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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 23/04/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4235/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4235 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2021 trattenuta in decisione il 25.11.2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., tra
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato presso l'Avvocatura civica in , Via degli Uffizi n. 1, rappresentato e difeso dagli Pt_1
Avv.ti Giacomo Mannocci e Sandra Ciaramelli in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- Attore opponente contro
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_1 P.IVA_2
domiciliata in Anguillara Sabazia (RM), Via A. Toscanini n. 12, presso lo studio dell'Avv. Francesco
Falconi che la rappresenta e la difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- Convenuta opposta nonché contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata all'indirizzo pec dell'Avv. Filippo Bucchi, che la rappresenta e difende Email_1 unitamente all'Avv. Marco Pucci, come da distinte procure depositate nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, 3 comma, c.p.c.;
- Terza chiamata
Oggetto: “Altri istituti e leggi speciali”.
Conclusioni delle parti: come da comparse conclusionali e memorie di replica. Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
All'esito del giudizio R.G. n. 3074/2013 questo Tribunale ha emesso sentenza n. 534 del 22.05.2020, con la quale ha condannato il e la società in solido tra loro, al Parte_1 CP_2
risarcimento del danno in favore di;
al contempo, ha condannato alla Parte_2 CP_1
manleva, in favore della società in forza del contratto di global service con essa CP_2
sottoscritto. in esecuzione della predetta sentenza di condanna ha corrisposto al danneggiato la CP_1 somma di € 564.729,55 e successivamente agito in sede monitoria per ottenere dal Parte_1
il 50% dell'importo pagato, deducendo la responsabilità solidale di quest'ultimo accertata nella
[...]
decisione sopra richiamata.
In questa sede, con atto di citazione notificato in data 5.11.2021, l'ente locale ha proposto opposizione avverso il D.I. n. 1467 del 22.09.2021, con il quale il Tribunale di Pisa ha ad esso ingiunto il pagamento immediato (art 642 c.p.c.) di € 282.267,77 oltre interessi di mora in favore di CP_1
In via preliminare, il ha chiesto autorizzarsi la chiamata in causa della società Pt_1 CP_2
Nel merito, l'opponente ha dedotto: - che la sentenza di condanna posta a fondamento del ricorso
[...] monitorio è ancora sub iudice in ragione dell'appello principale proposto da nonché in CP_1 ragione dell'appello incidentale proposto dal medesimo;
- che nulla è dovuto dall'ente Pt_1 territoriale poiché nel contratto di servizio intercorso con la società quest'ultima si è CP_2
assunta in via esclusiva la responsabilità verso terzi per ciò che concerne la custodia, la manutenzione e la gestione delle strade;
- che invero, ha pagato l'importo essendo stata condannata alla CP_1
manleva in favore di in ragione del contratto di global service con essa sottoscritto;
- CP_2
che stando al dispositivo della sentenza di condanna, solo era legittimata ad agire in CP_2
regresso nei confronti del obbligato in solido;
- che il diritto di credito vantato dal Pt_1
danneggiato ) ammonta a complessivi € 809.429,75, di talché la quota del 50% dovuta da Pt_2 mmonta ad € 404.714,87; - conseguentemente, la società opposta avrebbe potuto, al più, CP_1 agire in regresso per l'eccedenza pagata rispetto alla quota ad essa addebitabile, ossia per la minor somma di € 122.350,10; - non sono dovuti gli interessi di mora poiché, attesa la natura di pubblica amministrazione del soggetto ingiunto, il pagamento diviene esigibile dopo 120 giorni dalla notifica del titolo e, dunque, gli interessi potranno decorrere, eventualmente, solo allo scadere del suddetto termine.
