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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 04/07/2025, n. 1017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1017 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza
N. R.G. 1038 2021
Il Giudice del Lavoro dott. Alessandro La Vecchia, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in epigrafe, promosso da (c.f. Parte_1
), con l'avv. MICIELI GIUSEPPA;
C.F._1
ricorrente contro
Controparte_1
(c.f. ) con l'avv. VIGILANTI LUCIO
[...] P.IVA_1
CORNELIO e GALEANO MANLIO;
resistente avente ad oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria le parti hanno discusso la causa tramite le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Pagina 1 di 6 , ha proposto ricorso (iscritto al n. 1038/2021) avverso il Parte_1
provvedimento n° 6500.12/02/2020.0025933 con cui l' , a seguito CP_1
dell'accertamento conclusosi col verbale n. 2019003617/DDL dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, ha disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato tra la stessa e la società cooperativa Petit Club, che gestisce a due scuole dell'infanzia e di cui la ricorrente è anche CP_1
socia e vicepresidente del consiglio di amministrazione.
La ricorrente ha eccepito che il provvedimento di disconoscimento sarebbe carente di motivazione e viziato per eccesso di potere, limitandosi a richiamare il verbale ispettivo il quale si baserebbe su elementi inidonei ad escludere la sussistenza della subordinazione.
Nel merito, ha premesso che l'Ispettorato avrebbe qualificato come autonomo il rapporto di lavoro in ragione del fatto, ritenuto incompatibile con la sottoposizione al potere datoriale, che Pt_1
(assieme alla sorella avrebbe gestito tutta l'attività
[...] Parte_2
ordinaria e straordinaria della cooperativa nonché il personale dipendente;
ed ha invece sostenuto la piena compatibilità tra la carica sociale nella società cooperativa e la posizione di lavoratore dipendente, richiamando sul punto i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità e dalle circolari dell' . CP_1
Più nello specifico, ha dedotto che la società cooperativa è gestita dal consiglio di amministrazione di cui sono membri, assieme alla stessa ricorrente (che ne è anche vice presidente), anche Parte_2
(presidente) e e che le sig.re ne avevano Persona_1 Pt_2
potere congiunto di gestione economica, del personale e nei rapporti con enti pubblici.
La ricorrente, quale lavoratrice dipendente, avrebbe svolto mansioni di assistente amministrativa e di insegnante di scuola dell'infanzia, del tutto estranee al rapporto sociale. Nello svolgimento di tali mansioni, la stessa
Pagina 2 di 6 sarebbe stata sottoposta al potere gerarchico del consiglio di amministrazione, essendo tenuta a rispettare l'orario di lavoro indicato in contratto, ricevendo il pagamento della retribuzione (e nessun compenso per la carica sociale).
A conferma della genuinità del rapporto di lavoro, la ricorrente evidenzia che la società è stata già assoggettata a controllo da parte dell' nel CP_1
2017, uscendone indenne;
così come l non Controparte_2
ebbe mai nulla da eccepire sulla comunicazione del conferimento alla ricorrente dell'incarico di assistente amministrativo o insegnante.
Ha quindi chiesto di dichiarare la nullità del provvedimento di disconoscimento e l'imputabilità dei contributi versati al rapporto di lavoro disconosciuto.
L' si è costituito richiamando il contenuto del verbale ispettivo e CP_1
chiedendo il rigetto del ricorso.
Al procedimento instaurato da era stato riunito quello, in Parte_1
tutto analogo, instaurato da (n. 1039/2021). Tale Parte_2
procedimento è stato poi separato per dichiararne l'interruzione a seguito del decesso della ricorrente.
***
Il ricorso è infondato.
Il motivo relativo al difetto di motivazione ed eccesso di potere, oltre ad essere irrilevante in quanto relativo alla regolarità del provvedimento di disconoscimento laddove il giudizio ha ad oggetto l'accertamento del rapporto di lavoro, è infondato perché il provvedimento di disconoscimento richiama il verbale di accertamento ispettivo, di cui la ricorrente stessa ha ammesso di essere a conoscenza, il quale esplicita chiaramente le ragioni che hanno portato gli ispettori a concludere per la natura autonoma del rapporto;
mentre la questione se tali ragioni siano idonee a sostenere tale conclusione attiene al merito della controversia.
Pagina 3 di 6 Nel merito, va premesso che l'onere di provare la natura subordinata del rapporto di lavoro grava sulla ricorrente (C. 809/2021, C. ). C.F._2
Non soccorrono la tesi contraria della ricorrente le pronunce dalla stessa richiamate: infatti C. 14965/2012 riguarda il giudizio di accertamento negativo di un credito previdenziale;
C. 18046/2010 riguarda l'indebito previdenziale;
C. 16917/2012 addirittura conferma che è chi deduce il diritto, come la ricorrente nel caso di specie, a doverne provare i fatti costitutivi.
Orbene, in giudizio non è emersa alcuna prova del carattere subordinato del rapporto di lavoro ed in particolare della concreta ed effettiva sottoposizione della ricorrente al potere gerarchico del datore di lavoro.
Occorre precisare che la questione dirimente non è quella di chi abbia esercitato il potere di direzione della società cooperativa (su cui si concentra il ricorso) che è invero irrilevante in quanto non attiene al rapporto lavorativo tra la società e la ricorrente ma, a prescindere da questo profilo, se la ricorrente sia stata sottoposta ad un potere gerarchico esercitato da altri all'interno della stessa cooperativa.
A tal fine, la ricorrente avrebbe dovuto dimostrare di essere stata assoggettata al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che costituisce l'essenza della subordinazione. Al contrario, altri caratteri della prestazione lavorativa, come ad es. la continuità, l'assenza di rischio, l'osservanza di un orario, la rispondenza dei suoi contenuti ai fini propri dell'impresa e le modalità di erogazione della retribuzione non sono determinanti, in quanto compatibili tanto col rapporto di lavoro subordinato, quanto con quello autonomo parasubordinato (C.
5645/2009, C. 21028/2006, C. 20669/2004); né rileva la qualificazione data dalle parti al rapporto (C. 19199/2013, C. 17455/2009) e quindi anche gli ulteriori elementi formali che da tale qualificazione derivano, quali buste paga, pagamento in misura fissa, etc.
Pagina 4 di 6 Tali necessari elementi non emergono né dalla documentazione prodotta né dalle prove testimoniali assunte.
Infatti, come già detto, non rilevano né il contratto di lavoro né le buste paga;
e il fatto che la ricorrente abbia seguito un certo orario di lavoro, come emerge dal registro presenze nonché dalle testimonianze, non è di per sé indice di subordinazione.
Nessuno dei testimoni ha dichiarato di aver mai assistito ad atti di esercizio del potere datoriale da parte della società per il tramite del consiglio di amministrazione, nei confronti della ricorrente: a tal fine non
è sufficiente il fatto che la ricorrente concordasse eventuali assenze con le altre componenti del consiglio, perché appunto si trattava, al più, di un mero coordinamento tra pari, e non di un'autorizzazione da parte di un'entità sovraordinata (cfr. dichiarazioni di , udienza del Persona_2
1.3.2022). Dalle dichiarazioni degli altri testimoni non emerge alcun indizio di subordinazione, queste riguardando più che altro il fatto che la fosse gestita congiuntamente dalle componenti del consiglio Parte_3
di amministrazione, il che non significa che queste (compresa la ricorrente) fossero a loro volta sottoposte al potere gerarchico esercitato dallo stesso organo.
Pertanto, pur essendo la subordinazione in astratto compatibile con la carica sociale ricoperta dal lavoratore nella società cooperativa, nel caso di specie non è emerso alcun elemento idoneo a dimostrare tale subordinazione: né che la ricorrente abbia mai ricevuto istruzioni e/o direttive, né che l'organo sovraordinato abbia mai adottato atti di organizzazione che la riguardassero (tali non essendo le delibere sociali che attribuiscono il potere gestorio, che riguardano rapporto societario), né che abbia mai esercitato un potere disciplinare nei suoi confronti.
Pertanto il ricorso va rigettato e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Pagina 5 di 6 Il Tribunale rigetta il ricorso e condanna a rifondere Parte_1
all' le spese di lite, liquidate in € 9.000,00 oltre i.v.a. c.p.a. CP_1
rimborso spese forfetario nella misura del 15%.
04/07/2025
Il Giudice del Lavoro
(Dott. Alessandro La Vecchia)
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