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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XII, sentenza 10/02/2026, n. 1189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1189 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1189/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
POLITI FILIPPO, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5956/2024 depositato il 08/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240014085518 REC.CREDITO.IMP 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G.R. n. 5956/2024, depositato il 08/07/2024, il Notaio Ricorrente_1, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Difensore_1, Difensore_3 e Difensore_2, ha impugnato la cartella di pagamento n. 29320240014085518, relativa a Credito di Imposta canoni di locazione, leasing, concessione o affitto d'azienda art. 28 D.L. 34/2020, anno di imposta 2020, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate- Direzione
Provinciale di Catania.
Chiamato il ricorso all'udienza del 6 febbraio 2026, in camera di consiglio, si pone la causa in decisione.
La parte ricorrente impugna la cartella di pagamento citata in epigrafe, notificata in data 26/04/2024, relativa a Credito di Imposta canoni di locazione, leasing, concessione o affitto d'azienda, anno 2020, emessa a seguito di controllo ex art. 36 bis del D.P.R. 600/73.
A sostegno del proprio ricorso, eccepisce:
1) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, comma 8 del D.P.R. 322/1998. Emendabilità dichiarazione dei redditi;
2) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 28 del D.L. 34/2020;
Conclude per l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania, si è costituita in giudizio con controdeduzioni depositate in data 19/09/2024. Rileva che la dichiarazione della contribuente per il periodo di imposta 2020 non può essere emendata in quanto irretrattabile. Quanto alla asserita violazione dell'art. 28 del D.L. 34/2020, ritiene che non debba essere riconosciuta l'agevolazione se non nei limiti del canone mensile. Insiste sulla legittimità del proprio operato.
Conclude per il rigetto del ricorso con vittoria di spese di giudizio.
Il ricorso è stato trattato come da verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, osserva che il ricorso è fondato e va accolto.
L'iscrizione a ruolo risulta effettuata per la omessa indicazione nel quadro RU del credito d'imposta utilizzato in compensazione, derivante da canoni di locazione, leasing, concessione o affitto d'azienda art. 28 D.L. 34/2020, anno di imposta 2020. Nelle proprie controdeduzioni all'ente impositore viveva vizio formale della dichiarazione. Il condiviso principio di diritto secondo il quale: “La dichiarazione del contribuente, affetta da errore, sia esso di fatto che di diritto, commesso nella sua redazione, è sempre emendabile e ritrattabile, quando possa derivare l'assoggettamento del dichiarante ad oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli che, sulla base della legge, devono restare a suo carico perché la dichiarazione dei redditi non ha natura di atto negoziale e dispositivo, ma reca una mera esternazione di scienza e di giudizio, modificabile in ragione dell'acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione sui dati riferiti costituendo essa un momento dell'"iter" procedimentale volto all'accertamento dell'obbligazione tributaria” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 26839 del 20/12/2007).
Sull'ammontare del canone di locazione leasing, erroneamente indicato in € 1465,69 quale canone annuale, la parte ricorrente ha prodotto copia del contratto di leasing con il quale viene prevista la corresponsione di n. 83 canoni mensili da € 1465,43 oltre IVA. L'errore formale del valore annuale dichiarato nel mod. RLI telematico, non può comportare il disconoscimento del credito d'imposta sostanzialmente maturato.
L'erronea indicazione degli importi nella dichiarazione effettuato dalla Contribuente, implica la sussistenza dei presupposti di legge per disporre la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Spese di giudizio compensate.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
POLITI FILIPPO, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5956/2024 depositato il 08/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240014085518 REC.CREDITO.IMP 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G.R. n. 5956/2024, depositato il 08/07/2024, il Notaio Ricorrente_1, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Difensore_1, Difensore_3 e Difensore_2, ha impugnato la cartella di pagamento n. 29320240014085518, relativa a Credito di Imposta canoni di locazione, leasing, concessione o affitto d'azienda art. 28 D.L. 34/2020, anno di imposta 2020, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate- Direzione
Provinciale di Catania.
Chiamato il ricorso all'udienza del 6 febbraio 2026, in camera di consiglio, si pone la causa in decisione.
La parte ricorrente impugna la cartella di pagamento citata in epigrafe, notificata in data 26/04/2024, relativa a Credito di Imposta canoni di locazione, leasing, concessione o affitto d'azienda, anno 2020, emessa a seguito di controllo ex art. 36 bis del D.P.R. 600/73.
A sostegno del proprio ricorso, eccepisce:
1) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, comma 8 del D.P.R. 322/1998. Emendabilità dichiarazione dei redditi;
2) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 28 del D.L. 34/2020;
Conclude per l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania, si è costituita in giudizio con controdeduzioni depositate in data 19/09/2024. Rileva che la dichiarazione della contribuente per il periodo di imposta 2020 non può essere emendata in quanto irretrattabile. Quanto alla asserita violazione dell'art. 28 del D.L. 34/2020, ritiene che non debba essere riconosciuta l'agevolazione se non nei limiti del canone mensile. Insiste sulla legittimità del proprio operato.
Conclude per il rigetto del ricorso con vittoria di spese di giudizio.
Il ricorso è stato trattato come da verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, osserva che il ricorso è fondato e va accolto.
L'iscrizione a ruolo risulta effettuata per la omessa indicazione nel quadro RU del credito d'imposta utilizzato in compensazione, derivante da canoni di locazione, leasing, concessione o affitto d'azienda art. 28 D.L. 34/2020, anno di imposta 2020. Nelle proprie controdeduzioni all'ente impositore viveva vizio formale della dichiarazione. Il condiviso principio di diritto secondo il quale: “La dichiarazione del contribuente, affetta da errore, sia esso di fatto che di diritto, commesso nella sua redazione, è sempre emendabile e ritrattabile, quando possa derivare l'assoggettamento del dichiarante ad oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli che, sulla base della legge, devono restare a suo carico perché la dichiarazione dei redditi non ha natura di atto negoziale e dispositivo, ma reca una mera esternazione di scienza e di giudizio, modificabile in ragione dell'acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione sui dati riferiti costituendo essa un momento dell'"iter" procedimentale volto all'accertamento dell'obbligazione tributaria” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 26839 del 20/12/2007).
Sull'ammontare del canone di locazione leasing, erroneamente indicato in € 1465,69 quale canone annuale, la parte ricorrente ha prodotto copia del contratto di leasing con il quale viene prevista la corresponsione di n. 83 canoni mensili da € 1465,43 oltre IVA. L'errore formale del valore annuale dichiarato nel mod. RLI telematico, non può comportare il disconoscimento del credito d'imposta sostanzialmente maturato.
L'erronea indicazione degli importi nella dichiarazione effettuato dalla Contribuente, implica la sussistenza dei presupposti di legge per disporre la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Spese di giudizio compensate.