Per tali ragioni, la difesa opponente ha chiesto revocarsi il D.I. opposto o, in via subordinata, condannarsi la terza chiamata alla manleva per quanto eventualmente dovuto alla società CP_1
con il favore delle spese di lite. Autorizzata la chiamata in causa del terzo, in data 10.01.2022 si è costituita in giudizio la società la quale ha domandato la revoca del D.I. oggetto di opposizione. In via subordinata, CP_2
ed in caso di accoglimento della domanda di manleva del la terza chiamata ha spiegato Pt_1
domanda riconvenzionale-trasversale, chiedendo la condanna di alla manleva di quanto CP_1
dovuto in favore del . Parte_1
La terza chiamata, nel dettaglio, ha eccepito: - l'assenza dei presupposti per l'emissione del D.I. opposto;
- che con il contratto di servizio stipulato con il si è assunta integralmente la Pt_1
responsabilità ex art. 2051 c.c., di conseguenza non opera la presunzione di solidarietà ex art. 1298
c.c.; - che il diritto di credito è incerto, in quanto la sentenza che lo accerta è oggetto di gravame;
- che la pretesa in regresso non poteva azionarsi in sede monitoria;
- che in forza del contratto di global service intercorso con quest'ultima è tenuta a rilevare indenne la società CP_1 CP_2 di talché ogni esborso sostenuto dal in favore dell'opposta dovrà essere al predetto ente Pt_1 rimborsato da la quale, a sua volta potrà rifarsi sull'opposta stessa;
- che la garanzia CP_2
assunta da ed in favore di per altro, è a titolo oneroso e della stessa si è CP_1 CP_2
tenuto conto nella determinazione del corrispettivo del contratto.
Con comparsa di costituzione del 14.01.2022 si è costituita, altresì, la società opposta la CP_1 quale ha chiesto: - nei confronti del l'integrale rigetto dell'opposizione o, in Parte_1 subordine, l'accertamento del credito per la minor somma di € 181.957,00 spiegando, altresì, domanda riconvenzionale avente ad oggetto la condanna dell'opponente al risarcimento del danno, nonché condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; - nei confronti di il rigetto della domanda CP_2
di manleva.
La difesa convenuta, in particolare, ha allegato che: - la responsabilità solidale del è stata Pt_1
oggetto di altro e separato giudizio, dunque non può essere sindacata nuovamente in questa sede;
- pur pendente il giudizio di appello, la provvisoria esecutività della sentenza di primo grado non è stata sospesa;
- il titolo fondante il diritto ad agire in regresso è la sentenza di condanna, in disparte i rapporti contrattuali intercorsi tra le parti;
- sussiste la legittimazione attiva ad agire in regresso in ragione del pagamento effettuato al danneggiato in qualità di coobbligata di - CP_2
l'operazione, qualora non fosse inquadrabile entro la disciplina delle obbligazioni solidali, costituirebbe una negotiorum gestio; - invero, non ha agito in regresso in quanto CP_2
società in house, controllata dal in misura del 98,5%; - in subordine il pagamento Pt_1 effettuato al danneggiato determinerebbe un indebito arricchimento dell'odierno opponente;
- il pagamento effettuato a non può intendersi parziale, in quanto la minor somma è stata Parte_2 versata a saldo di quanto dovuto all'esito delle trattative, per altro svolte da CP_2
proficuamente intercorse con il danneggiato ed a beneficio di tutti i soccombenti. Con specifico riferimento alle deduzioni spiegate dalla chiamata la convenuta opposta CP_2 ha eccepito come queste siano effettuate nell'interesse del chiamante e ciò a conferma del Pt_1 controllo che l'ente amministrativo esercita sulla predetta società. Per tali motivi, la convenuta ha sollevato exceptio doli nei confronti dell'opponente, ritenendo che la condotta dell'avversario integri un abuso del diritto per violazione dei canoni di correttezza e buona fede nell'esecuzione dei rapporti contrattuali.
La convenuta ha, altresì, contestato la legittimazione attiva di a chiedere la revoca del CP_2
D.I. oggetto di opposizione, non essendo la stessa destinataria dell'ingiunzione.
La difesa opposta, infine, ha eccepito l'infondatezza della domanda riconvenzionale trasversale della terza chiamata, eccependo di aver già pagato l'intero debito e, dunque, di non dovere null'altro in favore di a titolo di manleva. CP_2
Con ordinanza dell'8.02.2022 è stata accolta la domanda ex art. 649 c.p.c.
