Ordinanza cautelare 28 gennaio 2016
Sentenza 21 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 21/03/2026, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00276/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00775/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 775 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da
FI BO e UR TU, rappresentati e difesi dall'avvocato Gabriele Menghini, con domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Avv. Di Lorenzo in Latina, via G.B. Vico n. 45, e dagli avvocati Elisabetta Papi e Alessia Perla, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Comune di Paliano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Scalia, con domicilio eletto presso lo studio UR Avv. Tamburrini in Latina, via Cicerone, 44;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
dell'ordinanza di demolizione prot. n.12323 del 7 ottobre 2015.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da BO FI il 9/1/2024:
annullamento dell'ordinanza di emissione della sanzione pecuniaria per inottemperanza all'ordinanza di demolizione di cui alla nota prot. n. 12562 del 18 ottobre 2023, nonché di ogni altro atto antecedente, conseguente, presupposto o connesso, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Paliano;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 febbraio 2026 la dott.ssa SA AT FA BE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- Con il ricorso introduttivo del presente giudizio i ricorrenti hanno chiesto l’annullamento dell'ordinanza Prot. 12323 n. spec. 2/2015 del 07 ottobre 2015 del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Paliano con la quale è stato ordinato ai sigg.ri TU UR e BO FI, responsabili in solido, di demolire entro 90 gg. dalla data di notifica del provvedimento le opere abusive consistenti nella realizzazione della piscina pertinenziale al fabbricato residenziale di loro proprietà sito in Paliano Contrada Verano distinto in catasto al F. 20 p.11a 133, nonché di ogni provvedimento presupposto e/ o conseguente;
- In data 28 dicembre 2015 il ricorrente UR TU ha depositato in giudizio atto di rinuncia al gravame;
- Con ordinanza prot. 12562 del 18 ottobre 2023 il Comune di Paliano ha applicato ai ricorrenti la sanzione pecuniaria per inottemperanza all’ordinanza di demolizione;
- Avverso il superiore provvedimento i ricorrenti hanno proposto motivi aggiunti, da valere anche come ricorso autonomo per il Sig. TU;
- Si è costituita in giudizio l’amministrazione comunale resistendo al gravame e chiedendone il rigetto;
- In data 21 gennaio 2026 i ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia al gravame, ritualmente notificato al Comune di Paliano;
- In vista della trattazione del merito del ricorso il Comune ha depositato memoria in cui ha preso atto della rinuncia al ricorso, insistendo per la condanna alle spese dei ricorrenti;
- All’udienza di smaltimento dell’arretrato del 27 febbraio 2026, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.
- Preso atto della dichiarazione di rinuncia al ricorso della parte ricorrente ritualmente notificata e depositata in giudizio;
Considerato che: i) nel processo amministrativo, ai sensi dell'art. 84 comma 1, c.p.a., la parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, fra l’altro, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall'avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria; ii) nell’impianto della norma codicistica citata, l’abbandono del ricorso è rimesso integralmente a colui che agisce ed è sottoposto alle sole condizioni: 1) della provenienza dalla parte, o dal suo procuratore all'uopo espressamente autorizzato; 2) dell'intervenuta conoscenza della controparte dell'atto di rinuncia, conoscenza da conseguirsi in modo formale (e quindi con notifica o dichiarazione agli atti, come indica la norma), ma anche mediante altre forme equipollenti, quali la dichiarazione resa in udienza, il deposito in udienza dell’atto di rinuncia sottoscritto dalla parte personalmente, o anche con dichiarazione sottoscritta dalla ricorrente e, per adesione, pure dalle difese della altre parti costituite (Consiglio di Stato, Sez. V, 22 settembre 2015, n. 4429); 3) dell’assenza di interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio, da manifestarsi ritualmente;
- Considerato che: i) nella fattispecie all’esame la conoscenza della rinuncia al ricorso, comprovata dal deposito in atti della documentazione comprovante la sua previa notifica all’amministrazione resistente, deve ritenersi dalla stessa acquisita; ii) la parte resistente non si è opposta a detta rinuncia;
- Ritenuto, conseguentemente, di dover prendere atto della rinuncia al ricorso e di dover, per l’effetto, dichiarare l’estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c) e 84 del cod.proc.amm.;
Le spese di lite sono poste a carico della parte rinunciante ai sensi dell’art. 84 comma 2 cod. proc. amm. e vengono liquidate in favore del Comune di Paliano come in dispositivo, anche alla luce della insistenza del comune alla condanna alle spese della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia e dichiara estinto il presente giudizio.
Condanna i ricorrenti rinuncianti al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Paliano, che si liquidano in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Michele Di Martino, Primo Referendario
SA AT FA BE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SA AT FA BE | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO