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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 24/12/2025, n. 2015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 2015 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2706 / 2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale
“l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”.
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale
nella causa di lavoro promossa da:
, con l'Avv. MAZZIA ROSANNA Parte_1
parte ricorrente
CONTRO
Controparte_1
, contumaci;
[...]
Parte resistente OGGETTO: Altre ipotesi
FATTO E DIRITTO
Con l'atto introduttivo del giudizio, depositato in data 4/08/2020, la ricorrente ha chiamato in giudizio il , Controparte_2
l' Controparte_3 Controparte_4
, lamentando l'erronea attribuzione del punteggio nella graduatoria
[...] definitiva di merito relativa alla procedura selettiva per titoli, indetta con D.D.G.
n. 2200/2019, finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato del personale impegnato per almeno dieci anni, anche non continuativi, nei servizi di pulizia e ausiliari presso istituzioni scolastiche statali.
La ricorrente ha esposto di aver presentato, in data 13/12/2019, domanda di partecipazione alla suddetta procedura (prot. n. 0026329) tramite la piattaforma telematica POLIS, indicando i periodi di servizio prestati in qualità di LSU, tra cui quello dal 25/11/1996 al 31/12/1999, presso l'Istituto Comprensivo di
Montegiordano, nonché ulteriori servizi svolti dal 2001 al 2019 con diverse società appaltatrici. A causa di un malfunzionamento del sistema informatico, tale periodo non risultava acquisito, sicché la ricorrente ripresentava domanda il 19/12/2019 (prot. n. 0033428), inserendo nuovamente i titoli di servizio.
Con decreto del 20/02/2020 (prot. n. 2356), l' approvava la CP_1 graduatoria definitiva, nella quale la ricorrente veniva collocata alla posizione n. 480, con punteggio di 75,25, anziché 87,45 come da titoli effettivamente posseduti. La ricorrente proponeva reclamo il 24/02/2020, chiedendo la rettifica del punteggio e il riconoscimento dei periodi di servizio, ma l'Amministrazione non forniva alcun riscontro né procedeva alla correzione.
Secondo la prospettazione attorea, l'errata valutazione è imputabile al malfunzionamento della piattaforma POLIS e alla mancata verifica da parte dell'Amministrazione, in violazione dei principi di buon andamento, imparzialità
e soccorso istruttorio ex art. 6 L. 241/1990.
La ricorrente ha dedotto che il corretto punteggio di le avrebbe consentito Nu_1 di collocarsi in posizione utile (n. 280) per l'assunzione a tempo indeterminato, considerato che i posti disponibili per la provincia di erano 289; ha adito CP_4
l'intestato Tribunale chiedendo l'accertamento del diritto all'attribuzione del punteggio spettante, la rettifica della graduatoria e il conseguente riposizionamento, con eventuale risarcimento del danno per perdita di chance.
Le parti resistenti, nonostante rituale notifica del ricorso, sono rimaste contumaci.
La causa è stata istruita mediante acquisizione di documenti.
*****
Il ricorso va accolto per i motivi che seguono.
1. È utile premettere che Il D.D.G. n. 2200 del 6 dicembre 2019 (Decreto del
Direttore Generale del ) è un decreto dipartimentale adottato dal CP_5 [...]
con il quale è stata indetta una Controparte_2 specifica procedura selettiva riservata al personale ex–LSU (Lavoratori
Socialmente Utili) impiegati nei servizi di pulizia e ausiliari nelle istituzioni scolastiche statali, al fine della loro assunzione a tempo indeterminato. La procedura selettiva ha ad oggetto personale con almeno dieci anni di servizio (anche non continuativi), compresi gli anni 2018 e 2019, prestato come dipendente a tempo indeterminato di un'impresa aggiudicataria di appalti scolastici. Vengono stabiliti i requisiti di ammissione, le modalità e i termini di presentazione della domanda, i criteri di valutazione dei titoli, le modalità di formulazione delle graduatorie e l'accesso alle successive assunzioni. In sintesi, il D.D.G. n. 2200/2019 ha dato avvio alla chiamata, mediante selezione per titoli, dei lavoratori socialmente utili che vantavano almeno 10 anni di servizio, prevedendo le modalità per la formazione delle graduatorie provinciali utili all'assunzione a tempo indeterminato presso le istituzioni scolastiche.
