CASS
Ordinanza 15 settembre 2020
Ordinanza 15 settembre 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., ordinanza 15/09/2020, n. 19170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19170 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2020 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso 6578-2019 proposto da: SABBIA D'ORO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA SACCHETTI 9, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO SAVERIO MARINI, che la rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro COMUNE DI GALLIPOLI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LATTANZIO 66, presso lo studio dell'avvocato Civile Ord. Sez. U Num. 19170 Anno 2020 Presidente: MANNA ANTONIO Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO Data pubblicazione: 15/09/2020 IA RG, rappresentato e difeso dall'avvocato DOMENICO MASTROLIA;
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - CAPITANERIA DI PORTO DI GALLIPOLI, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
- con troricorrenti - nonché contro REGIONE PUGLIA, FE SALENTO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 5333/2018 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 12/09/2018. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/07/2020 dal Consigliere ANTONIO PIETRO LAMORGESE;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale ALBERTO CELESTE, il quale conclude per l'inammissibilità del ricorso. FATTI DI CAUSA Il Comune di Gallipoli dichiarava, con determinazione del 23 novembre 2017, la decadenza della Società IA D'OR srl dalla concessione demaniale marittima di cui era titolare, rilasciata dal Comune di Gallipoli, in località Baia Verde, per l'esercizio dell'attività di balneazione nello stabilimento balneare denominato "Samsara". Con il suddetto provvedimento veniva concluso il procedimento iniziato con la contestazione, alla concessionaria, di avere operato un mutamento sostanziale e profondo senza autorizzazione delle modalità di esercizio, e dunque dello scopo, della concessione, rilasciata per la posa di ombrelloni e sedie a sdraio, avendo in modo reiterato e continuativo utilizzato l'area demaniale ad uso discoteca, in violazione degli obblighi derivanti dalla concessione, in relazione Ric. 2019 n. 06578 sez. SU - ud. 21-07-2020 -2- all'art. 24 del regolamento di attuazione del codice della navigazione e all'art. 36 dello stesso codice. Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 5333 del 12 settembre 2018, rigettava il gravame della società avverso la sentenza del Tar Puglia, che aveva rigettato l'impugnazione della IA D'OR avverso la suddetta determinazione comunale. Il Consiglio ha ritenuto infondate le censure inerenti alla violazione dell'art. 47, comma 1, lett. c) e d), cod. nav. e dei principi di gradualità e proporzionalità: risultava, da un lato, accertato il comportamento della società che aveva destinato l'area, in modo preminente e pervasivo, ad attività di intrattenimento musicale che attraeva una moltitudine di persone presenti sul pubblico demanio marittimo ed ostacolava la libera attività di balneazione per una porzione importante della giornata e, dall'altro, rispettato il principio di proporzionalità della misura sanzionatoria adottata in relazione alla gravità e reiterazione delle condotte tenute dalla società, nonostante che a questa fosse stato comunicato l'avvio del procedimento. Avverso questa sentenza la IA D'OR ha proposto ricorso per cassazione, che denuncia, con un unico motivo, il difetto di giurisdizione sotto il profilo dell'eccesso di potere giurisdizionale, per avere il Consiglio di Stato esercitato attribuzioni riservate al legislatore. Il ricorso è resistito dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e dal Comune di Gallipoli;
la Regione Puglia e la DE AL non hanno svolto attività difensiva. Il Comune di Gallipoli ha eccepito preliminarmente la inammissibilità del ricorso, tardivamente notificato. RAGIONI DELLA DECISIONE La predetta eccezione preliminare è fondata. Come ripetutamente affermato da questa Corte, la notificazione dell'istanza di revocazione di una sentenza di appello equivale, sia per la parte istante che per la destinataria, alla notificazione prevista Ric. 2019 n. 06578 sez. SU - ud. 21-07-2020 -3- dall'art. 326 c.p.c., ed è pertanto idonea a far decorrere il termine breve di cui all'art. 325 c.p.c., comma 2, con la conseguenza che la tempestività del successivo ricorso per cassazione dev'essere accertata anche in riferimento a quest'ultimo termine, a meno che lo stesso non venga sospeso, su istanza di parte, dal giudice dinanzi al quale è proposta la revocazione, ai sensi dell'art. 398 c.p.c., comma 4, c.p.c. (cfr. Cass. 5 settembre 2019, n. 22220; 12 marzo 2015, n. 16828; 22 marzo 2013, n. 7261; 12 gennaio 2012, n. 309; 19 giugno 2007, n. 14267; espressione del principio è l'affermazione secondo cui la notifica dell'appello dimostra la conoscenza legale della sentenza da parte dell'appellante, cfr. SU 13 giugno 2016, n. 12084). Alla stregua di tale orientamento, che il Collegio condivide ed intende ribadire in questa sede, il ricorso in esame dev'essere dichiarato inammissibile, non essendo stato proposto entro il sessantesimo giorno dalla notificazione dell'istanza di revocazione, la cui proposizione escludeva l'applicabilità del termine annuale di cui all'art. 327 c.p.c. Nella specie, il ricorso per cassazione è stato notificato il 25 febbraio 2019 (al Comune di Gallipoli, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, alla Regione Puglia e a DE AL), cioè oltre il sessantesimo giorno dalla notifica del ricorso per revocazione, avvenuta in data 26 novembre 2018. Il ricorso è inammissibile. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti delle parti che hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile;
