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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 09/01/2026, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 255/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2456/2023 depositato il 03/05/2023
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3813/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 3 e pubblicata il 21/11/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820229002908885000 IRES-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820229002908885000 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820229002908885000 IRAP 2006 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820229002908885000 IRAP 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820229002908885000 REC.CREDITO.IMP 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820100009677289000 IRAP 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820100009677289000 REC.CREDITO.IMP 2006
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7033B00173/2020 IRES-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7033B00173/2020 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7033B00173/2020 IRAP 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle entrate riscossione ha impugnato la sentenza n. 3813 del 2022 pronunciata dalla
Commissione tributaria provinciale di Siracusa chiedendone la riforma (cfr. appello in atti).
Si è costituita la Società Resistente_1 Sud srl ha quale ha contro dedotto e, con appello incidentale, ha chiesto la riforma della sentenza appellata nella parte in cui non ha disposto anche l' annullamento degli atti presupposti all'Intimazione di pagamento annullata: Cartella n. 29820100009677289000 e Avviso di accertamento n. TY7033B00173/2020 e non ha dichiarato l' intervenuta prescrizione delle relative pretese degli interessi e sanzioni (cfr. appello, controdeduzioni ed appello incidentale in atti).
La Società appellata ha versato memoria insistendo.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' infondato, e va rigettato, l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate riscossione.
E' fondato, e va accolto, l'appello incidentale della Società_3.
Per ragioni di sintesi processuale e di economia di scrittura i diversi motivi di censura vengono di seguito succintamente esaminati.
1.- La notifica della cartella n. 29820100009677289000 del 18.06.2010 (euro 100.650,83, presupposta all'
Intimazione impugnata del 24 maggio 2022) è stata eseguita nelle mani di una "impiegata" della società Resistente_1 sud (Nominativo_2).
Non è stata provato l'invio della raccomandata informativa (Can).
Il Giudice di vertice ha confermando la necessità della prova dell'invio della “raccomandata informativa”
(art. 60, c. 1, lett. b-bis Dpr n. 600 del 1973) ai fini del perfezionamento della notifica (Cassazione, sentenza n. 2868 del 2017; Ordinanza, n. 17235 del 2018; Sentenza, n. 13493 del 15.5.2024).
E' stata versata in atti una "distinta di accettazione" di raccomandate effettuate il 25.6.2010 dal “Consorzio Stabile Olimpo”: documentazione priva di valore probatorio.
La “distinta di accettazione” (diversamente dal c.d. “avviso di ricevimento”), infatti, non prova l' effettivo
“avvenuto invio” (Cassazione, SS. UU. n. 10012 del 15/4/2021).
Ed inoltre, l'art. 4, c. 5, del d.lgs. n. 261 del 1999 (ratione temporis) riservava soltanto al “fornitore del servizio universale” (Banca_1 spa) “gli invii raccomandati attinenti alla procedure amministrative e giudiziarie” (Cassazione, sentenza n. 2922 del 2015).
L' operatore di poste private di che trattasi, all'epoca dei fatti qui in esame, non era legittimato ad effettuare tali tipologie di notificazioni in quanto (all'epoca) privo della relativa licenza ministeriale che è stata ottenuta nel 2019 (Cassazione SS. UU., n. 10675 del 22.12.2023).
Deve, quindi, ritenersi l' intervenuta prescrizione decennale della pretesa e dei relativi accessori: i tributi facevano riferimento all'anno di imposta 2006, la notifica dell'intimazione è avvenuta nel 2022, ovvero a 16 anni di distanza (cfr. documentazione in atti).
2.- Non può trovare applicazione la “proroga dei termini” prevista dalla legislazione emergenziale Covid-19.
L'articolo 68, c. 1, d.l. 18 del 2020, infatti, dispone “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall' 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonche' dagli Avvisi previsti dagli articoli 29
e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Non si procede al rimborso di quanto gia' versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
L'articolo 12 del d.lgs. n. 159 del 2015, al c. 1, afferma che: “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresi', per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonche' la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro 30 giorni dal termine del periodo di sospensione”.
Il citato art. 68 del d.l. 18 del 2020 dispone, quindi, la sospensione dei termini di “versamento” con scadenza dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021: i termini di prescrizione sono sospesi per un corrispondente periodo di tempo (art. 12 d.lgs. n. 159 del 2015).
Ne consegue che il termine di prescrizione non è “sospeso” in tutte quelle ipotesi in cui non opera la
“sospensione dei versamenti”.
Il debito qui in contestazione non aveva scadenza nel periodo di cui al c. 1 art. 68 citato (le cartelle erano state notificate diversi anni prima – cfr. documentazione in atti).
