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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 02/12/2025, n. 4405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4405 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione Protezione internazionale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Marisa Attollino - Presidente dr. Enzo Davide Ruffo - Giudice dr. Gianluca Tarantino - Giudice rel. nel procedimento recante n. 9511/2023 r.g. degli affari da trattarsi in Camera di Consiglio, decidendo sul ricorso ex artt. 19-ter d.lgs. n. 150/2011 e 281-decies c.p.c., depositato il
1°.8.2023, proposto da
(C.F. , nato in [...], il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Leonarda Pellegrino
RICORRENTE contro
, in persona del Ministro p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari
RESISTENTI dato atto che il provvedimento viene reso all'esito della trattazione scritta del procedimento ex artt.
127, ultimo comma, e 127 ter c.p.c., come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai difensori costituiti;
lette le note di trattazione scritta e compiute le preliminari verifiche processuali;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1 – Il ricorrente, cittadino senegalese, ha impugnato il provvedimento adottato dal Questore di Foggia il 17.4.2023 e notificato il 17.7.2023, recante rifiuto di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ed ha, per tale ragione, adito l'autorità giurisdizionale chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, il riconoscimento della protezione speciale.
1 Il – Questura di Foggia si è costituito in giudizio in data 2.2.2024 al Controparte_1 fine di richiedere il rigetto del ricorso proposto.
Con decreto del 22.5.2024, emesso inaudita altera parte, è stata accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato ed è stata fissata l'udienza di comparizione del 20.6.2024 per la trattazione dell'istanza di sospensione e del merito della controversia.
Con ordinanza del 20.6.2024 il predetto decreto è stato confermato.
Con ordinanza del 2.5.2025, è stata fissata l'udienza di discussione e decisione del
15.10.2025, celebrata tramite deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., all'esito della quale la causa è stata decisa.
2 – Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
2.1 – In primo luogo, deve evidenziarsi come la valutazione dei profili di illegittimità formale del diniego opposto (quali, violazione di legge, carenza di motivazione, difetto di istruttoria in sede amministrativa, ecc.) può dirsi assorbita nella prevalente esigenza di esaminare, nel merito, la sussistenza degli elementi costitutivi della domanda di protezione.
2.2 – Circoscrivendo, quindi, lo scrutinio di questo Tribunale alla verifica della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per protezione speciale, giova chiarire che l'art. 19 comma 1.1 (“divieto di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categoria vulnerabili”) d.lgs. n. 286/1998 è stato parzialmente modificato – con riferimento alla normativa che disciplina la protezione speciale – dal D.L. n. 20 del 2023 (c.d. “Decreto Cutro”), convertito con l. n. 50 del 5 maggio 2023.
Tuttavia, come espressamente previsto dal su richiamato Decreto-legge all'art. 7 comma 2,
“per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”.
Pertanto, considerando che, nel caso di specie, il ricorrente ha avanzato richiesta di rilascio del permesso di soggiorno ex art. 19 commi 1.1. e 1.2 d. lgs. n. 286/1998 alla Questura in data successiva all'entrata in vigore del D.L. n. 20/2023, si applica il disposto del suddetto art. 19 nella sua nuova formulazione.
2.3 – Il ricorrente ha prodotto in giudizio documenti da cui emergono elementi e circostanze tali da giustificare valutazioni positive in ordine all'accoglimento della spiegata domanda.
In particolare, risulta depositata telematicamente la seguente documentazione: (i) modello unilav /comunicazione obbligatoria di assunzione, attestante attività lavorativa prestata, quale bracciante agricolo, alle dipendenze dell'impresa individuale DI AN dal 15.10.2025 al
2 30.11.2025; (ii) modello unilav /comunicazione obbligatoria di assunzione, attestante attività lavorativa prestata, quale bracciante agricolo, alle dipendenze dell'impresa individuale Scopece
Sabrina dal 1°.
9.2025 al 30.9.2025, con busta paga per il mese di settembre 2025, d'importo pari ad
€ 915,73; (iii) modello unilav /comunicazione obbligatoria di assunzione, attestante attività lavorativa prestata, quale bracciante agricolo, alle dipendenze della “Società agricola San
Leonardo” dal 1°.
7.2025 al 31.7.2025, con busta paga per il mese di luglio 2025, d'importo pari ad
€ 488,92; (iv) modello unilav /comunicazione obbligatoria di assunzione, attestante attività lavorativa prestata, quale bracciante agricolo, alle dipendenze dell'impresa individuale DI
AN dal 18.4.2025 al 30.6.2025, con buste paga per mesi da aprile 2025 a giugno 2025 per un importo complessivo pari ad € 3.476,97; (v) modello unilav /comunicazione obbligatoria di assunzione, attestante attività lavorativa prestata, quale bracciante agricolo, alle dipendenze dell'impresa individuale dal 1°.
2.2025 al 31.12.2025, con busta paga per il mese di Testimone_1 febbraio 2025, d'importo pari ad € 301,24; (vi) certificazione unica 2025, attestante reddito complessivamente percepito pari ad € 758,49, nonché modello unilav /comunicazione obbligatoria di assunzione, attestanti attività lavorativa prestata, quale bracciante agricolo, alle dipendenze dell'impresa individuale LA SY dal 28.6.2024 al 30.12.2024, con busta paga per il mese di giugno 2024 d'importo pari ad € 100,00; (vii) certificazione unica 2025, attestante reddito complessivamente percepito pari ad € 249,18, nonché modello unilav /comunicazione obbligatoria di assunzione, attestanti attività lavorativa prestata, quale bracciante agricolo, alle dipendenze della
“Società cooperativa agricola san Leonardo” dal 1°.
5.2024 al 30.6.2024, con busta paga per il mese di giugno 2024 d'importo pari ad € 243,98; (viii) modello unilav /comunicazione obbligatoria di assunzione, attestante attività lavorativa prestata, quale bracciante agricolo, alle dipendenze dell'impresa individuale AC IC dal 3.7.2024 al 31.12.2024, con busta paga per mese di luglio 2024 d'importo pari ad € 1.159,00; (ix) contratto lavorativo stagionale dell'11.9.2024, attestante attività lavorativa prestata, quale bracciante agricolo, alle dipendenze della Pt_2
”, con busta paga per mese di settembre 2024 d'importo
[...] Controparte_2 pari ad € 485,55; (x) certificazione unica 2025, attestante reddito complessivamente percepito pari ad € 61,94, in relazione ad attività lavorativa prestata alle dipendenze della “Società Agri.La”; (xi) certificazione unica 2025, attestante reddito complessivamente percepito pari ad € 456,07, in relazione ad attività lavorativa prestata alle dipendenze della “Società semplificata A”; (xii) certificazione unica 2025, attestante reddito complessivamente percepito pari ad € 165,49, in relazione ad attività lavorativa prestata alle dipendenze della “Società Savino Giovanni e Antonio”;
(xiii) certificazione unica 2024, attestante reddito complessivamente percepito pari ad € 3.423,18 in relazione ad attività lavorativa prestata nel 2023 alle dipendenze della “Società Don Matteo S.r.l.”;
3 (xiv) certificazione unica 2024, attestante reddito complessivamente percepito pari ad € 3.525,12, in relazione ad attività lavorativa prestata nel 2023 alle dipendenze dell'impresa individuale Pazienza
Mario; (xv) estratto previdenziale Inps emesso il 3.5.2024, attestante reddito complessivamente percepito per l'anno 2023 pari ad € 6.760,85; (xvi) modello C2 storico relativo ai rapporti lavorativi del ricorrente instaurati nell'arco del 2023.
Le comunicazioni , le certificazioni uniche, le buste-paga e, in generale, la Pt_3 documentazione di natura contrattuale e amministrativa relativa ai rapporti di lavoro avviati sono indicative della serietà e dell'effettività del tentativo di integrazione esperito dal richiedente, il quale si è, con tutta evidenza, impegnato nell'inserirsi nel tessuto socioeconomico del Paese di accoglienza.
Emerge, quindi, che l'istante ha principiato e proseguito, nel corso degli ultimi due anni, un effettivo e perdurante percorso d'integrazione lavorativa in Italia.
Conseguentemente, laddove rimpatriato, subirebbe una grave lesione per la propria vita privata, in quanto si vedrebbe eradicato da una realtà in cui si è oramai inserito, considerato peraltro che né la Commissione né il PM hanno segnalato la sussistenza di gravi ragioni ostative alla permanenza del soggetto sul territorio italiano.
Deve essere, pertanto, conclusivamente riconosciuto il diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 5, co. 6, e dell'art. 19, co. 1.1, del d.lgs. 286/1998.
3 – Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, atteso che, essendo stato il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, la liquidazione degli onorari del difensore deve avvenire ai sensi dell'art. 82 D.P.R. 115/2002.
Si veda sul punto Cass. Ordinanza n. 30876 del 29/11/2018 secondo cui “Qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, non potendo riferirsi a tale ipotesi l'art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato”.
All'accoglimento della domanda consegue la conferma dell'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, disposta in via provvisoria e anticipata dal COA di Bari, con delibera del 5.9.2023.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così provvede: Parte_1
4 1) ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, DICHIARA che il ricorrente ha diritto ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.1 del d.lgs. 286/1998.
2) NULLA per le spese.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 26 novembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Gianluca Tarantino dott.ssa Marisa Attollino
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione Protezione internazionale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Marisa Attollino - Presidente dr. Enzo Davide Ruffo - Giudice dr. Gianluca Tarantino - Giudice rel. nel procedimento recante n. 9511/2023 r.g. degli affari da trattarsi in Camera di Consiglio, decidendo sul ricorso ex artt. 19-ter d.lgs. n. 150/2011 e 281-decies c.p.c., depositato il
1°.8.2023, proposto da
(C.F. , nato in [...], il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Leonarda Pellegrino
RICORRENTE contro
, in persona del Ministro p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari
RESISTENTI dato atto che il provvedimento viene reso all'esito della trattazione scritta del procedimento ex artt.
127, ultimo comma, e 127 ter c.p.c., come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai difensori costituiti;
lette le note di trattazione scritta e compiute le preliminari verifiche processuali;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1 – Il ricorrente, cittadino senegalese, ha impugnato il provvedimento adottato dal Questore di Foggia il 17.4.2023 e notificato il 17.7.2023, recante rifiuto di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ed ha, per tale ragione, adito l'autorità giurisdizionale chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, il riconoscimento della protezione speciale.
1 Il – Questura di Foggia si è costituito in giudizio in data 2.2.2024 al Controparte_1 fine di richiedere il rigetto del ricorso proposto.
Con decreto del 22.5.2024, emesso inaudita altera parte, è stata accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato ed è stata fissata l'udienza di comparizione del 20.6.2024 per la trattazione dell'istanza di sospensione e del merito della controversia.
Con ordinanza del 20.6.2024 il predetto decreto è stato confermato.
Con ordinanza del 2.5.2025, è stata fissata l'udienza di discussione e decisione del
15.10.2025, celebrata tramite deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., all'esito della quale la causa è stata decisa.
2 – Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
2.1 – In primo luogo, deve evidenziarsi come la valutazione dei profili di illegittimità formale del diniego opposto (quali, violazione di legge, carenza di motivazione, difetto di istruttoria in sede amministrativa, ecc.) può dirsi assorbita nella prevalente esigenza di esaminare, nel merito, la sussistenza degli elementi costitutivi della domanda di protezione.
2.2 – Circoscrivendo, quindi, lo scrutinio di questo Tribunale alla verifica della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per protezione speciale, giova chiarire che l'art. 19 comma 1.1 (“divieto di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categoria vulnerabili”) d.lgs. n. 286/1998 è stato parzialmente modificato – con riferimento alla normativa che disciplina la protezione speciale – dal D.L. n. 20 del 2023 (c.d. “Decreto Cutro”), convertito con l. n. 50 del 5 maggio 2023.
Tuttavia, come espressamente previsto dal su richiamato Decreto-legge all'art. 7 comma 2,
“per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”.
Pertanto, considerando che, nel caso di specie, il ricorrente ha avanzato richiesta di rilascio del permesso di soggiorno ex art. 19 commi 1.1. e 1.2 d. lgs. n. 286/1998 alla Questura in data successiva all'entrata in vigore del D.L. n. 20/2023, si applica il disposto del suddetto art. 19 nella sua nuova formulazione.
2.3 – Il ricorrente ha prodotto in giudizio documenti da cui emergono elementi e circostanze tali da giustificare valutazioni positive in ordine all'accoglimento della spiegata domanda.
In particolare, risulta depositata telematicamente la seguente documentazione: (i) modello unilav /comunicazione obbligatoria di assunzione, attestante attività lavorativa prestata, quale bracciante agricolo, alle dipendenze dell'impresa individuale DI AN dal 15.10.2025 al
2 30.11.2025; (ii) modello unilav /comunicazione obbligatoria di assunzione, attestante attività lavorativa prestata, quale bracciante agricolo, alle dipendenze dell'impresa individuale Scopece
Sabrina dal 1°.
9.2025 al 30.9.2025, con busta paga per il mese di settembre 2025, d'importo pari ad
€ 915,73; (iii) modello unilav /comunicazione obbligatoria di assunzione, attestante attività lavorativa prestata, quale bracciante agricolo, alle dipendenze della “Società agricola San
Leonardo” dal 1°.
7.2025 al 31.7.2025, con busta paga per il mese di luglio 2025, d'importo pari ad
€ 488,92; (iv) modello unilav /comunicazione obbligatoria di assunzione, attestante attività lavorativa prestata, quale bracciante agricolo, alle dipendenze dell'impresa individuale DI
AN dal 18.4.2025 al 30.6.2025, con buste paga per mesi da aprile 2025 a giugno 2025 per un importo complessivo pari ad € 3.476,97; (v) modello unilav /comunicazione obbligatoria di assunzione, attestante attività lavorativa prestata, quale bracciante agricolo, alle dipendenze dell'impresa individuale dal 1°.