2. Ebbene, dalla documentazione prodotta emerge che la ricorrente possiede i requisiti previsti dal bando e che l'errata attribuzione del punteggio è imputabile a disfunzioni della piattaforma POLIS e alla mancata verifica da parte dell'Amministrazione, in violazione dei principi di buon andamento, imparzialità
e soccorso istruttorio (art. 6 L. 241/1990).
Il punteggio spettante, calcolato sulla base dei titoli di servizio, è pari a 87,45, punteggio che avrebbe consentito alla ricorrente di collocarsi in posizione utile (n. 280) per l'assunzione, considerato che i posti disponibili per la provincia di erano 289 (avviso sedi disponibili del 20/02/2020). CP_4
Il reclamo del 24/02/2020 presentato dalla ricorrente non ha ricevuto alcun riscontro. Tale omissione dell'Amministrazione competente ha aggravato la posizione della ricorrente, impedendo la tempestiva rettifica della graduatoria.
Nel ricorso introduttivo viene chiaramente evidenziato che l'errore consiste nell'errata valutazione del punteggio e nel mancato computo di alcuni periodi di servizio. In particolare, non è stato considerato per intero il periodo di lavoro svolto dalla ricorrente come ex LSU dal 25/11/1996 al 30/04/2000, non è stato computato regolarmente il punteggio per gli anni di servizio effettivamente prestato dalla ricorrente dal 2000 in poi presso le varie istituzioni scolastiche.
L'Amministrazione ha reiterato gli errori già evidenziati, senza operare verifiche di alcun tipo tra la posizione dei candidati e i dati presenti negli archivi della P.A.
La ricorrente ha chiesto la rettifica del punteggio nella graduatoria definitiva da
75,25 a 87,45 punti, con conseguente riposizionamento.
L'errore è attribuibile ad una mancata acquisizione dei dati da parte della Contr piattaforma POLIS, all'omessa verifica da parte dell' nonché alla violazione del principio di soccorso istruttorio (art. 6 L. 241/1990).
In particolare, la piattaforma POLIS, predisposta dal per la presentazione CP_5 telematica delle domande, prevedeva campi obbligatori e passaggi guidati.
Tuttavia, a causa del sovraccarico del sistema e del flusso elevato di dati, non ha acquisito integralmente le informazioni inserite dalla ricorrente. Nella specie, il periodo di servizio dal 25/11/1996 al 31/12/1999 (LSU) non risultava registrato nella prima domanda, nonostante fosse stato correttamente indicato.
Questo ha determinato un punteggio inferiore. La ricorrente ha dovuto ripresentare la domanda il 19/12/2019 per reinserire i dati mancanti, ma l'Amministrazione non ha effettuato alcuna verifica incrociata con gli archivi, reiterando l'errore nella graduatoria definitiva.
Tale omissione viola il principio di buon andamento e di soccorso istruttorio (art. 6 L. 241/1990), che impone alla P.A. di correggere errori materiali non imputabili al candidato, soprattutto quando i dati sono già in possesso dell'Amministrazione. L'errore tecnico ha impedito il corretto computo del punteggio, causando la collocazione della ricorrente alla posizione n. 480, anziché in fascia utile per l'assunzione.
Pertanto, il punteggio corretto di 87,45 è quello richiesto dalla ricorrente e calcolato sulla base dei titoli di servizio dichiarati, mentre il valore errato di 75,25
è quello effettivamente assegnato.
La giurisprudenza amministrativa e civile ha più volte affermato che l'Amministrazione deve privilegiare il dato sostanziale rispetto a quello meramente formale. Inoltre, il principio del soccorso istruttorio trova applicazione anche nelle procedure concorsuali, specie quando l'errore è imputabile al sistema informatico predisposto dalla P.A.
