il potere discrezionale sia esercitato, nell’assunzione del provvedimento, mediante una valutazione in concreto che appare motivata in modo non adeguato alla luce dei principi già enucleati dalla giurisprudenza.
La valutazione del predetto Direttore generale inerente alle conoscenze complessivamente possedute dall’istante, (“ le quali non soddisfano le condizioni per accedere all’insegnamento, in Italia, in qualità di insegnante specializzato sul sostegno pag. 11 decreto”), appare assunta sulla base di una argomentazione carente alla luce dei principi di diritto nazionale ed europeo che regolano la materia in esame; allo stato infatti non appare adeguatamente motivata la radicale diversità tra il percorso formativo italiano e spagnolo, se non sull’apparenza di argomenti deboli, da cui si fa discendere la mancanza delle condizioni per accedere all’insegnamento, in Italia, in qualità di insegnante specializzato sul sostegno (pag. 11 decreto).
Va infatti rammentato che l’insegnante di sostegno ex L. n. 517 del 1977, la cui attività è destinata a favorire forme di integrazione a favore degli alunni portatori di handicap e realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni, è un docente di classe in possesso di competenze e conoscenze didattiche e psico-pedagogiche richieste ai fini del conseguimento di quella professionalità ulteriore che deve caratterizzare la sua funzione, in Spagna come in Italia.
L’Ufficio, argomentando in vario modo, deduce incolmabili differenze (pag. 6 del decreto) tra i programmi formativi.
Tale giudizio appare sostanzialmente apodittico e comunque scarsamente argomentato posto che gli uffici non chiariscono perché un’adeguata previsione di misure compensative - previste dall’art. 14 Direttiva 2005/36/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio e che in astratto potrebbero comprendere ore aggiuntive di didattica/tirocinio/laboratorio - non sia in grado di colmare le mancanze della formazione estera che comunque appare in ogni caso incentrata sulla figura dell’alunno con speciali bisogni educativi.
7. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato anche al fine del riesame da parte dell’Amministrazione dell’istanza di riconoscimento, secondo i principi enunciati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.
8. In considerazione dei contrasti giurisprudenziali in materia sussistono giuste ragioni per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento di diniego, ai fini del riesame dell’istanza di parte ricorrente e dell’eventuale assegnazione di misure compensative.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ER OR, Presidente
Luca De Gennaro, Consigliere
CL CI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CL CI | ER OR |
IL SEGRETARIO