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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 07/12/2025, n. 810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 810 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 781/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Macerata
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo Vadala' Presidente dott.ssa Alessandra Canullo Giudice dott.ssa Silvia Grasselli Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 781/2025 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. ANGELICI Parte_1 C.F._1
CARLO, per procura in calce/a margine al ricorso introduttivo
RICORRENTE
contro c.f. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI
Precisate all'udienza di discussione orale del 2.12.2025
PARTE RICORRENTE: si riporta integralmente al contenuto del ricorso introduttivo, chiedendone l'integrale accoglimento, trattandosi peraltro della richiesta delle medesime condizioni che hanno regolato la separazione pagina 1 di 6 Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, nell'ossequio del procedimento di cui alla L. 898/70 ed ex art. 473 bis n. 51 c.p.c., accertatane e dichiaratane la sussistenza delle condizioni:
1) pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dai Sigg.ri e Parte_1
; Controparte_1
2) confermare l'assegnazione della casa coniugale, di proprietà del padre della ricorrente, alla Sig.ra
; Parte_1
3) disporre l'affido esclusivo delle minori e (nate il 30.10.2014) alla Persona_1 Persona_2 madre , con collocamento presso la stessa;
Parte_1
4) disporre incontri protetti tra il padre e le minori con cadenza settimanale rimettendo al Servizio
Sociale del Comune di Pioraco la determinazione del luogo degli incontri e degli orari degli stessi, sentiti i genitori delle minori, e con l'avviso che, ove il Servizio Sociale dovesse ravvisare una situazione di pregiudizio per le minori che debba essere ulteriormente valutata, dovrà effettuare apposita segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni;
5) disporre l'obbligo a carico del Sig. di contribuire al mantenimento delle figlie Controparte_1
e mediante la corresponsione a dell'importo di € 200,00 al mese per Per_2 Per_1 Parte_1 ciascuna delle minori, da versare su conto corrente bancario intestato a quest'ultima entro il giorno cinque di ciascun mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
6) disporre l'obbligo a carico di di contribuire al pagamento delle spese Controparte_1 straordinarie nella misura del 50%, così come individuate dal protocollo per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli siglate dal C.O.A. di Macerata
Si chiede che venga ordinato all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pioraco, di procedere all'annotazione della sentenza di scioglimento del matrimonio.
Con ogni conseguente statuizione delle spese e competenze di lite”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 16.04.2025 la ricorrente ha istaurato il presente Parte_1 procedimento al fine di sentir pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Pioraco in data 08.08.2015 con doc. n. 1 parte ricorrente – estratto atto di matrimonio), Controparte_1 allegando che: Per_
- dall'unione affettiva sono nate il 30.10.2014 le figlie e Per_2
pagina 2 di 6 - la separazione giudiziale tra le parti è stata pronunciata con sentenza n. 647/2024 del
28.06.2024 pronunciata dal Tribunale di Macerata (nell'ambito del procedimento di separazione
R.G. n. 641/2022 - doc. 2 parte ricorrente – sentenza di separazione);
- le condizioni di separazione prevedevano l'affidamento esclusivo delle minori con collocazione presso la madre e diritto di visita paterno nella forma di incontri protetti con cadenza settimanale presso i servizi sociali del Comune di Pioraco, l'assegnazione della casa coniugale alla nonché la previsione del contributo di 400,00 euro a carico del padre per il Parte_1 mantenimento della prole (200,00 euro per ciascuna figlia) e spese straordinarie al 50%;
- il resistente non ha dato attuazione ai provvedimenti del Tribunale, in quanto non ha nella sostanza esercitato il diritto di visita nei confronti delle figlie né ha contribuito al mantenimento delle stesse, delle quali, pertanto, si è sempre occupata esclusivamente la madre ricorrente;
- quanto alle condizioni lavorative delle parti la ricorrente svolge attività lavorativa presso
Randstad di Fabriano percependo un reddito mensile di circa 1.700,00 euro
Notificato il ricorso unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di prima comparizione dei coniugi a parte resistente (notifica in mani in data 4.7.2025), quest'ultimo, pur nella regolarità della notifica
(come da produzione documentale in data 7.10.2025 della ricevuta di ritorno), non si costituiva e neppure compariva all'udienza del 7.10.2025, pertanto il Giudice ne dichiarava la contumacia e, ritenendo la causa matura per la decisione (stante la non necessità di istruttoria), fissava l'udienza del
2.12.2025 per la decisione della stessa (con discussione orale).