Occorre interrogarsi sulla natura delle graduatorie provinciali e sull'applicabilità
o meno nella materia in esame del soccorso istruttorio. Le graduatorie provinciali, come noto, non hanno natura concorsuale, essendo prive dell'emanazione di un bando e della valutazione comparativa dei candidati, e si caratterizzano per essere redatte mediante l'inserimento di tutti coloro che sono in possesso dei requisiti prescritti. Ciò, oltre a determinare i noti effetti sul versante giurisdizionale, dimostra che l'assenza dell'esercizio di attività̀ discrezionale in ordine alla relativa gestione impedisce l'individuazione degli altri iscritti quali controinteressati. Con la formazione di dette graduatorie vengono in rilievo atti che l'amministrazione assume esercitando le capacità ed i poteri del privato datore di lavoro, atti di fronte ai quali risultano configurabili soltanto diritti soggettivi. Ed infatti, con esse non viene in rilievo alcuna valutazione discrezionale dell'amministrazione, né vi è una comparazione valutativa fra più concorrenti con formazione di una graduatoria soggetta ad approvazione che individua i vincitori, ma si configura soltanto l'inserimento in un elenco progressivo di tutti i soggetti che risultino in possesso di determinati requisiti, elenco preordinato al conferimento dei posti che dovessero rendersi disponibili nel corso di un determinato arco temporale. Pertanto, le procedure di formazione e gestione delle graduatorie provinciali in oggetto ricadono nel perimetro delle attività svolte esercitando i poteri organizzativi e direttivi del datore di lavoro privato, ex art. 5, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001, con conseguente configurabilità unicamente di diritti soggettivi e, appunto, affermazione della giurisdizione del giudice ordinario. La disciplina di questi diritti soggettivi è pacificamente contenuta nell'atto che definisce e regolamenta i criteri di attribuzione di punteggio, di formazione delle graduatorie e le modalità di partecipazione delle stesse.
L'atto che definisce e regolamenta i criteri di attribuzione del punteggio, la formazione delle graduatorie e le modalità di partecipazione alla procedura in questione è il Decreto Dipartimentale del n. 2200 del 6 Controparte_2 dicembre 2019 (D.D.G. 2200/2019).
Questo decreto: indice la procedura selettiva riservata al personale ex LSU e appalti storici per l'internalizzazione dei servizi di pulizia nelle scuole statali;
stabilisce i requisiti di ammissione (almeno 10 anni di servizio, inclusi 2018 e
2019); regola le modalità di presentazione delle domande (tramite piattaforma
POLIS); definisce i criteri di valutazione dei titoli e le tabelle di punteggio (titoli di servizio, titoli culturali, preferenze e riserve); prevede la formazione delle graduatorie provinciali di merito e le modalità di scorrimento per le assunzioni.
A questo decreto si affianca il D.M. n. 1074/2019, che contiene le tabelle dettagliate per l'attribuzione dei punteggi e le specifiche tecniche di valutazione.
Tali atti sono destinati ad applicarsi in un numero indefinito di casi non preventivamente individuabili. Non è possibile, infatti, individuare a priori i soggetti interessati al relativo inserimento.
Non vi è alcuna ragione ostativa all'applicazione, nella materia de qua, del principio del soccorso istruttorio. È dunque censurabile che l'amministrazione abbia rifiutato di dare corso al reclamo presentato dalla ricorrente il 24/02/2020.
A fronte di tale richiesta è dunque illegittimo il comportamento omissivo dell'Amministrazione, che ha avuto per effetto il mancato riconoscimento di ulteriori 12,20 punti, la cui denegata assegnazione ha comportato l'occupazione di una posizione in graduatoria certamente più sfavorevole. A tal riguardo, è opportuno chiarire che il ricorso a strumenti avanzati di natura telematica per la gestione automatizzata di una notevole mole di domande, istanze o richieste di partecipazione o iscrizione alle graduatorie (ovvero di dati) è di per sé legittimo, ma il relativo sistema occupa certamente una posizione deteriore rispetto al diritto soggettivo vantato dall'aspirante. In altre parole, è illegittimo l'operato dell'amministrazione ove esso si connota per la tutela di regole tecniche di compilamento della domanda, peraltro prive di valore giuridico, e frustri, conseguentemente, i diritti degli aspiranti lavoratori. Ciò è del resto quello che appare essersi verificato nel caso di specie, ove non è in dubbio il possesso dei titoli vantati da parte della ricorrente, peraltro già in possesso dell'amministrazione e comunque già allegati nella medesima domanda di partecipazione. Va dunque scolpito il diritto soggettivo dell'aspirante lavoratrice nel caso in esame, non potendo certamente assicurarsi tutela alla posizione giuridica di un interesse di mero fatto quale quello alla corretta elaborazione dei dati da parte dei sistemi automatizzati. La disparità dei valori in gioco e l'assoluta prevalenza del diritto dell'aspirante lavoratore sono approdi acquisiti all'odierna cultura giuridica. Va pertanto dato seguito all'indirizzo giurisprudenziale per cui, in presenza di competizioni selettive e concorsuali che prevedono la presentazione della domanda con modalità telematiche, la modalità informatica non può impedire all'amministrazione, per un mero tecnicismo informatico, di considerare il titolo, specie ove effettivamente sussistente, ed indicato nella medesima procedura. Conseguentemente, è illegittima un'esclusione o un'assegnazione di punteggio inferiore a quello spettante, basata non su elementi sostanziali, quali la mancanza di requisiti di partecipazione o l'oggettiva tardività̀ della domanda, ma solo su circostanze formali imposte dal sistema informatico. A concludere in senso opposto si colliderebbe, infatti, con i principi di imparzialità, trasparenza, semplificazione, partecipazione, uguaglianza e non discriminazione, nonché con i più generali principi di ragionevolezza e proporzionalità. La rettifica del punteggio su istanza dell'interessata e previo confronto con i dati in possesso delle Amministrazioni competenti sarebbe dovuta avvenire, quindi, sulla scorta del generale obbligo del c.d. soccorso istruttorio. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), della L. n. 241/1990 la pubblica amministrazione deve concedere il soccorso istruttorio, volto alla rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete. Nella specie, con esso, si sarebbe data salvezza agli elementi di fatto, incontestati e già a conoscenza della p.a. L'esito del soccorso istruttorio avrebbe assegnato alla ricorrente l'assegnazione di ulteriori 12,20 punti.