Analogamente deve ritenersi “esclusa” l'applicabilità della “sospensione” disposta dall'art. 68, c.
4 - bis d. legge n. 18/2020 che si riferisce “ … ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis …” trattandosi di carichi “affidati” in periodi precedenti (tra il 2012 ed il 2017 – cfr. cartelle in atti). Nel caso che qui ci occupa i relativi ruoli sono stati consegnati nel 2010 (anno di notifica della cartella di pagamento) e non durante il periodo di “sospensione” emergenziale (8 marzo 2020 e 31 agosto 2021).
4.- L'Avviso di accertamento n. TY7033B00173/2020 non può ritenersi ritualmente notificato: per dimostrare l'avvenuta notifica a mezzo pec è necessaria la prova del file nativo "eml" o "msg", unico documento informatico, dal quale è possibile verificare che il messaggio pec inoltrato al destinatario contiene effettivamente l'atto separatamente allegato.
L' Agenzia delle entrate riscossione ha depositato una stampa riproducente la ricevuta di consegna pec: tale “stampa” non consente di verificare se all'interno della pec fosse contenuto l'atto impositivo (Cassazione,
Ordinanza n. 14790 del 27/05/2024).
Dalla illegittimità della notifica della Cartella e dell'Avviso di accertamento consegue anche l'intervenuta prescrizione delle somme richieste a titolo di tributi, interessi e sanzioni.
-Per le argomentazioni che precedono l'appello dell'Agenzia delle entrate riscossione va rigettato.
Va accolto l'appello incidentale della Società_3 con conseguente annullamento dell' Intimazione dei relativi atti presupposti: cartella n. 29820100009677289000 e Avviso di accertamento n.
TY7033B00173/2020.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello dell'Agenzia delle entrate riscossione.
Accoglie l'appello incidentale della Società_3 e, per l'effetto, annulla l' Intimazione di pagamento impugnata, la cartella n. 29820100009677289000 e l'Avviso di accertamento n. TY7033B00173/2020.
Condanna l'Agenzia delle entrate riscossione alle spese del doppio grado, in favore della Società appellata, che liquida in complessivi euro 5.000,00 (cinquemila/00) otre accessori, di cui euro 2.400,00 per il primo grado ed euro 2.600,00 per il presente grado di giudizio.
Palermo, 18 dicembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
IG NA
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2456/2023 depositato il 03/05/2023
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3813/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 3 e pubblicata il 21/11/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820229002908885000 IRES-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820229002908885000 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820229002908885000 IRAP 2006 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820229002908885000 IRAP 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820229002908885000 REC.CREDITO.IMP 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820100009677289000 IRAP 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820100009677289000 REC.CREDITO.IMP 2006
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7033B00173/2020 IRES-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7033B00173/2020 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7033B00173/2020 IRAP 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle entrate riscossione ha impugnato la sentenza n. 3813 del 2022 pronunciata dalla
Commissione tributaria provinciale di Siracusa chiedendone la riforma (cfr. appello in atti).
Si è costituita la Società Resistente_1 Sud srl ha quale ha contro dedotto e, con appello incidentale, ha chiesto la riforma della sentenza appellata nella parte in cui non ha disposto anche l' annullamento degli atti presupposti all'Intimazione di pagamento annullata: Cartella n. 29820100009677289000 e Avviso di accertamento n. TY7033B00173/2020 e non ha dichiarato l' intervenuta prescrizione delle relative pretese degli interessi e sanzioni (cfr. appello, controdeduzioni ed appello incidentale in atti).
La Società appellata ha versato memoria insistendo.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' infondato, e va rigettato, l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate riscossione.
E' fondato, e va accolto, l'appello incidentale della Società_3.
Per ragioni di sintesi processuale e di economia di scrittura i diversi motivi di censura vengono di seguito succintamente esaminati.
1.- La notifica della cartella n. 29820100009677289000 del 18.06.2010 (euro 100.650,83, presupposta all'
Intimazione impugnata del 24 maggio 2022) è stata eseguita nelle mani di una "impiegata" della società Resistente_1 sud (Nominativo_2).
Non è stata provato l'invio della raccomandata informativa (Can).
Il Giudice di vertice ha confermando la necessità della prova dell'invio della “raccomandata informativa”
(art. 60, c. 1, lett. b-bis Dpr n. 600 del 1973) ai fini del perfezionamento della notifica (Cassazione, sentenza n. 2868 del 2017; Ordinanza, n. 17235 del 2018; Sentenza, n. 13493 del 15.5.2024).
E' stata versata in atti una "distinta di accettazione" di raccomandate effettuate il 25.6.2010 dal “Consorzio Stabile Olimpo”: documentazione priva di valore probatorio.
La “distinta di accettazione” (diversamente dal c.d. “avviso di ricevimento”), infatti, non prova l' effettivo
“avvenuto invio” (Cassazione, SS. UU. n. 10012 del 15/4/2021).
Ed inoltre, l'art. 4, c. 5, del d.lgs. n. 261 del 1999 (ratione temporis) riservava soltanto al “fornitore del servizio universale” (Banca_1 spa) “gli invii raccomandati attinenti alla procedure amministrative e giudiziarie” (Cassazione, sentenza n. 2922 del 2015).
L' operatore di poste private di che trattasi, all'epoca dei fatti qui in esame, non era legittimato ad effettuare tali tipologie di notificazioni in quanto (all'epoca) privo della relativa licenza ministeriale che è stata ottenuta nel 2019 (Cassazione SS. UU., n. 10675 del 22.12.2023).
Deve, quindi, ritenersi l' intervenuta prescrizione decennale della pretesa e dei relativi accessori: i tributi facevano riferimento all'anno di imposta 2006, la notifica dell'intimazione è avvenuta nel 2022, ovvero a 16 anni di distanza (cfr. documentazione in atti).
2.- Non può trovare applicazione la “proroga dei termini” prevista dalla legislazione emergenziale Covid-19.
L'articolo 68, c. 1, d.l. 18 del 2020, infatti, dispone “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall' 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonche' dagli Avvisi previsti dagli articoli 29
e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Non si procede al rimborso di quanto gia' versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
L'articolo 12 del d.lgs. n. 159 del 2015, al c. 1, afferma che: “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresi', per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonche' la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro 30 giorni dal termine del periodo di sospensione”.
Il citato art. 68 del d.l. 18 del 2020 dispone, quindi, la sospensione dei termini di “versamento” con scadenza dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021: i termini di prescrizione sono sospesi per un corrispondente periodo di tempo (art. 12 d.lgs. n. 159 del 2015).
Ne consegue che il termine di prescrizione non è “sospeso” in tutte quelle ipotesi in cui non opera la
“sospensione dei versamenti”.
Il debito qui in contestazione non aveva scadenza nel periodo di cui al c. 1 art. 68 citato (le cartelle erano state notificate diversi anni prima – cfr. documentazione in atti).
Analogamente deve ritenersi “esclusa” l'applicabilità della “sospensione” disposta dall'art. 68, c.
4 - bis d. legge n. 18/2020 che si riferisce “ … ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis …” trattandosi di carichi “affidati” in periodi precedenti (tra il 2012 ed il 2017 – cfr. cartelle in atti). Nel caso che qui ci occupa i relativi ruoli sono stati consegnati nel 2010 (anno di notifica della cartella di pagamento) e non durante il periodo di “sospensione” emergenziale (8 marzo 2020 e 31 agosto 2021).
4.- L'Avviso di accertamento n. TY7033B00173/2020 non può ritenersi ritualmente notificato: per dimostrare l'avvenuta notifica a mezzo pec è necessaria la prova del file nativo "eml" o "msg", unico documento informatico, dal quale è possibile verificare che il messaggio pec inoltrato al destinatario contiene effettivamente l'atto separatamente allegato.
L' Agenzia delle entrate riscossione ha depositato una stampa riproducente la ricevuta di consegna pec: tale “stampa” non consente di verificare se all'interno della pec fosse contenuto l'atto impositivo (Cassazione,
Ordinanza n. 14790 del 27/05/2024).
Dalla illegittimità della notifica della Cartella e dell'Avviso di accertamento consegue anche l'intervenuta prescrizione delle somme richieste a titolo di tributi, interessi e sanzioni.
-Per le argomentazioni che precedono l'appello dell'Agenzia delle entrate riscossione va rigettato.
Va accolto l'appello incidentale della Società_3 con conseguente annullamento dell' Intimazione dei relativi atti presupposti: cartella n. 29820100009677289000 e Avviso di accertamento n.
TY7033B00173/2020.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello dell'Agenzia delle entrate riscossione.
Accoglie l'appello incidentale della Società_3 e, per l'effetto, annulla l' Intimazione di pagamento impugnata, la cartella n. 29820100009677289000 e l'Avviso di accertamento n. TY7033B00173/2020.
Condanna l'Agenzia delle entrate riscossione alle spese del doppio grado, in favore della Società appellata, che liquida in complessivi euro 5.000,00 (cinquemila/00) otre accessori, di cui euro 2.400,00 per il primo grado ed euro 2.600,00 per il presente grado di giudizio.
Palermo, 18 dicembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
IG NA