Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 10/01/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 1376/2023
Il Giudice del lavoro, dott. Pierpaolo Vincelli, all'esito dell'udienza del 9/1/2025, tenutasi mediante le forme della trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F./P.I.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Dario Colucci, presso il cui studio sito in Pisa, alla Via L. Gereschi, n. 30, elettivamente domicilia
RICORRENTE contro
(C.F./P.I.: Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv.to Alessandro Funari e dall'Avv. Katya P.IVA_1
Lea Napoletano ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio legale dell'Ente, sito in Pisa, alla Piazza Guerrazzi n. 17
RESISTENTE
E
(C.F./P.I.: , in persona Controparte_2 P.IVA_2 del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Filippo
Chiodini, presso il cui studio sito in Arezzo, alla Via Francesco Petrarca 9, elettivamente domicilia
RESISTENTE
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 30.1.2024
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con atto depositato in data 25.10.2023, la ricorrente ha impugnato “l'avviso di intimazione di pagamento n. 087/2022/90021718/55/000 (cfr. doc. n. 1), emesso
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38720130000144318000 (anno di riferimento del debito 2012), n.
38720130002129359000 (anno di riferimento del debito 2012), n.
38720140000576242000 (anno di riferimento del debito 2013), n.
38720140001395854000 (anno di riferimento del debito 2013) per la somma di €
10.177,32 a titolo di contributi I.V.S. emessi dall' sede di Pisa ed ogni altro atto CP_1
e/o provvedimento connesso, presupposto e consequenziale”.
2. Con memoria depositata in data 13.9.2024 e 7.10.2024 si sono costituite la parti resistenti, le quali hanno evidenziato come “in data 22.12.2023 (successiva all'emissione ed alla notifica dell'intimazione), l' ha disposto l'integrale sgravio CP_1
dei carichi portati negli Avvisi di Addebito in contestazione come risulta dagli estratti di ruolo con debito residuo a “zero” che si depositano I crediti portati negli Avvisi di addebito n. 38720120001616563000, n. 38720130002129359000, n. CP_1
38720130000144318000, n. 38720140000576242000 e n. 38720140001395854000 rientrano infatti nell'ambito applicativo dell'annullamento automatico ("Stralcio") previsto dalla Legge n. 197/2022 per i carichi di importo residuo fino a mille euro affidati all'Agente della riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.”.
3. L'avvenuto annullamento per legge dei carichi sottesi all'intimazione di pagamento opposta, come evidenziato dalle parti, comporta la cessazione della materia del contendere.
4. Le spese di lite possono essere compensate tenuto conto dell'annullamento avvenuto per via legislativa dei carichi per cui è causa.
P.Q.M.
dichiara la cessazione della materia del contendere;
compensa le spese di lite.
Il giudice del lavoro
Pierpaolo Vincelli
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