Va dunque riconosciuto il diritto della ricorrente, previa disapplicazione dei provvedimenti, quali il decreto del Direttore Generale prot. n. 2356 del
20/02/2020, nella parte in cui approva la graduatoria provinciale di merito con il punteggio errato (75,25) attribuito alla ricorrente, della graduatoria definitiva della Provincia di , allegata al suddetto decreto, limitatamente alla CP_4 posizione della ricorrente, nonché eventuali atti consequenziali (es. convocazioni basate sulla graduatoria errata) che impediscono l'assunzione in posizione utile ed ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale anche non conosciuto, in quanto illegittimi, ad essere inserita in graduatoria nella posizione e secondo il punteggio spettante e maturato di punti 87,45, e per l'effetto di adottare tutti i provvedimenti conseguenti.
Nel caso di specie, l'Amministrazione competente, l' Controparte_3
, organo che ha approvato la graduatoria provinciale di merito con
[...] il decreto prot. n. 2356 del 20/02/2020 e che gestisce le procedure di internalizzazione dei servizi per la provincia di , dovrà rettificare la CP_4 graduatoria provinciale inserendo la ricorrente nella posizione spettante in base al punteggio corretto e adottare tutti i provvedimenti conseguenti.
3. Relativamente alla richiesta di risarcimento del danno da perdita di chance, va precisato che tale danno presuppone, secondo la giurisprudenza consolidata, la dimostrazione di una probabilità concreta e attuale di conseguire il risultato utile, non una mera aspettativa ipotetica.
Nel caso di specie, la ricorrente ha allegato che, con il punteggio corretto di
87,45, si sarebbe collocata in posizione utile per l'assunzione. Tuttavia, non è stata fornita prova rigorosa della certezza o dell'elevata probabilità di assunzione, limitandosi a dedurre la posizione stimata in graduatoria senza dimostrare il numero effettivo di contratti stipulati, le modalità di scorrimento e le eventuali rinunce dei candidati. La graduatoria provinciale, pur indicando i posti disponibili, non consente di affermare con assoluta certezza che la ricorrente sarebbe stata convocata e avrebbe stipulato il contratto, trattandosi di procedura soggetta a variabili (es. preferenze di sede, rinunce, riserve di legge). La chance prospettata rimane ipotetica, non provata in termini di probabilità qualificata, come richiesto dalla giurisprudenza per la risarcibilità.
Pertanto, il danno da perdita di chance non può essere riconosciuto, difettando la prova del nesso causale tra l'errore di punteggio e la mancata assunzione.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso relativamente alla richiesta di attribuzione del punteggio corretto.
4. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Anna CAPUTO - in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- Accerta e dichiara il diritto della ricorrente all'attribuzione del punteggio di
87,45 nella graduatoria definitiva di merito della procedura selettiva di cui al
D.D.G. n. 2200/2019;
- ordina all' di rettificare la graduatoria Controparte_3 provinciale di , inserendo la ricorrente nella posizione spettante in base CP_4 al punteggio corretto e, per l'effetto, di adottare tutti i provvedimenti conseguenti;
- condanna il , l' e l' , in solido, CP_5 CP_1 Controparte_4 al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in
€ 3.000,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A., come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
RA LU - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021
Castrovillari, 19/12/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale
“l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”.
