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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 07/01/2025, n. 1310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1310 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott. Emilio Sirianni Consigliere
3. dott. avv. Domenico Ottavio Siclari Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 3 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
con l'Avv. Angelo Milito ---- appellante Parte_1
E
con gli Avv.ti Maria Teresa Pugliano, Silvia Parisi, Caterina Battaglia e CP_1
Manuela Varani ---- appellato
Oggetto: appello sentenza Tribunale di Castrovillari. Assegno sociale.
Conclusioni:
Per l'appellante: <<… In totale riforma della sentenza impugnata accogliere
l'appello proposto e quindi accertare e dichiarare il diritto del ricorrente
all'assegno sociale per come previsto dalla l.335/95, con decorrenza dalla data
della domanda e per l'effetto condannare l' ... alla erogazionedell'assegno CP_1 sociale in favore dell'istante, nonchéal pagamento dei ratei maturati e maturandi
sul diritto riconosciuto, oltre interessi legali e rivalutazione sui singoli ratei ex
l.412/91, dalle rispettive scadenze al saldo. Condannare, altresì, l al CP_1
pagamento di competenze ed onorari di questo grado di appello e del primo, anche
queste con distrazione ex art. 93 c.p.c.>>;
Per l'appellato:
per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado. Con vittoria di entrambi i
gradi di giudizio>>.
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Castrovillari, adito da , ha dichiarato Parte_1
infondato il suo ricorso, ritenendo non dimostrate le condizioni di bisogno previste quale presupposto per la prestazione assistenziale dell'assegno sociale,
prestazione avente natura sussidiaria, e vieppiù negate dalla circostanza che il richiedente la provvidenza avrebbe rinunciato a chiedere il mantenimento alla moglie, in sede di separazione coniugale.
2. Il contribuente ha appellato la sentenza evidenziando di essere in possesso di tutti i requisiti (età, residenza, reddito) previsti dalla legge per l'erogazione della provvidenza invocata e di averli debitamente documentati;
così da non comprendere il motivo del diniego oppostogli. Ha, inoltre,
richiamato la pacifica giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che si
è pronunciata favorevolmente all'assistibile, laddove risulti che questi abbia rinunciato al mantenimento in sede di separazione dal coniuge.
3. L' si è costituito anche il questo grado, sollevando una CP_1
generica eccezione di inammissibilità e resistendo nel merito. 4. Il Collegio, sentiti i procuratori delle parti, ha deciso come da separato dispositivo.
Motivi della decisione
I.- L'appello è fondato.
I.1 L'oggetto del contendere si incentra, in sostanza, sulla sussistenza o meno dello stato di bisogno, avendo l'odierno appellante, insieme alla coniuge,
in sede di separazione consensuale, optato per una rinuncia reciproca ad ogni pretesa economica, derivante dalla insussistenza di risorse economiche da ambo le parti.
I.2 L'art. 3, commi 6 e 7, della L. n. 335 del 1995, stabilisce che, a decorrere dal 1°.1.96, ai cittadini italiani residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni di età e versino nelle previste situazioni reddituali, sia attribuita una provvidenza non reversibile denominata “assegno sociale”.
Non risultano altri requisiti imposti dalla norma;
e lo stato di bisogno, lungi dall'essere previsto come clausola residuale, è presunto iuris et de iure dal legislatore, sulla base delle soglie reddituali, nel caso di specie incontestate.
I.3 Né, di contro, possono essere ritenute indicative dell'assenza dello stato di bisogno la rinuncia al mantenimento ovvero eventuali dichiarazioni di autosufficienza economica rese in sede di separazione consensuale o di eventuale concorde richiesta di divorzio, atteso che tali rinunce o affermazioni risultano molto spesso formulate per evitare l'alea e le spese di giudizio, in un contesto di tipo conciliativo e/o transattivo, non prettamente contenzioso. I.4 Del resto, come rilevato dalla giurisprudenza di merito, “la richiesta di
contributo economico al coniuge [non] costituisce circostanza ai fini
dell'ottenimento dell'assegno, poiché se è vero che ci si può sempre rivolgere al
coniuge separato per ottenere l'assegno di mantenimento o ai parenti elencati
nell'art. 433 c.c. per chiedere gli alimenti, è altrettanto vero che la legge n. 335 del
1995 non richiede, tra i requisiti espressamente elencati, che il soggetto
interessato si rivolga in primis al nucleo familiare e solo in subordine all' CP_1
(Trib. Milano Sez. lavoro, 28-01-2015).
I.5 Inoltre, trattandosi, quella in scrutinio, di prestazione assistenziale,
finalizzata a proteggere situazioni di bisogno costituzionalmente tutelate, ex art. 38 Cost. (arg. C. Cass. 6570/2010), non appare conforme a Costituzione
formulare interpretazioni che, di fatto, determinino l'introduzione di requisiti non espressamente richiesti dalla legge, apparendo, invece, necessario attenersi in modo rigoroso a quanto previsto dal diritto positivo.
In tale senso, peraltro, si è di recente pronunciata la Corte di Cassazione:
diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335
del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare,
desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura
inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri
indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti
dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge
separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza
di uno stato di bisogno>> (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 14513 del 09/07/2020;
cfr. anche Sez. L, Sentenza n. 24954 del 15/09/2021);
corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995,
spetta anche a chi, pur avendo diritto ad un reddito derivante da un altrui obbligo di mantenimento e/o di alimenti, vi abbia rinunciato, atteso che la condizione
reddituale, legittimante l'accesso alla prestazione assistenziale, rileva nella sua
mera oggettività, fatto salvo l'accertamento in concreto di condotte fraudolente
che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare
della pubblica assistenza>> (Sez. L, Ordinanza n. 21573 del 20/07/2023).
II.- Pertanto, non essendoci contestazione sui requisiti formali e reddituali,
non potendo le dichiarazioni rese in sede di separazione e/o divorzio apparire preclusive ai fini di causa, e non essendo state dedotte circostanze concrete dalle quali possa inferirsi il carattere simulato e/o fraudolento della separazione -
verifica che l'Istituto potrà sempre compiere attraverso gli strumenti previsti dall'ordinamento, onde eventualmente ripetere quanto indebitamente corrisposto -, l'appello va accolto, con conseguente riforma della sentenza gravata.
III.- A tale giudizio si giunge, inoltre, anche alla luce della verifica effettuata sulla documentazione reddituale proveniente dall'Agenzia delle Entrate, versata in atti dal (su impulso della Corte), dalla quale risulta che, effettivamente, Pt_1
egli, alla data di presentazione della domanda amministrativa (11/12/2017), era assolutamente privo di reddito.
III.- Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, con ricorso in data 3 gennaio 2022, avverso la sentenza del Tribunale Pt_1
di Castrovillari, giudice del lavoro, n. 1964/21, resa in data 14 dicembre 2021, così
provvede:
1. Accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, accerta e dichiara il diritto di a percepire l'assegno sociale, con decorrenza dal Parte_1
primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa;
2. Condanna l' in persona del legale rappresentante in carica, al CP_1
pagamento dei correlativi ratei, oltre maggiorazioni di legge;
3. Condanna l' in persona del legale rappresentante in carica, al CP_1
pagamento delle spese di lite del doppio grado, liquidate in € 2.800,00 per il primo ed in € 3.000,00 per il secondo grado, oltre rimb. sp. gen. 15%, CPA ed
IVA, se dovuta, in favore del procuratore distrattario di parte appellante.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di Appello,
Sezione lavoro, il 3 dicembre 2024.
Il Consigliere estensore
Dott. avv. Domenico Ottavio Siclari
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Portale
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott. Emilio Sirianni Consigliere
3. dott. avv. Domenico Ottavio Siclari Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 3 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
con l'Avv. Angelo Milito ---- appellante Parte_1
E
con gli Avv.ti Maria Teresa Pugliano, Silvia Parisi, Caterina Battaglia e CP_1
Manuela Varani ---- appellato
Oggetto: appello sentenza Tribunale di Castrovillari. Assegno sociale.
Conclusioni:
Per l'appellante: <<… In totale riforma della sentenza impugnata accogliere
l'appello proposto e quindi accertare e dichiarare il diritto del ricorrente
all'assegno sociale per come previsto dalla l.335/95, con decorrenza dalla data
della domanda e per l'effetto condannare l' ... alla erogazionedell'assegno CP_1 sociale in favore dell'istante, nonchéal pagamento dei ratei maturati e maturandi
sul diritto riconosciuto, oltre interessi legali e rivalutazione sui singoli ratei ex
l.412/91, dalle rispettive scadenze al saldo. Condannare, altresì, l al CP_1
pagamento di competenze ed onorari di questo grado di appello e del primo, anche
queste con distrazione ex art. 93 c.p.c.>>;
Per l'appellato:
per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado. Con vittoria di entrambi i
gradi di giudizio>>.
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Castrovillari, adito da , ha dichiarato Parte_1
infondato il suo ricorso, ritenendo non dimostrate le condizioni di bisogno previste quale presupposto per la prestazione assistenziale dell'assegno sociale,
prestazione avente natura sussidiaria, e vieppiù negate dalla circostanza che il richiedente la provvidenza avrebbe rinunciato a chiedere il mantenimento alla moglie, in sede di separazione coniugale.
2. Il contribuente ha appellato la sentenza evidenziando di essere in possesso di tutti i requisiti (età, residenza, reddito) previsti dalla legge per l'erogazione della provvidenza invocata e di averli debitamente documentati;
così da non comprendere il motivo del diniego oppostogli. Ha, inoltre,
richiamato la pacifica giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che si
è pronunciata favorevolmente all'assistibile, laddove risulti che questi abbia rinunciato al mantenimento in sede di separazione dal coniuge.
3. L' si è costituito anche il questo grado, sollevando una CP_1
generica eccezione di inammissibilità e resistendo nel merito. 4. Il Collegio, sentiti i procuratori delle parti, ha deciso come da separato dispositivo.
Motivi della decisione
I.- L'appello è fondato.
I.1 L'oggetto del contendere si incentra, in sostanza, sulla sussistenza o meno dello stato di bisogno, avendo l'odierno appellante, insieme alla coniuge,
in sede di separazione consensuale, optato per una rinuncia reciproca ad ogni pretesa economica, derivante dalla insussistenza di risorse economiche da ambo le parti.
I.2 L'art. 3, commi 6 e 7, della L. n. 335 del 1995, stabilisce che, a decorrere dal 1°.1.96, ai cittadini italiani residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni di età e versino nelle previste situazioni reddituali, sia attribuita una provvidenza non reversibile denominata “assegno sociale”.
Non risultano altri requisiti imposti dalla norma;
e lo stato di bisogno, lungi dall'essere previsto come clausola residuale, è presunto iuris et de iure dal legislatore, sulla base delle soglie reddituali, nel caso di specie incontestate.
I.3 Né, di contro, possono essere ritenute indicative dell'assenza dello stato di bisogno la rinuncia al mantenimento ovvero eventuali dichiarazioni di autosufficienza economica rese in sede di separazione consensuale o di eventuale concorde richiesta di divorzio, atteso che tali rinunce o affermazioni risultano molto spesso formulate per evitare l'alea e le spese di giudizio, in un contesto di tipo conciliativo e/o transattivo, non prettamente contenzioso. I.4 Del resto, come rilevato dalla giurisprudenza di merito, “la richiesta di
contributo economico al coniuge [non] costituisce circostanza ai fini
dell'ottenimento dell'assegno, poiché se è vero che ci si può sempre rivolgere al
coniuge separato per ottenere l'assegno di mantenimento o ai parenti elencati
nell'art. 433 c.c. per chiedere gli alimenti, è altrettanto vero che la legge n. 335 del
1995 non richiede, tra i requisiti espressamente elencati, che il soggetto
interessato si rivolga in primis al nucleo familiare e solo in subordine all' CP_1
(Trib. Milano Sez. lavoro, 28-01-2015).
I.5 Inoltre, trattandosi, quella in scrutinio, di prestazione assistenziale,
finalizzata a proteggere situazioni di bisogno costituzionalmente tutelate, ex art. 38 Cost. (arg. C. Cass. 6570/2010), non appare conforme a Costituzione
formulare interpretazioni che, di fatto, determinino l'introduzione di requisiti non espressamente richiesti dalla legge, apparendo, invece, necessario attenersi in modo rigoroso a quanto previsto dal diritto positivo.
In tale senso, peraltro, si è di recente pronunciata la Corte di Cassazione:
diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335
del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare,
desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura
inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri
indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti
dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge
separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza
di uno stato di bisogno>> (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 14513 del 09/07/2020;
cfr. anche Sez. L, Sentenza n. 24954 del 15/09/2021);
corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995,
spetta anche a chi, pur avendo diritto ad un reddito derivante da un altrui obbligo di mantenimento e/o di alimenti, vi abbia rinunciato, atteso che la condizione
reddituale, legittimante l'accesso alla prestazione assistenziale, rileva nella sua
mera oggettività, fatto salvo l'accertamento in concreto di condotte fraudolente
che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare
della pubblica assistenza>> (Sez. L, Ordinanza n. 21573 del 20/07/2023).
II.- Pertanto, non essendoci contestazione sui requisiti formali e reddituali,
non potendo le dichiarazioni rese in sede di separazione e/o divorzio apparire preclusive ai fini di causa, e non essendo state dedotte circostanze concrete dalle quali possa inferirsi il carattere simulato e/o fraudolento della separazione -
verifica che l'Istituto potrà sempre compiere attraverso gli strumenti previsti dall'ordinamento, onde eventualmente ripetere quanto indebitamente corrisposto -, l'appello va accolto, con conseguente riforma della sentenza gravata.
III.- A tale giudizio si giunge, inoltre, anche alla luce della verifica effettuata sulla documentazione reddituale proveniente dall'Agenzia delle Entrate, versata in atti dal (su impulso della Corte), dalla quale risulta che, effettivamente, Pt_1
egli, alla data di presentazione della domanda amministrativa (11/12/2017), era assolutamente privo di reddito.
III.- Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, con ricorso in data 3 gennaio 2022, avverso la sentenza del Tribunale Pt_1
di Castrovillari, giudice del lavoro, n. 1964/21, resa in data 14 dicembre 2021, così
provvede:
1. Accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, accerta e dichiara il diritto di a percepire l'assegno sociale, con decorrenza dal Parte_1
primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa;
2. Condanna l' in persona del legale rappresentante in carica, al CP_1
pagamento dei correlativi ratei, oltre maggiorazioni di legge;
3. Condanna l' in persona del legale rappresentante in carica, al CP_1
pagamento delle spese di lite del doppio grado, liquidate in € 2.800,00 per il primo ed in € 3.000,00 per il secondo grado, oltre rimb. sp. gen. 15%, CPA ed
IVA, se dovuta, in favore del procuratore distrattario di parte appellante.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di Appello,
Sezione lavoro, il 3 dicembre 2024.
Il Consigliere estensore
Dott. avv. Domenico Ottavio Siclari
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Portale