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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 30/05/2025, n. 2544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2544 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1869/2022 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Fabrizio Catalano;
- parte ricorrente -
e
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore; CP_1 P.IVA_1
- resistente contumace -
Oggetto: rapporto di previdenza/assistenza.
Conclusioni: come da verbale del 30/05/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 28 febbraio 2022 ha chiesto che venga Parte_1 dichiarata l'insussistenza del diritto dell' di ripetere le somme asseritamente percepite CP_1 indebitamente sull'assegno ordinario di invalidità a partire dall'1 gennaio 2014 fino al 2018, con la consequenziale condanna dell'ente previdenziale alla restituzione delle somme illegittimamente trattenute sulla medesima prestazione. A sostegno della superiore pretesa il ricorrente, premettendo di non aver mai ricevuto una comunicazione circa l'asserito indebito, ha argomentato circa l'insussistenza del diritto avversario (di per sé carente di motivazione) e, in subordine, ha eccepito l'irripetibilità delle somme ai sensi dell'art. 13, comma 1, della L.
412/1991 (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
1 L' pur ritualmente evocato in giudizio a mezzo pec, è rimasto contumace. CP_1
Ciò detto, secondo questo giudice il ricorso merita di trovare accoglimento perché gli importi controversi venivano riscossi in base ad un formale provvedimento dell' (mai CP_1 revocato, per quanto risulta in base agli atti di causa) e le ragioni del successivo recupero (cioè
l'asserito ricalcolo della prestazione e l'incumulabilità dell'assegno ordinario con i redditi da lavoro autonomo) appaiono da un lato generiche (e, come tale, non intelligibili) e dall'altro lato indimostrate.
Le ragioni che precedono (evidentemente condizionate dalla contumacia dell' , CP_1 conducono a ritenere insussistente l'indebito controverso, rimanendo assorbita ogni considerazione circa l'eccezione di irripetibilità dell'indebito (prima facie fondata, visto che dagli atti di causa non sembrerebbe emergere alcun dolo da parte dell'odierno ricorrente).
Pertanto, il ricorso merita di trovare integrale accoglimento secondo le statuizioni di cui in dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.), vengono liquidate come in dispositivo in un importo inferiore ai valori tariffari minimi (di per sé congruo, vista l'estrema esiguità delle fasi di trattazione e decisionale) e distratte in favore del procuratore del Pt_1 giusta dichiarazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
nella contumacia dell' CP_1 accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'insussistenza del diritto dell' di ripetere CP_1
l'asserito indebito maturato con decorrenza dall'anno 2014 sull'assegno ordinario e condanna
l' alla restituzione delle somme illegittimamente trattenute per tale ragione;
CP_1 condanna l' al pagamento in favore dell'avv. Fabrizio Catalano, nella qualità di CP_1 procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. di delle spese giudiziali di Parte_1 quest'ultimo, che liquida in € 2.500,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso il 30/05/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1869/2022 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Fabrizio Catalano;
- parte ricorrente -
e
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore; CP_1 P.IVA_1
- resistente contumace -
Oggetto: rapporto di previdenza/assistenza.
Conclusioni: come da verbale del 30/05/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 28 febbraio 2022 ha chiesto che venga Parte_1 dichiarata l'insussistenza del diritto dell' di ripetere le somme asseritamente percepite CP_1 indebitamente sull'assegno ordinario di invalidità a partire dall'1 gennaio 2014 fino al 2018, con la consequenziale condanna dell'ente previdenziale alla restituzione delle somme illegittimamente trattenute sulla medesima prestazione. A sostegno della superiore pretesa il ricorrente, premettendo di non aver mai ricevuto una comunicazione circa l'asserito indebito, ha argomentato circa l'insussistenza del diritto avversario (di per sé carente di motivazione) e, in subordine, ha eccepito l'irripetibilità delle somme ai sensi dell'art. 13, comma 1, della L.
412/1991 (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
1 L' pur ritualmente evocato in giudizio a mezzo pec, è rimasto contumace. CP_1
Ciò detto, secondo questo giudice il ricorso merita di trovare accoglimento perché gli importi controversi venivano riscossi in base ad un formale provvedimento dell' (mai CP_1 revocato, per quanto risulta in base agli atti di causa) e le ragioni del successivo recupero (cioè
l'asserito ricalcolo della prestazione e l'incumulabilità dell'assegno ordinario con i redditi da lavoro autonomo) appaiono da un lato generiche (e, come tale, non intelligibili) e dall'altro lato indimostrate.
Le ragioni che precedono (evidentemente condizionate dalla contumacia dell' , CP_1 conducono a ritenere insussistente l'indebito controverso, rimanendo assorbita ogni considerazione circa l'eccezione di irripetibilità dell'indebito (prima facie fondata, visto che dagli atti di causa non sembrerebbe emergere alcun dolo da parte dell'odierno ricorrente).
Pertanto, il ricorso merita di trovare integrale accoglimento secondo le statuizioni di cui in dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.), vengono liquidate come in dispositivo in un importo inferiore ai valori tariffari minimi (di per sé congruo, vista l'estrema esiguità delle fasi di trattazione e decisionale) e distratte in favore del procuratore del Pt_1 giusta dichiarazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
nella contumacia dell' CP_1 accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'insussistenza del diritto dell' di ripetere CP_1
l'asserito indebito maturato con decorrenza dall'anno 2014 sull'assegno ordinario e condanna
l' alla restituzione delle somme illegittimamente trattenute per tale ragione;
CP_1 condanna l' al pagamento in favore dell'avv. Fabrizio Catalano, nella qualità di CP_1 procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. di delle spese giudiziali di Parte_1 quest'ultimo, che liquida in € 2.500,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso il 30/05/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
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