Sentenza 1 giugno 2021
Parere definitivo 14 febbraio 2024
Rigetto
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 14/03/2025, n. 2123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2123 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02123/2025REG.PROV.COLL.
N. 01828/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1828 del 2022, proposto da Derilca S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Belvedere e Riccardo Marletta, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Lodovica Bognetti, Paola Cozzi, Giuseppe Lepore, Antonello Mandarano, Alessandra Montagnani Amendolea, Anna Maria Pavin, Maria Giulia Schiavelli e Elena Maria Ferradini, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Lepore in Roma, via Polibio n. 15;
nei confronti
Covivio S.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Riccardo Arbib, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di Porta Pinciana, 6;
Beni Stabili S.p.A. S.I.I.Q, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Prima, n. 1803/2021, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Milano e di Covivio S.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 marzo 2025 il Cons. Ugo De Carlo e uditi per le parti gli avvocati Marletta Riccardo, Ferradini Elena Maria e Arbib Riccardo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. LI s.r.l. ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe che ha respinto il suo ricorso per ottenere l’annullamento dell'avviso di pagamento del Comune di Milano n. 50255 del 4 gennaio 2012 e l’accertamento del contributo di costruzione afferente alle denunce di inizio attività del 15 marzo 2005 e del 24 aprile 2008, oltreché la declaratoria dell'illegittimità della richiesta del Comune di corrispondere qualsivoglia importo a titolo di monetizzazione delle aree a standard.
2. E’ necessario premettere che, con atto del 12 novembre 2004, BA s.r.l. ha trasferito alla Sport Garden 90 s.r.l. la proprietà di un edificio industriale ubicato in Milano, via Scarsellini n. 14, e si è obbligata ad effettuare i lavori per la riqualificazione ed il cambio di destinazione da industria ad ufficio. Successivamente BA s.r.l. è stata incorporata dalla RI s.r.l. e la Sport Garden 90 s.r.l. è stata incorporata dalla società quotata di investimento immobiliare Beni Stabili s.p.a.
L’appellante, quale procuratrice della società proprietaria dell’immobile, ha presentato al Comune di Milano la denuncia di inizio attività p.g. 3366/2008 per il completamento dei lavori e per la variante ordinaria, determinata dalla necessità di modificare ed integrare la d.i.a. del 2005 presentata dalla BA s.r.l.
Tra LI s.r.l. e Beni Stabili s.p.a. è sorto un contenzioso conclusosi transattivamente con un accordo che assegnava all’appellante il pagamento degli oneri concessori maturati sino alla data di interruzione dei lavori, anche se richiesti in data successiva.
Il Comune di Milano, dopo una richiesta documentale, ha provveduto d’ufficio alla determinazione del contributo di costruzione ed ha individuato l’importo per la monetizzazione con riferimento all’intera superficie, oggetto di mutamento della destinazione d’uso, di cui alla d.i.a. presentata in data 15 marzo 2005.
Dopo aver ricevuto l’avviso di pagamento lo ha comunicato alla società proprietaria dell’immobile, facendo contemporaneamente presente al Comune la propria estraneità all’operazione immobiliare.
La Beni Stabili s.p.a. presentava ricorso incidentale per non essere inclusa nel novero dei legittimati passivi dell’obbligazione per il pagamento degli oneri di costruzione.
3, La sentenza ha respinto il ricorso perché il contributo di costruzione è dovuto a fronte del mero rilascio del titolo edificatorio, in ragione della compartecipazione alla spesa pubblica, di natura indivisibile, per la realizzazione del surplus delle opere di urbanizzazione che il nuovo intervento edificatorio comporta.
Sulla monetizzazione ha accolto il ricorso perché essa è prevista dallo strumento urbanistico solo ove il mutamento di destinazione realizzato comporti un aggravio effettivo del carico urbanistico, circostanza che non si è realizzata nel caso di specie.
Veniva respinto il ricorso incidentale attesa la natura propter rem delle obbligazioni derivanti dal pagamento del contributo di costruzione e quindi non vi poteva essere una pronuncia dichiarativa di esclusione dal pagamento degli oneri di costruzione.
4. L’appello si fonda su due motivi.
4.1. Il primo contesta la sentenza per il fatto di aver ritenuto dovuto il costo di costruzione in relazione alla d.i.a. del 2008 nonostante l’intervento ivi descritto non è stato realizzato. Inoltre il T.a.r. non ha affrontato la censura proposta per il fatto che il Comune non aveva fatto riferimento ai computi metrici prodotti dall’appellante ai sensi dell’art. 48, comma 6, l.r. 12/2005 allora vigente. I parametri utilizzati dal Comune per determinare il contributo di costruzione non sono atti pubblici e nemmeno atti accessibili a fronte di istanza d’accesso e quindi non possono essere posti a fondamento di una richiesta di pagamento che deve essere effettuata secondo la percentuale delle opere effettivamente realizzate (51,03%) e sulla base del computo metrico estimativo a suo tempo presentato dall’appellante.
4.2. Il secondo motivo lamenta la mancata risposta alla richiesta di rideterminazione del costo di costruzione presentata sulla base della perizia di un tecnico che non andava classificato come richiesta di autotutela, ma di nuova determinazione per effetto di fatti sopravvenuti oltre al venir meno della possibilità di monetizzare gli standard.
5. Il Comune di Milano si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto dell’appello.
6. Si è costituita in giudizio Covivio S.A. che ha incorporato Beni Stabili s.p.a. che, preso atto della reiezione del ricorso incidentale, pur sentendosi tutelata rispetto alle pretese del Comune di Milano dalla transazione tra LI s.r.l. e Beni Stabili s.p.a., chiede di riformare la sentenza nei limiti in cui vi sia interesse.
7. L’appello non è fondato.
7.1. La quantificazione del contributo è stata effettuata in percentuale rispetto all’entità dei lavori realizzati ed utilizzando le tariffe all’epoca vigenti. Non essendo stato fornito il computo metrico estimativo che il Comune aveva richiesto il calcolo è avvenuto utilizzando il metodo parametrico di cui alle disposizioni della Direzione centrale dello sviluppo del territorio dell’1 dicembre 2004 e n. 15 del 2006.
Quindi non vi è stata alcuna applicazione degli oneri in relazione ad un intervento edilizio non effettuato; il calcolo della percentuale delle opere realizzate sarebbe stato più preciso se l’appellante avesse fornito i dati richiesti.
7.2. Il secondo motivo non è fondato, in quanto la presentazione di una perizia di parte nel corso del giudizio non obbliga il Comune a riconsiderare i propri calcoli alla luce della perizia depositata. Tale atto può costituire una sollecitazione al giudice per effettuare una c.t.u. o una verificazione, ma non determina la necessità che la controparte riveda il proprio orientamento.
8. Tanto premesso, l’appello è da respingere.
9. Le spese del presente grado di giudizio, in considerazione della complessità della vicenda e del parziale accoglimento del ricorso di primo grado, possono compensarsi.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Sabbato, Presidente FF
ME Addesso, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore
Annamaria Fasano, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ugo De Carlo | Giovanni Sabbato |
IL SEGRETARIO