condanna il ricorrente alle spese, liquidate in C 4200,00, in favore di ciascun resistente, oltre spese prenotate a debito in favore del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Ric. 2019 n. 06578 sez. SU - ud. 21-07-2020 -4- Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del dPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Roma, 21 luglio 2020 Il Presidente
- ricorrente -
contro COMUNE DI GALLIPOLI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LATTANZIO 66, presso lo studio dell'avvocato Civile Ord. Sez. U Num. 19170 Anno 2020 Presidente: MANNA ANTONIO Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO Data pubblicazione: 15/09/2020 IA RG, rappresentato e difeso dall'avvocato DOMENICO MASTROLIA;
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - CAPITANERIA DI PORTO DI GALLIPOLI, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
- con troricorrenti - nonché contro REGIONE PUGLIA, FE SALENTO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 5333/2018 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 12/09/2018. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/07/2020 dal Consigliere ANTONIO PIETRO LAMORGESE;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale ALBERTO CELESTE, il quale conclude per l'inammissibilità del ricorso. FATTI DI CAUSA Il Comune di Gallipoli dichiarava, con determinazione del 23 novembre 2017, la decadenza della Società IA D'OR srl dalla concessione demaniale marittima di cui era titolare, rilasciata dal Comune di Gallipoli, in località Baia Verde, per l'esercizio dell'attività di balneazione nello stabilimento balneare denominato "Samsara". Con il suddetto provvedimento veniva concluso il procedimento iniziato con la contestazione, alla concessionaria, di avere operato un mutamento sostanziale e profondo senza autorizzazione delle modalità di esercizio, e dunque dello scopo, della concessione, rilasciata per la posa di ombrelloni e sedie a sdraio, avendo in modo reiterato e continuativo utilizzato l'area demaniale ad uso discoteca, in violazione degli obblighi derivanti dalla concessione, in relazione Ric. 2019 n. 06578 sez. SU - ud. 21-07-2020 -2- all'art. 24 del regolamento di attuazione del codice della navigazione e all'art. 36 dello stesso codice. Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 5333 del 12 settembre 2018, rigettava il gravame della società avverso la sentenza del Tar Puglia, che aveva rigettato l'impugnazione della IA D'OR avverso la suddetta determinazione comunale. Il Consiglio ha ritenuto infondate le censure inerenti alla violazione dell'art. 47, comma 1, lett. c) e d), cod. nav. e dei principi di gradualità e proporzionalità: risultava, da un lato, accertato il comportamento della società che aveva destinato l'area, in modo preminente e pervasivo, ad attività di intrattenimento musicale che attraeva una moltitudine di persone presenti sul pubblico demanio marittimo ed ostacolava la libera attività di balneazione per una porzione importante della giornata e, dall'altro, rispettato il principio di proporzionalità della misura sanzionatoria adottata in relazione alla gravità e reiterazione delle condotte tenute dalla società, nonostante che a questa fosse stato comunicato l'avvio del procedimento. Avverso questa sentenza la IA D'OR ha proposto ricorso per cassazione, che denuncia, con un unico motivo, il difetto di giurisdizione sotto il profilo dell'eccesso di potere giurisdizionale, per avere il Consiglio di Stato esercitato attribuzioni riservate al legislatore. Il ricorso è resistito dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e dal Comune di Gallipoli;
la Regione Puglia e la DE AL non hanno svolto attività difensiva. Il Comune di Gallipoli ha eccepito preliminarmente la inammissibilità del ricorso, tardivamente notificato. RAGIONI DELLA DECISIONE La predetta eccezione preliminare è fondata. Come ripetutamente affermato da questa Corte, la notificazione dell'istanza di revocazione di una sentenza di appello equivale, sia per la parte istante che per la destinataria, alla notificazione prevista Ric. 2019 n. 06578 sez. SU - ud. 21-07-2020 -3- dall'art. 326 c.p.c., ed è pertanto idonea a far decorrere il termine breve di cui all'art. 325 c.p.c., comma 2, con la conseguenza che la tempestività del successivo ricorso per cassazione dev'essere accertata anche in riferimento a quest'ultimo termine, a meno che lo stesso non venga sospeso, su istanza di parte, dal giudice dinanzi al quale è proposta la revocazione, ai sensi dell'art. 398 c.p.c., comma 4, c.p.c. (cfr. Cass. 5 settembre 2019, n. 22220; 12 marzo 2015, n. 16828; 22 marzo 2013, n. 7261; 12 gennaio 2012, n. 309; 19 giugno 2007, n. 14267; espressione del principio è l'affermazione secondo cui la notifica dell'appello dimostra la conoscenza legale della sentenza da parte dell'appellante, cfr. SU 13 giugno 2016, n. 12084). Alla stregua di tale orientamento, che il Collegio condivide ed intende ribadire in questa sede, il ricorso in esame dev'essere dichiarato inammissibile, non essendo stato proposto entro il sessantesimo giorno dalla notificazione dell'istanza di revocazione, la cui proposizione escludeva l'applicabilità del termine annuale di cui all'art. 327 c.p.c. Nella specie, il ricorso per cassazione è stato notificato il 25 febbraio 2019 (al Comune di Gallipoli, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, alla Regione Puglia e a DE AL), cioè oltre il sessantesimo giorno dalla notifica del ricorso per revocazione, avvenuta in data 26 novembre 2018. Il ricorso è inammissibile. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti delle parti che hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile;
condanna il ricorrente alle spese, liquidate in C 4200,00, in favore di ciascun resistente, oltre spese prenotate a debito in favore del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Ric. 2019 n. 06578 sez. SU - ud. 21-07-2020 -4- Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del dPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Roma, 21 luglio 2020 Il Presidente