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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 05/11/2025, n. 818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 818 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.
Giuseppe D'Agostino ha pronunciato, successivamente alla scadenza del termine per il deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1333/2024 R.G.L.
proposta da
(c.f. C.F. 1 ), elettivamente Parte 1
domiciliata in Barcellona Pozzo di Gotto (Me), via S.Andrea n. 22 presso lo studio dell'Avv. Biagio Parmaliana che la rappresenta e difende per procura in atti,
ricorrente,
contro
(c.f. P.IVA 1 ), in Controparte 1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso come in atti,
resistente,
Oggetto: Altre ipotesi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
l'Istituto Tecnico Parte 1 docente precaria presso
Commerciale e per Geometri ITET “E. Fermi" di Barcellona Pozzo di
Gotto, ha proposto ricorso innanzi al Tribunale del Lavoro di
Barcellona Pozzo di Gotto, lamentando una condotta discriminatoria e lesiva dei propri diritti in relazione al mancato riconoscimento di due benefici economici spettanti ai docenti: la "Carta docente" e la
Retribuzione Professionale Docenti (RPD). La ricorrente ha evidenziato di aver stipulato, a partire dall'anno scolastico 2015/2016, numerosi contratti di lavoro a tempo determinato con il CP_1 , svolgendo mansioni identiche a quelle dei docenti di ruolo e sottoponendosi ai medesimi obblighi formativi.
Nonostante ciò, ha denunciato di non aver mai beneficiato della Carta
docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, che assegna un contributo annuale di € 500,00 per la formazione professionale, riservato ai soli docenti di ruolo. Tale esclusione, secondo la ricorrente, viola il principio di non discriminazione sancito dalla normativa comunitaria e costituzionale, in particolare dagli artt.
3, 35 e 97 Cost., non essendo giustificata da alcuna ragione obiettiva, considerato che anche i docenti precari sono tenuti alla formazione continua.
A sostegno della propria tesi, la ricorrente richiama l'ordinanza della
Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 18 maggio 2022, la sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/2022 e, soprattutto, la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 29961/2023,
che ha riconosciuto il diritto alla Carta docente anche ai docenti non di ruolo con incarichi annuali o fino al termine delle attività didattiche.
In base a tale giurisprudenza, la ricorrente rivendica il diritto alla
Carta docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, avendo ricevuto incarichi compatibili con quanto previsto dalla normativa e dalla giurisprudenza.
In secondo luogo, la ricorrente lamenta la mancata corresponsione della Retribuzione Professionale Docenti (RPD) per gli anni scolastici
2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, pur avendone diritto ai sensi dell'art. 7 del CCNL comparto scuola del 15.01.2001 e dei successivi contratti collettivi. Tale emolumento, pari a € 184,50 mensili dal
01.09.2019, è finalizzato alla valorizzazione della funzione docente e deve essere riconosciuto anche ai docenti a tempo determinato, come stabilito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 20015 del
27.07.2018. La ricorrente sottolinea che l'amministrazione scolastica ha corrisposto la RPD solo per le supplenze GPS degli anni 2022/2023
e 2023/2024, omettendone il pagamento per gli anni precedenti, in violazione del principio di parità di trattamento.
Alla luce di quanto esposto, la ricorrente chiede al Tribunale di accertare il proprio diritto alla Carta docente per gli anni indicati e di condannare il CP 1 all'erogazione delle relative somme, oltre interessi e rivalutazione. Analogamente, chiede il riconoscimento della
RPD per i periodi di servizio prestati nei tre anni scolastici sopra menzionati, con condanna del CP 1 al pagamento proporzionale all'effettivo servizio svolto, oltre accessori di legge.
all'udienza Nella resistenza del Controparte_2 '
del 4 novembre 2025 la causa è stata assunta in decisione.
Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
La ricorrente chiede in primo luogo il riconoscimento della c.d. Carta docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024.
L'evoluzione giurisprudenziale in materia di diritto dei lavoratori a tempo determinato al beneficio della c.d. "Carta docente" si è sviluppata a partire dalla fondamentale pronuncia della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea del 18 maggio 2022. In tale ordinanza, la Corte ha chiarito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE, osta a una normativa nazionale che riservi esclusivamente ai docenti di ruolo il beneficio della Carta docente, consistente in un vantaggio finanziario di 500 euro annui finalizzato alla formazione continua e alla valorizzazione delle competenze professionali. La Corte ha affermato che tale beneficio rientra tra le "condizioni di impiego" e che la mera natura temporanea del rapporto di lavoro non può costituire ragione oggettiva per escludere i lavoratori a tempo determinato, laddove questi svolgano mansioni comparabili a quelle dei docenti di ruolo. La discriminazione, dunque, non trova giustificazione nel solo fatto della durata del rapporto, e il principio di parità di trattamento impone che anche i docenti a tempo determinato abbiano diritto alla Carta docente, ove si riscontri la comparabilità delle funzioni svolte.
Sulla scia di tale pronuncia, la Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023, ha recepito i principi eurounitari, affermando che la Carta docente spetta anche ai docenti non di ruolo che abbiano ricevuto incarichi annuali o fino al termine delle attività didattiche, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, della legge n. 124/1999. La Cassazione ha sottolineato che il beneficio deve essere riconosciuto in misura piena, senza che rilevi l'omessa presentazione di una domanda in tal senso al CP_1 e che la discriminazione subita dai docenti precari deve essere rimossa mediante l'attribuzione del medesimo importo e secondo le stesse modalità previste per i docenti di ruolo. La Corte ha inoltre precisato che l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della
Carta docente si prescrive nel termine quinquennale, mentre l'azione risarcitoria, per chi sia fuoriuscito dal sistema scolastico, è soggetta al termine decennale.
Tuttavia, la giurisprudenza di merito è rimasta divisa sulla spettanza della Carta docente ai supplenti di breve durata, ossia a coloro che abbiano svolto supplenze temporanee non riconducibili all'intera annualità didattica. Su questo punto è intervenuta la Corte di
Giustizia con la sentenza n. 268 del 3 luglio 2025, la quale ha affrontato il tema della legittimità della normativa nazionale, come interpretata dalla Cassazione, che riserva il beneficio della Carta
docente ai docenti di ruolo e ai supplenti annuali, escludendo i supplenti di breve durata. La Corte ha ribadito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro osta a una normativa che, in assenza di ragioni oggettive, escluda dal beneficio i docenti a tempo determinato che svolgano supplenze di breve durata, qualora le funzioni svolte siano comparabili a quelle dei docenti di ruolo. La Corte ha sottolineato che il solo fatto che l'attività non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce di per sé una ragione oggettiva idonea a giustificare la disparità di trattamento. Ha inoltre evidenziato che la differenza di trattamento deve rispondere a una reale necessità, essere idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risultare necessaria a tal fine, e che le considerazioni di bilancio non possono giustificare una normativa che conduca a una discriminazione a danno dei lavoratori a tempo determinato. Infine, la
Corte ha osservato che la normativa nazionale non applica il principio del pro rata temporis, dal momento che l'importo della Carta docente
è fisso e non dipende dalla durata effettiva del servizio prestato.
In sintesi, il percorso giurisprudenziale ha condotto al riconoscimento del diritto alla Carta docente per tutti i lavoratori a tempo determinato che svolgano funzioni comparabili a quelle dei docenti di ruolo, indipendentemente dalla durata dell'incarico, salvo che sussistano ragioni oggettive, specifiche e trasparenti, idonee a giustificare una differenza di trattamento. La mera temporaneità del rapporto o la durata ridotta della supplenza non possono, di per sé, costituire motivo di esclusione dal beneficio, che deve essere attribuito secondo criteri di parità e non discriminazione, in conformità ai principi sanciti dal diritto dell'Unione Europea e recepiti dalla giurisprudenza nazionale.
Pertanto, in conformità ai principi di non discriminazione e parità di trattamento sanciti dal diritto dell'Unione Europea e recepiti dalla giurisprudenza nazionale, la Carta docente deve essere riconosciuta a tutti i lavoratori a tempo determinato, a prescindere dalla durata dell'incarico di supplenza e dell'orario settimanale svolto, ove sussista la comparabilità delle funzioni svolte rispetto ai docenti di ruolo.
Sotto tale ultimo aspetto, va osservato che la durata del rapporto di lavoro non incide minimamente sulla necessità, per il docente a tempo determinato, di provvedere ad una adeguata formazione, che costituisce un diritto-dovere fondamentale per tutto il personale docente, indipendentemente dalla tipologia contrattuale. Escludere i supplenti di breve durata dal beneficio della Carta docente, in assenza di ragioni oggettive, si tradurrebbe in una discriminazione vietata dal diritto dell'Unione e dalla giurisprudenza nazionale, che impongono il rispetto del principio di parità di trattamento e di non discriminazione tra lavoratori comparabili.
La circostanza poi che il docente a tempo determinato non abbia presentato richiesta per la Carta docente entro i termini non assume alcuna rilevanza ai fini del riconoscimento del diritto. In primo luogo, va osservato che il sistema di attribuzione della Carta docente, come disciplinato dalla normativa primaria e dai relativi decreti attuativi, non prevede alcun obbligo di istanza formale da parte del docente, né impone una decadenza per mancata richiesta. Il meccanismo di registrazione sulla piattaforma web, infatti, costituisce una mera modalità operativa per l'esercizio del diritto, ma non rappresenta una condizione costitutiva dello stesso.
In particolare, il sistema non consentiva al docente a tempo determinato di avanzare la richiesta, poiché il Controparte 1 non riconosceva loro il diritto alla Carta docente e,
conseguentemente, non permetteva la registrazione sulla piattaforma dedicata. Tale impossibilità, derivante da una preclusione amministrativa e non da inerzia del lavoratore, esclude in radice la maturazione di qualsiasi decadenza. Non può, dunque, essere opposta al docente la mancata presentazione della domanda, trattandosi di una condizione non esigibile né prevista dal sistema, che di fatto impediva ai lavoratori a tempo determinato di esercitare il diritto loro spettante.
Ne consegue che il diritto alla Carta docente deve essere riconosciuto anche in assenza di una richiesta tempestiva, non potendo la decadenza operare in un contesto in cui il sistema stesso non consentiva l'accesso alla procedura di attribuzione. Tale conclusione è conforme ai principi di effettività della tutela e di non discriminazione, nonché ai criteri di parità di trattamento sanciti dalla giurisprudenza nazionale ed eurounitaria, che impongono di rimuovere ogni ostacolo amministrativo o procedurale che abbia impedito al docente a tempo determinato di esercitare un diritto riconosciuto dalla legge e dalla giurisprudenza.
Per tali ragioni, si accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente
-
tuttora in servizio come docente alle dipendenze del CP_1 ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta
elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, L. n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024. Il Controparte_2 deve essere, dunque,
condannato ad erogare a parte ricorrente la prestazione oggetto di causa, previa emissione della Carta Docente ed accredito della somma indicata per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, oltre interessi e rivalutazione, ai sensi dell'art. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. La Retribuzionericorrente chiede poi il riconoscimento della
Professionale docenti per l'attività lavorativa svolta negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 in proporzione alle ore di incarico ed ai giorni di supplenza. occorre richiamare il disposto dell'art. 7 CCNL del Comparto scuola del 15 marzo 2001, rubricato "Retribuzione professionale docenti", ai sensi del quale "1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art.49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995".
Il menzionato art. 25 CCNI del 31 agosto 1999, con riferimento al compenso individuale accessorio, così dispone: "1. A norma dell'art. 42, comma 2 del C.C.N.L., al sottoelencato personale statale docente educativo ed A.T.A. delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, dei Conservatori, delle Accademie e degli ISIA. è corrisposto, con le decorrenze a fianco di ciascuna categoria indicate, un compenso individuale accessorio, secondo le misure lorde mensili indicate nelle tabelle A e A1 allegate al presente contratto: a) dal 1° luglio 1999, a tutto il personale docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di impiego a tempo indeterminato e al personale insegnante di religione cattolica con progressione di carriera;
b) dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
c) dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed A.T.A con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale. [...] 4. Il compenso individuale accessorio in questione spetta al personale indicato alle lettere a), b) e c) del precedente comma 1 e a quello indicato nel comma 2, in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio;
5. Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.
6. Nei casi di assenza per malattia il compenso di cui trattasi è assoggettato alla disciplina prevista dagli artt. 23 e 25 del C.C.N.L-
Scuola del 4 agosto 1995, come integrati dall'art. 49 del C.C.N.L. 7.
Per i periodi di servizio prestati in posizioni di stato che comportino la riduzione dello stipendio il compenso medesimo è ridotto nella stessa misura.
8. Nei confronti del personale docente con contratto a tempo determinato senza trattamento di cattedra e del personale docente ed
A.T.A. con contratto part-time, il compenso in questione è liquidato in rapporto all'orario risultante dal contratto...".
In ordine al riconoscimento della retribuzione professionale in favore dei docenti titolari di supplenze brevi e/o saltuarie e ai limiti dell'estensione del richiamo effettuato dall'art. 7 CCNL all'art. 25
CCNI si è pronunciata, con orientamento ormai consolidato e condivisibile, la Suprema Corte di Cassazione, affermando il principio di diritto secondo cui "l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione
Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio" (v. Cass. n. 12309/2024; 6293/2020, n. 20015/2018).
Essa ha evidenziato, inoltre come, dalle disposizioni menzionate
"emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tan-te Cass. n.
17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle
"condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive";
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass.
17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte
Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa
C307/05, DE RO;
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (DE RO Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani
Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
5.2. l'interpretazione delle norme Eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468)...".
Ciò premesso ha concluso che "si deve, pertanto, ritenere ... che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del, secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della
disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese"".
Non si ravvisano, pertanto, ragioni obiettive che giustifichino una disparità di trattamento tra docenti a tempo indeterminato e docenti a tempo determinato, e, tra questi ultimi, tra docenti con incarico per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività
didattiche e docenti incaricati di supplenze brevi o saltuarie, rendendo questi prestazioni equivalenti a quelle dei colleghi sostituiti e contribuendo, in maniera altrettanto equivalente, al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 dell'art. 7 CCNL.
Le spettanze dovute, da quantificarsi secondo i criteri stabiliti dal menzionato art. 25 CCNI, stante la semplicità del calcolo matematico, rendono non necessaria la nomina di un consulente tecnico d'ufficio,
che aggraverebbe costi e tempi del giudizio.
L'art. 5, c. 1, lett. a) del CCNL trattamento economico personale istruzione e ricerca triennio 2019/2021, che ha portato la R.P.D. ad euro 184,50 mensili (con importo giornaliero pari ad euro 6.15, nell'ipotesi di attribuzione di orario completo), decorre dal
31.12.2021, a valere dal 2022 (cfr. tabella D.1 al menzionato CCNL); sino al 31 dicembre 2021, l'importo mensile era pertanto pari ad euro
174,50 (con importo giornaliero pari ad euro 5,82, nell'ipotesi di attribuzione di orario completo). Successivamente l'art. 73 CCNL del personale del comparto Istruzione
e ricerca Periodo 2019-2021 stipulato il 18 gennaio 2024 ha disposto un ulteriore aumento di € 10,30 della retribuzione professionale docenti (Tabella E.1.2) a decorrere dal 2022. Pertanto a decorrere dal
2022 l'importo mensile della retribuzione personale docente è pari a €
194,80 (con importo giornaliero pari ad euro 6,49, nell'ipotesi di attribuzione di orario completo).
La ricorrente ha quindi diritto, per il servizio svolto negli anni 2019,
2020 e 2021 ad € 174,50 mensili per ogni mese intero di servizio svolto ed 1/30 del superiore importo (€ 5,82) per ciascun giorno effettivo di servizio prestato nei periodi di servizio di durata inferiore al mese.
Per il servizio svolto nell'anno scolastico 2021/2022, va invece riconosciuto, per il servizio svolto a partire dall'1 gennaio 2022,
l'importo di € 194,80 mensili (con importo giornaliero pari ad euro
6,49, nell'ipotesi di attribuzione di orario completo).
La retribuzione professionale docenti andrà, inoltre, calcolata in proporzione alle ore di servizio rispetto all'orario di cattedra completo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del
CP 1 . Esse vanno liquidate sulla base dei parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 in considerazione della natura seriale della controversia. Si tratta, infatti, di una questione che si ripropone in modo uniforme in numerosi procedimenti, caratterizzati da analoghe circostanze di fatto e diritto, e che non presenta particolari complessità interpretative o istruttorie. La materia è stata ormai oggetto di consolidata elaborazione giurisprudenziale, sia a livello nazionale che eurounitario, e la soluzione del caso concreto si è risolta nell'applicazione di principi già affermati dalla Corte di Giustizia
e dalla Corte di Cassazione.
In tale contesto, l'attività difensiva richiesta alle parti si è limitata alla produzione della documentazione essenziale e alla esposizione di argomentazioni giuridiche già ampiamente trattate nei precedenti giurisprudenziali. Non si sono rese necessarie attività istruttorie complesse, né approfondimenti particolari, essendo la questione circoscritta all'accertamento di un diritto ormai riconosciuto in via generale. Va esclusa la fase istruttoria in considerazione della natura documentale della causa (cfr. Corte d'Appello di Messina n.
305/2025).
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, definitivamente pronunciando, così provvede: condanna il Controparte_1 ad erogare a parte ricorrente la prestazione oggetto di causa, previa emissione della Carta Docente ed accredito della somma indicata per gli anni scolastici 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, oltre interessi e rivalutazione, ai sensi dell'art. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
al pagamento in condanna il Controparte 2 favore della ricorrente della professionale docenti per gli Parte 2
anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 in ragione dei giorni effettivi di servizio e in considerazione dell'orario di lavoro svolto, secondo quanto meglio specificato in parte motiva, oltre interessi e rivalutazione, ai sensi dell'art. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
condanna il Controparte_2 al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese del giudizio, liquidate in in €
1.030,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarre in favore del procuratore costituito ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 5 novembre 2025.
Il Giudice
dott. Giuseppe D'Agostino 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.
Giuseppe D'Agostino ha pronunciato, successivamente alla scadenza del termine per il deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1333/2024 R.G.L.
proposta da
(c.f. C.F. 1 ), elettivamente Parte 1
domiciliata in Barcellona Pozzo di Gotto (Me), via S.Andrea n. 22 presso lo studio dell'Avv. Biagio Parmaliana che la rappresenta e difende per procura in atti,
ricorrente,
contro
(c.f. P.IVA 1 ), in Controparte 1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso come in atti,
resistente,
Oggetto: Altre ipotesi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
l'Istituto Tecnico Parte 1 docente precaria presso
Commerciale e per Geometri ITET “E. Fermi" di Barcellona Pozzo di
Gotto, ha proposto ricorso innanzi al Tribunale del Lavoro di
Barcellona Pozzo di Gotto, lamentando una condotta discriminatoria e lesiva dei propri diritti in relazione al mancato riconoscimento di due benefici economici spettanti ai docenti: la "Carta docente" e la
Retribuzione Professionale Docenti (RPD). La ricorrente ha evidenziato di aver stipulato, a partire dall'anno scolastico 2015/2016, numerosi contratti di lavoro a tempo determinato con il CP_1 , svolgendo mansioni identiche a quelle dei docenti di ruolo e sottoponendosi ai medesimi obblighi formativi.
Nonostante ciò, ha denunciato di non aver mai beneficiato della Carta
docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, che assegna un contributo annuale di € 500,00 per la formazione professionale, riservato ai soli docenti di ruolo. Tale esclusione, secondo la ricorrente, viola il principio di non discriminazione sancito dalla normativa comunitaria e costituzionale, in particolare dagli artt.
3, 35 e 97 Cost., non essendo giustificata da alcuna ragione obiettiva, considerato che anche i docenti precari sono tenuti alla formazione continua.
A sostegno della propria tesi, la ricorrente richiama l'ordinanza della
Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 18 maggio 2022, la sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/2022 e, soprattutto, la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 29961/2023,
che ha riconosciuto il diritto alla Carta docente anche ai docenti non di ruolo con incarichi annuali o fino al termine delle attività didattiche.
In base a tale giurisprudenza, la ricorrente rivendica il diritto alla
Carta docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, avendo ricevuto incarichi compatibili con quanto previsto dalla normativa e dalla giurisprudenza.
In secondo luogo, la ricorrente lamenta la mancata corresponsione della Retribuzione Professionale Docenti (RPD) per gli anni scolastici
2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, pur avendone diritto ai sensi dell'art. 7 del CCNL comparto scuola del 15.01.2001 e dei successivi contratti collettivi. Tale emolumento, pari a € 184,50 mensili dal
01.09.2019, è finalizzato alla valorizzazione della funzione docente e deve essere riconosciuto anche ai docenti a tempo determinato, come stabilito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 20015 del
27.07.2018. La ricorrente sottolinea che l'amministrazione scolastica ha corrisposto la RPD solo per le supplenze GPS degli anni 2022/2023
e 2023/2024, omettendone il pagamento per gli anni precedenti, in violazione del principio di parità di trattamento.
Alla luce di quanto esposto, la ricorrente chiede al Tribunale di accertare il proprio diritto alla Carta docente per gli anni indicati e di condannare il CP 1 all'erogazione delle relative somme, oltre interessi e rivalutazione. Analogamente, chiede il riconoscimento della
RPD per i periodi di servizio prestati nei tre anni scolastici sopra menzionati, con condanna del CP 1 al pagamento proporzionale all'effettivo servizio svolto, oltre accessori di legge.
all'udienza Nella resistenza del Controparte_2 '
del 4 novembre 2025 la causa è stata assunta in decisione.
Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
La ricorrente chiede in primo luogo il riconoscimento della c.d. Carta docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024.
L'evoluzione giurisprudenziale in materia di diritto dei lavoratori a tempo determinato al beneficio della c.d. "Carta docente" si è sviluppata a partire dalla fondamentale pronuncia della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea del 18 maggio 2022. In tale ordinanza, la Corte ha chiarito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE, osta a una normativa nazionale che riservi esclusivamente ai docenti di ruolo il beneficio della Carta docente, consistente in un vantaggio finanziario di 500 euro annui finalizzato alla formazione continua e alla valorizzazione delle competenze professionali. La Corte ha affermato che tale beneficio rientra tra le "condizioni di impiego" e che la mera natura temporanea del rapporto di lavoro non può costituire ragione oggettiva per escludere i lavoratori a tempo determinato, laddove questi svolgano mansioni comparabili a quelle dei docenti di ruolo. La discriminazione, dunque, non trova giustificazione nel solo fatto della durata del rapporto, e il principio di parità di trattamento impone che anche i docenti a tempo determinato abbiano diritto alla Carta docente, ove si riscontri la comparabilità delle funzioni svolte.
Sulla scia di tale pronuncia, la Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023, ha recepito i principi eurounitari, affermando che la Carta docente spetta anche ai docenti non di ruolo che abbiano ricevuto incarichi annuali o fino al termine delle attività didattiche, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, della legge n. 124/1999. La Cassazione ha sottolineato che il beneficio deve essere riconosciuto in misura piena, senza che rilevi l'omessa presentazione di una domanda in tal senso al CP_1 e che la discriminazione subita dai docenti precari deve essere rimossa mediante l'attribuzione del medesimo importo e secondo le stesse modalità previste per i docenti di ruolo. La Corte ha inoltre precisato che l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della
Carta docente si prescrive nel termine quinquennale, mentre l'azione risarcitoria, per chi sia fuoriuscito dal sistema scolastico, è soggetta al termine decennale.
Tuttavia, la giurisprudenza di merito è rimasta divisa sulla spettanza della Carta docente ai supplenti di breve durata, ossia a coloro che abbiano svolto supplenze temporanee non riconducibili all'intera annualità didattica. Su questo punto è intervenuta la Corte di
Giustizia con la sentenza n. 268 del 3 luglio 2025, la quale ha affrontato il tema della legittimità della normativa nazionale, come interpretata dalla Cassazione, che riserva il beneficio della Carta
docente ai docenti di ruolo e ai supplenti annuali, escludendo i supplenti di breve durata. La Corte ha ribadito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro osta a una normativa che, in assenza di ragioni oggettive, escluda dal beneficio i docenti a tempo determinato che svolgano supplenze di breve durata, qualora le funzioni svolte siano comparabili a quelle dei docenti di ruolo. La Corte ha sottolineato che il solo fatto che l'attività non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce di per sé una ragione oggettiva idonea a giustificare la disparità di trattamento. Ha inoltre evidenziato che la differenza di trattamento deve rispondere a una reale necessità, essere idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risultare necessaria a tal fine, e che le considerazioni di bilancio non possono giustificare una normativa che conduca a una discriminazione a danno dei lavoratori a tempo determinato. Infine, la
Corte ha osservato che la normativa nazionale non applica il principio del pro rata temporis, dal momento che l'importo della Carta docente
è fisso e non dipende dalla durata effettiva del servizio prestato.
In sintesi, il percorso giurisprudenziale ha condotto al riconoscimento del diritto alla Carta docente per tutti i lavoratori a tempo determinato che svolgano funzioni comparabili a quelle dei docenti di ruolo, indipendentemente dalla durata dell'incarico, salvo che sussistano ragioni oggettive, specifiche e trasparenti, idonee a giustificare una differenza di trattamento. La mera temporaneità del rapporto o la durata ridotta della supplenza non possono, di per sé, costituire motivo di esclusione dal beneficio, che deve essere attribuito secondo criteri di parità e non discriminazione, in conformità ai principi sanciti dal diritto dell'Unione Europea e recepiti dalla giurisprudenza nazionale.
Pertanto, in conformità ai principi di non discriminazione e parità di trattamento sanciti dal diritto dell'Unione Europea e recepiti dalla giurisprudenza nazionale, la Carta docente deve essere riconosciuta a tutti i lavoratori a tempo determinato, a prescindere dalla durata dell'incarico di supplenza e dell'orario settimanale svolto, ove sussista la comparabilità delle funzioni svolte rispetto ai docenti di ruolo.
Sotto tale ultimo aspetto, va osservato che la durata del rapporto di lavoro non incide minimamente sulla necessità, per il docente a tempo determinato, di provvedere ad una adeguata formazione, che costituisce un diritto-dovere fondamentale per tutto il personale docente, indipendentemente dalla tipologia contrattuale. Escludere i supplenti di breve durata dal beneficio della Carta docente, in assenza di ragioni oggettive, si tradurrebbe in una discriminazione vietata dal diritto dell'Unione e dalla giurisprudenza nazionale, che impongono il rispetto del principio di parità di trattamento e di non discriminazione tra lavoratori comparabili.
La circostanza poi che il docente a tempo determinato non abbia presentato richiesta per la Carta docente entro i termini non assume alcuna rilevanza ai fini del riconoscimento del diritto. In primo luogo, va osservato che il sistema di attribuzione della Carta docente, come disciplinato dalla normativa primaria e dai relativi decreti attuativi, non prevede alcun obbligo di istanza formale da parte del docente, né impone una decadenza per mancata richiesta. Il meccanismo di registrazione sulla piattaforma web, infatti, costituisce una mera modalità operativa per l'esercizio del diritto, ma non rappresenta una condizione costitutiva dello stesso.
In particolare, il sistema non consentiva al docente a tempo determinato di avanzare la richiesta, poiché il Controparte 1 non riconosceva loro il diritto alla Carta docente e,
conseguentemente, non permetteva la registrazione sulla piattaforma dedicata. Tale impossibilità, derivante da una preclusione amministrativa e non da inerzia del lavoratore, esclude in radice la maturazione di qualsiasi decadenza. Non può, dunque, essere opposta al docente la mancata presentazione della domanda, trattandosi di una condizione non esigibile né prevista dal sistema, che di fatto impediva ai lavoratori a tempo determinato di esercitare il diritto loro spettante.
Ne consegue che il diritto alla Carta docente deve essere riconosciuto anche in assenza di una richiesta tempestiva, non potendo la decadenza operare in un contesto in cui il sistema stesso non consentiva l'accesso alla procedura di attribuzione. Tale conclusione è conforme ai principi di effettività della tutela e di non discriminazione, nonché ai criteri di parità di trattamento sanciti dalla giurisprudenza nazionale ed eurounitaria, che impongono di rimuovere ogni ostacolo amministrativo o procedurale che abbia impedito al docente a tempo determinato di esercitare un diritto riconosciuto dalla legge e dalla giurisprudenza.
Per tali ragioni, si accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente
-
tuttora in servizio come docente alle dipendenze del CP_1 ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta
elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, L. n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024. Il Controparte_2 deve essere, dunque,
condannato ad erogare a parte ricorrente la prestazione oggetto di causa, previa emissione della Carta Docente ed accredito della somma indicata per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, oltre interessi e rivalutazione, ai sensi dell'art. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. La Retribuzionericorrente chiede poi il riconoscimento della
Professionale docenti per l'attività lavorativa svolta negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 in proporzione alle ore di incarico ed ai giorni di supplenza. occorre richiamare il disposto dell'art. 7 CCNL del Comparto scuola del 15 marzo 2001, rubricato "Retribuzione professionale docenti", ai sensi del quale "1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art.49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995".
Il menzionato art. 25 CCNI del 31 agosto 1999, con riferimento al compenso individuale accessorio, così dispone: "1. A norma dell'art. 42, comma 2 del C.C.N.L., al sottoelencato personale statale docente educativo ed A.T.A. delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, dei Conservatori, delle Accademie e degli ISIA. è corrisposto, con le decorrenze a fianco di ciascuna categoria indicate, un compenso individuale accessorio, secondo le misure lorde mensili indicate nelle tabelle A e A1 allegate al presente contratto: a) dal 1° luglio 1999, a tutto il personale docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di impiego a tempo indeterminato e al personale insegnante di religione cattolica con progressione di carriera;
b) dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
c) dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed A.T.A con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale. [...] 4. Il compenso individuale accessorio in questione spetta al personale indicato alle lettere a), b) e c) del precedente comma 1 e a quello indicato nel comma 2, in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio;
5. Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.
6. Nei casi di assenza per malattia il compenso di cui trattasi è assoggettato alla disciplina prevista dagli artt. 23 e 25 del C.C.N.L-
Scuola del 4 agosto 1995, come integrati dall'art. 49 del C.C.N.L. 7.
Per i periodi di servizio prestati in posizioni di stato che comportino la riduzione dello stipendio il compenso medesimo è ridotto nella stessa misura.
8. Nei confronti del personale docente con contratto a tempo determinato senza trattamento di cattedra e del personale docente ed
A.T.A. con contratto part-time, il compenso in questione è liquidato in rapporto all'orario risultante dal contratto...".
In ordine al riconoscimento della retribuzione professionale in favore dei docenti titolari di supplenze brevi e/o saltuarie e ai limiti dell'estensione del richiamo effettuato dall'art. 7 CCNL all'art. 25
CCNI si è pronunciata, con orientamento ormai consolidato e condivisibile, la Suprema Corte di Cassazione, affermando il principio di diritto secondo cui "l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione
Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio" (v. Cass. n. 12309/2024; 6293/2020, n. 20015/2018).
Essa ha evidenziato, inoltre come, dalle disposizioni menzionate
"emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tan-te Cass. n.
17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle
"condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive";
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass.
17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte
Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa
C307/05, DE RO;
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (DE RO Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani
Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
5.2. l'interpretazione delle norme Eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468)...".
Ciò premesso ha concluso che "si deve, pertanto, ritenere ... che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del, secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della
disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese"".
Non si ravvisano, pertanto, ragioni obiettive che giustifichino una disparità di trattamento tra docenti a tempo indeterminato e docenti a tempo determinato, e, tra questi ultimi, tra docenti con incarico per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività
didattiche e docenti incaricati di supplenze brevi o saltuarie, rendendo questi prestazioni equivalenti a quelle dei colleghi sostituiti e contribuendo, in maniera altrettanto equivalente, al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 dell'art. 7 CCNL.
Le spettanze dovute, da quantificarsi secondo i criteri stabiliti dal menzionato art. 25 CCNI, stante la semplicità del calcolo matematico, rendono non necessaria la nomina di un consulente tecnico d'ufficio,
che aggraverebbe costi e tempi del giudizio.
L'art. 5, c. 1, lett. a) del CCNL trattamento economico personale istruzione e ricerca triennio 2019/2021, che ha portato la R.P.D. ad euro 184,50 mensili (con importo giornaliero pari ad euro 6.15, nell'ipotesi di attribuzione di orario completo), decorre dal
31.12.2021, a valere dal 2022 (cfr. tabella D.1 al menzionato CCNL); sino al 31 dicembre 2021, l'importo mensile era pertanto pari ad euro
174,50 (con importo giornaliero pari ad euro 5,82, nell'ipotesi di attribuzione di orario completo). Successivamente l'art. 73 CCNL del personale del comparto Istruzione
e ricerca Periodo 2019-2021 stipulato il 18 gennaio 2024 ha disposto un ulteriore aumento di € 10,30 della retribuzione professionale docenti (Tabella E.1.2) a decorrere dal 2022. Pertanto a decorrere dal
2022 l'importo mensile della retribuzione personale docente è pari a €
194,80 (con importo giornaliero pari ad euro 6,49, nell'ipotesi di attribuzione di orario completo).
La ricorrente ha quindi diritto, per il servizio svolto negli anni 2019,
2020 e 2021 ad € 174,50 mensili per ogni mese intero di servizio svolto ed 1/30 del superiore importo (€ 5,82) per ciascun giorno effettivo di servizio prestato nei periodi di servizio di durata inferiore al mese.
Per il servizio svolto nell'anno scolastico 2021/2022, va invece riconosciuto, per il servizio svolto a partire dall'1 gennaio 2022,
l'importo di € 194,80 mensili (con importo giornaliero pari ad euro
6,49, nell'ipotesi di attribuzione di orario completo).
La retribuzione professionale docenti andrà, inoltre, calcolata in proporzione alle ore di servizio rispetto all'orario di cattedra completo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del
CP 1 . Esse vanno liquidate sulla base dei parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 in considerazione della natura seriale della controversia. Si tratta, infatti, di una questione che si ripropone in modo uniforme in numerosi procedimenti, caratterizzati da analoghe circostanze di fatto e diritto, e che non presenta particolari complessità interpretative o istruttorie. La materia è stata ormai oggetto di consolidata elaborazione giurisprudenziale, sia a livello nazionale che eurounitario, e la soluzione del caso concreto si è risolta nell'applicazione di principi già affermati dalla Corte di Giustizia
e dalla Corte di Cassazione.
In tale contesto, l'attività difensiva richiesta alle parti si è limitata alla produzione della documentazione essenziale e alla esposizione di argomentazioni giuridiche già ampiamente trattate nei precedenti giurisprudenziali. Non si sono rese necessarie attività istruttorie complesse, né approfondimenti particolari, essendo la questione circoscritta all'accertamento di un diritto ormai riconosciuto in via generale. Va esclusa la fase istruttoria in considerazione della natura documentale della causa (cfr. Corte d'Appello di Messina n.
305/2025).
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, definitivamente pronunciando, così provvede: condanna il Controparte_1 ad erogare a parte ricorrente la prestazione oggetto di causa, previa emissione della Carta Docente ed accredito della somma indicata per gli anni scolastici 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, oltre interessi e rivalutazione, ai sensi dell'art. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
al pagamento in condanna il Controparte 2 favore della ricorrente della professionale docenti per gli Parte 2
anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 in ragione dei giorni effettivi di servizio e in considerazione dell'orario di lavoro svolto, secondo quanto meglio specificato in parte motiva, oltre interessi e rivalutazione, ai sensi dell'art. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
condanna il Controparte_2 al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese del giudizio, liquidate in in €
1.030,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarre in favore del procuratore costituito ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 5 novembre 2025.
Il Giudice
dott. Giuseppe D'Agostino 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al