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale
nella causa di lavoro promossa da:
, con l'Avv. MAZZIA ROSANNA Parte_1
parte ricorrente
CONTRO
Controparte_1
, contumaci;
[...]
Parte resistente OGGETTO: Altre ipotesi
FATTO E DIRITTO
Con l'atto introduttivo del giudizio, depositato in data 4/08/2020, la ricorrente ha chiamato in giudizio il , Controparte_2
l' Controparte_3 Controparte_4
, lamentando l'erronea attribuzione del punteggio nella graduatoria
[...] definitiva di merito relativa alla procedura selettiva per titoli, indetta con D.D.G.
n. 2200/2019, finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato del personale impegnato per almeno dieci anni, anche non continuativi, nei servizi di pulizia e ausiliari presso istituzioni scolastiche statali.
La ricorrente ha esposto di aver presentato, in data 13/12/2019, domanda di partecipazione alla suddetta procedura (prot. n. 0026329) tramite la piattaforma telematica POLIS, indicando i periodi di servizio prestati in qualità di LSU, tra cui quello dal 25/11/1996 al 31/12/1999, presso l'Istituto Comprensivo di
Montegiordano, nonché ulteriori servizi svolti dal 2001 al 2019 con diverse società appaltatrici. A causa di un malfunzionamento del sistema informatico, tale periodo non risultava acquisito, sicché la ricorrente ripresentava domanda il 19/12/2019 (prot. n. 0033428), inserendo nuovamente i titoli di servizio.
Con decreto del 20/02/2020 (prot. n. 2356), l' approvava la CP_1 graduatoria definitiva, nella quale la ricorrente veniva collocata alla posizione n. 480, con punteggio di 75,25, anziché 87,45 come da titoli effettivamente posseduti. La ricorrente proponeva reclamo il 24/02/2020, chiedendo la rettifica del punteggio e il riconoscimento dei periodi di servizio, ma l'Amministrazione non forniva alcun riscontro né procedeva alla correzione.
Secondo la prospettazione attorea, l'errata valutazione è imputabile al malfunzionamento della piattaforma POLIS e alla mancata verifica da parte dell'Amministrazione, in violazione dei principi di buon andamento, imparzialità
e soccorso istruttorio ex art. 6 L. 241/1990.
La ricorrente ha dedotto che il corretto punteggio di le avrebbe consentito Nu_1 di collocarsi in posizione utile (n. 280) per l'assunzione a tempo indeterminato, considerato che i posti disponibili per la provincia di erano 289; ha adito CP_4
l'intestato Tribunale chiedendo l'accertamento del diritto all'attribuzione del punteggio spettante, la rettifica della graduatoria e il conseguente riposizionamento, con eventuale risarcimento del danno per perdita di chance.
Le parti resistenti, nonostante rituale notifica del ricorso, sono rimaste contumaci.
La causa è stata istruita mediante acquisizione di documenti.
*****
Il ricorso va accolto per i motivi che seguono.
1. È utile premettere che Il D.D.G. n. 2200 del 6 dicembre 2019 (Decreto del
Direttore Generale del ) è un decreto dipartimentale adottato dal CP_5 [...]
con il quale è stata indetta una Controparte_2 specifica procedura selettiva riservata al personale ex–LSU (Lavoratori
Socialmente Utili) impiegati nei servizi di pulizia e ausiliari nelle istituzioni scolastiche statali, al fine della loro assunzione a tempo indeterminato. La procedura selettiva ha ad oggetto personale con almeno dieci anni di servizio (anche non continuativi), compresi gli anni 2018 e 2019, prestato come dipendente a tempo indeterminato di un'impresa aggiudicataria di appalti scolastici. Vengono stabiliti i requisiti di ammissione, le modalità e i termini di presentazione della domanda, i criteri di valutazione dei titoli, le modalità di formulazione delle graduatorie e l'accesso alle successive assunzioni. In sintesi, il D.D.G. n. 2200/2019 ha dato avvio alla chiamata, mediante selezione per titoli, dei lavoratori socialmente utili che vantavano almeno 10 anni di servizio, prevedendo le modalità per la formazione delle graduatorie provinciali utili all'assunzione a tempo indeterminato presso le istituzioni scolastiche.