La causa, istruita documentalmente, è stata assegnata a questo giudice in data 5.06.2024.
Le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza cartolare del 7.11.2024; la causa è stata infine trattenuta per la decisione con provvedimento del 25.11.2024, con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. nella misura massima di legge.
*****
1. Il presente giudizio verte dell'opposizione al d.i. n. 1467/2021, con cui il Tribunale di Pisa ha ingiunto al il pagamento immediato di euro 282.364,77, pari al 50% di quanto pagato Parte_1
da al terzo danneggiato, oltre interessi;
si tratta, in particolare, di società condannata a CP_1
manlevare da quanto quest'ultima era stata condannata a pagare, in solido con il CP_2
menzionato, a titolo di risarcimento del danno ex art. 2051 c.c., all'esito della sentenza del Pt_1
Tribunale di Pisa n. 534/2020.
In tesi, il decreto ingiuntivo è stato quindi concesso su iniziativa del coobbligato in solido (
[...]
il quale avrebbe agito in regresso contro l'altro coobbligato ( , per la CP_1 Parte_1
restituzione della quota di spettanza (sul presupposto che si trattasse di quote di pari valore) ovvero, in subordine, per la differenza tra quanto pagato e la propria quota di spettanza.
2. Prima di esaminare funditus le questioni sub iudice, va premesso che con la sentenza n. 534/2020
(all. 5 al fascicolo della opposta), il Tribunale di Pisa: a) ha accertato la responsabilità solidale del e della società in house nella causazione del sinistro occorso a Parte_1 CP_2 Pt_2
in data 8.8.2012, ai sensi dell'art. 2051 c.c.; b) ha accertato che il nonostante
[...] Pt_1
avesse dato la gestione delle strade in appalto, è responsabile per omessa vigilanza;
c) ha rigettato la chiamata in garanzia svolta dall'ente locale nei confronti della propria impresa assicuratrice;
d) ha invece accolto la domanda di manleva della nei confronti della;
e) ha CP_2 CP_1
quantificato il danno in complessivi euro 765.545,09.
Emerge ex actis che detta sentenza è stata impugnata e che il gravame si è concluso con la sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 1922/2023 pubblicata il 25/09/2023, con cui – per quel che in questa sede interessa – è stata rilevata l'omessa pronuncia relativa alla domanda di manleva formulata dal verso la;
nel dettaglio, il giudice di secondo grado, pur confermando la Parte_1 CP_2
responsabilità solidale dell'ente locale e della ai sensi dell'art. 2051 c.c., ha condannato CP_2
“a rilevare indenne il di quanto quest'ultimo dovesse essere tenuto a CP_2 Parte_1 pagare all'attore in forza della presente sentenza” e condannato altresì “a rilevare CP_1 indenne di quanto quest'ultima dovesse essere tenuta a pagare Parte_3 all'attore in forza della presente sentenza” di quanto tenuta a pagare in forza della condanna (cfr. sentenza depositata in data 31.10.2024).
In tale contesto, si inscrive l'opposizione avverso il d.i. emesso a seguito del pagamento eseguito, da in adempimento all'obbligo nascente da una sentenza (di condanna) provvisoriamente CP_1
esecutiva, successivamente in parte riformata all'esito del giudizio di appello.
3. Tali i termini della contesa, l'opposizione è fondata e va, pertanto, accolta.
4. Come noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, lungi dall'avere natura impugnatoria, costituisce piuttosto la fase a cognizione piena di un procedimento caratterizzato da una prima fase sommaria, inaudita altera parte; ne deriva che oggetto dell'accertamento è l'esistenza del diritto di credito azionato in sede monitoria avuto riguardo all'intero rapporto, negoziale o processuale, intercorso tra le parti.