All'udienza del 2.12.2025 compariva solo parte ricorrente – mentre nessuno per parte convenuta – la quale, riportandosi al proprio ricorso introduttivo, chiedeva la pronuncia del divorzio alle medesime condizioni della separazione e il Giudice si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
***
La domanda di parte ricorrente volta ad ottenere il divorzio va accolta poiché fondata, sussistendo tutti i presupposti di legge richiesti dall'art 3 n.2 lett. b) L.01.12.1970 n.898 ai fini della pronuncia richiesta.
Alla luce della documentazione in atti risulta comprovato che tra i coniugi non sussiste più alcuna comunione spirituale né materiale, così come avvalorato anche dal comportamento processuale di parte resistente - il quale è rimasto contumace, disinteressandosi delle sorti del rapporto coniugale- di tal che la comunione di vita è venuta meno definitivamente e non può più essere ricostituita.
Inoltre, la sentenza di separazione del 28.6.2024 risulta passata in giudicato (come da produzione in data 7.10.2025 dell'attestazione di giudicato) ed è decorso certamente il termine annuale previsto dalla legge rispetto alla comparizione dei coniugi di fronte al Presidente (la sentenza di separazione pagina 3 di 6 giudiziale è stata pronunciata nel procedimento avente r.g. 641/2022, quindi verosimilmente detta comparizione ha avuto luogo nel corso del 2022), senza che sia intervenuta riconciliazione.
Quanto alla regolamentazione delle condizioni relative all'affidamento e al mantenimento della prole, la ricorrente chiede disporsi le medesime condizioni pronunciate in sede di separazione e non v'è ragione di disporre in senso diverso, considerando tutti gli accertamenti già effettuati in sede di separazione (che hanno ritenuto la piena idoneità della madre e rilevato criticità per il padre) ed anche valorizzando la contumacia del resistente nel presente procedimento. Per_ Alla luce di tali considerazioni va pertanto confermato l'affido esclusivo delle minori e Per_2 alla madre presso cui vanno anche collocate. Parte_1
Va altresì confermata l'assegnazione della casa coniugale alla madre (già assegnata in sede di separazione), poiché genitore collocatario, presso la quale, tra l'altro, le minori unitamente alla madre hanno continuato a vivere sin dall'epoca della separazione.
Quanto al diritto di visita paterno, pare emergere dagli atti che non vi sia stata una frequentazione padre- figlie poiché il resistente parrebbe essersi totalmente disinteressato al recupero della relazione con le-figlie (la ricorrente ha evidenziato infatti che gli incontri protetti non si sono mai svolti e che la frequentazione è stata limitata a qualche telefonate del padre alle figlie in cui, fra l'altro, manifestava il desiderio di vederle, senza mai però concretizzarlo – verbale udienza 7.10.2025); peraltro, tale disinteresse è emerso anche dal comportamento processuale del resistente.
Orbene, va ricordato che ai sensi dell'art. 337-ter, comma 1, c.c. la prole ha diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, pur sempre nell'ottica dell'interesse superiore della prole.
Di conseguenza, anche nell'ottica di ritenere auspicabile un futuro recupero della relazione padre – figlie e sempre nella prospettiva della volontà in tal senso del resistente di adoperarsi concretamente a tal fine (intraprendendo un percorso terapeutico e di sostegno alla genitorialità) e sempre che ciò avvenga nel primario interesse della prole, va prevista una regolamentazione, anche minima, della frequentazione padre- figlie, prevedendo che questa avvenga sempre sotto il controllo dei Servizi
Sociali del Comune di Pioraco ai quali si va rimessa la determinazione, previo ascolto delle parti, in ordine al giorno, il luogo, l'ora e la durata degli incontri, come già previsto in sede di separazione.
Quanto al mantenimento della prole vale il principio generale per cui entrambi i genitori sono tenuti a provvedere al mantenimento dei figli (in quanto diritto della prole – dovere dei genitori) in relazione alle proprie sostanze economiche e capacità reddituali, come appunto ricordato da Cass. Sez. 1 -,
Ordinanza n. 2536 del 26/01/2024
pagina 4 di 6 Nel caso di specie, seppur non si ha contezza della condizione lavorativa del resistente (poiché lo stesso non si è costituito) e seppur, a detta della ricorrente, egli potrebbe versare in stato di disoccupazione, ciò non lo esonera dal contribuire alle esigenze della prole, stante la funzione anche educativa assolta dal mantenimento.
Va ricordato, sul punto, che questo Tribunale è orientato nel disporre in capo ai genitori disoccupati una contribuzione (seppur minima) di circa 150,00 euro, al di sotto della quale non si può scendere e, considerando sia l'età delle figlie sia il fatto che il resistente all'epoca della separazione svolgeva attività lavorativa (di conseguenza dovendosi ritenere che possieda capacità lavorativa), appare doveroso confermare in capo al il contributo per il mantenimento della prole già previsto in CP_1 sede di separazione, inclusa la rivalutazione già maturata, importo da ritersi soggetto a rivalutazione annuale ISTAT.
Le spese straordinarie, come da Protocollo in uso presso questo Tribunale e già individuate nell'ambito della separazione, restano ripartite al 50% fra i genitori.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste integralmente a carico della parte resistente, considerato che quest'ultima non si è neppure costituita e devono liquidarsi secondo i parametri previsti dal D.M. 55/2014, dato lo scaglione indeterminabile della causa, bassa complessità, con valori ai minimi per le fasi studio, introduttiva, trattazione e decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, così decide:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Pioraco in data 08.08.2015 tra e e trascritto nel registro degli atti di Parte_1 Controparte_1 matrimonio del Comune di Pioraco atto n. 3, Parte I, Serie -, Anno 2015; Per_ 2) Conferma l'affido esclusivo delle figlie minori e (nate il 30.10.2014) alla madre Per_2
e conferma altresì il collocamento delle stesse presso quest'ultima; Parte_1
3) Conferma l'assegnazione della casa coniugale a perché vi viva con le figlie;
Parte_1
4) Conferma che la frequentazione delle minori con il padre avvenga nella modalità degli incontri protetti con cadenza settimanale rimettendo al Servizio Sociale del Comune di Pioraco la determinazione del luogo degli incontri e degli orari degli stessi, sentiti i genitori delle minori, e con l'avviso che, ove il Servizio Sociale dovesse ravvisare una situazione di pregiudizio per le minori che debba essere ulteriormente valutata, dovrà effettuare apposita segnalazione alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni;
pagina 5 di 6 5) Conferma a carico del l'obbligo di versare alla madre collocataria Controparte_1 Parte_1
Per_
il contributo per il mantenimento delle figlie e già previsto in sede di
[...] Per_2 separazione (200,00 euro mensili per ciascuna figlia), ferma la rivalutazione già maturata, entro il giorno 5 di ogni mese, importo da ritenersi soggetto a rivalutazione annuale ISTAT;
6) Conferma la ripartizione delle spese straordinarie necessarie per le esigenze della prole al 50% fra le parti, come previsto in sede di separazione;
7) Condanna a rifondere a le spese di lite che si liquidano in Controparte_1 Parte_1 euro 98,00 per esborsi ed in euro 3.809,00 per compensi legali, oltre rimborso forfettario al 15% per spese generali, IVA e CPA, se dovuti, come per legge;
8) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, in copia autentica, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Pioraco per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Macerata nella camera di consiglio del 4.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Silvia Grasselli dott. Paolo Vadala'
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Macerata
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo Vadala' Presidente dott.ssa Alessandra Canullo Giudice dott.ssa Silvia Grasselli Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 781/2025 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. ANGELICI Parte_1 C.F._1
CARLO, per procura in calce/a margine al ricorso introduttivo
RICORRENTE
contro c.f. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI
Precisate all'udienza di discussione orale del 2.12.2025
PARTE RICORRENTE: si riporta integralmente al contenuto del ricorso introduttivo, chiedendone l'integrale accoglimento, trattandosi peraltro della richiesta delle medesime condizioni che hanno regolato la separazione pagina 1 di 6 Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, nell'ossequio del procedimento di cui alla L. 898/70 ed ex art. 473 bis n. 51 c.p.c., accertatane e dichiaratane la sussistenza delle condizioni:
1) pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dai Sigg.ri e Parte_1
; Controparte_1
2) confermare l'assegnazione della casa coniugale, di proprietà del padre della ricorrente, alla Sig.ra
; Parte_1
3) disporre l'affido esclusivo delle minori e (nate il 30.10.2014) alla Persona_1 Persona_2 madre , con collocamento presso la stessa;
Parte_1
4) disporre incontri protetti tra il padre e le minori con cadenza settimanale rimettendo al Servizio
Sociale del Comune di Pioraco la determinazione del luogo degli incontri e degli orari degli stessi, sentiti i genitori delle minori, e con l'avviso che, ove il Servizio Sociale dovesse ravvisare una situazione di pregiudizio per le minori che debba essere ulteriormente valutata, dovrà effettuare apposita segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni;
5) disporre l'obbligo a carico del Sig. di contribuire al mantenimento delle figlie Controparte_1
e mediante la corresponsione a dell'importo di € 200,00 al mese per Per_2 Per_1 Parte_1 ciascuna delle minori, da versare su conto corrente bancario intestato a quest'ultima entro il giorno cinque di ciascun mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
6) disporre l'obbligo a carico di di contribuire al pagamento delle spese Controparte_1 straordinarie nella misura del 50%, così come individuate dal protocollo per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli siglate dal C.O.A. di Macerata
Si chiede che venga ordinato all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pioraco, di procedere all'annotazione della sentenza di scioglimento del matrimonio.
Con ogni conseguente statuizione delle spese e competenze di lite”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 16.04.2025 la ricorrente ha istaurato il presente Parte_1 procedimento al fine di sentir pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Pioraco in data 08.08.2015 con doc. n. 1 parte ricorrente – estratto atto di matrimonio), Controparte_1 allegando che: Per_
- dall'unione affettiva sono nate il 30.10.2014 le figlie e Per_2
pagina 2 di 6 - la separazione giudiziale tra le parti è stata pronunciata con sentenza n. 647/2024 del
28.06.2024 pronunciata dal Tribunale di Macerata (nell'ambito del procedimento di separazione
R.G. n. 641/2022 - doc. 2 parte ricorrente – sentenza di separazione);
- le condizioni di separazione prevedevano l'affidamento esclusivo delle minori con collocazione presso la madre e diritto di visita paterno nella forma di incontri protetti con cadenza settimanale presso i servizi sociali del Comune di Pioraco, l'assegnazione della casa coniugale alla nonché la previsione del contributo di 400,00 euro a carico del padre per il Parte_1 mantenimento della prole (200,00 euro per ciascuna figlia) e spese straordinarie al 50%;
- il resistente non ha dato attuazione ai provvedimenti del Tribunale, in quanto non ha nella sostanza esercitato il diritto di visita nei confronti delle figlie né ha contribuito al mantenimento delle stesse, delle quali, pertanto, si è sempre occupata esclusivamente la madre ricorrente;
- quanto alle condizioni lavorative delle parti la ricorrente svolge attività lavorativa presso
Randstad di Fabriano percependo un reddito mensile di circa 1.700,00 euro
Notificato il ricorso unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di prima comparizione dei coniugi a parte resistente (notifica in mani in data 4.7.2025), quest'ultimo, pur nella regolarità della notifica
(come da produzione documentale in data 7.10.2025 della ricevuta di ritorno), non si costituiva e neppure compariva all'udienza del 7.10.2025, pertanto il Giudice ne dichiarava la contumacia e, ritenendo la causa matura per la decisione (stante la non necessità di istruttoria), fissava l'udienza del
2.12.2025 per la decisione della stessa (con discussione orale).
All'udienza del 2.12.2025 compariva solo parte ricorrente – mentre nessuno per parte convenuta – la quale, riportandosi al proprio ricorso introduttivo, chiedeva la pronuncia del divorzio alle medesime condizioni della separazione e il Giudice si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
***
La domanda di parte ricorrente volta ad ottenere il divorzio va accolta poiché fondata, sussistendo tutti i presupposti di legge richiesti dall'art 3 n.2 lett. b) L.01.12.1970 n.898 ai fini della pronuncia richiesta.
Alla luce della documentazione in atti risulta comprovato che tra i coniugi non sussiste più alcuna comunione spirituale né materiale, così come avvalorato anche dal comportamento processuale di parte resistente - il quale è rimasto contumace, disinteressandosi delle sorti del rapporto coniugale- di tal che la comunione di vita è venuta meno definitivamente e non può più essere ricostituita.
Inoltre, la sentenza di separazione del 28.6.2024 risulta passata in giudicato (come da produzione in data 7.10.2025 dell'attestazione di giudicato) ed è decorso certamente il termine annuale previsto dalla legge rispetto alla comparizione dei coniugi di fronte al Presidente (la sentenza di separazione pagina 3 di 6 giudiziale è stata pronunciata nel procedimento avente r.g. 641/2022, quindi verosimilmente detta comparizione ha avuto luogo nel corso del 2022), senza che sia intervenuta riconciliazione.
Quanto alla regolamentazione delle condizioni relative all'affidamento e al mantenimento della prole, la ricorrente chiede disporsi le medesime condizioni pronunciate in sede di separazione e non v'è ragione di disporre in senso diverso, considerando tutti gli accertamenti già effettuati in sede di separazione (che hanno ritenuto la piena idoneità della madre e rilevato criticità per il padre) ed anche valorizzando la contumacia del resistente nel presente procedimento. Per_ Alla luce di tali considerazioni va pertanto confermato l'affido esclusivo delle minori e Per_2 alla madre presso cui vanno anche collocate. Parte_1
Va altresì confermata l'assegnazione della casa coniugale alla madre (già assegnata in sede di separazione), poiché genitore collocatario, presso la quale, tra l'altro, le minori unitamente alla madre hanno continuato a vivere sin dall'epoca della separazione.
Quanto al diritto di visita paterno, pare emergere dagli atti che non vi sia stata una frequentazione padre- figlie poiché il resistente parrebbe essersi totalmente disinteressato al recupero della relazione con le-figlie (la ricorrente ha evidenziato infatti che gli incontri protetti non si sono mai svolti e che la frequentazione è stata limitata a qualche telefonate del padre alle figlie in cui, fra l'altro, manifestava il desiderio di vederle, senza mai però concretizzarlo – verbale udienza 7.10.2025); peraltro, tale disinteresse è emerso anche dal comportamento processuale del resistente.
Orbene, va ricordato che ai sensi dell'art. 337-ter, comma 1, c.c. la prole ha diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, pur sempre nell'ottica dell'interesse superiore della prole.
Di conseguenza, anche nell'ottica di ritenere auspicabile un futuro recupero della relazione padre – figlie e sempre nella prospettiva della volontà in tal senso del resistente di adoperarsi concretamente a tal fine (intraprendendo un percorso terapeutico e di sostegno alla genitorialità) e sempre che ciò avvenga nel primario interesse della prole, va prevista una regolamentazione, anche minima, della frequentazione padre- figlie, prevedendo che questa avvenga sempre sotto il controllo dei Servizi
Sociali del Comune di Pioraco ai quali si va rimessa la determinazione, previo ascolto delle parti, in ordine al giorno, il luogo, l'ora e la durata degli incontri, come già previsto in sede di separazione.
Quanto al mantenimento della prole vale il principio generale per cui entrambi i genitori sono tenuti a provvedere al mantenimento dei figli (in quanto diritto della prole – dovere dei genitori) in relazione alle proprie sostanze economiche e capacità reddituali, come appunto ricordato da Cass. Sez. 1 -,
Ordinanza n. 2536 del 26/01/2024
pagina 4 di 6 Nel caso di specie, seppur non si ha contezza della condizione lavorativa del resistente (poiché lo stesso non si è costituito) e seppur, a detta della ricorrente, egli potrebbe versare in stato di disoccupazione, ciò non lo esonera dal contribuire alle esigenze della prole, stante la funzione anche educativa assolta dal mantenimento.
Va ricordato, sul punto, che questo Tribunale è orientato nel disporre in capo ai genitori disoccupati una contribuzione (seppur minima) di circa 150,00 euro, al di sotto della quale non si può scendere e, considerando sia l'età delle figlie sia il fatto che il resistente all'epoca della separazione svolgeva attività lavorativa (di conseguenza dovendosi ritenere che possieda capacità lavorativa), appare doveroso confermare in capo al il contributo per il mantenimento della prole già previsto in CP_1 sede di separazione, inclusa la rivalutazione già maturata, importo da ritersi soggetto a rivalutazione annuale ISTAT.
Le spese straordinarie, come da Protocollo in uso presso questo Tribunale e già individuate nell'ambito della separazione, restano ripartite al 50% fra i genitori.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste integralmente a carico della parte resistente, considerato che quest'ultima non si è neppure costituita e devono liquidarsi secondo i parametri previsti dal D.M. 55/2014, dato lo scaglione indeterminabile della causa, bassa complessità, con valori ai minimi per le fasi studio, introduttiva, trattazione e decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, così decide:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Pioraco in data 08.08.2015 tra e e trascritto nel registro degli atti di Parte_1 Controparte_1 matrimonio del Comune di Pioraco atto n. 3, Parte I, Serie -, Anno 2015; Per_ 2) Conferma l'affido esclusivo delle figlie minori e (nate il 30.10.2014) alla madre Per_2
e conferma altresì il collocamento delle stesse presso quest'ultima; Parte_1
3) Conferma l'assegnazione della casa coniugale a perché vi viva con le figlie;
Parte_1
4) Conferma che la frequentazione delle minori con il padre avvenga nella modalità degli incontri protetti con cadenza settimanale rimettendo al Servizio Sociale del Comune di Pioraco la determinazione del luogo degli incontri e degli orari degli stessi, sentiti i genitori delle minori, e con l'avviso che, ove il Servizio Sociale dovesse ravvisare una situazione di pregiudizio per le minori che debba essere ulteriormente valutata, dovrà effettuare apposita segnalazione alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni;
pagina 5 di 6 5) Conferma a carico del l'obbligo di versare alla madre collocataria Controparte_1 Parte_1
Per_
il contributo per il mantenimento delle figlie e già previsto in sede di
[...] Per_2 separazione (200,00 euro mensili per ciascuna figlia), ferma la rivalutazione già maturata, entro il giorno 5 di ogni mese, importo da ritenersi soggetto a rivalutazione annuale ISTAT;
6) Conferma la ripartizione delle spese straordinarie necessarie per le esigenze della prole al 50% fra le parti, come previsto in sede di separazione;
7) Condanna a rifondere a le spese di lite che si liquidano in Controparte_1 Parte_1 euro 98,00 per esborsi ed in euro 3.809,00 per compensi legali, oltre rimborso forfettario al 15% per spese generali, IVA e CPA, se dovuti, come per legge;
8) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, in copia autentica, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Pioraco per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Macerata nella camera di consiglio del 4.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Silvia Grasselli dott. Paolo Vadala'
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