2. Ebbene, dalla documentazione prodotta emerge che la ricorrente possiede i requisiti previsti dal bando e che l'errata attribuzione del punteggio è imputabile a disfunzioni della piattaforma POLIS e alla mancata verifica da parte dell'Amministrazione, in violazione dei principi di buon andamento, imparzialità
e soccorso istruttorio (art. 6 L. 241/1990).
Il punteggio spettante, calcolato sulla base dei titoli di servizio, è pari a 87,45, punteggio che avrebbe consentito alla ricorrente di collocarsi in posizione utile (n. 280) per l'assunzione, considerato che i posti disponibili per la provincia di erano 289 (avviso sedi disponibili del 20/02/2020). CP_4
Il reclamo del 24/02/2020 presentato dalla ricorrente non ha ricevuto alcun riscontro. Tale omissione dell'Amministrazione competente ha aggravato la posizione della ricorrente, impedendo la tempestiva rettifica della graduatoria.
Nel ricorso introduttivo viene chiaramente evidenziato che l'errore consiste nell'errata valutazione del punteggio e nel mancato computo di alcuni periodi di servizio. In particolare, non è stato considerato per intero il periodo di lavoro svolto dalla ricorrente come ex LSU dal 25/11/1996 al 30/04/2000, non è stato computato regolarmente il punteggio per gli anni di servizio effettivamente prestato dalla ricorrente dal 2000 in poi presso le varie istituzioni scolastiche.
L'Amministrazione ha reiterato gli errori già evidenziati, senza operare verifiche di alcun tipo tra la posizione dei candidati e i dati presenti negli archivi della P.A.
La ricorrente ha chiesto la rettifica del punteggio nella graduatoria definitiva da
75,25 a 87,45 punti, con conseguente riposizionamento.
L'errore è attribuibile ad una mancata acquisizione dei dati da parte della Contr piattaforma POLIS, all'omessa verifica da parte dell' nonché alla violazione del principio di soccorso istruttorio (art. 6 L. 241/1990).
In particolare, la piattaforma POLIS, predisposta dal per la presentazione CP_5 telematica delle domande, prevedeva campi obbligatori e passaggi guidati.
Tuttavia, a causa del sovraccarico del sistema e del flusso elevato di dati, non ha acquisito integralmente le informazioni inserite dalla ricorrente. Nella specie, il periodo di servizio dal 25/11/1996 al 31/12/1999 (LSU) non risultava registrato nella prima domanda, nonostante fosse stato correttamente indicato.
Questo ha determinato un punteggio inferiore. La ricorrente ha dovuto ripresentare la domanda il 19/12/2019 per reinserire i dati mancanti, ma l'Amministrazione non ha effettuato alcuna verifica incrociata con gli archivi, reiterando l'errore nella graduatoria definitiva.
Tale omissione viola il principio di buon andamento e di soccorso istruttorio (art. 6 L. 241/1990), che impone alla P.A. di correggere errori materiali non imputabili al candidato, soprattutto quando i dati sono già in possesso dell'Amministrazione. L'errore tecnico ha impedito il corretto computo del punteggio, causando la collocazione della ricorrente alla posizione n. 480, anziché in fascia utile per l'assunzione.
Pertanto, il punteggio corretto di 87,45 è quello richiesto dalla ricorrente e calcolato sulla base dei titoli di servizio dichiarati, mentre il valore errato di 75,25
è quello effettivamente assegnato.
La giurisprudenza amministrativa e civile ha più volte affermato che l'Amministrazione deve privilegiare il dato sostanziale rispetto a quello meramente formale. Inoltre, il principio del soccorso istruttorio trova applicazione anche nelle procedure concorsuali, specie quando l'errore è imputabile al sistema informatico predisposto dalla P.A.