Laddove, come nella specie, il diritto di credito consegua al pagamento eseguito in forza di un dispositivo di condanna (sia pure in via di regresso ex art. 1299 c.c., secondo la tesi dell'ingiungente), la successiva riforma della sentenza determina la sopravvenuta inesistenza del diritto di credito, con conseguente revoca del d.i. opposto, e ciò a maggior ragione nel caso in cui si tratti di statuizione coperta da giudicato. In tale prospettiva, è del tutto irrilevante stabilire se, al momento della sua emissione, sussistevano o meno i presupposti per concedere il titolo monitorio, dovendosi – si ripete
– guardare all'intera vicenda processuale conclusa con una sentenza divenuta irrevocabile.
Se è vero, come assunto dalla difesa opposta, che i profili giuridici concernenti l'efficacia del contratto di servizio tra il e non avrebbero potuto fare ingresso nel presente giudizio Pt_1 CP_2
di opposizione (rimanendo di competenza del giudice dell'appello), è altrettanto vero che la sopravvenuta sentenza di appello, che invece decide proprio su tali aspetti (rimasti impregiudicati all'esito del primo grado), deve essere adeguatamente considerata perché fa venir meno il diritto di credito “in regresso” della opposta. Nel dettaglio, dalla lettura della sentenza della C.d.A. di Firenze, di cui la opponente ha dedotto il passaggio in giudicato (senza che la opposta abbia eccepito alcunchè al riguardo o abbia dato prova dell'ulteriore impugnazione in sede di legittimità), si ricava che il in secondo grado Parte_1
non ha lamentato di essere stato ritenuto responsabile insieme a per omessa vigilanza (pag. CP_2
19 della sentenza), talchè la responsabilità solidale ex art. 2051 c.c. è da ritenersi accertamento coperto da giudicato;
inoltre, ed è dirimente, alla luce dell'atto concluso tra e il CP_2 Parte_1
del 17.12.2008, punto 2 (così come integrato il 28.4.2011) è stata condannata a
[...] CP_2
tenere indenne il dei danni derivati dall'omessa manutenzione del tratto stradale (danni dei Pt_1
quali la si era fatta carico in via esclusiva). A tale condanna si è affiancata quella a carico CP_2
della odierna opposta a tenere indenne la , evidentemente anche per quanto pagato a titolo CP_2
di risarcimento del danno cagionato dalla condotta (omissiva) dell'ente locale, pure questa passata in giudicato.
In presenza di statuizione incontrovertibile non solo sul di solidarietà passiva (verso i terzi), ma anche sull'esatta regolazione dei rapporti interni (con previsione dell'obbligo di a tenere indenne CP_2
il delle conseguenze pregiudizievoli dell'omessa manutenzione, e del correlato obbligo di Pt_1
Contr Contr manleva di in favore di ), non residua spazio per il diritto di regresso di sulla CP_2
quale, in definitiva, graverà il peso economico dell'intero risarcimento del danno (così come rideterminato dalla C.d.A. di Firenze, in euro 786.485,18).
5. All'accoglimento dell'opposizione consegue l'assorbimento della domanda (subordinata) di manleva svolta dal contro Parte_1 CP_2
Contr 6. E' del pari assorbita la domanda di manleva contro introdotta “in via riconvenzionale trasversale” dalla terza chiamata, trattandosi di domanda espressamente proposta in caso di accoglimento della domanda di manleva del contro . Pt_1 CP_2
7. In assenza del presupposto della soccombenza, non è accoglibile la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. introdotta dalla opposta.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opposta (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della lite (scaglione da 260.001,00 euro a 520.000,00 euro), dei parametri medi di riferimento (ad eccezione della fase di trattazione/istruzione, da liquidarsi ai minimi poiché in presenza di istruttoria meramente documentale) e dell'attività processuale in concreto espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, in persona della dott.ssa Alessandra Migliorino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA il d.i. del Tribunale di Pisa n. 1467 del
22.09.2021; CONDANNA la opposta alla rifusione delle spese di lite in favore del , che Parte_1
liquida in euro 634,00 per spese, euro 17.262,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA
e CPA come per legge;
CONDANNA la opposta alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_2
che liquida in euro 17.262,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA
[...]
e CPA come per legge.
Si comunichi.
Pisa, 22/04/2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4235 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2021 trattenuta in decisione il 25.11.2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., tra
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato presso l'Avvocatura civica in , Via degli Uffizi n. 1, rappresentato e difeso dagli Pt_1
Avv.ti Giacomo Mannocci e Sandra Ciaramelli in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- Attore opponente contro
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_1 P.IVA_2
domiciliata in Anguillara Sabazia (RM), Via A. Toscanini n. 12, presso lo studio dell'Avv. Francesco
Falconi che la rappresenta e la difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- Convenuta opposta nonché contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata all'indirizzo pec dell'Avv. Filippo Bucchi, che la rappresenta e difende Email_1 unitamente all'Avv. Marco Pucci, come da distinte procure depositate nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, 3 comma, c.p.c.;
- Terza chiamata
Oggetto: “Altri istituti e leggi speciali”.
Conclusioni delle parti: come da comparse conclusionali e memorie di replica. Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
All'esito del giudizio R.G. n. 3074/2013 questo Tribunale ha emesso sentenza n. 534 del 22.05.2020, con la quale ha condannato il e la società in solido tra loro, al Parte_1 CP_2
risarcimento del danno in favore di;
al contempo, ha condannato alla Parte_2 CP_1
manleva, in favore della società in forza del contratto di global service con essa CP_2
sottoscritto. in esecuzione della predetta sentenza di condanna ha corrisposto al danneggiato la CP_1 somma di € 564.729,55 e successivamente agito in sede monitoria per ottenere dal Parte_1
il 50% dell'importo pagato, deducendo la responsabilità solidale di quest'ultimo accertata nella
[...]
decisione sopra richiamata.
In questa sede, con atto di citazione notificato in data 5.11.2021, l'ente locale ha proposto opposizione avverso il D.I. n. 1467 del 22.09.2021, con il quale il Tribunale di Pisa ha ad esso ingiunto il pagamento immediato (art 642 c.p.c.) di € 282.267,77 oltre interessi di mora in favore di CP_1
In via preliminare, il ha chiesto autorizzarsi la chiamata in causa della società Pt_1 CP_2
Nel merito, l'opponente ha dedotto: - che la sentenza di condanna posta a fondamento del ricorso
[...] monitorio è ancora sub iudice in ragione dell'appello principale proposto da nonché in CP_1 ragione dell'appello incidentale proposto dal medesimo;
- che nulla è dovuto dall'ente Pt_1 territoriale poiché nel contratto di servizio intercorso con la società quest'ultima si è CP_2
assunta in via esclusiva la responsabilità verso terzi per ciò che concerne la custodia, la manutenzione e la gestione delle strade;
- che invero, ha pagato l'importo essendo stata condannata alla CP_1
manleva in favore di in ragione del contratto di global service con essa sottoscritto;
- CP_2
che stando al dispositivo della sentenza di condanna, solo era legittimata ad agire in CP_2
regresso nei confronti del obbligato in solido;
- che il diritto di credito vantato dal Pt_1
danneggiato ) ammonta a complessivi € 809.429,75, di talché la quota del 50% dovuta da Pt_2 mmonta ad € 404.714,87; - conseguentemente, la società opposta avrebbe potuto, al più, CP_1 agire in regresso per l'eccedenza pagata rispetto alla quota ad essa addebitabile, ossia per la minor somma di € 122.350,10; - non sono dovuti gli interessi di mora poiché, attesa la natura di pubblica amministrazione del soggetto ingiunto, il pagamento diviene esigibile dopo 120 giorni dalla notifica del titolo e, dunque, gli interessi potranno decorrere, eventualmente, solo allo scadere del suddetto termine.
