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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 26/03/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3604 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
16/12/1986,
e
C.F. , nato a [...] l'[...], Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dagli avvocati Andrea MASSALIN e Michela
CRESSONI;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso
1 il Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
“1) Disporre che i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Disporre che la figlia sia affidata in modo condiviso ad entrambi i Per_1
genitori che provvederanno alla sua educazione, istruzione e mantenimento,
3) Disporre che, in conformità a quanto richiesto dalle parti, la minore,
manterrà la residenza e la permanenza abituale presso l'abitazione della
madre, con facoltà per il padre di vederla e tenerla con sé, inizialmente, con le
seguenti modalità:
Il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 17:00 alle 20:00, quando provvederà a
riportarla presso l'abitazione materna
A settimane alterne il sabato o la domenica dalle 8:00 alle 20:00 quando
provvederà a riportarla presso l'abitazione materna.
Verranno gradualmente introdotti i pernottamenti presso il padre con riserva di
valutare l'impatto che i nuovi periodi di permanenza avranno su Per_1
A partire dal 2025 trascorrerà con ciascun genitore: Per_1
- sette giorni durante le vacanze natalizie, un anno nel periodo dal 24 al 30
dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio, in modo che la
figlia possa trascorrere i giorni di Natale e Capodanno ad anni alterni con uno
dei genitori;
- tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti, ad anni alterni, il giorno
2 di Pasqua o il Lunedì in albis;
- quindici giorni durante le vacanze estive, in periodo da concordare
tempestivamente di anno in anno tra i genitori, entro il 15 maggio.
Ulteriori o diversi periodi di permanenza della figlia presso il padre potranno
essere concordemente stabiliti in considerazione degli impegni dei genitori e,
soprattutto, delle esigenze della figlia.
4) Onerare il sig. del versamento alla moglie, quale contributo al Pt_2
mantenimento della figlia, la somma mensile di Euro 300,00 (trecento/00)
somma da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT famiglie operai-
impiegati.
Il padre provvederà, inoltre, a corrispondere il 50% delle spese di asilo e di
quelle straordinarie (scolastiche / mediche non coperte dal servizio sanitario
nazionale / educative e sportive), secondo quanto disposto dal “protocollo
famiglia” vigente presso il Tribunale di Vicenza.
L'assegno unico per i figli verrà percepito, come attualmente, dalla madre.
5) Disporre che l'abitazione coniugale, con gli arredi e le suppellettili, rimanga
in uso al sig. , avendo la sig.ra trasferito già da luglio 2022 Pt_2 Parte_1
la propria residenza altrove portando con sé i propri beni.
6). Darsi atto che i coniugi si rilasciano reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo
dei loro passaporti nonché di quello della figlia . Per_1
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
3 FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 7/10/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Valli del Pasubio (VI) in data 19/05/2012, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 4/2/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e,
pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore alla prevalente Per_1
collocazione della stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
- neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre così come concordato dalle parti,
che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore Per_1
4 - le spese straordinarie relative alla figlia minore come regolamentate Per_1
dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
- quanto alle disposizioni di natura economica, le parti non hanno avanzato pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente;
- si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti o di altro documento di identità
valido per l'espatrio e di quelli per la figlia minore Per_1
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1
uniti in matrimonio in Valli del Pasubio (VI) in data 19/05/2012 Parte_2
con atto trascritto al n. 3, Parte II, Serie A, Anno 2012, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
5 Comune di Valli del Pasubio (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 25 marzo 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Ludovico Rossi Dott.ssa Elena Sollazzo
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3604 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
16/12/1986,
e
C.F. , nato a [...] l'[...], Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dagli avvocati Andrea MASSALIN e Michela
CRESSONI;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso
1 il Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
“1) Disporre che i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Disporre che la figlia sia affidata in modo condiviso ad entrambi i Per_1
genitori che provvederanno alla sua educazione, istruzione e mantenimento,
3) Disporre che, in conformità a quanto richiesto dalle parti, la minore,
manterrà la residenza e la permanenza abituale presso l'abitazione della
madre, con facoltà per il padre di vederla e tenerla con sé, inizialmente, con le
seguenti modalità:
Il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 17:00 alle 20:00, quando provvederà a
riportarla presso l'abitazione materna
A settimane alterne il sabato o la domenica dalle 8:00 alle 20:00 quando
provvederà a riportarla presso l'abitazione materna.
Verranno gradualmente introdotti i pernottamenti presso il padre con riserva di
valutare l'impatto che i nuovi periodi di permanenza avranno su Per_1
A partire dal 2025 trascorrerà con ciascun genitore: Per_1
- sette giorni durante le vacanze natalizie, un anno nel periodo dal 24 al 30
dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio, in modo che la
figlia possa trascorrere i giorni di Natale e Capodanno ad anni alterni con uno
dei genitori;
- tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti, ad anni alterni, il giorno
2 di Pasqua o il Lunedì in albis;
- quindici giorni durante le vacanze estive, in periodo da concordare
tempestivamente di anno in anno tra i genitori, entro il 15 maggio.
Ulteriori o diversi periodi di permanenza della figlia presso il padre potranno
essere concordemente stabiliti in considerazione degli impegni dei genitori e,
soprattutto, delle esigenze della figlia.
4) Onerare il sig. del versamento alla moglie, quale contributo al Pt_2
mantenimento della figlia, la somma mensile di Euro 300,00 (trecento/00)
somma da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT famiglie operai-
impiegati.
Il padre provvederà, inoltre, a corrispondere il 50% delle spese di asilo e di
quelle straordinarie (scolastiche / mediche non coperte dal servizio sanitario
nazionale / educative e sportive), secondo quanto disposto dal “protocollo
famiglia” vigente presso il Tribunale di Vicenza.
L'assegno unico per i figli verrà percepito, come attualmente, dalla madre.
5) Disporre che l'abitazione coniugale, con gli arredi e le suppellettili, rimanga
in uso al sig. , avendo la sig.ra trasferito già da luglio 2022 Pt_2 Parte_1
la propria residenza altrove portando con sé i propri beni.
6). Darsi atto che i coniugi si rilasciano reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo
dei loro passaporti nonché di quello della figlia . Per_1
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
3 FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 7/10/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Valli del Pasubio (VI) in data 19/05/2012, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 4/2/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e,
pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore alla prevalente Per_1
collocazione della stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
- neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre così come concordato dalle parti,
che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore Per_1
4 - le spese straordinarie relative alla figlia minore come regolamentate Per_1
dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
- quanto alle disposizioni di natura economica, le parti non hanno avanzato pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente;
- si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti o di altro documento di identità
valido per l'espatrio e di quelli per la figlia minore Per_1
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1
uniti in matrimonio in Valli del Pasubio (VI) in data 19/05/2012 Parte_2
con atto trascritto al n. 3, Parte II, Serie A, Anno 2012, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
5 Comune di Valli del Pasubio (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 25 marzo 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Ludovico Rossi Dott.ssa Elena Sollazzo
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