Occorre interrogarsi sulla natura delle graduatorie provinciali e sull'applicabilità
o meno nella materia in esame del soccorso istruttorio. Le graduatorie provinciali, come noto, non hanno natura concorsuale, essendo prive dell'emanazione di un bando e della valutazione comparativa dei candidati, e si caratterizzano per essere redatte mediante l'inserimento di tutti coloro che sono in possesso dei requisiti prescritti. Ciò, oltre a determinare i noti effetti sul versante giurisdizionale, dimostra che l'assenza dell'esercizio di attività̀ discrezionale in ordine alla relativa gestione impedisce l'individuazione degli altri iscritti quali controinteressati. Con la formazione di dette graduatorie vengono in rilievo atti che l'amministrazione assume esercitando le capacità ed i poteri del privato datore di lavoro, atti di fronte ai quali risultano configurabili soltanto diritti soggettivi. Ed infatti, con esse non viene in rilievo alcuna valutazione discrezionale dell'amministrazione, né vi è una comparazione valutativa fra più concorrenti con formazione di una graduatoria soggetta ad approvazione che individua i vincitori, ma si configura soltanto l'inserimento in un elenco progressivo di tutti i soggetti che risultino in possesso di determinati requisiti, elenco preordinato al conferimento dei posti che dovessero rendersi disponibili nel corso di un determinato arco temporale. Pertanto, le procedure di formazione e gestione delle graduatorie provinciali in oggetto ricadono nel perimetro delle attività svolte esercitando i poteri organizzativi e direttivi del datore di lavoro privato, ex art. 5, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001, con conseguente configurabilità unicamente di diritti soggettivi e, appunto, affermazione della giurisdizione del giudice ordinario. La disciplina di questi diritti soggettivi è pacificamente contenuta nell'atto che definisce e regolamenta i criteri di attribuzione di punteggio, di formazione delle graduatorie e le modalità di partecipazione delle stesse.
L'atto che definisce e regolamenta i criteri di attribuzione del punteggio, la formazione delle graduatorie e le modalità di partecipazione alla procedura in questione è il Decreto Dipartimentale del n. 2200 del 6 Controparte_2 dicembre 2019 (D.D.G. 2200/2019).
Questo decreto: indice la procedura selettiva riservata al personale ex LSU e appalti storici per l'internalizzazione dei servizi di pulizia nelle scuole statali;
stabilisce i requisiti di ammissione (almeno 10 anni di servizio, inclusi 2018 e
2019); regola le modalità di presentazione delle domande (tramite piattaforma
POLIS); definisce i criteri di valutazione dei titoli e le tabelle di punteggio (titoli di servizio, titoli culturali, preferenze e riserve); prevede la formazione delle graduatorie provinciali di merito e le modalità di scorrimento per le assunzioni.
A questo decreto si affianca il D.M. n. 1074/2019, che contiene le tabelle dettagliate per l'attribuzione dei punteggi e le specifiche tecniche di valutazione.
Tali atti sono destinati ad applicarsi in un numero indefinito di casi non preventivamente individuabili. Non è possibile, infatti, individuare a priori i soggetti interessati al relativo inserimento.
Non vi è alcuna ragione ostativa all'applicazione, nella materia de qua, del principio del soccorso istruttorio. È dunque censurabile che l'amministrazione abbia rifiutato di dare corso al reclamo presentato dalla ricorrente il 24/02/2020.
A fronte di tale richiesta è dunque illegittimo il comportamento omissivo dell'Amministrazione, che ha avuto per effetto il mancato riconoscimento di ulteriori 12,20 punti, la cui denegata assegnazione ha comportato l'occupazione di una posizione in graduatoria certamente più sfavorevole. A tal riguardo, è opportuno chiarire che il ricorso a strumenti avanzati di natura telematica per la gestione automatizzata di una notevole mole di domande, istanze o richieste di partecipazione o iscrizione alle graduatorie (ovvero di dati) è di per sé legittimo, ma il relativo sistema occupa certamente una posizione deteriore rispetto al diritto soggettivo vantato dall'aspirante. In altre parole, è illegittimo l'operato dell'amministrazione ove esso si connota per la tutela di regole tecniche di compilamento della domanda, peraltro prive di valore giuridico, e frustri, conseguentemente, i diritti degli aspiranti lavoratori. Ciò è del resto quello che appare essersi verificato nel caso di specie, ove non è in dubbio il possesso dei titoli vantati da parte della ricorrente, peraltro già in possesso dell'amministrazione e comunque già allegati nella medesima domanda di partecipazione. Va dunque scolpito il diritto soggettivo dell'aspirante lavoratrice nel caso in esame, non potendo certamente assicurarsi tutela alla posizione giuridica di un interesse di mero fatto quale quello alla corretta elaborazione dei dati da parte dei sistemi automatizzati. La disparità dei valori in gioco e l'assoluta prevalenza del diritto dell'aspirante lavoratore sono approdi acquisiti all'odierna cultura giuridica. Va pertanto dato seguito all'indirizzo giurisprudenziale per cui, in presenza di competizioni selettive e concorsuali che prevedono la presentazione della domanda con modalità telematiche, la modalità informatica non può impedire all'amministrazione, per un mero tecnicismo informatico, di considerare il titolo, specie ove effettivamente sussistente, ed indicato nella medesima procedura. Conseguentemente, è illegittima un'esclusione o un'assegnazione di punteggio inferiore a quello spettante, basata non su elementi sostanziali, quali la mancanza di requisiti di partecipazione o l'oggettiva tardività̀ della domanda, ma solo su circostanze formali imposte dal sistema informatico. A concludere in senso opposto si colliderebbe, infatti, con i principi di imparzialità, trasparenza, semplificazione, partecipazione, uguaglianza e non discriminazione, nonché con i più generali principi di ragionevolezza e proporzionalità. La rettifica del punteggio su istanza dell'interessata e previo confronto con i dati in possesso delle Amministrazioni competenti sarebbe dovuta avvenire, quindi, sulla scorta del generale obbligo del c.d. soccorso istruttorio. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), della L. n. 241/1990 la pubblica amministrazione deve concedere il soccorso istruttorio, volto alla rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete. Nella specie, con esso, si sarebbe data salvezza agli elementi di fatto, incontestati e già a conoscenza della p.a. L'esito del soccorso istruttorio avrebbe assegnato alla ricorrente l'assegnazione di ulteriori 12,20 punti.