Per tali ragioni, la difesa opponente ha chiesto revocarsi il D.I. opposto o, in via subordinata, condannarsi la terza chiamata alla manleva per quanto eventualmente dovuto alla società CP_1
con il favore delle spese di lite. Autorizzata la chiamata in causa del terzo, in data 10.01.2022 si è costituita in giudizio la società la quale ha domandato la revoca del D.I. oggetto di opposizione. In via subordinata, CP_2
ed in caso di accoglimento della domanda di manleva del la terza chiamata ha spiegato Pt_1
domanda riconvenzionale-trasversale, chiedendo la condanna di alla manleva di quanto CP_1
dovuto in favore del . Parte_1
La terza chiamata, nel dettaglio, ha eccepito: - l'assenza dei presupposti per l'emissione del D.I. opposto;
- che con il contratto di servizio stipulato con il si è assunta integralmente la Pt_1
responsabilità ex art. 2051 c.c., di conseguenza non opera la presunzione di solidarietà ex art. 1298
c.c.; - che il diritto di credito è incerto, in quanto la sentenza che lo accerta è oggetto di gravame;
- che la pretesa in regresso non poteva azionarsi in sede monitoria;
- che in forza del contratto di global service intercorso con quest'ultima è tenuta a rilevare indenne la società CP_1 CP_2 di talché ogni esborso sostenuto dal in favore dell'opposta dovrà essere al predetto ente Pt_1 rimborsato da la quale, a sua volta potrà rifarsi sull'opposta stessa;
- che la garanzia CP_2
assunta da ed in favore di per altro, è a titolo oneroso e della stessa si è CP_1 CP_2
tenuto conto nella determinazione del corrispettivo del contratto.
Con comparsa di costituzione del 14.01.2022 si è costituita, altresì, la società opposta la CP_1 quale ha chiesto: - nei confronti del l'integrale rigetto dell'opposizione o, in Parte_1 subordine, l'accertamento del credito per la minor somma di € 181.957,00 spiegando, altresì, domanda riconvenzionale avente ad oggetto la condanna dell'opponente al risarcimento del danno, nonché condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; - nei confronti di il rigetto della domanda CP_2
di manleva.
La difesa convenuta, in particolare, ha allegato che: - la responsabilità solidale del è stata Pt_1
oggetto di altro e separato giudizio, dunque non può essere sindacata nuovamente in questa sede;
- pur pendente il giudizio di appello, la provvisoria esecutività della sentenza di primo grado non è stata sospesa;
- il titolo fondante il diritto ad agire in regresso è la sentenza di condanna, in disparte i rapporti contrattuali intercorsi tra le parti;
- sussiste la legittimazione attiva ad agire in regresso in ragione del pagamento effettuato al danneggiato in qualità di coobbligata di - CP_2
l'operazione, qualora non fosse inquadrabile entro la disciplina delle obbligazioni solidali, costituirebbe una negotiorum gestio; - invero, non ha agito in regresso in quanto CP_2
società in house, controllata dal in misura del 98,5%; - in subordine il pagamento Pt_1 effettuato al danneggiato determinerebbe un indebito arricchimento dell'odierno opponente;
- il pagamento effettuato a non può intendersi parziale, in quanto la minor somma è stata Parte_2 versata a saldo di quanto dovuto all'esito delle trattative, per altro svolte da CP_2
proficuamente intercorse con il danneggiato ed a beneficio di tutti i soccombenti. Con specifico riferimento alle deduzioni spiegate dalla chiamata la convenuta opposta CP_2 ha eccepito come queste siano effettuate nell'interesse del chiamante e ciò a conferma del Pt_1 controllo che l'ente amministrativo esercita sulla predetta società. Per tali motivi, la convenuta ha sollevato exceptio doli nei confronti dell'opponente, ritenendo che la condotta dell'avversario integri un abuso del diritto per violazione dei canoni di correttezza e buona fede nell'esecuzione dei rapporti contrattuali.
La convenuta ha, altresì, contestato la legittimazione attiva di a chiedere la revoca del CP_2
D.I. oggetto di opposizione, non essendo la stessa destinataria dell'ingiunzione.
La difesa opposta, infine, ha eccepito l'infondatezza della domanda riconvenzionale trasversale della terza chiamata, eccependo di aver già pagato l'intero debito e, dunque, di non dovere null'altro in favore di a titolo di manleva. CP_2
Con ordinanza dell'8.02.2022 è stata accolta la domanda ex art. 649 c.p.c.
La causa, istruita documentalmente, è stata assegnata a questo giudice in data 5.06.2024.
Le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza cartolare del 7.11.2024; la causa è stata infine trattenuta per la decisione con provvedimento del 25.11.2024, con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. nella misura massima di legge.
*****
1. Il presente giudizio verte dell'opposizione al d.i. n. 1467/2021, con cui il Tribunale di Pisa ha ingiunto al il pagamento immediato di euro 282.364,77, pari al 50% di quanto pagato Parte_1
da al terzo danneggiato, oltre interessi;
si tratta, in particolare, di società condannata a CP_1
manlevare da quanto quest'ultima era stata condannata a pagare, in solido con il CP_2
menzionato, a titolo di risarcimento del danno ex art. 2051 c.c., all'esito della sentenza del Pt_1
Tribunale di Pisa n. 534/2020.
In tesi, il decreto ingiuntivo è stato quindi concesso su iniziativa del coobbligato in solido (
[...]
il quale avrebbe agito in regresso contro l'altro coobbligato ( , per la CP_1 Parte_1
restituzione della quota di spettanza (sul presupposto che si trattasse di quote di pari valore) ovvero, in subordine, per la differenza tra quanto pagato e la propria quota di spettanza.
2. Prima di esaminare funditus le questioni sub iudice, va premesso che con la sentenza n. 534/2020
(all. 5 al fascicolo della opposta), il Tribunale di Pisa: a) ha accertato la responsabilità solidale del e della società in house nella causazione del sinistro occorso a Parte_1 CP_2 Pt_2
in data 8.8.2012, ai sensi dell'art. 2051 c.c.; b) ha accertato che il nonostante
[...] Pt_1
avesse dato la gestione delle strade in appalto, è responsabile per omessa vigilanza;
c) ha rigettato la chiamata in garanzia svolta dall'ente locale nei confronti della propria impresa assicuratrice;
d) ha invece accolto la domanda di manleva della nei confronti della;
e) ha CP_2 CP_1
quantificato il danno in complessivi euro 765.545,09.
Emerge ex actis che detta sentenza è stata impugnata e che il gravame si è concluso con la sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 1922/2023 pubblicata il 25/09/2023, con cui – per quel che in questa sede interessa – è stata rilevata l'omessa pronuncia relativa alla domanda di manleva formulata dal verso la;
nel dettaglio, il giudice di secondo grado, pur confermando la Parte_1 CP_2
responsabilità solidale dell'ente locale e della ai sensi dell'art. 2051 c.c., ha condannato CP_2
“a rilevare indenne il di quanto quest'ultimo dovesse essere tenuto a CP_2 Parte_1 pagare all'attore in forza della presente sentenza” e condannato altresì “a rilevare CP_1 indenne di quanto quest'ultima dovesse essere tenuta a pagare Parte_3 all'attore in forza della presente sentenza” di quanto tenuta a pagare in forza della condanna (cfr. sentenza depositata in data 31.10.2024).
In tale contesto, si inscrive l'opposizione avverso il d.i. emesso a seguito del pagamento eseguito, da in adempimento all'obbligo nascente da una sentenza (di condanna) provvisoriamente CP_1
esecutiva, successivamente in parte riformata all'esito del giudizio di appello.
3. Tali i termini della contesa, l'opposizione è fondata e va, pertanto, accolta.
4. Come noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, lungi dall'avere natura impugnatoria, costituisce piuttosto la fase a cognizione piena di un procedimento caratterizzato da una prima fase sommaria, inaudita altera parte; ne deriva che oggetto dell'accertamento è l'esistenza del diritto di credito azionato in sede monitoria avuto riguardo all'intero rapporto, negoziale o processuale, intercorso tra le parti.
