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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 13/10/2025, n. 1784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1784 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1698/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente relatore
Marco Cecchi Consigliere
Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1698/2020 promossa da:
, rappresentata dai soci e Controparte_1 amministratori e con il patrocinio CP_1 CP_2 CP_3 dell'Avv. GIOV
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(cf: Controparte_4
), contumace;
P.IVA_1
PARTE APPELLATA
avverso la sentenza n. 515/2020 emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata il 12/06/2020.
CONCLUSIONI
In data 18.12.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
<< Voglia la Corte Ecc.ma, in riforma della sentenza impugnata, previa ammissione di tutti
i mezzi istruttori richiesti in primo grado e in tale grado non ammessi:
a) - revocare e/o dichiarare nullo e di nessun effetto, per le causali esposte, il decreto ingiuntivo opposto, accertando e dichiarando che la società concludente ha già pagato pagina 1 di 12 prima del ricorso per decreto ingiuntivo quanto posto a suo carico relativamente agli oneri per lavori condominiali (dalla ottava alla decima rata);
b) - condannare il in persona dell'amministratore pro tempore, a Controparte_4 pagare alla società a indebitamente corrisposta per compulsum a seguito della notifica del decreto ingiuntivo esecutivo, dell'atto di precetto e del pignoramento presso terzi, oltre interessi di legge, come determinata all'esito del presente giudizio, pari alla somma accertata dal C. T. U. (€10.480,60) o alla diversa somma di giustizia, oltre interessi di legge;
c) - condannare il in persona dell'amministratore pro tempore, al Controparte_4 risarcimento del da 6 c.p.c., nell'ammontare di giustizia (anche in via equitativa) in favore della società concludente, per le causali esposte;
d) - respingere – in ogni caso – ogni domanda proposta dal nei confronti della CP_4 società concludente per essere la stessa infondata e temeraria;
e) - con compensazione tra eventuali reciproci crediti e debiti e con vittoria di spese e onorari dei due gradi giudizio >>.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. Il Tribunale di Lucca, con sentenza n. 515/2020 pubblicata il 12/06/2020, ha dichiarato inammissibile l'opposizione proposta da Controparte_1
(di qui innanzi anche solo avverso il decreto ingiuntivo
[...] Controparte_1
n. 277/2017 del 14.2.2017 che aveva ingiunto alla società il pagamento in favore del
(più estesamente individuato nella intestazione) della somma di € Controparte_4
14.105,82, a titolo di versamento delle rate dalla 8^ alla 10^ per lavori di rifacimento delle facciate e al tetto del . CP_4
Il primo giudice, che aveva fatto svolgere c.t.u. contabile, ha:
(-) recependo eccezione preliminare del ritenuto che la società, in quanto CP_4 rappresentata da amministratore, non fosse legittimata, perché, a tenore CP_1 dell'art. 18 dello statuto, sarebbe occorsa, per stare in giudizio, una deliberazione dell'assemblea dei soci;
(-) motivato, ad abundantiam, sulla infondatezza della opposizione nel merito, la quale si basava sull'avere già corrisposto quanto dovuto per i lavori, anche a seguito di transazione intercorsa fra le parti nell'ambito di pregressi giudizi, anche esecutivi;
pagina 2 di 12 2. Con atto di citazione, regolarmente notificato, CP_1 CP_2
e tutti nella veste sia di soci, sia di legali rappresentanti di CP_3 CP_1
, hanno convenuto in giudizio, innanzi Controparte_1 questa Corte di Appello, il Controparte_4
proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di
[...] appello:
2.1 In primo luogo, è impugnato l'accoglimento della eccezione di legittimazione, osservando, in via gradata, che:
2.1.a il singolo amministratore aveva, in modo disgiunto dagli altri, il potere di compiere atti di ordinaria amministrazione, fra i quali doveva senz'altro ricomprendersi quello di opporre un'ingiunzione di pagamento, per di più ingiusta;
2.1.b in ogni caso, il giudice, ai sensi dell'art. 182 c.p.c., avrebbe dovuto sollecitare la sanatoria;
e, essendo l'appello proposto da tutti e tre gli amministratori e soci ( , CP_1
e , il vizio era da considerarsi sanato ex art. 182 c.p.c. ex tunc. CP_2 CP_3
2.2 Il secondo motivo, ripropone le ragioni ed eccezioni di merito, anche, per quanto occorrer possa, a critica della motivazione ad abundantiam del Tribunale.
L'appellante, ricostruita la vicenda intercorsa, fa notare che anche la c.t.u. contabile svolta in causa attesta un credito a favore della società.
2.3 Il terzo motivo concerne le spese.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
3. Radicatosi il contraddittorio, il Controparte_4
pur ritualmente citato (con rinnovazione, ordinata con
[...] ordinanza del 2.3.2022, regolarmente eseguita: produzione del 18.5.2022), non si è costituito e viene qui dichiarato contumace.
pagina 3 di 12 4. La causa è stata trattenuta in decisione in data 18.12.2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
L'appello è, nei termini che seguono, meritevole di accoglimento.
5. Il primo motivo è fondato nei limiti in cui deduce l'avvenuta sanatoria retroattiva del vizio;
ciò che, comunque, è sufficiente alla parte appellante per ottenere una decisione di merito.
5.1 Va invece prioritariamente escluso che il Tribunale abbia errato nel reputare privo di legittimazione al processo (ex art. 75 c.p.c.) il solo unico soggetto a CP_1 rappresentare la società in prime cure.
Se, certo, è condivisibile quanto l'appellante sostiene sul fatto che l'opposizione a decreto ingiuntivo può e deve considerarsi, di per sé, un atto di ordinaria amministrazione, nondimeno, è indiscutibile che il citato articolo 18 dello statuto della società espressamente prevede che “… è necessaria apposita deliberazione dell'Assemblea ordinaria per … stare in giudizio sia come parte attrice che come convenuta, con esclusione delle vertenze di carattere fiscale, che sono affidate all'Amministratore responsabile esclusivo in detta materia …”.
Sicché, è lo statuto stesso che, in deroga al criterio generale, stabilisce, in sostanza, che nessuna rappresentanza della società in cause (diverse da quelle tributarie) attive o passive è ammessa, se non dietro deliberazione dell'Assemblea ordinaria, che non aveva a CP_1 supporto.
5.2 Vero è invece che l'art. 182 co. 2^ c.p.c., nel testo ratione temporis applicabile alla fattispecie (ossia quello introdotto dalla L. 69/2009 e immediatamente antevigente alle modifiche del D. Lgs 149/2022), stabilisce che il giudice, rilevando un difetto di rappresentanza, ha l'obbligo, prima di reputare inammissibile l'attività processuale di una parte, di invitarla alla sanatoria, avente effetto, a quel punto, ex tunc; e, si può aggiungere, la giurisprudenza di legittimità era giunta, per interpretazione, a eguale soluzione anche in pagina 4 di 12 relazione al vecchio testo dell'art. 182 c.p.c. (Cass. sez. un. civ. 19.4.2010 n. 9217; in seguito, fra altre, Cass. sez. 3^ civ. 20.6.2017 n. 15156; Cass. sez. 3^ civ. ord.
8.11.2019 n. 28824).
La norma, così interpretata, va applicata anche nel giudizio di appello (cfr, con riferimento al testo dell'art. 182 c.p.c. risultante dalla modifica della L. 69/2009, Cass. sez. lav. 13.3.2018 n. 6041 rv 647527; cfr anche Cass. sez. 2^ civ. 29.10.2020 n. 23958; Cass. sez.
3^ civ. 19.5.2021 n. 13597).
Ne segue che, essendo l'appello stato proposto congiuntamente da , e CP_1 CP_3
i quali, come risulta dalla visura camerale del R.I., sono, al contempo, sia tutti i CP_2 soci, sia amministratori della società, l'originario difetto di rappresentanza non può che considerarsi sanato con effetto ex tunc, sin dalla notificazione della opposizione a decreto ingiuntivo, che, dunque, deve essere scrutinata nel merito.
6. Il secondo motivo va accolto secondo quanto segue.
6.1 Il Tribunale di Lucca ha disposto c.t.u. contabile, affidata al dottore commercialista
, sul seguente quesito: Testimone_1
accerti il C.T.U. l'entità dell'effettivo debito della società opponente nei confronti del condominio, tenuto conto della documentazione prodotta e di quella rinvenibile presso
l'amministratore condominiale, relativamente ai lavori di cui si tratta
Va precisato che il decreto ingiuntivo opposto n. 277/2017 di € 14.015,82, era stato chiesto ed emesso per il pagamento delle tre rate finali (ottava, nona e decima di € 4.671,94 ciascuna) dei lavori deliberati dal (con delibera del 9.10.2013, che ripartiva i costi CP_4 di ciascun condominio in dieci rate mensili dal 18.11.2013).
Nondimeno, come lo stesso c.t.u. ha ricostruito, riscontrando quanto dedotto e documentato dalla parte opponente (i documenti sono poi allegati anche alla c.t.u.), il aveva a suo tempo ottenuto in danno della ingiunzione n. CP_4 Controparte_1
1243/2014 di € 32.703,58 per il pagamento delle prime sette rate (4.671,94 x 7).
Quell'ingiunzione era stata opposta;
ma il Condominio, agendo in via esecutiva in forza del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, aveva riscosso 30mila euro e le parti «[…] addivenivano ad accordo transattivo in merito alla ricomprensione delle spese di procedura
[n.d.r.: esecutiva] nella somma assegnata, senza rinuncia peraltro al credito ulteriore […]»
pagina 5 di 12 (rel., pag. 4); l'accordo, allegato, prevedeva in effetti la corresponsione di 30mila euro, incluse le spese, a fronte, in sostanza, di una conciliazione limitata alla procedura esecutiva.
Il 27.5.2015, aveva pagato l'ulteriore somma di 10mila euro al Controparte_1
Condominio.
Il Condominio, peraltro, ottenuto il secondo decreto ingiuntivo (che non teneva conto della somma di 10mila euro ricevuta), opposto in questa causa, ma esecutivo, aveva notificato il relativo atto di precetto il 6.4.2017 e aveva dato corso a un nuovo pignoramento presso terzi, vincolando la somma di € 23.228,07, depositata sul conto corrente della società “ CP_1
. CP_1 CP_1 CP_1
La società, allo scopo di sbloccare il conto corrente, aveva pagato € 17.200,00 con spirito di rivalsa.
6.2 Ragionando su questi dati, si deve innanzitutto affermare che oggetto di questo processo è solo ed esclusivamente il debito di per le rate ottava, nona e decima, Controparte_1 per la semplice ragione che tale è la domanda proposta in via monitoria dal Condominio;
il quale, nel costituirsi in sede d'opposizione, si limitò a chiedere la conferma del decreto ingiuntivo n. 277/2017 (così la comparsa di costituzione di primo grado del CP_4
“CHIEDE che l'Ill.mo Tribunale di Lucca, Giudice Dott. G. Trovato, A) Respinga integralmente ogni domanda e/o istanza avversaria per tutte le ragioni e/o motivi sopra indicati e per tutti quelli risultanti in corso di causa, e con ogni consequenziale pronunzia, ed ivi compresa la conferma in toto, o in denegata ipotesi subordinata, in parte qua del decreto ingiuntivo n. 277/17 D. Ing. Tr. Lu. B) In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di ogni fase, stato e grado e con relativa integrale distrazione a favore del sottoscritto procuratore distrattario.”; conclusioni ribadite nella 1^ memoria ex art. 183 co.
6^ c.p.c.).
Il credito per le prime sette rate dei lavori, del resto, è stato oggetto della prima ingiunzione n. 1243/2014; e del conseguente procedimento di esecuzione dello stesso (che, quanto all'esecuzione provvisoria, si è chiusa con la transazione dinanzi al g.e. e il conseguente versamento dell'importo di 30mila euro, all. 5 alla c.t.u.); nonché del giudizio di opposizione, che risulta essersi concluso con estinzione ex art. 306 c.p.c. in data 11.12.2017, con spese (del giudizio di cognizione) a carico della società opponente, liquidate in 3mila euro (in produzione memoria ex art. 183 co. 6^ c.p.c.). CP_5
pagina 6 di 12 6.3 La prima questione da risolvere, dunque, è se la somma di 10mila euro pagata il
27.5.2015 da al Condominio, con bonifico recante la causale “Pagamento Controparte_1 acconto lavori (all. 6 alla c.t.u.), sia da imputarsi al residuo debito delle Controparte_4 rate da prima a settima;
ovvero al debito per le rate da ottava a decima.
Sul punto, la tesi del , dinanzi alla deduzione dell'opponente (di aver pagato CP_4 un acconto sulle ultime tre rate), era stata così esposta nella sua comparsa di costituzione nel giudizio ex art. 645 c.p.c. (§ VIII di pag. 8):
27. Il osserva anche come le somme che la Controparte_4 Controparte_1 ritiene di opporre in compensazione rispetto a quanto chiestole in via monitoria e che
[...] pone a base anche della opposizione spiegata, siano invero da essa state corrisposte senza specifica e/o relativa causale.
28. In altri termini, il versamento di E. 10 mila da parte della Opponente ed in momento antecedente (maggio 2015) al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo (che ha poi portato alla emissione di Ordine di Ingiunzione n. 277/17 D. Ing. Tr. Lu.) non contiene alcuna dizione specifica che possa indiscutibilmente porre come imputabile detta somma a scomputo di quanto era ancora dovuto dalla Opponente alla Opposta per lavori di cui alle delibere assembleari di cui al relativo verbale dell'8-9.10.13.
29. Peraltro, in ogni caso da qualsiasi somma versata da controparte debbono essere preliminarmente scomputati gli importi e/o le spese (anche legali in senso lato) per i tentativi plurimi di recupero stragiudiziali dei crediti del somme delle Controparte_4 quali la controparte non pare tenere debito conto.
In effetti, la imputazione del pagamento effettuata dalla società era, di per sé, equivoca
(“acconto lavori ), perché si poteva riferire: Controparte_4
(-) sia al pregresso debito relativo alle prime sette rate portato dal decreto ingiuntivo n.
1243/2014, il quale non era del tutto estinto per effetto del pagamento di 30mila euro, dal momento che, dalla nota di precisazione del credito (allegata alla c.t.u.) risultava una somma precettata - comprensiva, cioè, di interessi e di spese legali del giudizio monitorio - di €
36.422,32, potendosi escludere solo, per effetto della transazione in sede esecutiva, l'importo delle spese della procedura esecutiva;
(-) sia il debito residuo per le ultime tre rate.
pagina 7 di 12 Nondimeno, deve ritenersi che la società, che a quella data (27.5.2015) coltivava l'opposizione all'ingiunzione n. 1243/2014 rg, abbia imputato il pagamento non a quel debito, che stava disconoscendo, ma a quello residuo;
e, soprattutto, che in tal senso l'abbia imputato il dal momento che, a dispetto delle generiche deduzioni che si sono appena CP_4 trascritte, effettuate opportunisticamente solo in sede giudiziale, mai, per quanto consti, ha dedotto nella causa di opposizione al decreto ingiuntivo n. 1243/2014 d'avere ricevuto quell'acconto, come di certo avrebbe dovuto fare se la sua volontà fosse stata di imputare a quelle poste l'importo ricevuto.
L'acconto, dunque, è stato tacitamente, ma inequivocabilmente imputato concordemente al debito per le ultime tre rate (sulla possibilità di desumere l'imputazione per facta concludentia, cfr Cass. sez. 1^ civ. 17.3.1978 n. 1347).
6.4 Il pertanto, non poteva chiedere, a saldo di quelle ultime tre rate CP_4
(8^/10^), un decreto ingiuntivo di € (4.671,94 x 3=) 14.015,82, ma solo di € (14.015,82 –
10.000,00=) 4.015,82: la corrispondente deduzione dell'appellante (appello, pag. 18) si rivela dunque corretta.
Il decreto ingiuntivo n. 277/2017, a questo punto, va revocato e il credito del accertato nella minor misura di € 4.015,82. CP_4
6.5 Viene a questo punto in rilievo la ulteriore domanda dell'appellante per la restituzione di somme pagate in eccesso per effetto dell'esecuzione intentata dal CP_4 sulla base del decreto ingiuntivo n. 277/2017 esecutivo.
6.5.a Il c.t.u. ha riscontrato documentalmente che il in forza CP_4 dell'esecutività del decreto ingiuntivo n. 277/2017, ha ottenuto per compulsum da CP_1
[... la somma di € 17.200,00 (onde paralizzare l'esecuzione che aveva bloccato il conto corrente della società).
Il c.t.u. ha operato due ipotesi, alle tabelle 1 e 2 delle risposte alle osservazioni ex art. 195 co. 3^ c.p.c. dei c.t.p. (risposte accluse quale allegato della bozza di c.t.u.).
La prima, che compariva già in bozza, postula che l'importo di 30mila euro di cui alla transazione sulle prime sette rate debba essere imputato a € 5.177,86 per le spese legali dell'esecuzione (“Pagamento esito Proc. Esecutiva 1584/2014 (Rate 1-7)”); e per il resto portata a deconto del debito complessivo di in tal modo, il credito restitutorio Controparte_1
pagina 8 di 12 determinato dall'avere il percepito per compulsum, in forza della seconda CP_4 ingiunzione, ben più del dovuto, sarebbe di € 5.302,74.
La seconda, sollecitata dalla difesa opponente, postula invece di non tenere conto delle spese legali dell'esecuzione e perviene a un credito restitutorio maggiore, pari a € 10.480,60.
Lo sviluppo dei due conteggi è contenuto negli specchietti a pagina 5 delle risposte del c.t.u., da aversi qui per trascritte.
6.5.b Va accolta la tesi dell'appellante, che invoca questo secondo conteggio.
Le spese della procedura esecutiva 1584/2014 (relativa all'esecuzione del primo decreto ingiuntivo), infatti, sono pacificamente state assorbite nella somma di 30mila euro oggetto dell'accordo dinanzi al g.e.: in quella occasione l'amministratore del condominio, assistito dal suo legale, ha accettato, in sostanza, di estinguere quell'esecuzione per quell'importo comprensivo di spese legali, non altrimenti specificate. Il c.t.u. non ne ha tenuto conto sul rilievo che «[…] non si capisce quali vantaggi avrebbe ritratto il …. Controparte_4 rinunciando altresì all'addebito delle spese legali e di procedura alla controparte […]» (ivi, pag. 5), ma quella rinuncia è inserita nell'accordo (v'era infatti esplicitata riserva solo sul capitale e gli interessi e sulle spese della cognizione) e la scelta della parte non è sindacabile;
né la convenienza può servire per interpretare un testo sufficientemente chiaro. Lo stesso
Tribunale, nel motivare ad abundantiam nel merito, ha condivisibilmente osservato che «[…] le spese erano comprese nella somma di €. 30.000,00 che il condominio incassava seduta stante […]» (sent., pag. 4).
Ben a ragione, inoltre, l'appellante puntualizza che la procedura esecutiva si è conclusa, dopo l'accordo maturato dinanzi al g.e., con l'estinzione del procedimento, senza alcuna liquidazione di spese da parte sua;
a definitiva conferma che la somma di 30mila euro assorbiva e copriva le spese processuali della fase esecutiva;
che, altrimenti, il Condominio, anziché accettare la proposta della società debitrice, avrebbe potuto e dovuto chiedere che fossero liquidate ai sensi dell'art. 632 c.p.c.-
6.5.c Né a diversa soluzione induce la ulteriore motivazione spesa dal Tribunale sul merito, laddove il primo giudice ha ritenuto, in dissenso con ogni tesi del c.t.u., che: «[…] In realtà, dopo aver accettato di limitare il pignoramento ad €. 30.000,00, il credito residuo del condominio era pari ad €. (37.881,44 – 30.000,00) 7.881,44, a titolo di capitale e non di spese, in quanto le parti avevano espressamente pattuito che le spese erano comprese nella somma di €. 30.000,00 che il condominio incassava seduta stante. pagina 9 di 12 La differenza tra il totale credito residuo di €. 7881,44 e la minor somma di €. 5.177,86 conteggiata dal CTU è di €. 2.703,58, per cui il credito residuo di parte opponente si riduce ad €. (5302,74 – 2703,58) 2599,16.
Dopo l'emissione del D.I. opposto parte opponente, con provvedimento dr. CP_6 del 24-11-2017, reso definendo la controversia 4329/2014, è stata condannata al pagamento in favore del condominio delle spese di lite, pari ad €. 3000,00 oltre accessori di legge.
Pertanto ad oggi, effettuata una compensazione parziale tra i rispettivi crediti, tuttora sussisterebbe comunque un credito residuo del opposto. […]» (sent., pag. 4). CP_4
Questo ragionamento, fatta eccezione per la giusta osservazione, che s'è già esaminata, sull'assorbimento delle spese del processo esecutivo nell'importo di 30mila euro, non può essere seguito per due ragioni.
6.5.c.i In primo luogo, il Tribunale (che, si osserva incidentalmente, perverrebbe comunque alla conclusione che il decreto ingiuntivo n. 277/2017 era emesso per una somma eccessiva e che, per effetto della sua esecuzione, v'era un credito restitutorio, anche se di soli €
2599,16), sta contraddittoriamente sottraendo dal credito residuo per capitale e interessi (e spese del monitorio) di € 7.881,44, l'importo delle spese legali della fase esecutiva, che erano però state ricomprese nella somma di 30mila euro.
6.5.c.ii In secondo luogo, il Tribunale detrae l'ulteriore somma di 3mila euro che il
Tribunale, nell'estinguere la (prima) causa di opposizione al (primo) decreto ingiuntivo, ha liquidato in data 11.12.2017 in favore del somma che però non è stata oggetto di CP_4 formale eccezione di compensazione e che non si può considerare oggetto di compensazione impropria, perché relativa a spese liquidate in un distinto giudizio.
6.5.d Ne segue che, convalidata la seconda ipotesi, merita accoglimento la domanda restitutoria del legittimamente formulata in questa sede (perché si tratta di CP_4 somme pagate in eccesso rispetto al dovuto), nella misura di € 10.480,60, oltre agli interessi legali dalla data della domanda restitutoria (avanzata con l'opposizione) al saldo.
7. L'ultimo motivo sulle spese sollecita di porle a carico del quale CP_4 auspicato effetto dell'accoglimento dei precedenti motivi.
Se certo la riforma della sentenza impone di rivedere il governo delle spese, ritiene tuttavia il collegio di doverle compensare per entrambi i gradi. pagina 10 di 12 Al contrario di quel che sostiene l'appellante, il al momento di ottenere CP_4
l'ingiunzione, era creditore di per il saldo delle rate dall'ottava alla decima pari Controparte_1
a € 4.015,82, così come si è già ampiamente motivato e come, del resto, lo stesso appellante, in precedente punto dell'appello, è costretto a riconoscere (appello, pag. 18: «[…] All'esito di tale pagamento [n.d.r.: quello di 10mila euro del 27.5.2015], a fronte di un residuo debito di
€ 14.015,82 (le tre rate, dalla n. 8 alla n. 10) residuava a favore del Condominio, al più, un credito di € 4.015,82. […]»).
Sicché, il non può considerarsi totalmente soccombente;
neppure per CP_4 effetto dell'incasso, in forza di titolo esecutivo, di somme rivelatesi superiori al dovuto, ciò che costituisce solo un fatto accessorio che non attiene al merito della pretesa.
Per di più, non si può non tener conto che in primo grado, l'eccezione di inammissibilità era fondata;
e che essa viene qui superata solo in forza di una attività di ratifica utile, ma sopravvenuta.
Esclusa la possibilità di gravare di oneri il ritiene però il collegio di dover CP_4 senz'altro procedere a una integrale compensazione, tenuto conto, sul piano di causalità della lite, che l'omessa detrazione, in sede di ricorso monitorio, dell'acconto di 10mila euro ricevuto in precedenza;
come pure la volontà di eseguire immediatamente il titolo, pur chiaramente in eccesso, sono comportamenti del che hanno senza motivo ingigantito una CP_4 vicenda processuale altrimenti semplice.
Le spese di c.t.u. restano a carico di entrambe le parti in misura di metà per ciascuna.
Non sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
8. Gli argomenti già spesi negano la possibilità di una condanna ex art. 96 c.p.c.-
Si aggiunga che, al di là di condotte senz'altro reprensibili del creditore, già valorizzate per la compensazione degli oneri, sta di fatto che era pur sempre debitrice del Controparte_1
Condominio, che già in passato aveva costretto a un'azione giudiziale;
il che esclude che possa ravvisarsi una colpa grave a carico del CP_4
P.Q.M.
pagina 11 di 12 La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede:
1. in accoglimento dell'appello proposto da Controparte_1
, come rappresentata dai soci e amministratori
[...] CP_1
e nei confronti del CP_2 CP_3 [...] avverso la sentenza n. 515/2020 emessa dal Tribunale Controparte_4 di Lucca e pubblicata il 12/06/2020, in sua totale riforma:
1.a) revoca il decreto ingiuntivo n. 277/2017 emesso dal Tribunale di Lucca e
1.b) dichiara che il Controparte_4
al momento di proporre la domanda monitoria, vantava nei confronti di
[...]
un credito, per il saldo delle rate Controparte_1 ottava, nona e decima dei lavori deliberati dall'assemblea il 9.10.2013, di € 4.015,82;
1.c) condanna il Controparte_4
a pagare a , a
[...] Controparte_1 titolo di restituzione degli importi maggiori incassati per compulsum in forza del decreto ingiuntivo revocato, la somma di € 10.480,60, oltre agli interessi legali dalla data della domanda giudiziale al saldo;
1.d) compensa integralmente fra le parti le spese processuali di primo grado, ponendo definitivamente a carico di entrambe, in quota eguale, i costi della c.t.u.;
2. compensa integralmente fra le parti le spese processuali del presente giudizio.
Firenze, camera di consiglio dell'8 ottobre 2025.
Il Presidente est. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente relatore
Marco Cecchi Consigliere
Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1698/2020 promossa da:
, rappresentata dai soci e Controparte_1 amministratori e con il patrocinio CP_1 CP_2 CP_3 dell'Avv. GIOV
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(cf: Controparte_4
), contumace;
P.IVA_1
PARTE APPELLATA
avverso la sentenza n. 515/2020 emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata il 12/06/2020.
CONCLUSIONI
In data 18.12.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
<< Voglia la Corte Ecc.ma, in riforma della sentenza impugnata, previa ammissione di tutti
i mezzi istruttori richiesti in primo grado e in tale grado non ammessi:
a) - revocare e/o dichiarare nullo e di nessun effetto, per le causali esposte, il decreto ingiuntivo opposto, accertando e dichiarando che la società concludente ha già pagato pagina 1 di 12 prima del ricorso per decreto ingiuntivo quanto posto a suo carico relativamente agli oneri per lavori condominiali (dalla ottava alla decima rata);
b) - condannare il in persona dell'amministratore pro tempore, a Controparte_4 pagare alla società a indebitamente corrisposta per compulsum a seguito della notifica del decreto ingiuntivo esecutivo, dell'atto di precetto e del pignoramento presso terzi, oltre interessi di legge, come determinata all'esito del presente giudizio, pari alla somma accertata dal C. T. U. (€10.480,60) o alla diversa somma di giustizia, oltre interessi di legge;
c) - condannare il in persona dell'amministratore pro tempore, al Controparte_4 risarcimento del da 6 c.p.c., nell'ammontare di giustizia (anche in via equitativa) in favore della società concludente, per le causali esposte;
d) - respingere – in ogni caso – ogni domanda proposta dal nei confronti della CP_4 società concludente per essere la stessa infondata e temeraria;
e) - con compensazione tra eventuali reciproci crediti e debiti e con vittoria di spese e onorari dei due gradi giudizio >>.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. Il Tribunale di Lucca, con sentenza n. 515/2020 pubblicata il 12/06/2020, ha dichiarato inammissibile l'opposizione proposta da Controparte_1
(di qui innanzi anche solo avverso il decreto ingiuntivo
[...] Controparte_1
n. 277/2017 del 14.2.2017 che aveva ingiunto alla società il pagamento in favore del
(più estesamente individuato nella intestazione) della somma di € Controparte_4
14.105,82, a titolo di versamento delle rate dalla 8^ alla 10^ per lavori di rifacimento delle facciate e al tetto del . CP_4
Il primo giudice, che aveva fatto svolgere c.t.u. contabile, ha:
(-) recependo eccezione preliminare del ritenuto che la società, in quanto CP_4 rappresentata da amministratore, non fosse legittimata, perché, a tenore CP_1 dell'art. 18 dello statuto, sarebbe occorsa, per stare in giudizio, una deliberazione dell'assemblea dei soci;
(-) motivato, ad abundantiam, sulla infondatezza della opposizione nel merito, la quale si basava sull'avere già corrisposto quanto dovuto per i lavori, anche a seguito di transazione intercorsa fra le parti nell'ambito di pregressi giudizi, anche esecutivi;
pagina 2 di 12 2. Con atto di citazione, regolarmente notificato, CP_1 CP_2
e tutti nella veste sia di soci, sia di legali rappresentanti di CP_3 CP_1
, hanno convenuto in giudizio, innanzi Controparte_1 questa Corte di Appello, il Controparte_4
proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di
[...] appello:
2.1 In primo luogo, è impugnato l'accoglimento della eccezione di legittimazione, osservando, in via gradata, che:
2.1.a il singolo amministratore aveva, in modo disgiunto dagli altri, il potere di compiere atti di ordinaria amministrazione, fra i quali doveva senz'altro ricomprendersi quello di opporre un'ingiunzione di pagamento, per di più ingiusta;
2.1.b in ogni caso, il giudice, ai sensi dell'art. 182 c.p.c., avrebbe dovuto sollecitare la sanatoria;
e, essendo l'appello proposto da tutti e tre gli amministratori e soci ( , CP_1
e , il vizio era da considerarsi sanato ex art. 182 c.p.c. ex tunc. CP_2 CP_3
2.2 Il secondo motivo, ripropone le ragioni ed eccezioni di merito, anche, per quanto occorrer possa, a critica della motivazione ad abundantiam del Tribunale.
L'appellante, ricostruita la vicenda intercorsa, fa notare che anche la c.t.u. contabile svolta in causa attesta un credito a favore della società.
2.3 Il terzo motivo concerne le spese.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
3. Radicatosi il contraddittorio, il Controparte_4
pur ritualmente citato (con rinnovazione, ordinata con
[...] ordinanza del 2.3.2022, regolarmente eseguita: produzione del 18.5.2022), non si è costituito e viene qui dichiarato contumace.
pagina 3 di 12 4. La causa è stata trattenuta in decisione in data 18.12.2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
L'appello è, nei termini che seguono, meritevole di accoglimento.
5. Il primo motivo è fondato nei limiti in cui deduce l'avvenuta sanatoria retroattiva del vizio;
ciò che, comunque, è sufficiente alla parte appellante per ottenere una decisione di merito.
5.1 Va invece prioritariamente escluso che il Tribunale abbia errato nel reputare privo di legittimazione al processo (ex art. 75 c.p.c.) il solo unico soggetto a CP_1 rappresentare la società in prime cure.
Se, certo, è condivisibile quanto l'appellante sostiene sul fatto che l'opposizione a decreto ingiuntivo può e deve considerarsi, di per sé, un atto di ordinaria amministrazione, nondimeno, è indiscutibile che il citato articolo 18 dello statuto della società espressamente prevede che “… è necessaria apposita deliberazione dell'Assemblea ordinaria per … stare in giudizio sia come parte attrice che come convenuta, con esclusione delle vertenze di carattere fiscale, che sono affidate all'Amministratore responsabile esclusivo in detta materia …”.
Sicché, è lo statuto stesso che, in deroga al criterio generale, stabilisce, in sostanza, che nessuna rappresentanza della società in cause (diverse da quelle tributarie) attive o passive è ammessa, se non dietro deliberazione dell'Assemblea ordinaria, che non aveva a CP_1 supporto.
5.2 Vero è invece che l'art. 182 co. 2^ c.p.c., nel testo ratione temporis applicabile alla fattispecie (ossia quello introdotto dalla L. 69/2009 e immediatamente antevigente alle modifiche del D. Lgs 149/2022), stabilisce che il giudice, rilevando un difetto di rappresentanza, ha l'obbligo, prima di reputare inammissibile l'attività processuale di una parte, di invitarla alla sanatoria, avente effetto, a quel punto, ex tunc; e, si può aggiungere, la giurisprudenza di legittimità era giunta, per interpretazione, a eguale soluzione anche in pagina 4 di 12 relazione al vecchio testo dell'art. 182 c.p.c. (Cass. sez. un. civ. 19.4.2010 n. 9217; in seguito, fra altre, Cass. sez. 3^ civ. 20.6.2017 n. 15156; Cass. sez. 3^ civ. ord.
8.11.2019 n. 28824).
La norma, così interpretata, va applicata anche nel giudizio di appello (cfr, con riferimento al testo dell'art. 182 c.p.c. risultante dalla modifica della L. 69/2009, Cass. sez. lav. 13.3.2018 n. 6041 rv 647527; cfr anche Cass. sez. 2^ civ. 29.10.2020 n. 23958; Cass. sez.
3^ civ. 19.5.2021 n. 13597).
Ne segue che, essendo l'appello stato proposto congiuntamente da , e CP_1 CP_3
i quali, come risulta dalla visura camerale del R.I., sono, al contempo, sia tutti i CP_2 soci, sia amministratori della società, l'originario difetto di rappresentanza non può che considerarsi sanato con effetto ex tunc, sin dalla notificazione della opposizione a decreto ingiuntivo, che, dunque, deve essere scrutinata nel merito.
6. Il secondo motivo va accolto secondo quanto segue.
6.1 Il Tribunale di Lucca ha disposto c.t.u. contabile, affidata al dottore commercialista
, sul seguente quesito: Testimone_1
accerti il C.T.U. l'entità dell'effettivo debito della società opponente nei confronti del condominio, tenuto conto della documentazione prodotta e di quella rinvenibile presso
l'amministratore condominiale, relativamente ai lavori di cui si tratta
Va precisato che il decreto ingiuntivo opposto n. 277/2017 di € 14.015,82, era stato chiesto ed emesso per il pagamento delle tre rate finali (ottava, nona e decima di € 4.671,94 ciascuna) dei lavori deliberati dal (con delibera del 9.10.2013, che ripartiva i costi CP_4 di ciascun condominio in dieci rate mensili dal 18.11.2013).
Nondimeno, come lo stesso c.t.u. ha ricostruito, riscontrando quanto dedotto e documentato dalla parte opponente (i documenti sono poi allegati anche alla c.t.u.), il aveva a suo tempo ottenuto in danno della ingiunzione n. CP_4 Controparte_1
1243/2014 di € 32.703,58 per il pagamento delle prime sette rate (4.671,94 x 7).
Quell'ingiunzione era stata opposta;
ma il Condominio, agendo in via esecutiva in forza del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, aveva riscosso 30mila euro e le parti «[…] addivenivano ad accordo transattivo in merito alla ricomprensione delle spese di procedura
[n.d.r.: esecutiva] nella somma assegnata, senza rinuncia peraltro al credito ulteriore […]»
pagina 5 di 12 (rel., pag. 4); l'accordo, allegato, prevedeva in effetti la corresponsione di 30mila euro, incluse le spese, a fronte, in sostanza, di una conciliazione limitata alla procedura esecutiva.
Il 27.5.2015, aveva pagato l'ulteriore somma di 10mila euro al Controparte_1
Condominio.
Il Condominio, peraltro, ottenuto il secondo decreto ingiuntivo (che non teneva conto della somma di 10mila euro ricevuta), opposto in questa causa, ma esecutivo, aveva notificato il relativo atto di precetto il 6.4.2017 e aveva dato corso a un nuovo pignoramento presso terzi, vincolando la somma di € 23.228,07, depositata sul conto corrente della società “ CP_1
. CP_1 CP_1 CP_1
La società, allo scopo di sbloccare il conto corrente, aveva pagato € 17.200,00 con spirito di rivalsa.
6.2 Ragionando su questi dati, si deve innanzitutto affermare che oggetto di questo processo è solo ed esclusivamente il debito di per le rate ottava, nona e decima, Controparte_1 per la semplice ragione che tale è la domanda proposta in via monitoria dal Condominio;
il quale, nel costituirsi in sede d'opposizione, si limitò a chiedere la conferma del decreto ingiuntivo n. 277/2017 (così la comparsa di costituzione di primo grado del CP_4
“CHIEDE che l'Ill.mo Tribunale di Lucca, Giudice Dott. G. Trovato, A) Respinga integralmente ogni domanda e/o istanza avversaria per tutte le ragioni e/o motivi sopra indicati e per tutti quelli risultanti in corso di causa, e con ogni consequenziale pronunzia, ed ivi compresa la conferma in toto, o in denegata ipotesi subordinata, in parte qua del decreto ingiuntivo n. 277/17 D. Ing. Tr. Lu. B) In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di ogni fase, stato e grado e con relativa integrale distrazione a favore del sottoscritto procuratore distrattario.”; conclusioni ribadite nella 1^ memoria ex art. 183 co.
6^ c.p.c.).
Il credito per le prime sette rate dei lavori, del resto, è stato oggetto della prima ingiunzione n. 1243/2014; e del conseguente procedimento di esecuzione dello stesso (che, quanto all'esecuzione provvisoria, si è chiusa con la transazione dinanzi al g.e. e il conseguente versamento dell'importo di 30mila euro, all. 5 alla c.t.u.); nonché del giudizio di opposizione, che risulta essersi concluso con estinzione ex art. 306 c.p.c. in data 11.12.2017, con spese (del giudizio di cognizione) a carico della società opponente, liquidate in 3mila euro (in produzione memoria ex art. 183 co. 6^ c.p.c.). CP_5
pagina 6 di 12 6.3 La prima questione da risolvere, dunque, è se la somma di 10mila euro pagata il
27.5.2015 da al Condominio, con bonifico recante la causale “Pagamento Controparte_1 acconto lavori (all. 6 alla c.t.u.), sia da imputarsi al residuo debito delle Controparte_4 rate da prima a settima;
ovvero al debito per le rate da ottava a decima.
Sul punto, la tesi del , dinanzi alla deduzione dell'opponente (di aver pagato CP_4 un acconto sulle ultime tre rate), era stata così esposta nella sua comparsa di costituzione nel giudizio ex art. 645 c.p.c. (§ VIII di pag. 8):
27. Il osserva anche come le somme che la Controparte_4 Controparte_1 ritiene di opporre in compensazione rispetto a quanto chiestole in via monitoria e che
[...] pone a base anche della opposizione spiegata, siano invero da essa state corrisposte senza specifica e/o relativa causale.
28. In altri termini, il versamento di E. 10 mila da parte della Opponente ed in momento antecedente (maggio 2015) al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo (che ha poi portato alla emissione di Ordine di Ingiunzione n. 277/17 D. Ing. Tr. Lu.) non contiene alcuna dizione specifica che possa indiscutibilmente porre come imputabile detta somma a scomputo di quanto era ancora dovuto dalla Opponente alla Opposta per lavori di cui alle delibere assembleari di cui al relativo verbale dell'8-9.10.13.
29. Peraltro, in ogni caso da qualsiasi somma versata da controparte debbono essere preliminarmente scomputati gli importi e/o le spese (anche legali in senso lato) per i tentativi plurimi di recupero stragiudiziali dei crediti del somme delle Controparte_4 quali la controparte non pare tenere debito conto.
In effetti, la imputazione del pagamento effettuata dalla società era, di per sé, equivoca
(“acconto lavori ), perché si poteva riferire: Controparte_4
(-) sia al pregresso debito relativo alle prime sette rate portato dal decreto ingiuntivo n.
1243/2014, il quale non era del tutto estinto per effetto del pagamento di 30mila euro, dal momento che, dalla nota di precisazione del credito (allegata alla c.t.u.) risultava una somma precettata - comprensiva, cioè, di interessi e di spese legali del giudizio monitorio - di €
36.422,32, potendosi escludere solo, per effetto della transazione in sede esecutiva, l'importo delle spese della procedura esecutiva;
(-) sia il debito residuo per le ultime tre rate.
pagina 7 di 12 Nondimeno, deve ritenersi che la società, che a quella data (27.5.2015) coltivava l'opposizione all'ingiunzione n. 1243/2014 rg, abbia imputato il pagamento non a quel debito, che stava disconoscendo, ma a quello residuo;
e, soprattutto, che in tal senso l'abbia imputato il dal momento che, a dispetto delle generiche deduzioni che si sono appena CP_4 trascritte, effettuate opportunisticamente solo in sede giudiziale, mai, per quanto consti, ha dedotto nella causa di opposizione al decreto ingiuntivo n. 1243/2014 d'avere ricevuto quell'acconto, come di certo avrebbe dovuto fare se la sua volontà fosse stata di imputare a quelle poste l'importo ricevuto.
L'acconto, dunque, è stato tacitamente, ma inequivocabilmente imputato concordemente al debito per le ultime tre rate (sulla possibilità di desumere l'imputazione per facta concludentia, cfr Cass. sez. 1^ civ. 17.3.1978 n. 1347).
6.4 Il pertanto, non poteva chiedere, a saldo di quelle ultime tre rate CP_4
(8^/10^), un decreto ingiuntivo di € (4.671,94 x 3=) 14.015,82, ma solo di € (14.015,82 –
10.000,00=) 4.015,82: la corrispondente deduzione dell'appellante (appello, pag. 18) si rivela dunque corretta.
Il decreto ingiuntivo n. 277/2017, a questo punto, va revocato e il credito del accertato nella minor misura di € 4.015,82. CP_4
6.5 Viene a questo punto in rilievo la ulteriore domanda dell'appellante per la restituzione di somme pagate in eccesso per effetto dell'esecuzione intentata dal CP_4 sulla base del decreto ingiuntivo n. 277/2017 esecutivo.
6.5.a Il c.t.u. ha riscontrato documentalmente che il in forza CP_4 dell'esecutività del decreto ingiuntivo n. 277/2017, ha ottenuto per compulsum da CP_1
[... la somma di € 17.200,00 (onde paralizzare l'esecuzione che aveva bloccato il conto corrente della società).
Il c.t.u. ha operato due ipotesi, alle tabelle 1 e 2 delle risposte alle osservazioni ex art. 195 co. 3^ c.p.c. dei c.t.p. (risposte accluse quale allegato della bozza di c.t.u.).
La prima, che compariva già in bozza, postula che l'importo di 30mila euro di cui alla transazione sulle prime sette rate debba essere imputato a € 5.177,86 per le spese legali dell'esecuzione (“Pagamento esito Proc. Esecutiva 1584/2014 (Rate 1-7)”); e per il resto portata a deconto del debito complessivo di in tal modo, il credito restitutorio Controparte_1
pagina 8 di 12 determinato dall'avere il percepito per compulsum, in forza della seconda CP_4 ingiunzione, ben più del dovuto, sarebbe di € 5.302,74.
La seconda, sollecitata dalla difesa opponente, postula invece di non tenere conto delle spese legali dell'esecuzione e perviene a un credito restitutorio maggiore, pari a € 10.480,60.
Lo sviluppo dei due conteggi è contenuto negli specchietti a pagina 5 delle risposte del c.t.u., da aversi qui per trascritte.
6.5.b Va accolta la tesi dell'appellante, che invoca questo secondo conteggio.
Le spese della procedura esecutiva 1584/2014 (relativa all'esecuzione del primo decreto ingiuntivo), infatti, sono pacificamente state assorbite nella somma di 30mila euro oggetto dell'accordo dinanzi al g.e.: in quella occasione l'amministratore del condominio, assistito dal suo legale, ha accettato, in sostanza, di estinguere quell'esecuzione per quell'importo comprensivo di spese legali, non altrimenti specificate. Il c.t.u. non ne ha tenuto conto sul rilievo che «[…] non si capisce quali vantaggi avrebbe ritratto il …. Controparte_4 rinunciando altresì all'addebito delle spese legali e di procedura alla controparte […]» (ivi, pag. 5), ma quella rinuncia è inserita nell'accordo (v'era infatti esplicitata riserva solo sul capitale e gli interessi e sulle spese della cognizione) e la scelta della parte non è sindacabile;
né la convenienza può servire per interpretare un testo sufficientemente chiaro. Lo stesso
Tribunale, nel motivare ad abundantiam nel merito, ha condivisibilmente osservato che «[…] le spese erano comprese nella somma di €. 30.000,00 che il condominio incassava seduta stante […]» (sent., pag. 4).
Ben a ragione, inoltre, l'appellante puntualizza che la procedura esecutiva si è conclusa, dopo l'accordo maturato dinanzi al g.e., con l'estinzione del procedimento, senza alcuna liquidazione di spese da parte sua;
a definitiva conferma che la somma di 30mila euro assorbiva e copriva le spese processuali della fase esecutiva;
che, altrimenti, il Condominio, anziché accettare la proposta della società debitrice, avrebbe potuto e dovuto chiedere che fossero liquidate ai sensi dell'art. 632 c.p.c.-
6.5.c Né a diversa soluzione induce la ulteriore motivazione spesa dal Tribunale sul merito, laddove il primo giudice ha ritenuto, in dissenso con ogni tesi del c.t.u., che: «[…] In realtà, dopo aver accettato di limitare il pignoramento ad €. 30.000,00, il credito residuo del condominio era pari ad €. (37.881,44 – 30.000,00) 7.881,44, a titolo di capitale e non di spese, in quanto le parti avevano espressamente pattuito che le spese erano comprese nella somma di €. 30.000,00 che il condominio incassava seduta stante. pagina 9 di 12 La differenza tra il totale credito residuo di €. 7881,44 e la minor somma di €. 5.177,86 conteggiata dal CTU è di €. 2.703,58, per cui il credito residuo di parte opponente si riduce ad €. (5302,74 – 2703,58) 2599,16.
Dopo l'emissione del D.I. opposto parte opponente, con provvedimento dr. CP_6 del 24-11-2017, reso definendo la controversia 4329/2014, è stata condannata al pagamento in favore del condominio delle spese di lite, pari ad €. 3000,00 oltre accessori di legge.
Pertanto ad oggi, effettuata una compensazione parziale tra i rispettivi crediti, tuttora sussisterebbe comunque un credito residuo del opposto. […]» (sent., pag. 4). CP_4
Questo ragionamento, fatta eccezione per la giusta osservazione, che s'è già esaminata, sull'assorbimento delle spese del processo esecutivo nell'importo di 30mila euro, non può essere seguito per due ragioni.
6.5.c.i In primo luogo, il Tribunale (che, si osserva incidentalmente, perverrebbe comunque alla conclusione che il decreto ingiuntivo n. 277/2017 era emesso per una somma eccessiva e che, per effetto della sua esecuzione, v'era un credito restitutorio, anche se di soli €
2599,16), sta contraddittoriamente sottraendo dal credito residuo per capitale e interessi (e spese del monitorio) di € 7.881,44, l'importo delle spese legali della fase esecutiva, che erano però state ricomprese nella somma di 30mila euro.
6.5.c.ii In secondo luogo, il Tribunale detrae l'ulteriore somma di 3mila euro che il
Tribunale, nell'estinguere la (prima) causa di opposizione al (primo) decreto ingiuntivo, ha liquidato in data 11.12.2017 in favore del somma che però non è stata oggetto di CP_4 formale eccezione di compensazione e che non si può considerare oggetto di compensazione impropria, perché relativa a spese liquidate in un distinto giudizio.
6.5.d Ne segue che, convalidata la seconda ipotesi, merita accoglimento la domanda restitutoria del legittimamente formulata in questa sede (perché si tratta di CP_4 somme pagate in eccesso rispetto al dovuto), nella misura di € 10.480,60, oltre agli interessi legali dalla data della domanda restitutoria (avanzata con l'opposizione) al saldo.
7. L'ultimo motivo sulle spese sollecita di porle a carico del quale CP_4 auspicato effetto dell'accoglimento dei precedenti motivi.
Se certo la riforma della sentenza impone di rivedere il governo delle spese, ritiene tuttavia il collegio di doverle compensare per entrambi i gradi. pagina 10 di 12 Al contrario di quel che sostiene l'appellante, il al momento di ottenere CP_4
l'ingiunzione, era creditore di per il saldo delle rate dall'ottava alla decima pari Controparte_1
a € 4.015,82, così come si è già ampiamente motivato e come, del resto, lo stesso appellante, in precedente punto dell'appello, è costretto a riconoscere (appello, pag. 18: «[…] All'esito di tale pagamento [n.d.r.: quello di 10mila euro del 27.5.2015], a fronte di un residuo debito di
€ 14.015,82 (le tre rate, dalla n. 8 alla n. 10) residuava a favore del Condominio, al più, un credito di € 4.015,82. […]»).
Sicché, il non può considerarsi totalmente soccombente;
neppure per CP_4 effetto dell'incasso, in forza di titolo esecutivo, di somme rivelatesi superiori al dovuto, ciò che costituisce solo un fatto accessorio che non attiene al merito della pretesa.
Per di più, non si può non tener conto che in primo grado, l'eccezione di inammissibilità era fondata;
e che essa viene qui superata solo in forza di una attività di ratifica utile, ma sopravvenuta.
Esclusa la possibilità di gravare di oneri il ritiene però il collegio di dover CP_4 senz'altro procedere a una integrale compensazione, tenuto conto, sul piano di causalità della lite, che l'omessa detrazione, in sede di ricorso monitorio, dell'acconto di 10mila euro ricevuto in precedenza;
come pure la volontà di eseguire immediatamente il titolo, pur chiaramente in eccesso, sono comportamenti del che hanno senza motivo ingigantito una CP_4 vicenda processuale altrimenti semplice.
Le spese di c.t.u. restano a carico di entrambe le parti in misura di metà per ciascuna.
Non sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
8. Gli argomenti già spesi negano la possibilità di una condanna ex art. 96 c.p.c.-
Si aggiunga che, al di là di condotte senz'altro reprensibili del creditore, già valorizzate per la compensazione degli oneri, sta di fatto che era pur sempre debitrice del Controparte_1
Condominio, che già in passato aveva costretto a un'azione giudiziale;
il che esclude che possa ravvisarsi una colpa grave a carico del CP_4
P.Q.M.
pagina 11 di 12 La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede:
1. in accoglimento dell'appello proposto da Controparte_1
, come rappresentata dai soci e amministratori
[...] CP_1
e nei confronti del CP_2 CP_3 [...] avverso la sentenza n. 515/2020 emessa dal Tribunale Controparte_4 di Lucca e pubblicata il 12/06/2020, in sua totale riforma:
1.a) revoca il decreto ingiuntivo n. 277/2017 emesso dal Tribunale di Lucca e
1.b) dichiara che il Controparte_4
al momento di proporre la domanda monitoria, vantava nei confronti di
[...]
un credito, per il saldo delle rate Controparte_1 ottava, nona e decima dei lavori deliberati dall'assemblea il 9.10.2013, di € 4.015,82;
1.c) condanna il Controparte_4
a pagare a , a
[...] Controparte_1 titolo di restituzione degli importi maggiori incassati per compulsum in forza del decreto ingiuntivo revocato, la somma di € 10.480,60, oltre agli interessi legali dalla data della domanda giudiziale al saldo;
1.d) compensa integralmente fra le parti le spese processuali di primo grado, ponendo definitivamente a carico di entrambe, in quota eguale, i costi della c.t.u.;
2. compensa integralmente fra le parti le spese processuali del presente giudizio.
Firenze, camera di consiglio dell'8 ottobre 2025.
Il Presidente est. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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