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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 30/10/2025, n. 2134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2134 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa Cristina Giusti, all'esito del deposito di note scritte ex art 127 ter cpc ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4816/2024 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza,
TRA
elett.te dom.ta presso lo studio dell'avv. GAETANO POSTORINO che la Parte_1 rapp.ta e difende come da mandato in atti
RICORRENTE E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappr.to e difeso dall'Avv. AZZANO STEFANO con cui CP_1 elett.te domicilia, giusta procura in atti
, in persona del legale rapp.te p.t rappr.to e difeso Controparte_2 dall'Avv. GIOVANNI TRAMONTANO con cui elett.te domicilia, giusta procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: reddito di cittadinanza CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06/08/2024 parte ricorrente in epigrafe indicata, premesso di aver presentato domanda per il riconoscimento del reddito di cittadinanza in data 16.01.2023, e che essa fu regolarmente accolta ed erogata fino al 23.08.2023, vista l'immotivata sospensione della CP_ prestazione da parte dell' adiva questo giudice per accertare e dichiarare l'infondatezza del provvedimento dell' di sospensione del beneficio del reddito di cittadinanza, e per l'effetto, CP_1 accertare il suo diritto al pagamento delle mensilità di Settembre 2023, Ottobre 2023, Novembre 2023 CP_ e Dicembre 2023, meglio quantificati in € 3.120,00 complessivi, con condanna dell' e del al pagamento del dovuto in solido tra loro, con vittoria di spese. Controparte_2 CP_ L' e il si costituivano in giudizio e chiedevano il rigetto del Controparte_2 ricorso con vittoria di spese. All'odierna udienza cartolare, a seguito del deposito di note di trattazione scritta, ritenuta la superfluità di ogni indagine istruttoria, il procedimento veniva deciso con la presente sentenza.
Il ricorso è fondato e va accolto. Dal ricorso emerge che la ricorrente aveva diritto, in base all'art. 13 del d. l. 48/23, all'erogazione del reddito di cittadinanza fino a dicembre 2023, qualora fosse avvenuta la sua presa in carico da parte dei servizi sociali del comune di , in quanto non attivabile al lavoro. Controparte_2 Dalla memoria difensiva del comune emerge che la presa in carico è stata regolarmente attuata, essendo la ricorrente invalida al 46%; tuttavia non vi è documentazione in atti che indichi quando è CP_ stata attivata la presa in carico né che essa sia stata comunicata all' nonostante le richieste e diffide dell'Istituto al comune, in atti. CP_ lamenta che i servizi sociali del comune avrebbero dovuto comunicare all' l'avvenuta presa CP_1 in carico, non essendo consentito all'Istituto l'accesso alla piattaforma Gepi, di uso esclusivo dei comuni. Secondo l'art. 13 dl 48/23 co. 5 ultima parte “Nelle ipotesi di cui al secondo periodo, ai fini del prosieguo della percezione del Reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023, i servizi sociali, entro il suddetto termine di sette mesi e comunque non oltre il 31 ottobre 2023, comunicano all' CP_1 tramite la piattaforma GePI l'avvenuta presa in carico. Decorso tale termine in assenza della suddetta comunicazione, l'erogazione è sospesa e può essere riattivata, ricomprendendo le mensilità sospese, solo in esito all'avvenuta comunicazione, fermo restando il termine del 31 ottobre 2023» Si legge sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che, a tale fine, dalla piattaforma GePI vengono estratti e inviati all' i dati relativi ai nuclei familiari per i quali risulta finalizzata CP_1 l'analisi preliminare, che non siano indirizzati ai Centri per l'impiego (esito diverso da A, che riguarda coloro che sono indirizzati ai Centri per l'impiego (CPI). La ricorrente ha avuto esito B) come si evince dall'analisi preliminare depositata dal CP_2 CP_ pertanto, è stata presa in carico ai servizi sociali. Dall'art. 13 emerge che la comunicazione all' della presa in carico spetta agli stessi servizi sociali del comune;
il comune non ha dimostrato di avere CP_ comunicato all' la presa in carico. In presenza di norme che abrogavano il reddito di cittadinanza e che ne consentivano l'erogazione CP_ fino al 31 dicembre 2023 solo in presenza delle condizioni ivi indicate, è evidente che non poteva provvedere in assenza della comunicazione dei servizi sociali del comune. Pertanto il ricorso va accolto, sussistendo i requisiti di legge per il pagamento del reddito di cittadinanza fino a dicembre 2023. Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno poste a carico del comune di CP_2 CP_
, che non ha provveduto a comunicare all l'avvenuta presa in carico nonostante i
[...] CP_ solleciti e compensate nei confronti di che comunque si è reso parte diligente scrivendo e compulsando più volte il comune.
PQM
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 CP_
con ricorso del 06/08/2024 nei confronti dell' in persona del legale rapp.te p.t., così
[...] provvede:
1. accoglie il ricorso e dichiara il diritto della ricorrente a percepire il reddito di cittadinanza per il periodo indicato in ricorso e per l'importo di legge, oltre interessi, e per l'effetto dispone CP_ che proceda al pagamento delle mensilità del reddito di cittadinanza da settembre 2023 e fino a dicembre 2023;
2. pone le spese di lite a carico del , che liquida in € 1.300 Controparte_2 CP_2 CP_ oltre iva cpa e spese generali, con attribuzione. Compensa le spese nei confronti di
Torre Annunziata data del deposito Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Cristina Giusti
Il Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa Cristina Giusti, all'esito del deposito di note scritte ex art 127 ter cpc ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4816/2024 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza,
TRA
elett.te dom.ta presso lo studio dell'avv. GAETANO POSTORINO che la Parte_1 rapp.ta e difende come da mandato in atti
RICORRENTE E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappr.to e difeso dall'Avv. AZZANO STEFANO con cui CP_1 elett.te domicilia, giusta procura in atti
, in persona del legale rapp.te p.t rappr.to e difeso Controparte_2 dall'Avv. GIOVANNI TRAMONTANO con cui elett.te domicilia, giusta procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: reddito di cittadinanza CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06/08/2024 parte ricorrente in epigrafe indicata, premesso di aver presentato domanda per il riconoscimento del reddito di cittadinanza in data 16.01.2023, e che essa fu regolarmente accolta ed erogata fino al 23.08.2023, vista l'immotivata sospensione della CP_ prestazione da parte dell' adiva questo giudice per accertare e dichiarare l'infondatezza del provvedimento dell' di sospensione del beneficio del reddito di cittadinanza, e per l'effetto, CP_1 accertare il suo diritto al pagamento delle mensilità di Settembre 2023, Ottobre 2023, Novembre 2023 CP_ e Dicembre 2023, meglio quantificati in € 3.120,00 complessivi, con condanna dell' e del al pagamento del dovuto in solido tra loro, con vittoria di spese. Controparte_2 CP_ L' e il si costituivano in giudizio e chiedevano il rigetto del Controparte_2 ricorso con vittoria di spese. All'odierna udienza cartolare, a seguito del deposito di note di trattazione scritta, ritenuta la superfluità di ogni indagine istruttoria, il procedimento veniva deciso con la presente sentenza.
Il ricorso è fondato e va accolto. Dal ricorso emerge che la ricorrente aveva diritto, in base all'art. 13 del d. l. 48/23, all'erogazione del reddito di cittadinanza fino a dicembre 2023, qualora fosse avvenuta la sua presa in carico da parte dei servizi sociali del comune di , in quanto non attivabile al lavoro. Controparte_2 Dalla memoria difensiva del comune emerge che la presa in carico è stata regolarmente attuata, essendo la ricorrente invalida al 46%; tuttavia non vi è documentazione in atti che indichi quando è CP_ stata attivata la presa in carico né che essa sia stata comunicata all' nonostante le richieste e diffide dell'Istituto al comune, in atti. CP_ lamenta che i servizi sociali del comune avrebbero dovuto comunicare all' l'avvenuta presa CP_1 in carico, non essendo consentito all'Istituto l'accesso alla piattaforma Gepi, di uso esclusivo dei comuni. Secondo l'art. 13 dl 48/23 co. 5 ultima parte “Nelle ipotesi di cui al secondo periodo, ai fini del prosieguo della percezione del Reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023, i servizi sociali, entro il suddetto termine di sette mesi e comunque non oltre il 31 ottobre 2023, comunicano all' CP_1 tramite la piattaforma GePI l'avvenuta presa in carico. Decorso tale termine in assenza della suddetta comunicazione, l'erogazione è sospesa e può essere riattivata, ricomprendendo le mensilità sospese, solo in esito all'avvenuta comunicazione, fermo restando il termine del 31 ottobre 2023» Si legge sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che, a tale fine, dalla piattaforma GePI vengono estratti e inviati all' i dati relativi ai nuclei familiari per i quali risulta finalizzata CP_1 l'analisi preliminare, che non siano indirizzati ai Centri per l'impiego (esito diverso da A, che riguarda coloro che sono indirizzati ai Centri per l'impiego (CPI). La ricorrente ha avuto esito B) come si evince dall'analisi preliminare depositata dal CP_2 CP_ pertanto, è stata presa in carico ai servizi sociali. Dall'art. 13 emerge che la comunicazione all' della presa in carico spetta agli stessi servizi sociali del comune;
il comune non ha dimostrato di avere CP_ comunicato all' la presa in carico. In presenza di norme che abrogavano il reddito di cittadinanza e che ne consentivano l'erogazione CP_ fino al 31 dicembre 2023 solo in presenza delle condizioni ivi indicate, è evidente che non poteva provvedere in assenza della comunicazione dei servizi sociali del comune. Pertanto il ricorso va accolto, sussistendo i requisiti di legge per il pagamento del reddito di cittadinanza fino a dicembre 2023. Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno poste a carico del comune di CP_2 CP_
, che non ha provveduto a comunicare all l'avvenuta presa in carico nonostante i
[...] CP_ solleciti e compensate nei confronti di che comunque si è reso parte diligente scrivendo e compulsando più volte il comune.
PQM
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 CP_
con ricorso del 06/08/2024 nei confronti dell' in persona del legale rapp.te p.t., così
[...] provvede:
1. accoglie il ricorso e dichiara il diritto della ricorrente a percepire il reddito di cittadinanza per il periodo indicato in ricorso e per l'importo di legge, oltre interessi, e per l'effetto dispone CP_ che proceda al pagamento delle mensilità del reddito di cittadinanza da settembre 2023 e fino a dicembre 2023;
2. pone le spese di lite a carico del , che liquida in € 1.300 Controparte_2 CP_2 CP_ oltre iva cpa e spese generali, con attribuzione. Compensa le spese nei confronti di
Torre Annunziata data del deposito Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Cristina Giusti