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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 04/07/2025, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. nel procedimento r.g.n. 637/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 04.07.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 13/03/2025 da , rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. SPAGNOLI VALERIA, e da , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
ANGELO RICCITELLI, tendente ad ottenere lo scioglimento del matrimonio contratto in CASERTA in data 04/10/2019; rilevato che dal matrimonio non sono nati figli;
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto lo scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett.
b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, definito con sentenza passata in giudicato del 29.04.2024; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
- disporre, confermando quanto previsto negli accordi di cui alla richiamata Sentenza del 29.04.2024 n.
1763/2024, solo "sullo status" senza alcuna statuizione accessoria né in ordine all'assegno divorzile né rispetto ad altri aspetti di natura economico-patrimoniale; rilevato che in sede di separazione le parti hanno previsto: 2
a) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto e saranno liberi di fissare dove riterranno più opportuno la loro residenza;
b) La casa coniugale sita in Caserta alla Via Bruno Buozzi n.8, di proprietà esclusiva della IG.ra , Parte_2 resterà assegnata alla stessa che si farà carico in via esclusiva, come per legge, di tutti gli oneri conseguenti, e provvederà altresì a volturare tutte le utenze a suo nome.
c) Quanto ai beni mobili che arredano la casa coniugale, i coniugi stabiliscono concordemente di non conseguire al momento la divisione dell'intero mobilio, che resterà ad arredo della casa coniugale, salvo successivi e diversi accordi. I coniugi provvederanno con accessi concordati alla divisione dei beni personali.
d) Il veicolo modello Fiat Panda tg GB198ST intestato alla IG.ra , sebbene acquistato in comunione dei Parte_2 beni ed in costanza di matrimonio, resterà nell'esclusiva disponibilità della stessa che si farà carico di tutti gli oneri conseguenti.
e) I coniugi provvederanno ognuno al proprio mantenimento, rinunciando a qualsiasi obbligo a tale titolo.
f) L'animale domestico, Dodo, di razza canina, di proprietà del IG. regolarmente registrato a mezzo Parte_1 microchip, che verrà volturato in favore della , resterà affidato alla stessa la quale provvederà al suo accudimento e Pt_2 cura.
g) Le parti si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro.
h) Con la sottoscrizione del presente atto le parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra con riferimento ai beni acquisiti in comune, in costanza di matrimonio e di avere regolato ogni eventuale altro rapporto di natura patrimoniale rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
letto il parere favorevole del P.M.; visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in CASERTA il 04/10/2019 da Parte_1
, nato a [...] il [...], e da , nata a [...] il
[...] Parte_2
09.11.1967, alle condizioni sopra richiamate;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASERTA di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R.
03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 62, parte I, serie, anno 2019);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di conIGlio del 04/07/2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio 3
Il giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. nel procedimento r.g.n. 637/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 04.07.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 13/03/2025 da , rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. SPAGNOLI VALERIA, e da , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
ANGELO RICCITELLI, tendente ad ottenere lo scioglimento del matrimonio contratto in CASERTA in data 04/10/2019; rilevato che dal matrimonio non sono nati figli;
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto lo scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett.
b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, definito con sentenza passata in giudicato del 29.04.2024; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
- disporre, confermando quanto previsto negli accordi di cui alla richiamata Sentenza del 29.04.2024 n.
1763/2024, solo "sullo status" senza alcuna statuizione accessoria né in ordine all'assegno divorzile né rispetto ad altri aspetti di natura economico-patrimoniale; rilevato che in sede di separazione le parti hanno previsto: 2
a) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto e saranno liberi di fissare dove riterranno più opportuno la loro residenza;
b) La casa coniugale sita in Caserta alla Via Bruno Buozzi n.8, di proprietà esclusiva della IG.ra , Parte_2 resterà assegnata alla stessa che si farà carico in via esclusiva, come per legge, di tutti gli oneri conseguenti, e provvederà altresì a volturare tutte le utenze a suo nome.
c) Quanto ai beni mobili che arredano la casa coniugale, i coniugi stabiliscono concordemente di non conseguire al momento la divisione dell'intero mobilio, che resterà ad arredo della casa coniugale, salvo successivi e diversi accordi. I coniugi provvederanno con accessi concordati alla divisione dei beni personali.
d) Il veicolo modello Fiat Panda tg GB198ST intestato alla IG.ra , sebbene acquistato in comunione dei Parte_2 beni ed in costanza di matrimonio, resterà nell'esclusiva disponibilità della stessa che si farà carico di tutti gli oneri conseguenti.
e) I coniugi provvederanno ognuno al proprio mantenimento, rinunciando a qualsiasi obbligo a tale titolo.
f) L'animale domestico, Dodo, di razza canina, di proprietà del IG. regolarmente registrato a mezzo Parte_1 microchip, che verrà volturato in favore della , resterà affidato alla stessa la quale provvederà al suo accudimento e Pt_2 cura.
g) Le parti si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro.
h) Con la sottoscrizione del presente atto le parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra con riferimento ai beni acquisiti in comune, in costanza di matrimonio e di avere regolato ogni eventuale altro rapporto di natura patrimoniale rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
letto il parere favorevole del P.M.; visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in CASERTA il 04/10/2019 da Parte_1
, nato a [...] il [...], e da , nata a [...] il
[...] Parte_2
09.11.1967, alle condizioni sopra richiamate;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASERTA di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R.
03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 62, parte I, serie, anno 2019);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di conIGlio del 04/07/2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio 3
Il giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese