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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 09/12/2024, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA N.
Repubblica Italiana IV.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente rel.
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Giudice
Dott. Lorenzo Azzi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 09/07/2024, da
1) , Parte_1
nato in [...], il [...],
cittadino Italiano, cod. fisc. , C.F._1
residente a [...]
con l'Avv. Tiziana Favaro
e
2) Parte_2
nata a [...], il [...],
cittadina Italiana, cod. fisc. , C.F._2 residente a [...],
con l'Avv. Mariabruna Marzorati
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile, in data 21 giugno 2007 ad Agadir, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Erba,
(anno 2007, al n.17 parte II serie C) optando per il regime di separazione dei beni,
- con i seguenti figli Per_1
- , nata a [...] il [...], cod. fisc. ; Per_2 C.F._3
- nato a [...] il [...], cod. fisc. CP_1 C.F._4
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 09/07/2024, hanno richiesto pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) pronunciare la separazione dei coniugi e ordinando la trascrizione nel Parte_1 Parte_2
registro dello stato civile competente;
Per_ 2) i figli e vengono affidati ad entrambi i genitori e collocati presso la madre. CP_1
Il padre potrà vederli e tenerli con sé secondo il seguente calendario:
a) a fine settimana alternati, il padre terrà dal venerdì alle ore 19.30 sino alla domenica CP_1
Per_ alle ore 21.00; starà con il padre senza pernotti, il venerdì dalle ore 19.30 sino alle ore 22.00; il sabato dalle 10,00 alle 21,00 e la domenica - con esclusione della scuola islamica - dalle 14,00 alle 21,00, quanto la riaccompagnerà dalla madre.
Per_ Dal compimento dei 14 anni e, tenuto nella dovuta considerazione il suo desiderio di stare con il padre,
starà col padre nei fine settimana alternati come il fratello e precisamente dal venerdì alle ore 19.30 sino alla domenica alle ore 21.00.
Nella settimana in cui il padre non avrà i figli, con sé nel fine settimana, vedrà anche nella CP_1
giornata di mercoledì dalle ore 19.30 alle ore 21.30, orario in cui lo riaccompagnerà dalla madre.
b) I giorni di Natale e Pasqua saranno trascorsi dai figli sempre con la madre, mentre la festa del Ramadan
e del sempre col padre. CP_2 c) Nel periodo natalizio i figli trascorreranno in via alternativa con ciascuno dei genitori, dall'inizio delle vacanze scolastiche al 30 dicembre oppure dal 30 dicembre alla ripresa della scuola, così di seguito
Per_ alternativamente di anno in anno fatto salvo quanto al b) e per quanto riguarda , non prima del compimento dei 14 anni e tenuto nella dovuta considerazione il suo desiderio di stare con il padre.
Le festività pasquali saranno passate dai figli alternativamente con il padre o con la madre, fatto salvo quanto al punto b). e tenuto nella dovuta considerazione il suo desiderio di stare con il padre,
c) Durante le vacanze estive, il padre terrà con sé i figli per un periodo di quindici giorni consecutivi,
previo accordo con la IG.ra (il periodo preciso dovrà essere comunicato alla madre entro il 30 aprile Parte_2
Per_ di ciascun anno). Per quanto riguarda , non prima del compimento dei 14 anni e tenuto nella dovuta considerazione il suo desiderio di stare con il padre.
d) Sino al compimento dei 14 anni resta confermato che anche nei periodi di vacanze Natalizie, Pasquali
Per_ ed estive non pernotterà con il padre e la frequentazione seguirà la modalità ordinaria.
3) La casa coniugale resta al marito con gli arredi e la RA si trasferisce con i figli in una diversa Parte_2
abitazione vicina a quella famigliare, asportando solo beni ed effetti personali
4) La moglie si impegna a trasferire altrove la propria residenza anagrafica, con i figli e il proprio recapito professionale, i quali attualmente sono presso la casa coniugale, ritirando tutti gli effetti personali e gli oggetti di sua esclusiva proprietà, i materiali di lavoro, gli strumenti informatici e le apparecchiature che sono ivi presenti al fine dell'esercizio della professione, non appena avrà reperito una idonea sistemazione.
5) Il IG. si impegna ad informarla tempestivamente di eventuali comunicazioni o lettere indirizzate Pt_1
alla RA che dovessero giungere presso l'indirizzo della casa coniugale. Parte_2
6) Il IG. si impegna a versare alla moglie l'assegno mensile di € 250,00 (duecentocinquanta/00) a Pt_1
Per_ titolo di contributo per il mantenimento dei due figli e da corrispondersi in via CP_1
anticipata, entro il giorno cinque di ogni mese e da rivalutarsi automaticamente di anno in anno secondo gli indici ISTAT-costo vita.
Tale mantenimento verrà corrisposto dal marito ciò fino all'ingresso dei figli nel mondo del lavoro e/o al raggiungimento della loro indipendenza economica
7) L'assegno unico per i figli sarà percepito al 100% dalla madre.
8) Il marito si impegna a rimborsare alla RA €.3000 pagati per l'acquisto della macchina in uso Parte_2
al sig. , in 30 rate mensili di €.100,00 a fronte dell'intestazione dell'autovettura al sig. , prevista Pt_1 Pt_1
negli accordi separativi. La RA in questa sede trasferisce al sig. , che accetta, la propria quota di Parte_2 Parte_1
comproprietà tra i coniugi dell'autovettura, TG. FP 227 JF – n. identificativo CP_3
con il riconoscimento del beneficio di esenzione fiscale per il trasferimento in sede di CodiceFiscale_5
separazione.
9) Le spese straordinarie saranno suddivise nel seguente modo: il signor verserà il 20%, mentre alla Pt_1
sig.ra verserà l'80% delle spese straordinarie dei figli individuate secondo il Protocollo del Tribunale Parte_2
di Como, che deve intendersi qui interamente trascritto;
10) Le parti non avanzeranno pretese economiche reciproche di mantenimento.
11) Spese compensate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi:
nato in [...], il [...], Parte_1
cittadino Italiano, cod. fisc. , C.F._1 residente a [...]
e
Parte_2
nata a [...], il [...],
cittadina Italiana, cod. fisc. , C.F._2
residente a [...],
che hanno contratto matrimonio in data in data 21 giugno 2007 ad Agadir, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Erba (anno 2007, al n.17 parte II, serie C),
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse,
come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Erba dove l'atto è stato trascritto perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge
Così deciso in COMO, il 4.12.2024
Il Presidente rel.
Dott.ssa Barbara Cao
Repubblica Italiana IV.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente rel.
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Giudice
Dott. Lorenzo Azzi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 09/07/2024, da
1) , Parte_1
nato in [...], il [...],
cittadino Italiano, cod. fisc. , C.F._1
residente a [...]
con l'Avv. Tiziana Favaro
e
2) Parte_2
nata a [...], il [...],
cittadina Italiana, cod. fisc. , C.F._2 residente a [...],
con l'Avv. Mariabruna Marzorati
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile, in data 21 giugno 2007 ad Agadir, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Erba,
(anno 2007, al n.17 parte II serie C) optando per il regime di separazione dei beni,
- con i seguenti figli Per_1
- , nata a [...] il [...], cod. fisc. ; Per_2 C.F._3
- nato a [...] il [...], cod. fisc. CP_1 C.F._4
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 09/07/2024, hanno richiesto pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) pronunciare la separazione dei coniugi e ordinando la trascrizione nel Parte_1 Parte_2
registro dello stato civile competente;
Per_ 2) i figli e vengono affidati ad entrambi i genitori e collocati presso la madre. CP_1
Il padre potrà vederli e tenerli con sé secondo il seguente calendario:
a) a fine settimana alternati, il padre terrà dal venerdì alle ore 19.30 sino alla domenica CP_1
Per_ alle ore 21.00; starà con il padre senza pernotti, il venerdì dalle ore 19.30 sino alle ore 22.00; il sabato dalle 10,00 alle 21,00 e la domenica - con esclusione della scuola islamica - dalle 14,00 alle 21,00, quanto la riaccompagnerà dalla madre.
Per_ Dal compimento dei 14 anni e, tenuto nella dovuta considerazione il suo desiderio di stare con il padre,
starà col padre nei fine settimana alternati come il fratello e precisamente dal venerdì alle ore 19.30 sino alla domenica alle ore 21.00.
Nella settimana in cui il padre non avrà i figli, con sé nel fine settimana, vedrà anche nella CP_1
giornata di mercoledì dalle ore 19.30 alle ore 21.30, orario in cui lo riaccompagnerà dalla madre.
b) I giorni di Natale e Pasqua saranno trascorsi dai figli sempre con la madre, mentre la festa del Ramadan
e del sempre col padre. CP_2 c) Nel periodo natalizio i figli trascorreranno in via alternativa con ciascuno dei genitori, dall'inizio delle vacanze scolastiche al 30 dicembre oppure dal 30 dicembre alla ripresa della scuola, così di seguito
Per_ alternativamente di anno in anno fatto salvo quanto al b) e per quanto riguarda , non prima del compimento dei 14 anni e tenuto nella dovuta considerazione il suo desiderio di stare con il padre.
Le festività pasquali saranno passate dai figli alternativamente con il padre o con la madre, fatto salvo quanto al punto b). e tenuto nella dovuta considerazione il suo desiderio di stare con il padre,
c) Durante le vacanze estive, il padre terrà con sé i figli per un periodo di quindici giorni consecutivi,
previo accordo con la IG.ra (il periodo preciso dovrà essere comunicato alla madre entro il 30 aprile Parte_2
Per_ di ciascun anno). Per quanto riguarda , non prima del compimento dei 14 anni e tenuto nella dovuta considerazione il suo desiderio di stare con il padre.
d) Sino al compimento dei 14 anni resta confermato che anche nei periodi di vacanze Natalizie, Pasquali
Per_ ed estive non pernotterà con il padre e la frequentazione seguirà la modalità ordinaria.
3) La casa coniugale resta al marito con gli arredi e la RA si trasferisce con i figli in una diversa Parte_2
abitazione vicina a quella famigliare, asportando solo beni ed effetti personali
4) La moglie si impegna a trasferire altrove la propria residenza anagrafica, con i figli e il proprio recapito professionale, i quali attualmente sono presso la casa coniugale, ritirando tutti gli effetti personali e gli oggetti di sua esclusiva proprietà, i materiali di lavoro, gli strumenti informatici e le apparecchiature che sono ivi presenti al fine dell'esercizio della professione, non appena avrà reperito una idonea sistemazione.
5) Il IG. si impegna ad informarla tempestivamente di eventuali comunicazioni o lettere indirizzate Pt_1
alla RA che dovessero giungere presso l'indirizzo della casa coniugale. Parte_2
6) Il IG. si impegna a versare alla moglie l'assegno mensile di € 250,00 (duecentocinquanta/00) a Pt_1
Per_ titolo di contributo per il mantenimento dei due figli e da corrispondersi in via CP_1
anticipata, entro il giorno cinque di ogni mese e da rivalutarsi automaticamente di anno in anno secondo gli indici ISTAT-costo vita.
Tale mantenimento verrà corrisposto dal marito ciò fino all'ingresso dei figli nel mondo del lavoro e/o al raggiungimento della loro indipendenza economica
7) L'assegno unico per i figli sarà percepito al 100% dalla madre.
8) Il marito si impegna a rimborsare alla RA €.3000 pagati per l'acquisto della macchina in uso Parte_2
al sig. , in 30 rate mensili di €.100,00 a fronte dell'intestazione dell'autovettura al sig. , prevista Pt_1 Pt_1
negli accordi separativi. La RA in questa sede trasferisce al sig. , che accetta, la propria quota di Parte_2 Parte_1
comproprietà tra i coniugi dell'autovettura, TG. FP 227 JF – n. identificativo CP_3
con il riconoscimento del beneficio di esenzione fiscale per il trasferimento in sede di CodiceFiscale_5
separazione.
9) Le spese straordinarie saranno suddivise nel seguente modo: il signor verserà il 20%, mentre alla Pt_1
sig.ra verserà l'80% delle spese straordinarie dei figli individuate secondo il Protocollo del Tribunale Parte_2
di Como, che deve intendersi qui interamente trascritto;
10) Le parti non avanzeranno pretese economiche reciproche di mantenimento.
11) Spese compensate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi:
nato in [...], il [...], Parte_1
cittadino Italiano, cod. fisc. , C.F._1 residente a [...]
e
Parte_2
nata a [...], il [...],
cittadina Italiana, cod. fisc. , C.F._2
residente a [...],
che hanno contratto matrimonio in data in data 21 giugno 2007 ad Agadir, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Erba (anno 2007, al n.17 parte II, serie C),
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse,
come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Erba dove l'atto è stato trascritto perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge
Così deciso in COMO, il 4.12.2024
Il Presidente rel.
Dott.ssa Barbara Cao