Va dunque riconosciuto il diritto della ricorrente, previa disapplicazione dei provvedimenti, quali il decreto del Direttore Generale prot. n. 2356 del
20/02/2020, nella parte in cui approva la graduatoria provinciale di merito con il punteggio errato (75,25) attribuito alla ricorrente, della graduatoria definitiva della Provincia di , allegata al suddetto decreto, limitatamente alla CP_4 posizione della ricorrente, nonché eventuali atti consequenziali (es. convocazioni basate sulla graduatoria errata) che impediscono l'assunzione in posizione utile ed ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale anche non conosciuto, in quanto illegittimi, ad essere inserita in graduatoria nella posizione e secondo il punteggio spettante e maturato di punti 87,45, e per l'effetto di adottare tutti i provvedimenti conseguenti.
Nel caso di specie, l'Amministrazione competente, l' Controparte_3
, organo che ha approvato la graduatoria provinciale di merito con
[...] il decreto prot. n. 2356 del 20/02/2020 e che gestisce le procedure di internalizzazione dei servizi per la provincia di , dovrà rettificare la CP_4 graduatoria provinciale inserendo la ricorrente nella posizione spettante in base al punteggio corretto e adottare tutti i provvedimenti conseguenti.
3. Relativamente alla richiesta di risarcimento del danno da perdita di chance, va precisato che tale danno presuppone, secondo la giurisprudenza consolidata, la dimostrazione di una probabilità concreta e attuale di conseguire il risultato utile, non una mera aspettativa ipotetica.
Nel caso di specie, la ricorrente ha allegato che, con il punteggio corretto di
87,45, si sarebbe collocata in posizione utile per l'assunzione. Tuttavia, non è stata fornita prova rigorosa della certezza o dell'elevata probabilità di assunzione, limitandosi a dedurre la posizione stimata in graduatoria senza dimostrare il numero effettivo di contratti stipulati, le modalità di scorrimento e le eventuali rinunce dei candidati. La graduatoria provinciale, pur indicando i posti disponibili, non consente di affermare con assoluta certezza che la ricorrente sarebbe stata convocata e avrebbe stipulato il contratto, trattandosi di procedura soggetta a variabili (es. preferenze di sede, rinunce, riserve di legge). La chance prospettata rimane ipotetica, non provata in termini di probabilità qualificata, come richiesto dalla giurisprudenza per la risarcibilità.
Pertanto, il danno da perdita di chance non può essere riconosciuto, difettando la prova del nesso causale tra l'errore di punteggio e la mancata assunzione.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso relativamente alla richiesta di attribuzione del punteggio corretto.
4. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Anna CAPUTO - in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- Accerta e dichiara il diritto della ricorrente all'attribuzione del punteggio di
87,45 nella graduatoria definitiva di merito della procedura selettiva di cui al
D.D.G. n. 2200/2019;
- ordina all' di rettificare la graduatoria Controparte_3 provinciale di , inserendo la ricorrente nella posizione spettante in base CP_4 al punteggio corretto e, per l'effetto, di adottare tutti i provvedimenti conseguenti;
- condanna il , l' e l' , in solido, CP_5 CP_1 Controparte_4 al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in
€ 3.000,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A., come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
RA LU - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021
Castrovillari, 19/12/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO