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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 17/02/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 584 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente TRA
, con l'avv. Dalmazio Tarantino Santo, che la rappresenta Parte_1 ocura a margine del ricorso introduttivo del giudizio di merito, presso il cui studio, sito in Cosenza, alla Piazza della Vittoria n. 16, è elettivamente domiciliata appellante
E
Controparte_1
appellato non costituito
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Cosenza. Opposizione a precetto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: <<… che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in riforma della sentenza impugnata, voglia rigettare l'opposizione a precetto proposta ex adverso in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto. Condannare controparte alle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio da distrarre in favore del costituito procuratore ex art. 93 c.p.c..>>. FATTO E DIRITTO
§ 1 In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2 Il Tribunale di Cosenza, Giudice del lavoro, in accoglimento dell'opposizione a precetto- notificato il 7 ottobre 2022, con il quale era stato intimato da parte di
, il pagamento della complessiva somma di €. 1.523,42 a titolo Parte_1
1 di sorte capitale e competenze in forza di sentenza di condanna in forma generica passata in giudicato - proposta nei confronti della medesima Parte_1
dal “…dichiara l'inesiste
[...] Controparte_2 la pa ione forzata nei confronti del
sulla base della sentenza n. 291/2019 del Controparte_3
i; condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive € 1.500,00 oltre accessori ove dovuti come per legge, maggiorate di € 49,00 a titolo di contributo unificato”, avendo ritenuto fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dall'opponente, in virtù della circostanza secondo cui al
[...]
(nei cui confronti era sta Controparte_4 inte amministrazioni,
[...]
, sicché la sentenza Controparte_4 Controparte_3 esecutivamente nei confronti del , subentrato nei rapporti con i dipendenti Controparte_4 legati allo st o e di servizio e, cioè, con i docenti ed il personale A.T.A.
§3 La sentenza è gravata d'appello da , che lamenta la violazione Parte_1 delle norme che disciplinano la succ iversale e la successione a titolo particolare – violazione degli artt. 588 e segg. c.c. –violazione dell' art. 495 c.c. – violazione dell'art. 4, comma 11, del D.L. 01/2020 convertito nella L. 12/2020 perché, posto che il è stato soppresso ed in luogo dello stesso CP_5 sono stati istituiti due nuovi ovvero il ed il CP_6 Controparte_4
, e che la dato Controparte_3 CP_5 luogo certamente ad una fattispecie successoria, si è verificata una successione a titolo universale o, in alternativa, a titolo particolare, ma, in entrambi i casi sussiste la responsabilità di entrambi i di nuova istituzione in CP_6 relazione alle obbligazioni pregresse, già co n capo al in forza di CP_5 tiolo esecutivo. In particolare, secondo l'appellante: Con Contr
- poiché il D.L. 1/2020 -stante il permanere in capo al d al delle finalità già proprie del non ha previsto alcuna proced i liq ione del , i CP_5 CP_5 Cont Contr due di nuova istituzione, e devono essere considerati CP_6 succ olo universale, rispond e bi, quindi, delle obbligazioni pregresse già consolidatesi in capo al;
CP_5
- l'espresso richiamo dell'art. 4, comm el D.L. 1/2020 all'art. 111 c.p.c., fa venir meno la possibilità stessa di escludere che il titolo esecutivo azionato non abbia efficacia nei confronti di entrambi i di nuova istituzione - CP_6
e quali Controparte_4 Controparte_3 successori a titolo particolare del;
CP_5
- l'impostazione del Tribunale si pone in contrasto con il principio del “favor creditoris”, che trova sempre tutela in ipotesi di successione dalla parte debitrice;
2 - a diverse conclusioni rispetto a quelle cui è pervenuto il Tribunale si perviene alla luce delle disposizioni di cui all'art. 2909 c.c. (cosa giudicata): “L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa”, art. 477, comma 1, c.p.c. (efficacia del titolo esecutivo contro gli eredi) “Il titolo esecutivo contro il defunto ha efficacia contro gli eredi ma si può loro notificare soltanto dopo dieci giorni dalla notifica del titolo”, art. 495, comma 2, c.c. (pagamento dei creditori e dei legatari).
All'udienza del 3 ottobre 2024, le parti non sono comparse e la causa è stata rinviata all'udienza del 23 gennaio 2025, ai sensi dell'art. 309 cpc. Il verbale contenente l'ordinanza risulta comunicato all'appellante a mezzo pec. A quest'ultima udienza si è registrata la mancata comparizione – rectius il mancato deposito delle note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc situazione equivalente alla mancata comparizione alla pubblica udienza -, ciò che comporta le conseguenze di cui all'art. 309 c.p.c. Per tali motivi, si deve disporre la cancellazione della causa dal ruolo e si deve dichiarare l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 309 c.p.c. essendo stata incardinata la controversia dopo l'entrata in vigore della l. n. 69/2009. L'estinzione del gravame osta alla declaratoria prevista dall'art. 13, co.
1-quater d.P.R. 115/02, come modif. dalla L. 228/12, ai fini del pagamento del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, con ricorso in data 8 giugno 2023, avverso la se
[...]