Laddove, come nella specie, il diritto di credito consegua al pagamento eseguito in forza di un dispositivo di condanna (sia pure in via di regresso ex art. 1299 c.c., secondo la tesi dell'ingiungente), la successiva riforma della sentenza determina la sopravvenuta inesistenza del diritto di credito, con conseguente revoca del d.i. opposto, e ciò a maggior ragione nel caso in cui si tratti di statuizione coperta da giudicato. In tale prospettiva, è del tutto irrilevante stabilire se, al momento della sua emissione, sussistevano o meno i presupposti per concedere il titolo monitorio, dovendosi – si ripete
– guardare all'intera vicenda processuale conclusa con una sentenza divenuta irrevocabile.
Se è vero, come assunto dalla difesa opposta, che i profili giuridici concernenti l'efficacia del contratto di servizio tra il e non avrebbero potuto fare ingresso nel presente giudizio Pt_1 CP_2
di opposizione (rimanendo di competenza del giudice dell'appello), è altrettanto vero che la sopravvenuta sentenza di appello, che invece decide proprio su tali aspetti (rimasti impregiudicati all'esito del primo grado), deve essere adeguatamente considerata perché fa venir meno il diritto di credito “in regresso” della opposta. Nel dettaglio, dalla lettura della sentenza della C.d.A. di Firenze, di cui la opponente ha dedotto il passaggio in giudicato (senza che la opposta abbia eccepito alcunchè al riguardo o abbia dato prova dell'ulteriore impugnazione in sede di legittimità), si ricava che il in secondo grado Parte_1
non ha lamentato di essere stato ritenuto responsabile insieme a per omessa vigilanza (pag. CP_2
19 della sentenza), talchè la responsabilità solidale ex art. 2051 c.c. è da ritenersi accertamento coperto da giudicato;
inoltre, ed è dirimente, alla luce dell'atto concluso tra e il CP_2 Parte_1
del 17.12.2008, punto 2 (così come integrato il 28.4.2011) è stata condannata a
[...] CP_2
tenere indenne il dei danni derivati dall'omessa manutenzione del tratto stradale (danni dei Pt_1
quali la si era fatta carico in via esclusiva). A tale condanna si è affiancata quella a carico CP_2
della odierna opposta a tenere indenne la , evidentemente anche per quanto pagato a titolo CP_2
di risarcimento del danno cagionato dalla condotta (omissiva) dell'ente locale, pure questa passata in giudicato.
In presenza di statuizione incontrovertibile non solo sul di solidarietà passiva (verso i terzi), ma anche sull'esatta regolazione dei rapporti interni (con previsione dell'obbligo di a tenere indenne CP_2
il delle conseguenze pregiudizievoli dell'omessa manutenzione, e del correlato obbligo di Pt_1
Contr Contr manleva di in favore di ), non residua spazio per il diritto di regresso di sulla CP_2
quale, in definitiva, graverà il peso economico dell'intero risarcimento del danno (così come rideterminato dalla C.d.A. di Firenze, in euro 786.485,18).
5. All'accoglimento dell'opposizione consegue l'assorbimento della domanda (subordinata) di manleva svolta dal contro Parte_1 CP_2
Contr 6. E' del pari assorbita la domanda di manleva contro introdotta “in via riconvenzionale trasversale” dalla terza chiamata, trattandosi di domanda espressamente proposta in caso di accoglimento della domanda di manleva del contro . Pt_1 CP_2
7. In assenza del presupposto della soccombenza, non è accoglibile la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. introdotta dalla opposta.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opposta (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della lite (scaglione da 260.001,00 euro a 520.000,00 euro), dei parametri medi di riferimento (ad eccezione della fase di trattazione/istruzione, da liquidarsi ai minimi poiché in presenza di istruttoria meramente documentale) e dell'attività processuale in concreto espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, in persona della dott.ssa Alessandra Migliorino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA il d.i. del Tribunale di Pisa n. 1467 del
22.09.2021; CONDANNA la opposta alla rifusione delle spese di lite in favore del , che Parte_1
liquida in euro 634,00 per spese, euro 17.262,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA
e CPA come per legge;
CONDANNA la opposta alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_2
che liquida in euro 17.262,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA
[...]
e CPA come per legge.
Si comunichi.
Pisa, 22/04/2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino