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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 25/02/2025, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1443/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Specializzata in materia d'impresa
nelle persone dei magistrati:
Domenico Bonaretti Presidente
Anna Ferrari Consigliere istr.
Marco Del Vecchio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 1443/2023 promossa in grado di appello da:
C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Giovanni Capparelli, elettivamente domiciliato in Milano, presso lo studio dell'Avv. Lara
Brusamolino, alla Via Col Moschin 10 nei confronti di
C.F. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'avv. Bruno Aiudi, con domicilio eletto in Milano, Via Conservatorio 15, avv. Laura
Stanga
Oggetto: diritto di autore
Provvedimento impugnato: sentenza numero 2703 del 2023 pubblicata il 3 aprile 2023 del Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia d'impresa sulle seguenti
1 CONCLUSIONI
Per parte appellante
Accogliere il presente atto d'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza n. 2703/2023, resa dal Tribunale Ordinario di Milano - Tribunale delle Imprese, Sez. Quattordicesima Civile- Impresa A- nel giudizio r.g. 41943/2018, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
Accertare e dichiarare sussistenti gli estremi di plagio dell'opera scientifica intitolata
“Large Eddy Simulation of Turbulent Forced and Mixed Convection to a Liquid Metal Flowing in an Annulus”, datata aprile 2017, da parte del Prof. ai danni dell'attore, con CP_1 riferimento alla pubblicazione dell'articolo scie o “Hybrid LES/DNS of turbulent forced and aided mixed convection to a liquid metal flowing in a vertical concentric annulus” , datata gennaio 2018, sull' “International Journal of Heat and Mass Transfer”;
Condannare ex art 169 legge 633/1941 il Prof. a formalizzare immediata CP_1 nota di richiesta di rettifica ed integrazione all'e Controparte_2
in virtù della quale si provveda all'inserimento del nominativo Dott.
[...] uale “secondo autore” dell'articolo “Hybrid LES/DNS of turbu-lent Parte_1 ed convection to a liquid metal flowing in a vertical concentric annulus “, nonché all'inserimento del titolo della tesi di laurea “Large Eddy Simulation of Turbulent Forced and Mixed Convection to a Liquid Metal Flowing in an quale riferimento bibliografico e Per_1 alla rimozione della frase “The author wis ck-nowledge Mr. F. Garita for performing the simulations” dalla sezione “Acknowledge-ments” dello stesso articolo;
ovvero, nel caso di impossibilità tecnica della rettifica e integrazione dell'articolo scientifico secondo modalità e contenuto di cui innanzi, condannare il Prof.
[...]
a provvedere alla immediata richiesta di ritiro della pubblicazione dell'art CP_1
o: “Hybrid LES/DNS of turbulent forced and aided mi-xed convection to a liquid metal flowing in a vertical concentric annulus”;
• In ogni caso condannare, ex artt. 185 c.p. e 2043 c.c., il convenuto al pagamento di una somma a titolo di risarcimento danni non patrimoniali che si quantifica in via equitativa in € 5.200,00, o a quella diversa somma che il Giudice riterrà di giustizia;
• Condannare il convenuto a provvedere alla pubblicazione, a sue spese, della emananda sentenza di merito su un giornale a tiratura nazionale;
• condannare parte convenuta al pagamento delle spese e competenze di causa.
Per parte appellata
a) disporsi l'inammissibilità dell'appello per le ragioni tutte sopra esposte, fra queste per le strumentali allegazioni in violazione degli artt. 345 cpc nel merito: b) respingersi il medesimo siccome infondato,
2 c) ritenuto e dichiarato che l'appello integra la fattispecie di cui all'art. 96 cpc, condannare l'appellante al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa. d) Vinte le spese e competenze di giudizio.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Svolgimento del processo
Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione in giudizio ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
deducendo che: CP_1
• dal settembre 2016 al marzo 2017 l'attore, all'epoca studente nel corso di Laurea
Magistrale in Ingegneria Energetica presso il Politecnico di Milano, è stato assunto come tirocinante presso il Karlsruhe Institute of Technology, per lavorare al progetto della tesi di laurea sotto la supervisione del Prof. , già impegnato in attività di ricerca nel CP_1
campo dei metalli liquidi presso l'istituto tedesco;
• la ricerca nel campo dei metalli liquidi, oltre che in via sperimentale, veniva svolta anche per via numerica, con “l'uso di unità di calcolo (CPU) per simulare al computer il comportamento dei fluidi”; il relativo ambito di ricerca era denominato termofluidodinamica computazionale e veniva svolto tramite l'implementazione di “equazioni che governano il moto e lo scambio termico di questi fluidi” e la ricerca di “una soluzione alle stesse in una particolare geometria e sotto particolari condizioni (cosiddette condizioni al contorno)”;
• il progetto sul quale lavorava l'attore presso il Karlsruhe Institute “riguardava lo svolgimento di un tipo di simulazione molto accurata (la cosiddetta LES). Era la prima volta che si provava a fare simulazioni di tipo LES”;
• l'attore “ha dovuto sviluppare un codice al computer che permettesse di raggiungere l'obiettivo preposto”;
• “il lavoro dell'attore avveniva con la supervisione del Prof. , il quale, durante CP_1
l'ultimo mese di attività in Germania, proponeva all'attore “di utilizzare i risultati prodotti durante il lavoro di tesi per scrivere un articolo scientifico, anzi, stante la mole di risultati, il prof. riteneva ci fosse abbastanza materiale per poter produrre anche una seconda pubblicazione”; CP_1
3 • “ad aprile 2017 l'attore si laureava e la tesi “Large Eddy Simulation of Turbulent Forced adn
Mixed Convection to a Liquid Metal Flowinf in an veniva depositata negli archivi del Per_1
Politecnico di Milano e discussa in data 28/04/2017”;
• veniva quindi pubblicato un primo articolo1, con coautori l'attore e il convenuto, sulla rivista internazionale “Journal of Heat Transfer”; “l'articolo in questione veniva scritto facendo uso, quindi, solo di una parte dei risultati prodotti e messi a disposizione dall'attore. Prima della pubblicazione dell'articolo, l'attore e il professor collaboravano leggendo e rileggendo l'articolo CP_1
alla ricerca di eventuali errori o di cambiare frasi poco comprensibili. L'articolo in questione veniva inviato al giornale internazionale “Journal of Heat Transfer” e pubblicato dopo alcuni mesi. In questo articolo il professor appare come primo autore e l'attore appare come secondo autore. CP_1
Inoltre, la tesi dell'attore viene indicata fra le referenze dell'articolo” (cfr. atto di citazione primo grado pag. 4);
• nel mese di gennaio 2018, l'attore, che si trovava presso l'Università di Cambridge
(GB) per un dottorato di ricerca, veniva a conoscenza che il convenuto aveva pubblicato un secondo articolo2, senza informare l'attore, “attribuendosi … l'esclusiva paternità non solo dell'articolo ma anche della ricerca scientifica ad esso sottesa;
… il appare in questo caso come CP_1
unico autore. L'articolo era stato inviato al giornale internazionale “International Journal of Heat and
Mass Transfer” a ottobre 2017 e pubblicato a gennaio 2018. L'intero articolo si basa solo e unicamente sui risultati prodotti dal durante il periodo di tesi. Indubbiamente l'articolo contiene Pt_1
considerazioni più approfondite di quanto riportato nella tesi redatta dall'attore [cfr. punto 12, pag. 5 atto di citazione], ma tutti i grafici e le tabelle, ovvero la base su cui si poggia tutta la discussione, sono stati ottenuti a partire dai risultati prodotti dal , di cui era in possesso perché Pt_1 CP_1
depositati sui computer dell'istituto tedesco al termine della tesi di Laurea Magistrale … la maggior parte delle immagini e tutte le tabelle contenute nell'articolo del trovano esatta corrispondenza CP_1
nella tesi dell'attore. Le restanti poche immagini che non trovano esatta corrispondenza sono o una combinazione di immagini presenti nella tesi o comunque sono immagini prodotte a partire dai risultati del …”; Pt_1 • “il nome dell'attore, che è autore di tutti i risultati prodotti, appare solo nei ringraziamenti … la tesi dell'attore non appare neanche tra le referenze, come invece succedeva per il primo articolo di cui
risulta secondo autore …”; Pt_1
• “ciò che rivendica in questa sede l'autore è la paternità dell'opera, ovvero l'accertamento dell'usurpazione, da parte del convenuto, dei risultati scientifici ottenuti nella tesi di laurea dell'attore che costituiscono il fondamento dell'articolo scientifico pubblicato dal convenuto”.
concludeva chiedendo che fosse accertato il plagio da parte del prof. a Pt_1 CP_1
mezzo dell'articolo del gennaio 2018 con riferimento alla sua tesi di laurea magistrale3; chiedeva che di conseguenza esso venisse indicato in tale articolo quale secondo Pt_1
autore e la tesi di laurea citata nella bibliografia. Infine, a titolo di risarcimento danno non patrimoniale, chiedeva la condanna di al pagamento di euro 5.200,00. CP_1
Si costituiva in giudizio il convenuto deducendo che: Controparte_1
• l'attore, nel semestre in cui aveva svolto attività presso l'Università Karlsruhe
Institute of Technology (KIT), era dipendente dell'ente con la qualifica di ricercatore;
nel medesimo periodo l'attore era stato posto in aspettativa presso il Dipartimento di
Energia del Politecnico di Milano, ai sensi dell'art. 7 L. 30.12.2010 n. 240, con provvedimento del 15 aprile 2015;
• nel semestre in cui l'attore aveva prestato attività presso l'Università Karlsruhe
Institute of Technology (KIT), lo stesso non aveva sviluppato alcun codice di simulazioni scientifiche, avendo esclusivamente partecipato a queste ultime, in quanto rientranti nel campo di ricerca sviluppato dal KIT, sotto la direzione del convenuto, che aveva la responsabilità del gruppo di ricerca;
• i risultati delle ricerche del gruppo di ricerca appartenevano al KIT;
5 • il lavoro monografico di cui l'attore lamentava il plagio era stato realizzato dal convenuto all'esito di approfondimenti della ricerca sui metalli liquidi, anche utilizzando dati numerici ricavati nel semestre in cui l'attore aveva lavorato per l'Università Karlsruhe
Institute of Technology;
dati cui il convenuto aveva accesso per la propria qualifica e che sono presenti negli archivi del KIT e accessibili a qualsiasi dipendente del gruppo;
• tale lavoro era da ritenere autonomo rispetto alla tesi di laurea dell'attore: “egli ha ulteriormente approfondito l'argomento e, utilizzando anche alcuni dati numerici ricavati durante il semestre di cui si parla, a cui il medesimo aveva accesso a motivo della sua qualifica, ha redatto il lavoro monografico a cui il fa riferimento nella sua citazione. Un tale articolo è del tutto autonomo Pt_1
rispetto alla sua tesi di laurea. Le immagini che egli afferma essere uguali a quelle della sua tesi di laurea sono in realtà concettualmente diverse. È solo vero che sono state ricavate sulla base dei dati tecnici presenti negli archivi del KIT, tuttora accessibili a qualsiasi dipendente del gruppo. Le medesime sono comunque il frutto di autonoma elaborazione da parte del prof. che, nel settore, varrà CP_1
ripetere, è un accreditato ricercatore scientifico”.
All'esito della prima udienza venivano richiesti e assegnati i termini di cui all'art.183, co.
6°, c.p.c.. Con la memoria depositata nel giudizio ai sensi dell'art. 183, co. 6°, n. 1 c.p.c.,
l'attore argomentava che lo stesso “… non ha mai affermato di aver sviluppato il codice per le simulazioni scientifiche, ma ha affermato di aver sviluppato il codice che serve per raggiungere l'obiettivo preposto. non ha scritto un codice per fare le simulazioni, ma per processare i risultati delle stesse Pt_1
… Il codice per fare le simulazioni è un codice open-source denominato OpenFOAM. Una volta creata dal la geometria e impostate le condizioni, veniva lanciata la simulazione con il software in Pt_1
parola, il quale risolveva complesse equazioni in maniera automatica. Al termine di ogni simulazione,
OpenFOAM produceva dei file contenenti i risultati. Questo significava che per ogni punto del dominio di calcolo, il software restituiva i valori di velocità, pressione e temperatura del fluido. Quello che ha fatto
è stato di scrivere un codice che importasse questi risultati e che li processasse per ottenere ciò che Pt_1
interessava, o, detto diversamente, dati i risultati prodotti da OpenFOAM, il codice scritto da li Pt_1
manipolava (facendoci operazioni matematiche) al fine di ottenere i risultati che sono poi mostrati nella tesi e nell'articolo”.
6 La causa veniva assunta in riserva sulle istanze istruttorie svolte dalle parti. Con ordinanza pronunciata a scioglimento della riserva, veniva disposto l'interrogatorio formale del convenuto e venivano rigettate le restanti istanze istruttorie. CP_3 4 Dal verbale dell'interrogatorio formale del convenuto in data 21 gennaio 2020 emerge quanto segue.
Sui capitoli ammessi della memoria n. 2) dell'attore il prof. così risponde: CP_1
Vero che , durante il periodo trascorso in Germania, ha scritto un codice in linguaggio Matlab il cui Parte_1 scopo era quello di processare (ovvero analizzare) i risultati delle simulazioni di tipo Les prodotti dal software OpenFoam
Non è vero, non è stato utilizzato il codice OpenFoam perché non era sufficiente per svolgere queste simulazioni e perché sono stati usati dei codici che io ho personalmente creato e messo a disposizione di;
per quanto concerne il codice Matlab ho personalmente fornito a parti intere di questo Pt_1 Pt_1 codice, il cui utilizzo serve a trasformare i risultati delle simulazioni in tabelle e grafici.
Vero che questo codice le è stato consegnato alla fine del lavoro di tesi, assieme alla documentazione scritta dal dott.
contenente una serie di istruzioni su come utilizzarlo, affinché la tesista che sarebbe succeduta a avrebbe Pt_1 Pt_1 potuto farne uso
No, anche questo è falso;
preciso che durante l'attività di ricerca ho messo a disposizione di un Pt_1 computer su cui lavorare di cui ero amministratore, quindi ho monitorato quasi quotidianamente l'avanzamento del lavoro sui codici, lavorandoci anche in prima persona;
la riorganizzazione complessiva del lavoro al termine della ricerca è una prassi comune per consentire la prosecuzione del lavoro da parte di chi viene inserito nel progetto in un momento successivo, senza averne fatto parte in precedenza;
lo sviluppo dei codici è costante e continuo, ne vengono creati sempre nuovi e diversi e progressivamente soppiantano quelli vecchi.
Vero che tutte le immagini prodotte nella tesi di (ad esclusione delle sole Fig.
2.1 e Fig. 2.2) sono il risultato Pt_1 dell'elaborazione di questo codice?
Suppongo che dove non diversamente specificato le immagini provengano dalla elaborazione del codice.
Vero che oltre a nessun altro ha partecipato a simulazioni di tipo LES i cui risultati sono stati inseriti Pt_1 nell'articolo “Hybrid LES/DNS of turbulent forced and aided mixed convection to a liquid metal flowing in a vertical concentric annulus” ?
E' falso, aveva un contratto di tirocinante retribuito che prevedeva lo svolgimento dell'attività Pt_1 sotto la mia supervisione, quindi non ha lavorato da solo, ha sempre eseguito le simulazioni in aderenza alle mie indicazioni, come era peraltro fisiologico in relazione al grado di conoscenze e competenze proprie della sua qualità di tesista.
Vero che i dati numerici inclusi nell'articolo sotto forma di immagini e tabelle sono stati ricavati da e riportati Pt_1 nella tesi secondo la corrispondenza presente al paragrafo 14 dell'atto di citazione?
7 La causa veniva assunta, quindi, in riserva sull'istanza di parte attrice intesa allo svolgimento di una consulenza tecnica per il raffronto del contenuto delle pubblicazioni oggetto di causa: a scioglimento della riserva veniva pronunciata ordinanza con la quale era ritenuta non necessaria l'esecuzione di consulenza tecnica nei termini richiesti dall'attore.
Il Tribunale, inoltre, non ammetteva le altre prove orali richieste dalle parti, poiché relative a circostanze pacifiche e non contestate, generiche, da provare in via documentale, ovvero irrilevanti ai fini della decisione.
Il Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia d'impresa, con sentenza n.
2703/2023, pubblicata il 3 aprile 2023 rigettava le domande attoree e condannava l'attore al pagamento, in favore del convenuto Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite, liquidate in € 2.552,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, contributo unificato, ove dovuto, IVA e CPA, ed anticipazioni documentate, con distrazione a favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
L'iter motivazionale della sentenza impugnata può essere così sintetizzato:
È del tutto falso, preciso che solo alcuni dei dati di partenza ovvero alcune simulazioni Les sono state fatte da , altre simulazioni sono mie e altre anche successive al termine dell'attività di ricerca Pt_1 svolta da . Questi dati grezzi sono stati poi elaborati con codici di elaborazione prodotti da me, in Pt_1 via del tutto autonoma, con linguaggio Phyton, con risultati che hanno formato oggetto di ulteriori elaborazioni personali da parte mia, effettuate con altro linguaggio di programmazione denominato
Latec, pertanto tutti i dati e le interpretazioni contenute nell'articolo sono frutto della mia attività intellettuale.
Vero che i dati prodotti da OpenFoam non sarebbero stati direttamente utilizzabili per poter redigere l'articolo di cui risulta autore singolo senza l'elaborazione effettuata mediante il codice Matlab scritto da CP_1 Pt_1
Anche questo non è vero, richiamo quanto ho già detto con riferimento alle mie elaborazioni personali e preciso che i codici Matlab davano risultati troppo semplici per l'articolo che illustrava i risultati della mia ricerca scientifica;
la ricerca è peraltro proseguita con l'adozione di codici completamente nuovi e diversi rispetto a quelli applicati all'epoca di redazione del predetto articolo, codici generati anche con nuove piattaforme, diverse rispetto a OpenFoam.
8 - preliminarmente, il Tribunale ha precisato che non era stata svolta alcuna domanda per il riconoscimento dei diritti sul codice per processare i risultati di simulazioni scientifiche che l'attore ha dedotto di avere sviluppato;
- il Tribunale ha precisato che oggetto della domanda è il lamentato plagio, da parte del convenuto prof. , dei complessivi risultati scientifici esposti CP_1
nella tesi di laurea presentata dall'attore e la sua mancata menzione, quale autore della relativa ricerca scientifica, nell'articolo scientifico pubblicato dal docente convenuto;
- Ancora, il Tribunale ha specificato che non erano svolte nel giudizio domande relative a diritti di sfruttamento economico;
- con riferimento alla domanda attorea di accertare e dichiarare sussistenti gli estremi di plagio da parte del professor ai danni dell'attore con CP_1
riferimento alla tesi di laurea magistrale di e all'articolo scientifico del Pt_1
professore versato in atti, il Tribunale ha respinto la domanda attorea ritenendo che si trattasse di opere diverse;
- il Tribunale ha argomentato che l'articolo del gennaio 2018 del non era CP_1
una mera riproposizione priva di apporti personali e originali da parte di esso professore della tesi di laurea magistrale dell'attore ed evidenziava che, per Pt_1
stessa ammissione dell'attore, in tale articolo erano sviluppate argomentazioni diverse e più approfondite che, secondo il Tribunale, manifestavano una propria individualità e originalità: precisava il Tribunale che l'attore non lamentava la copiatura integrale della tesi di laurea, ma l'inserimento nell'articolo scientifico pubblicato da di grafici e tabelle analoghi a quelli presenti nella tesi di CP_1
laurea magistrale;
- con riferimento alla forma espressiva dei grafici e delle tabelle, il Tribunale rilevava che tale forma non appariva possedere un connotato di originalità sufficiente per potervi riconoscere un'espressione della personalità di chi li aveva realizzati;
9 - il Tribunale ha poi respinto la domanda ex articolo 96 c.p.c. svolta dal professor
, non ravvisando nella fattispecie gli estremi della malafede o della colpa CP_1
grave.
Il giudizio di secondo grado
Avverso la sentenza del Tribunale, il ha interposto appello, affidato a tre motivi, Pt_1
insistendo altresì per l'ammissione di consulenza tecnica d'ufficio sul seguente quesito:
“1. Accerti il ctu se l'articolo scientifico di cui il prof. risulta autore unico riporta dati contenuti CP_1
nelle tabelle e nelle immagini presenti nella tesi del Dott. secondo quanto evidenziato al paragrafo Pt_1
14 dell'atto di citazione, argomentando su eventuali discordanze;
2. Effettuata l'analisi di cui al punto uno, e accertato che le argomentazioni scientifiche espresse dal prof. nel suo articolo sono da ritenersi frutto di autonoma elaborazione data la sua pluriennale CP_1
esperienza nel settore, stabilisca il ctu se ed in quali termini queste argomentazioni risultino basate sullo studio condotto dal Dott. ; Pt_1
3. Stabilisca il ctu se ed in quale misura lo studio condotto dal Dott. e l'elaborazione dei dati Pt_1
riportati in tabelle e figure contenute nella tesi, siano determinanti ai fini della realizzazione dell'articolo scientifico firmato dal prof. e se tale articolo si sarebbe potuto scrivere in mancanza di questi CP_1
dati”.
Con il primo motivo di appello, l'appellante si duole della parte della sentenza impugnata in cui si è fatto riferimento all'inserimento nell'articolo scientifico pubblicato dal prof. di grafici e tabelle analoghe a quelle della tesi di laurea magistrale. CP_1
L'appellante lamenta che la sentenza è errata, in quanto egli ha inteso contestare l'appropriazione da parte di dell'opera dell'ingegno di carattere creativo in CP_1
ambito scientifico, non dei soli grafici;
specifica l'appellante che la creatività risiede nell'approccio innovativo utilizzato per affrontare un problema di carattere scientifico - vale a dire quello dello studio di termofluidodinamica dei metalli liquidi in geometria anulare ed in convenzione forzata e mista- attraverso simulazioni di tipo “Les”.
L'appellante evidenzia che prima della tesi di esso appellante non aveva mai CP_1
svolto simulazioni di tipo Les, elemento che è riscontrabile dalle pubblicazioni
10 scientifiche prodotte da . L'appellante rimarca, quindi, il proprio approccio CP_1
metodico innovativo.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante si duole della parte della sentenza in cui si dà conto che nell'articolo plagiario del prof. sarebbero state sviluppate CP_1
argomentazioni diverse e più approfondite rispetto alla tesi di laurea. L'appellante lamenta che la sentenza non dà conto di tali argomentazioni diverse e quindi non esplicita in cosa sarebbe originale l'articolo del prof. rispetto alla tesi di laurea. Secondo CP_1
l'appellante, avrebbe dovuto rendere conto, nel suo articolo, che stava facendo CP_1
un approfondimento del lavoro svolto da nel corso della sua tesi di laurea. Pt_1
Con il terzo motivo di appello, l'appellante lamenta la violazione della legge 633/1941.
In particolare, richiama l'articolo 4 della legge sul diritto d'autore evidenziando che i diritti sull'opera originaria -vale a dire la tesi di sono stati violati da , che Pt_1 CP_1
ha incluso il contenuto creativo della tesi in un articolo scientifico senza riconoscere adeguatamente la paternità del lavoro svolto da . Pt_1
appellato, costituendosi ha chiesto preliminarmente la declaratoria di CP_1
inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 345 c.p.c.; nel merito, il rigetto dell'appello e la condanna di ex art. 96 cpc. Pt_1
In specie, l'appellante evidenzia che la domanda è di plagio e rappresenta che l'appellante nel corso del giudizio, fin dal primo grado, non ha allegato alcunché sulla novità creativa della sua laurea e non ha allegato elementi a comprova dell'assenza di differenziazione dell'articolo di esso . Tale profilo sarebbe da considerare nuovo e come tale CP_1
inammissibile in fase di appello.
Quanto alla richiesta di CTU, l'appellante la reputa esplorativa e, soprattutto, volta a supplire le carenze di allegazione in fatto di controparte: “Non solo non ha allegato alcunché sulla novità creativa della sua tesi di laurea, ma non ha nemmeno detto dove e come tale supposto elemento caratterizzante sarebbe stato, in ipotesi, illecitamente riprodotto dal suo presunto usurpatore.
Questa allegazione doveva evidentemente avvenire nel contesto dell'apposita fase processuale e non certo attraverso la richiesta di una Ctu volta a comparare le due opere per rinvenire ed identificare l'eventuale esistenza dei presupposti del denunciato plagio” (cfr. pag. 6 costituzione ). CP_1
11 All'udienza dell'11 ottobre 2023, il nominato Consigliere istruttore fissava davanti a sé ex art. 352 c.p.c. l'udienza del 27 novembre 2024, nella qual sede la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
Motivi della decisione
La decisione della Corte d'Appello di Milano
La Corte ritiene che l'appello spiegato da non sia fondato per le ragioni di Pt_1
seguito espresse.
Preliminarmente, la Corte rileva che non è necessario riaprire la fase istruttoria, ben potendo la causa essere decisa sulla base dei documenti già acquisiti dal Tribunale.
L'istanza istruttoria volta ad espletare consulenza tecnica contabile, così come formulata dall'appellante, non presenta, in effetti, i requisiti necessari per la sua ammissibilità, apparendo meramente esplorativa. Soprattutto, ciò emerge al punto 3 del quesito secondo cui andrebbe demandato al consulente di stabilire “se ed in quale misura lo studio condotto dal Dott. e l'elaborazione dei dati riportati in tabelle e figure contenute nella tesi, siano Pt_1
determinanti ai fini della realizzazione dell'articolo scientifico firmato dal prof. e se tale articolo CP_1
sarebbe potuto essere scritto in mancanza di questi dati”.
Ancora preliminarmente, si osserva che appare infondata l'eccezione di inammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c. sollevata dall'appellato. L'appello risulta formulato nel rispetto dei canoni di specificità prescritti dal codice di rito, ossia in modo tale da consentire una chiara individuazione delle parti della sentenza e della ratio decidendi che l'appellante ha inteso sottoporre al vaglio critico della Corte, in linea con i principi formulati in materia dalla giurisprudenza di legittimità.
Nel merito, i motivi di appello, in essi assorbita l'eccezione d'inammissibilità ex art. 345
c.p.c. svolta dall'appellato, possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi.
Osserva la Corte che era onere di parte attrice (odierna appellante) allegare i fatti principali
a fondamento della domanda svolta.
Tuttavia, nella vicenda in esame, è mancata la specifica allegazione dei fatti che l'appellante ha posto a fondamento delle proprie domande, sicché (come già dianzi
12 rimarcato) una qualsiasi attività di indagine demandata a un consulente d'ufficio avrebbe avuto l'effetto – non consentito – di supplire a tale carenza.
Invero, in principalità, si osserva che sin dal primo grado di giudizio ha affermato Pt_1
che veniva pubblicato un primo articolo, con coautori l'attore e il convenuto, sulla rivista internazionale “Journal of Heat Transfer”; tale “articolo era scritto facendo uso solo di una parte dei risultati prodotti e messi a disposizione dall'attore. Prima della pubblicazione dell'articolo, l'attore e il professor collaboravano leggendo e rileggendo l'articolo alla ricerca di eventuali errori o di CP_1
cambiare frasi poco comprensibili. L'articolo in questione veniva inviato al giornale internazionale
“Journal of Heat Transfer” e pubblicato dopo alcuni mesi. In questo articolo il professor CP_1
appare come primo autore e l'attore appare come secondo autore. Inoltre, la tesi dell'attore viene indicata fra le referenze dell'articolo” (cfr. atto di citazione primo grado pag. 4).
Tuttavia, si osserva che non ha inteso produrre tale prima (rispetto a quella di cui Pt_1
si contesta il plagio) pubblicazione: di talché, difetta un primo significativo e imprescindibile passaggio che si frappone fra la tesi di e la pubblicazione Pt_1
contestata. Non è quindi dato sapere quanto delle risultanze della tesi di laurea fosse stato già trasfuso nel primo articolo e, quindi, ripreso e sviluppato dal solo nel CP_1
secondo.
Secondariamente, lo stesso ha riconosciuto che il contenuto dell'articolo Pt_1
scientifico pubblicato dal convenuto, odierno appellato, nel gennaio 2018 contiene lo sviluppo di considerazioni più ampie di quelle oggetto della tesi di laurea dell'attore:
“Indubbiamente l'articolo contiene considerazioni più approfondite di quanto riportato nella tesi redatta dall'attore (cfr. punto 12, pag. 5 atto di citazione primo grado). Orbene, osserva la Corte che a tal punto non è dato apprezzare in cosa si andrebbe a concretizzare il lamentato plagio.
In conclusione, alla luce delle superiori considerazioni, la sentenza del Tribunale qui appellata deve essere confermata.
Quanto alla richiesta di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. -riproposta da CP_1
anche in questa sede- la Corte non ritiene di ravvisare, nei confronti del , gli Pt_1
13 estremi del dolo e della colpa grave necessari a integrare i presupposti della norma di riferimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte appellante e si liquidano come in dispositivo, in base al d.m. 55/2014, modificato dal d.m. 147/2022, applicati i parametri minimi (tenuto conto dell'unica questione di merito trattata), in relazione al valore della controversia, con esclusione della fase istruttoria che non si è svolta nel giudizio di appello.
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria domanda o eccezione, così dispone:
- respinge l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza Parte_1
del Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia d'impresa, numero 2703, pubblicata il 3 aprile 2023;
- condanna alla rifusione, in favore di delle Parte_1 Controparte_1
ulteriori spese del grado, che liquida in euro 1.984,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge;
- dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'impugnazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 27 novembre 2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Anna Ferrari Domenico Bonaretti
14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Articolo che non era versato in atti da parte attrice. 2 Prodotto da parte attrice fin dal primo grado di giudizio.
4 3 Plagio dell'opera scientifica intitolata “Large Eddy Simulation of Turbulent Forced and Mixed Convection to a
Liquid Metal Flowing in an Annulus”, datata aprile 2017, da parte del Prof. ai danni CP_1 dell'attore, con riferimento alla pubblicazione dell'articolo scientifico intitolato “Hybrid LES/DNS of turbulent forced and aided mixed convection to a liquid metal flowing in a vertical concentric annulus” , datata gennaio
2018, sull'“International Journal of Heat and Mass Transfer” .
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Specializzata in materia d'impresa
nelle persone dei magistrati:
Domenico Bonaretti Presidente
Anna Ferrari Consigliere istr.
Marco Del Vecchio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 1443/2023 promossa in grado di appello da:
C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Giovanni Capparelli, elettivamente domiciliato in Milano, presso lo studio dell'Avv. Lara
Brusamolino, alla Via Col Moschin 10 nei confronti di
C.F. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'avv. Bruno Aiudi, con domicilio eletto in Milano, Via Conservatorio 15, avv. Laura
Stanga
Oggetto: diritto di autore
Provvedimento impugnato: sentenza numero 2703 del 2023 pubblicata il 3 aprile 2023 del Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia d'impresa sulle seguenti
1 CONCLUSIONI
Per parte appellante
Accogliere il presente atto d'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza n. 2703/2023, resa dal Tribunale Ordinario di Milano - Tribunale delle Imprese, Sez. Quattordicesima Civile- Impresa A- nel giudizio r.g. 41943/2018, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
Accertare e dichiarare sussistenti gli estremi di plagio dell'opera scientifica intitolata
“Large Eddy Simulation of Turbulent Forced and Mixed Convection to a Liquid Metal Flowing in an Annulus”, datata aprile 2017, da parte del Prof. ai danni dell'attore, con CP_1 riferimento alla pubblicazione dell'articolo scie o “Hybrid LES/DNS of turbulent forced and aided mixed convection to a liquid metal flowing in a vertical concentric annulus” , datata gennaio 2018, sull' “International Journal of Heat and Mass Transfer”;
Condannare ex art 169 legge 633/1941 il Prof. a formalizzare immediata CP_1 nota di richiesta di rettifica ed integrazione all'e Controparte_2
in virtù della quale si provveda all'inserimento del nominativo Dott.
[...] uale “secondo autore” dell'articolo “Hybrid LES/DNS of turbu-lent Parte_1 ed convection to a liquid metal flowing in a vertical concentric annulus “, nonché all'inserimento del titolo della tesi di laurea “Large Eddy Simulation of Turbulent Forced and Mixed Convection to a Liquid Metal Flowing in an quale riferimento bibliografico e Per_1 alla rimozione della frase “The author wis ck-nowledge Mr. F. Garita for performing the simulations” dalla sezione “Acknowledge-ments” dello stesso articolo;
ovvero, nel caso di impossibilità tecnica della rettifica e integrazione dell'articolo scientifico secondo modalità e contenuto di cui innanzi, condannare il Prof.
[...]
a provvedere alla immediata richiesta di ritiro della pubblicazione dell'art CP_1
o: “Hybrid LES/DNS of turbulent forced and aided mi-xed convection to a liquid metal flowing in a vertical concentric annulus”;
• In ogni caso condannare, ex artt. 185 c.p. e 2043 c.c., il convenuto al pagamento di una somma a titolo di risarcimento danni non patrimoniali che si quantifica in via equitativa in € 5.200,00, o a quella diversa somma che il Giudice riterrà di giustizia;
• Condannare il convenuto a provvedere alla pubblicazione, a sue spese, della emananda sentenza di merito su un giornale a tiratura nazionale;
• condannare parte convenuta al pagamento delle spese e competenze di causa.
Per parte appellata
a) disporsi l'inammissibilità dell'appello per le ragioni tutte sopra esposte, fra queste per le strumentali allegazioni in violazione degli artt. 345 cpc nel merito: b) respingersi il medesimo siccome infondato,
2 c) ritenuto e dichiarato che l'appello integra la fattispecie di cui all'art. 96 cpc, condannare l'appellante al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa. d) Vinte le spese e competenze di giudizio.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Svolgimento del processo
Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione in giudizio ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
deducendo che: CP_1
• dal settembre 2016 al marzo 2017 l'attore, all'epoca studente nel corso di Laurea
Magistrale in Ingegneria Energetica presso il Politecnico di Milano, è stato assunto come tirocinante presso il Karlsruhe Institute of Technology, per lavorare al progetto della tesi di laurea sotto la supervisione del Prof. , già impegnato in attività di ricerca nel CP_1
campo dei metalli liquidi presso l'istituto tedesco;
• la ricerca nel campo dei metalli liquidi, oltre che in via sperimentale, veniva svolta anche per via numerica, con “l'uso di unità di calcolo (CPU) per simulare al computer il comportamento dei fluidi”; il relativo ambito di ricerca era denominato termofluidodinamica computazionale e veniva svolto tramite l'implementazione di “equazioni che governano il moto e lo scambio termico di questi fluidi” e la ricerca di “una soluzione alle stesse in una particolare geometria e sotto particolari condizioni (cosiddette condizioni al contorno)”;
• il progetto sul quale lavorava l'attore presso il Karlsruhe Institute “riguardava lo svolgimento di un tipo di simulazione molto accurata (la cosiddetta LES). Era la prima volta che si provava a fare simulazioni di tipo LES”;
• l'attore “ha dovuto sviluppare un codice al computer che permettesse di raggiungere l'obiettivo preposto”;
• “il lavoro dell'attore avveniva con la supervisione del Prof. , il quale, durante CP_1
l'ultimo mese di attività in Germania, proponeva all'attore “di utilizzare i risultati prodotti durante il lavoro di tesi per scrivere un articolo scientifico, anzi, stante la mole di risultati, il prof. riteneva ci fosse abbastanza materiale per poter produrre anche una seconda pubblicazione”; CP_1
3 • “ad aprile 2017 l'attore si laureava e la tesi “Large Eddy Simulation of Turbulent Forced adn
Mixed Convection to a Liquid Metal Flowinf in an veniva depositata negli archivi del Per_1
Politecnico di Milano e discussa in data 28/04/2017”;
• veniva quindi pubblicato un primo articolo1, con coautori l'attore e il convenuto, sulla rivista internazionale “Journal of Heat Transfer”; “l'articolo in questione veniva scritto facendo uso, quindi, solo di una parte dei risultati prodotti e messi a disposizione dall'attore. Prima della pubblicazione dell'articolo, l'attore e il professor collaboravano leggendo e rileggendo l'articolo CP_1
alla ricerca di eventuali errori o di cambiare frasi poco comprensibili. L'articolo in questione veniva inviato al giornale internazionale “Journal of Heat Transfer” e pubblicato dopo alcuni mesi. In questo articolo il professor appare come primo autore e l'attore appare come secondo autore. CP_1
Inoltre, la tesi dell'attore viene indicata fra le referenze dell'articolo” (cfr. atto di citazione primo grado pag. 4);
• nel mese di gennaio 2018, l'attore, che si trovava presso l'Università di Cambridge
(GB) per un dottorato di ricerca, veniva a conoscenza che il convenuto aveva pubblicato un secondo articolo2, senza informare l'attore, “attribuendosi … l'esclusiva paternità non solo dell'articolo ma anche della ricerca scientifica ad esso sottesa;
… il appare in questo caso come CP_1
unico autore. L'articolo era stato inviato al giornale internazionale “International Journal of Heat and
Mass Transfer” a ottobre 2017 e pubblicato a gennaio 2018. L'intero articolo si basa solo e unicamente sui risultati prodotti dal durante il periodo di tesi. Indubbiamente l'articolo contiene Pt_1
considerazioni più approfondite di quanto riportato nella tesi redatta dall'attore [cfr. punto 12, pag. 5 atto di citazione], ma tutti i grafici e le tabelle, ovvero la base su cui si poggia tutta la discussione, sono stati ottenuti a partire dai risultati prodotti dal , di cui era in possesso perché Pt_1 CP_1
depositati sui computer dell'istituto tedesco al termine della tesi di Laurea Magistrale … la maggior parte delle immagini e tutte le tabelle contenute nell'articolo del trovano esatta corrispondenza CP_1
nella tesi dell'attore. Le restanti poche immagini che non trovano esatta corrispondenza sono o una combinazione di immagini presenti nella tesi o comunque sono immagini prodotte a partire dai risultati del …”; Pt_1 • “il nome dell'attore, che è autore di tutti i risultati prodotti, appare solo nei ringraziamenti … la tesi dell'attore non appare neanche tra le referenze, come invece succedeva per il primo articolo di cui
risulta secondo autore …”; Pt_1
• “ciò che rivendica in questa sede l'autore è la paternità dell'opera, ovvero l'accertamento dell'usurpazione, da parte del convenuto, dei risultati scientifici ottenuti nella tesi di laurea dell'attore che costituiscono il fondamento dell'articolo scientifico pubblicato dal convenuto”.
concludeva chiedendo che fosse accertato il plagio da parte del prof. a Pt_1 CP_1
mezzo dell'articolo del gennaio 2018 con riferimento alla sua tesi di laurea magistrale3; chiedeva che di conseguenza esso venisse indicato in tale articolo quale secondo Pt_1
autore e la tesi di laurea citata nella bibliografia. Infine, a titolo di risarcimento danno non patrimoniale, chiedeva la condanna di al pagamento di euro 5.200,00. CP_1
Si costituiva in giudizio il convenuto deducendo che: Controparte_1
• l'attore, nel semestre in cui aveva svolto attività presso l'Università Karlsruhe
Institute of Technology (KIT), era dipendente dell'ente con la qualifica di ricercatore;
nel medesimo periodo l'attore era stato posto in aspettativa presso il Dipartimento di
Energia del Politecnico di Milano, ai sensi dell'art. 7 L. 30.12.2010 n. 240, con provvedimento del 15 aprile 2015;
• nel semestre in cui l'attore aveva prestato attività presso l'Università Karlsruhe
Institute of Technology (KIT), lo stesso non aveva sviluppato alcun codice di simulazioni scientifiche, avendo esclusivamente partecipato a queste ultime, in quanto rientranti nel campo di ricerca sviluppato dal KIT, sotto la direzione del convenuto, che aveva la responsabilità del gruppo di ricerca;
• i risultati delle ricerche del gruppo di ricerca appartenevano al KIT;
5 • il lavoro monografico di cui l'attore lamentava il plagio era stato realizzato dal convenuto all'esito di approfondimenti della ricerca sui metalli liquidi, anche utilizzando dati numerici ricavati nel semestre in cui l'attore aveva lavorato per l'Università Karlsruhe
Institute of Technology;
dati cui il convenuto aveva accesso per la propria qualifica e che sono presenti negli archivi del KIT e accessibili a qualsiasi dipendente del gruppo;
• tale lavoro era da ritenere autonomo rispetto alla tesi di laurea dell'attore: “egli ha ulteriormente approfondito l'argomento e, utilizzando anche alcuni dati numerici ricavati durante il semestre di cui si parla, a cui il medesimo aveva accesso a motivo della sua qualifica, ha redatto il lavoro monografico a cui il fa riferimento nella sua citazione. Un tale articolo è del tutto autonomo Pt_1
rispetto alla sua tesi di laurea. Le immagini che egli afferma essere uguali a quelle della sua tesi di laurea sono in realtà concettualmente diverse. È solo vero che sono state ricavate sulla base dei dati tecnici presenti negli archivi del KIT, tuttora accessibili a qualsiasi dipendente del gruppo. Le medesime sono comunque il frutto di autonoma elaborazione da parte del prof. che, nel settore, varrà CP_1
ripetere, è un accreditato ricercatore scientifico”.
All'esito della prima udienza venivano richiesti e assegnati i termini di cui all'art.183, co.
6°, c.p.c.. Con la memoria depositata nel giudizio ai sensi dell'art. 183, co. 6°, n. 1 c.p.c.,
l'attore argomentava che lo stesso “… non ha mai affermato di aver sviluppato il codice per le simulazioni scientifiche, ma ha affermato di aver sviluppato il codice che serve per raggiungere l'obiettivo preposto. non ha scritto un codice per fare le simulazioni, ma per processare i risultati delle stesse Pt_1
… Il codice per fare le simulazioni è un codice open-source denominato OpenFOAM. Una volta creata dal la geometria e impostate le condizioni, veniva lanciata la simulazione con il software in Pt_1
parola, il quale risolveva complesse equazioni in maniera automatica. Al termine di ogni simulazione,
OpenFOAM produceva dei file contenenti i risultati. Questo significava che per ogni punto del dominio di calcolo, il software restituiva i valori di velocità, pressione e temperatura del fluido. Quello che ha fatto
è stato di scrivere un codice che importasse questi risultati e che li processasse per ottenere ciò che Pt_1
interessava, o, detto diversamente, dati i risultati prodotti da OpenFOAM, il codice scritto da li Pt_1
manipolava (facendoci operazioni matematiche) al fine di ottenere i risultati che sono poi mostrati nella tesi e nell'articolo”.
6 La causa veniva assunta in riserva sulle istanze istruttorie svolte dalle parti. Con ordinanza pronunciata a scioglimento della riserva, veniva disposto l'interrogatorio formale del convenuto e venivano rigettate le restanti istanze istruttorie. CP_3 4 Dal verbale dell'interrogatorio formale del convenuto in data 21 gennaio 2020 emerge quanto segue.
Sui capitoli ammessi della memoria n. 2) dell'attore il prof. così risponde: CP_1
Vero che , durante il periodo trascorso in Germania, ha scritto un codice in linguaggio Matlab il cui Parte_1 scopo era quello di processare (ovvero analizzare) i risultati delle simulazioni di tipo Les prodotti dal software OpenFoam
Non è vero, non è stato utilizzato il codice OpenFoam perché non era sufficiente per svolgere queste simulazioni e perché sono stati usati dei codici che io ho personalmente creato e messo a disposizione di;
per quanto concerne il codice Matlab ho personalmente fornito a parti intere di questo Pt_1 Pt_1 codice, il cui utilizzo serve a trasformare i risultati delle simulazioni in tabelle e grafici.
Vero che questo codice le è stato consegnato alla fine del lavoro di tesi, assieme alla documentazione scritta dal dott.
contenente una serie di istruzioni su come utilizzarlo, affinché la tesista che sarebbe succeduta a avrebbe Pt_1 Pt_1 potuto farne uso
No, anche questo è falso;
preciso che durante l'attività di ricerca ho messo a disposizione di un Pt_1 computer su cui lavorare di cui ero amministratore, quindi ho monitorato quasi quotidianamente l'avanzamento del lavoro sui codici, lavorandoci anche in prima persona;
la riorganizzazione complessiva del lavoro al termine della ricerca è una prassi comune per consentire la prosecuzione del lavoro da parte di chi viene inserito nel progetto in un momento successivo, senza averne fatto parte in precedenza;
lo sviluppo dei codici è costante e continuo, ne vengono creati sempre nuovi e diversi e progressivamente soppiantano quelli vecchi.
Vero che tutte le immagini prodotte nella tesi di (ad esclusione delle sole Fig.
2.1 e Fig. 2.2) sono il risultato Pt_1 dell'elaborazione di questo codice?
Suppongo che dove non diversamente specificato le immagini provengano dalla elaborazione del codice.
Vero che oltre a nessun altro ha partecipato a simulazioni di tipo LES i cui risultati sono stati inseriti Pt_1 nell'articolo “Hybrid LES/DNS of turbulent forced and aided mixed convection to a liquid metal flowing in a vertical concentric annulus” ?
E' falso, aveva un contratto di tirocinante retribuito che prevedeva lo svolgimento dell'attività Pt_1 sotto la mia supervisione, quindi non ha lavorato da solo, ha sempre eseguito le simulazioni in aderenza alle mie indicazioni, come era peraltro fisiologico in relazione al grado di conoscenze e competenze proprie della sua qualità di tesista.
Vero che i dati numerici inclusi nell'articolo sotto forma di immagini e tabelle sono stati ricavati da e riportati Pt_1 nella tesi secondo la corrispondenza presente al paragrafo 14 dell'atto di citazione?
7 La causa veniva assunta, quindi, in riserva sull'istanza di parte attrice intesa allo svolgimento di una consulenza tecnica per il raffronto del contenuto delle pubblicazioni oggetto di causa: a scioglimento della riserva veniva pronunciata ordinanza con la quale era ritenuta non necessaria l'esecuzione di consulenza tecnica nei termini richiesti dall'attore.
Il Tribunale, inoltre, non ammetteva le altre prove orali richieste dalle parti, poiché relative a circostanze pacifiche e non contestate, generiche, da provare in via documentale, ovvero irrilevanti ai fini della decisione.
Il Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia d'impresa, con sentenza n.
2703/2023, pubblicata il 3 aprile 2023 rigettava le domande attoree e condannava l'attore al pagamento, in favore del convenuto Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite, liquidate in € 2.552,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, contributo unificato, ove dovuto, IVA e CPA, ed anticipazioni documentate, con distrazione a favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
L'iter motivazionale della sentenza impugnata può essere così sintetizzato:
È del tutto falso, preciso che solo alcuni dei dati di partenza ovvero alcune simulazioni Les sono state fatte da , altre simulazioni sono mie e altre anche successive al termine dell'attività di ricerca Pt_1 svolta da . Questi dati grezzi sono stati poi elaborati con codici di elaborazione prodotti da me, in Pt_1 via del tutto autonoma, con linguaggio Phyton, con risultati che hanno formato oggetto di ulteriori elaborazioni personali da parte mia, effettuate con altro linguaggio di programmazione denominato
Latec, pertanto tutti i dati e le interpretazioni contenute nell'articolo sono frutto della mia attività intellettuale.
Vero che i dati prodotti da OpenFoam non sarebbero stati direttamente utilizzabili per poter redigere l'articolo di cui risulta autore singolo senza l'elaborazione effettuata mediante il codice Matlab scritto da CP_1 Pt_1
Anche questo non è vero, richiamo quanto ho già detto con riferimento alle mie elaborazioni personali e preciso che i codici Matlab davano risultati troppo semplici per l'articolo che illustrava i risultati della mia ricerca scientifica;
la ricerca è peraltro proseguita con l'adozione di codici completamente nuovi e diversi rispetto a quelli applicati all'epoca di redazione del predetto articolo, codici generati anche con nuove piattaforme, diverse rispetto a OpenFoam.
8 - preliminarmente, il Tribunale ha precisato che non era stata svolta alcuna domanda per il riconoscimento dei diritti sul codice per processare i risultati di simulazioni scientifiche che l'attore ha dedotto di avere sviluppato;
- il Tribunale ha precisato che oggetto della domanda è il lamentato plagio, da parte del convenuto prof. , dei complessivi risultati scientifici esposti CP_1
nella tesi di laurea presentata dall'attore e la sua mancata menzione, quale autore della relativa ricerca scientifica, nell'articolo scientifico pubblicato dal docente convenuto;
- Ancora, il Tribunale ha specificato che non erano svolte nel giudizio domande relative a diritti di sfruttamento economico;
- con riferimento alla domanda attorea di accertare e dichiarare sussistenti gli estremi di plagio da parte del professor ai danni dell'attore con CP_1
riferimento alla tesi di laurea magistrale di e all'articolo scientifico del Pt_1
professore versato in atti, il Tribunale ha respinto la domanda attorea ritenendo che si trattasse di opere diverse;
- il Tribunale ha argomentato che l'articolo del gennaio 2018 del non era CP_1
una mera riproposizione priva di apporti personali e originali da parte di esso professore della tesi di laurea magistrale dell'attore ed evidenziava che, per Pt_1
stessa ammissione dell'attore, in tale articolo erano sviluppate argomentazioni diverse e più approfondite che, secondo il Tribunale, manifestavano una propria individualità e originalità: precisava il Tribunale che l'attore non lamentava la copiatura integrale della tesi di laurea, ma l'inserimento nell'articolo scientifico pubblicato da di grafici e tabelle analoghi a quelli presenti nella tesi di CP_1
laurea magistrale;
- con riferimento alla forma espressiva dei grafici e delle tabelle, il Tribunale rilevava che tale forma non appariva possedere un connotato di originalità sufficiente per potervi riconoscere un'espressione della personalità di chi li aveva realizzati;
9 - il Tribunale ha poi respinto la domanda ex articolo 96 c.p.c. svolta dal professor
, non ravvisando nella fattispecie gli estremi della malafede o della colpa CP_1
grave.
Il giudizio di secondo grado
Avverso la sentenza del Tribunale, il ha interposto appello, affidato a tre motivi, Pt_1
insistendo altresì per l'ammissione di consulenza tecnica d'ufficio sul seguente quesito:
“1. Accerti il ctu se l'articolo scientifico di cui il prof. risulta autore unico riporta dati contenuti CP_1
nelle tabelle e nelle immagini presenti nella tesi del Dott. secondo quanto evidenziato al paragrafo Pt_1
14 dell'atto di citazione, argomentando su eventuali discordanze;
2. Effettuata l'analisi di cui al punto uno, e accertato che le argomentazioni scientifiche espresse dal prof. nel suo articolo sono da ritenersi frutto di autonoma elaborazione data la sua pluriennale CP_1
esperienza nel settore, stabilisca il ctu se ed in quali termini queste argomentazioni risultino basate sullo studio condotto dal Dott. ; Pt_1
3. Stabilisca il ctu se ed in quale misura lo studio condotto dal Dott. e l'elaborazione dei dati Pt_1
riportati in tabelle e figure contenute nella tesi, siano determinanti ai fini della realizzazione dell'articolo scientifico firmato dal prof. e se tale articolo si sarebbe potuto scrivere in mancanza di questi CP_1
dati”.
Con il primo motivo di appello, l'appellante si duole della parte della sentenza impugnata in cui si è fatto riferimento all'inserimento nell'articolo scientifico pubblicato dal prof. di grafici e tabelle analoghe a quelle della tesi di laurea magistrale. CP_1
L'appellante lamenta che la sentenza è errata, in quanto egli ha inteso contestare l'appropriazione da parte di dell'opera dell'ingegno di carattere creativo in CP_1
ambito scientifico, non dei soli grafici;
specifica l'appellante che la creatività risiede nell'approccio innovativo utilizzato per affrontare un problema di carattere scientifico - vale a dire quello dello studio di termofluidodinamica dei metalli liquidi in geometria anulare ed in convenzione forzata e mista- attraverso simulazioni di tipo “Les”.
L'appellante evidenzia che prima della tesi di esso appellante non aveva mai CP_1
svolto simulazioni di tipo Les, elemento che è riscontrabile dalle pubblicazioni
10 scientifiche prodotte da . L'appellante rimarca, quindi, il proprio approccio CP_1
metodico innovativo.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante si duole della parte della sentenza in cui si dà conto che nell'articolo plagiario del prof. sarebbero state sviluppate CP_1
argomentazioni diverse e più approfondite rispetto alla tesi di laurea. L'appellante lamenta che la sentenza non dà conto di tali argomentazioni diverse e quindi non esplicita in cosa sarebbe originale l'articolo del prof. rispetto alla tesi di laurea. Secondo CP_1
l'appellante, avrebbe dovuto rendere conto, nel suo articolo, che stava facendo CP_1
un approfondimento del lavoro svolto da nel corso della sua tesi di laurea. Pt_1
Con il terzo motivo di appello, l'appellante lamenta la violazione della legge 633/1941.
In particolare, richiama l'articolo 4 della legge sul diritto d'autore evidenziando che i diritti sull'opera originaria -vale a dire la tesi di sono stati violati da , che Pt_1 CP_1
ha incluso il contenuto creativo della tesi in un articolo scientifico senza riconoscere adeguatamente la paternità del lavoro svolto da . Pt_1
appellato, costituendosi ha chiesto preliminarmente la declaratoria di CP_1
inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 345 c.p.c.; nel merito, il rigetto dell'appello e la condanna di ex art. 96 cpc. Pt_1
In specie, l'appellante evidenzia che la domanda è di plagio e rappresenta che l'appellante nel corso del giudizio, fin dal primo grado, non ha allegato alcunché sulla novità creativa della sua laurea e non ha allegato elementi a comprova dell'assenza di differenziazione dell'articolo di esso . Tale profilo sarebbe da considerare nuovo e come tale CP_1
inammissibile in fase di appello.
Quanto alla richiesta di CTU, l'appellante la reputa esplorativa e, soprattutto, volta a supplire le carenze di allegazione in fatto di controparte: “Non solo non ha allegato alcunché sulla novità creativa della sua tesi di laurea, ma non ha nemmeno detto dove e come tale supposto elemento caratterizzante sarebbe stato, in ipotesi, illecitamente riprodotto dal suo presunto usurpatore.
Questa allegazione doveva evidentemente avvenire nel contesto dell'apposita fase processuale e non certo attraverso la richiesta di una Ctu volta a comparare le due opere per rinvenire ed identificare l'eventuale esistenza dei presupposti del denunciato plagio” (cfr. pag. 6 costituzione ). CP_1
11 All'udienza dell'11 ottobre 2023, il nominato Consigliere istruttore fissava davanti a sé ex art. 352 c.p.c. l'udienza del 27 novembre 2024, nella qual sede la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
Motivi della decisione
La decisione della Corte d'Appello di Milano
La Corte ritiene che l'appello spiegato da non sia fondato per le ragioni di Pt_1
seguito espresse.
Preliminarmente, la Corte rileva che non è necessario riaprire la fase istruttoria, ben potendo la causa essere decisa sulla base dei documenti già acquisiti dal Tribunale.
L'istanza istruttoria volta ad espletare consulenza tecnica contabile, così come formulata dall'appellante, non presenta, in effetti, i requisiti necessari per la sua ammissibilità, apparendo meramente esplorativa. Soprattutto, ciò emerge al punto 3 del quesito secondo cui andrebbe demandato al consulente di stabilire “se ed in quale misura lo studio condotto dal Dott. e l'elaborazione dei dati riportati in tabelle e figure contenute nella tesi, siano Pt_1
determinanti ai fini della realizzazione dell'articolo scientifico firmato dal prof. e se tale articolo CP_1
sarebbe potuto essere scritto in mancanza di questi dati”.
Ancora preliminarmente, si osserva che appare infondata l'eccezione di inammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c. sollevata dall'appellato. L'appello risulta formulato nel rispetto dei canoni di specificità prescritti dal codice di rito, ossia in modo tale da consentire una chiara individuazione delle parti della sentenza e della ratio decidendi che l'appellante ha inteso sottoporre al vaglio critico della Corte, in linea con i principi formulati in materia dalla giurisprudenza di legittimità.
Nel merito, i motivi di appello, in essi assorbita l'eccezione d'inammissibilità ex art. 345
c.p.c. svolta dall'appellato, possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi.
Osserva la Corte che era onere di parte attrice (odierna appellante) allegare i fatti principali
a fondamento della domanda svolta.
Tuttavia, nella vicenda in esame, è mancata la specifica allegazione dei fatti che l'appellante ha posto a fondamento delle proprie domande, sicché (come già dianzi
12 rimarcato) una qualsiasi attività di indagine demandata a un consulente d'ufficio avrebbe avuto l'effetto – non consentito – di supplire a tale carenza.
Invero, in principalità, si osserva che sin dal primo grado di giudizio ha affermato Pt_1
che veniva pubblicato un primo articolo, con coautori l'attore e il convenuto, sulla rivista internazionale “Journal of Heat Transfer”; tale “articolo era scritto facendo uso solo di una parte dei risultati prodotti e messi a disposizione dall'attore. Prima della pubblicazione dell'articolo, l'attore e il professor collaboravano leggendo e rileggendo l'articolo alla ricerca di eventuali errori o di CP_1
cambiare frasi poco comprensibili. L'articolo in questione veniva inviato al giornale internazionale
“Journal of Heat Transfer” e pubblicato dopo alcuni mesi. In questo articolo il professor CP_1
appare come primo autore e l'attore appare come secondo autore. Inoltre, la tesi dell'attore viene indicata fra le referenze dell'articolo” (cfr. atto di citazione primo grado pag. 4).
Tuttavia, si osserva che non ha inteso produrre tale prima (rispetto a quella di cui Pt_1
si contesta il plagio) pubblicazione: di talché, difetta un primo significativo e imprescindibile passaggio che si frappone fra la tesi di e la pubblicazione Pt_1
contestata. Non è quindi dato sapere quanto delle risultanze della tesi di laurea fosse stato già trasfuso nel primo articolo e, quindi, ripreso e sviluppato dal solo nel CP_1
secondo.
Secondariamente, lo stesso ha riconosciuto che il contenuto dell'articolo Pt_1
scientifico pubblicato dal convenuto, odierno appellato, nel gennaio 2018 contiene lo sviluppo di considerazioni più ampie di quelle oggetto della tesi di laurea dell'attore:
“Indubbiamente l'articolo contiene considerazioni più approfondite di quanto riportato nella tesi redatta dall'attore (cfr. punto 12, pag. 5 atto di citazione primo grado). Orbene, osserva la Corte che a tal punto non è dato apprezzare in cosa si andrebbe a concretizzare il lamentato plagio.
In conclusione, alla luce delle superiori considerazioni, la sentenza del Tribunale qui appellata deve essere confermata.
Quanto alla richiesta di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. -riproposta da CP_1
anche in questa sede- la Corte non ritiene di ravvisare, nei confronti del , gli Pt_1
13 estremi del dolo e della colpa grave necessari a integrare i presupposti della norma di riferimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte appellante e si liquidano come in dispositivo, in base al d.m. 55/2014, modificato dal d.m. 147/2022, applicati i parametri minimi (tenuto conto dell'unica questione di merito trattata), in relazione al valore della controversia, con esclusione della fase istruttoria che non si è svolta nel giudizio di appello.
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria domanda o eccezione, così dispone:
- respinge l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza Parte_1
del Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia d'impresa, numero 2703, pubblicata il 3 aprile 2023;
- condanna alla rifusione, in favore di delle Parte_1 Controparte_1
ulteriori spese del grado, che liquida in euro 1.984,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge;
- dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'impugnazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 27 novembre 2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Anna Ferrari Domenico Bonaretti
14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Articolo che non era versato in atti da parte attrice. 2 Prodotto da parte attrice fin dal primo grado di giudizio.
4 3 Plagio dell'opera scientifica intitolata “Large Eddy Simulation of Turbulent Forced and Mixed Convection to a
Liquid Metal Flowing in an Annulus”, datata aprile 2017, da parte del Prof. ai danni CP_1 dell'attore, con riferimento alla pubblicazione dell'articolo scientifico intitolato “Hybrid LES/DNS of turbulent forced and aided mixed convection to a liquid metal flowing in a vertical concentric annulus” , datata gennaio
2018, sull'“International Journal of Heat and Mass Transfer” .