2.2025 al 31.12.2025, con busta paga per il mese di Testimone_1 febbraio 2025, d'importo pari ad € 301,24; (vi) certificazione unica 2025, attestante reddito complessivamente percepito pari ad € 758,49, nonché modello unilav /comunicazione obbligatoria di assunzione, attestanti attività lavorativa prestata, quale bracciante agricolo, alle dipendenze dell'impresa individuale LA SY dal 28.6.2024 al 30.12.2024, con busta paga per il mese di giugno 2024 d'importo pari ad € 100,00; (vii) certificazione unica 2025, attestante reddito complessivamente percepito pari ad € 249,18, nonché modello unilav /comunicazione obbligatoria di assunzione, attestanti attività lavorativa prestata, quale bracciante agricolo, alle dipendenze della
“Società cooperativa agricola san Leonardo” dal 1°.
5.2024 al 30.6.2024, con busta paga per il mese di giugno 2024 d'importo pari ad € 243,98; (viii) modello unilav /comunicazione obbligatoria di assunzione, attestante attività lavorativa prestata, quale bracciante agricolo, alle dipendenze dell'impresa individuale AC IC dal 3.7.2024 al 31.12.2024, con busta paga per mese di luglio 2024 d'importo pari ad € 1.159,00; (ix) contratto lavorativo stagionale dell'11.9.2024, attestante attività lavorativa prestata, quale bracciante agricolo, alle dipendenze della Pt_2
”, con busta paga per mese di settembre 2024 d'importo
[...] Controparte_2 pari ad € 485,55; (x) certificazione unica 2025, attestante reddito complessivamente percepito pari ad € 61,94, in relazione ad attività lavorativa prestata alle dipendenze della “Società Agri.La”; (xi) certificazione unica 2025, attestante reddito complessivamente percepito pari ad € 456,07, in relazione ad attività lavorativa prestata alle dipendenze della “Società semplificata A”; (xii) certificazione unica 2025, attestante reddito complessivamente percepito pari ad € 165,49, in relazione ad attività lavorativa prestata alle dipendenze della “Società Savino Giovanni e Antonio”;
(xiii) certificazione unica 2024, attestante reddito complessivamente percepito pari ad € 3.423,18 in relazione ad attività lavorativa prestata nel 2023 alle dipendenze della “Società Don Matteo S.r.l.”;
3 (xiv) certificazione unica 2024, attestante reddito complessivamente percepito pari ad € 3.525,12, in relazione ad attività lavorativa prestata nel 2023 alle dipendenze dell'impresa individuale Pazienza
Mario; (xv) estratto previdenziale Inps emesso il 3.5.2024, attestante reddito complessivamente percepito per l'anno 2023 pari ad € 6.760,85; (xvi) modello C2 storico relativo ai rapporti lavorativi del ricorrente instaurati nell'arco del 2023.
Le comunicazioni , le certificazioni uniche, le buste-paga e, in generale, la Pt_3 documentazione di natura contrattuale e amministrativa relativa ai rapporti di lavoro avviati sono indicative della serietà e dell'effettività del tentativo di integrazione esperito dal richiedente, il quale si è, con tutta evidenza, impegnato nell'inserirsi nel tessuto socioeconomico del Paese di accoglienza.
Emerge, quindi, che l'istante ha principiato e proseguito, nel corso degli ultimi due anni, un effettivo e perdurante percorso d'integrazione lavorativa in Italia.
Conseguentemente, laddove rimpatriato, subirebbe una grave lesione per la propria vita privata, in quanto si vedrebbe eradicato da una realtà in cui si è oramai inserito, considerato peraltro che né la Commissione né il PM hanno segnalato la sussistenza di gravi ragioni ostative alla permanenza del soggetto sul territorio italiano.
Deve essere, pertanto, conclusivamente riconosciuto il diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 5, co. 6, e dell'art. 19, co. 1.1, del d.lgs. 286/1998.
3 – Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, atteso che, essendo stato il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, la liquidazione degli onorari del difensore deve avvenire ai sensi dell'art. 82 D.P.R. 115/2002.
Si veda sul punto Cass. Ordinanza n. 30876 del 29/11/2018 secondo cui “Qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, non potendo riferirsi a tale ipotesi l'art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato”.
All'accoglimento della domanda consegue la conferma dell'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, disposta in via provvisoria e anticipata dal COA di Bari, con delibera del 5.9.2023.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così provvede: Parte_1
4 1) ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, DICHIARA che il ricorrente ha diritto ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.1 del d.lgs. 286/1998.
2) NULLA per le spese.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 26 novembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
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