Cosenza, giudice del lavoro, n. 657/2023, resa in data 18 aprile 2023, così provvede: dispone la cancellazione della causa del ruolo e per l'effetto dichiara l'estinzione del giudizio. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 15 FEBBRAIO 2025 Il Consigliere estensore Dr.ssa Barbara Fatale Il Presidente Dr.ssa Gabriella Portale
3
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 584 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente TRA
, con l'avv. Dalmazio Tarantino Santo, che la rappresenta Parte_1 ocura a margine del ricorso introduttivo del giudizio di merito, presso il cui studio, sito in Cosenza, alla Piazza della Vittoria n. 16, è elettivamente domiciliata appellante
E
Controparte_1
appellato non costituito
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Cosenza. Opposizione a precetto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: <<… che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in riforma della sentenza impugnata, voglia rigettare l'opposizione a precetto proposta ex adverso in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto. Condannare controparte alle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio da distrarre in favore del costituito procuratore ex art. 93 c.p.c..>>. FATTO E DIRITTO
§ 1 In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2 Il Tribunale di Cosenza, Giudice del lavoro, in accoglimento dell'opposizione a precetto- notificato il 7 ottobre 2022, con il quale era stato intimato da parte di
, il pagamento della complessiva somma di €. 1.523,42 a titolo Parte_1
1 di sorte capitale e competenze in forza di sentenza di condanna in forma generica passata in giudicato - proposta nei confronti della medesima Parte_1
dal “…dichiara l'inesiste
[...] Controparte_2 la pa ione forzata nei confronti del
sulla base della sentenza n. 291/2019 del Controparte_3
i; condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive € 1.500,00 oltre accessori ove dovuti come per legge, maggiorate di € 49,00 a titolo di contributo unificato”, avendo ritenuto fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dall'opponente, in virtù della circostanza secondo cui al
[...]
(nei cui confronti era sta Controparte_4 inte amministrazioni,
[...]
, sicché la sentenza Controparte_4 Controparte_3 esecutivamente nei confronti del , subentrato nei rapporti con i dipendenti Controparte_4 legati allo st o e di servizio e, cioè, con i docenti ed il personale A.T.A.
§3 La sentenza è gravata d'appello da , che lamenta la violazione Parte_1 delle norme che disciplinano la succ iversale e la successione a titolo particolare – violazione degli artt. 588 e segg. c.c. –violazione dell' art. 495 c.c. – violazione dell'art. 4, comma 11, del D.L. 01/2020 convertito nella L. 12/2020 perché, posto che il è stato soppresso ed in luogo dello stesso CP_5 sono stati istituiti due nuovi ovvero il ed il CP_6 Controparte_4
, e che la dato Controparte_3 CP_5 luogo certamente ad una fattispecie successoria, si è verificata una successione a titolo universale o, in alternativa, a titolo particolare, ma, in entrambi i casi sussiste la responsabilità di entrambi i di nuova istituzione in CP_6 relazione alle obbligazioni pregresse, già co n capo al in forza di CP_5 tiolo esecutivo. In particolare, secondo l'appellante: Con Contr
- poiché il D.L. 1/2020 -stante il permanere in capo al d al delle finalità già proprie del non ha previsto alcuna proced i liq ione del , i CP_5 CP_5 Cont Contr due di nuova istituzione, e devono essere considerati CP_6 succ olo universale, rispond e bi, quindi, delle obbligazioni pregresse già consolidatesi in capo al;
CP_5
- l'espresso richiamo dell'art. 4, comm el D.L. 1/2020 all'art. 111 c.p.c., fa venir meno la possibilità stessa di escludere che il titolo esecutivo azionato non abbia efficacia nei confronti di entrambi i di nuova istituzione - CP_6
e quali Controparte_4 Controparte_3 successori a titolo particolare del;
CP_5
- l'impostazione del Tribunale si pone in contrasto con il principio del “favor creditoris”, che trova sempre tutela in ipotesi di successione dalla parte debitrice;
2 - a diverse conclusioni rispetto a quelle cui è pervenuto il Tribunale si perviene alla luce delle disposizioni di cui all'art. 2909 c.c. (cosa giudicata): “L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa”, art. 477, comma 1, c.p.c. (efficacia del titolo esecutivo contro gli eredi) “Il titolo esecutivo contro il defunto ha efficacia contro gli eredi ma si può loro notificare soltanto dopo dieci giorni dalla notifica del titolo”, art. 495, comma 2, c.c. (pagamento dei creditori e dei legatari).
All'udienza del 3 ottobre 2024, le parti non sono comparse e la causa è stata rinviata all'udienza del 23 gennaio 2025, ai sensi dell'art. 309 cpc. Il verbale contenente l'ordinanza risulta comunicato all'appellante a mezzo pec. A quest'ultima udienza si è registrata la mancata comparizione – rectius il mancato deposito delle note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc situazione equivalente alla mancata comparizione alla pubblica udienza -, ciò che comporta le conseguenze di cui all'art. 309 c.p.c. Per tali motivi, si deve disporre la cancellazione della causa dal ruolo e si deve dichiarare l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 309 c.p.c. essendo stata incardinata la controversia dopo l'entrata in vigore della l. n. 69/2009. L'estinzione del gravame osta alla declaratoria prevista dall'art. 13, co.
1-quater d.P.R. 115/02, come modif. dalla L. 228/12, ai fini del pagamento del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, con ricorso in data 8 giugno 2023, avverso la se
[...]
Cosenza, giudice del lavoro, n. 657/2023, resa in data 18 aprile 2023, così provvede: dispone la cancellazione della causa del ruolo e per l'effetto dichiara l'estinzione del giudizio. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 15 FEBBRAIO 2025 Il Consigliere estensore Dr.ssa Barbara Fatale Il Presidente Dr.ssa Gabriella Portale
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