CASS
Sentenza 5 agosto 2021
Sentenza 5 agosto 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/08/2021, n. 30742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30742 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ON LV nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/01/2019 della CORTE APPELLO di ANCONA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata del 14 gennaio 2019, la Corte d'appello di Ancona ha confermato la decisione del Giudice dell'udienza preliminare in sede del 19 settembre 2016, con la quale è stata affermata la responsabilità penale di RE TA in ordine al reato di cui all'art. 496 cod. pen.. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 30742 Anno 2021 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: TUDINO ALESSANDRINA Data Udienza: 09/07/2021 2. Avverso la sentenza indicata ha proposto ricorso l'imputato per mezzo del difensore, Avv. Maurizio Miranda, affidando le proprie censure a due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con il primo motivo, deduce violazione degli artt. 25, comma secondo, e 27 della Costituzione e vizio della motivazione quanto all'affermazione di responsabilità, in assenza della prova della concreta offensività del fatto e dell'elemento soggettivo, avendo l'imputato immediatamente declinato le proprie effettive generalità, con conseguente difetto degli elementi costitutivi del reato. 2.2. Con il secondo motivo, deduce analoga censura quanto al diniego delle attenuanti generiche, statuito nonostante la stessa sentenza dia atto della desistenza e dell'arresto della progressione criminosa, non configurandosi la violazione dell'art. 495 cod. pen.. 3. Con requisitoria scritta ex art. 23 dl. n. 137 del 14 maggio 2021, il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso. 4. Nell'interesse dell'imputato, il difensore ha presentato una memoria, con la quale ha ribadito le ragioni dell'impugnazione, formulando controdeduzioni alla requisitoria del Procuratore generale. 5.11 ricorso è inammissibile 5.1. Il primo motivo è proposto fuori dei casi previsti dalla legge ed è, comunque, manifestamente infondato. Va, in primo luogo, ribadito che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si deduce la violazione di norme della Costituzione o della CEDU, poiché la loro inosservanza non è prevista tra i casi di ricorso dall'art. 606 cod. proc. pen. e può soltanto costituire fondamento di una questione di legittimità costituzionale (Sez. 2, n. 12623 del 13/12/2019, dep. 2020, Leone, Rv. 279059). Per altro verso, premesso che la falsa attestazione delle generalità, nel corso di un controllo stradale, integra il più grave reato di cui all'art. 495 cod. pen., in quanto le dichiarazioni del privato sono destinate ad incidere direttamente sulla formazione dell'atto pubblico costituito dal verbale di contestazione per guida con patente revocata (V. ex multis Sez. 5, n. 47044 del 10/07/2019, Lauro, Rv. 277839), il ricorrente reitera la deduzione di inoffensività - correttamente respinta dalla Corte territoriale - ribadendo come l'imputato avesse, nell'immediatezza, esibito la propria carta di identità, senza confrontarsi con il principio per cui il delitto di false dichiarazioni a un pubblico ufficiale sull'identità o su qualità proprie o altrui 2 Il Presidente si consuma nel momento in cui la dichiarazione perviene al pubblico ufficiale, indipendentemente dalla sua riproduzione in un atto pubblico (Sez. 5, n. 24308 del 31/03/2015, Noto, Rv. 265145). Ne consegue che l'esibizione del documento d'identità successivamente alla consumazione del reato, di pericolo concreto, integra un post factum, inidoneo ad elidere l'offesa al bene giuridico tutelato. Il primo motivo è, pertanto, inammissibile. 4.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. A fronte della corretta qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 495 cod. pen. e della opzione minimalista resa sul punto dalle conformi sentenze di merito, nessun rilievo dispiega, nella prospettiva invocata, la pretesa interruzione della progressione criminosa, prospettata dal ricorrente quale unico elemento decisivo asseritamente ignorato. 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 luglio 2021 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata del 14 gennaio 2019, la Corte d'appello di Ancona ha confermato la decisione del Giudice dell'udienza preliminare in sede del 19 settembre 2016, con la quale è stata affermata la responsabilità penale di RE TA in ordine al reato di cui all'art. 496 cod. pen.. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 30742 Anno 2021 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: TUDINO ALESSANDRINA Data Udienza: 09/07/2021 2. Avverso la sentenza indicata ha proposto ricorso l'imputato per mezzo del difensore, Avv. Maurizio Miranda, affidando le proprie censure a due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con il primo motivo, deduce violazione degli artt. 25, comma secondo, e 27 della Costituzione e vizio della motivazione quanto all'affermazione di responsabilità, in assenza della prova della concreta offensività del fatto e dell'elemento soggettivo, avendo l'imputato immediatamente declinato le proprie effettive generalità, con conseguente difetto degli elementi costitutivi del reato. 2.2. Con il secondo motivo, deduce analoga censura quanto al diniego delle attenuanti generiche, statuito nonostante la stessa sentenza dia atto della desistenza e dell'arresto della progressione criminosa, non configurandosi la violazione dell'art. 495 cod. pen.. 3. Con requisitoria scritta ex art. 23 dl. n. 137 del 14 maggio 2021, il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso. 4. Nell'interesse dell'imputato, il difensore ha presentato una memoria, con la quale ha ribadito le ragioni dell'impugnazione, formulando controdeduzioni alla requisitoria del Procuratore generale. 5.11 ricorso è inammissibile 5.1. Il primo motivo è proposto fuori dei casi previsti dalla legge ed è, comunque, manifestamente infondato. Va, in primo luogo, ribadito che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si deduce la violazione di norme della Costituzione o della CEDU, poiché la loro inosservanza non è prevista tra i casi di ricorso dall'art. 606 cod. proc. pen. e può soltanto costituire fondamento di una questione di legittimità costituzionale (Sez. 2, n. 12623 del 13/12/2019, dep. 2020, Leone, Rv. 279059). Per altro verso, premesso che la falsa attestazione delle generalità, nel corso di un controllo stradale, integra il più grave reato di cui all'art. 495 cod. pen., in quanto le dichiarazioni del privato sono destinate ad incidere direttamente sulla formazione dell'atto pubblico costituito dal verbale di contestazione per guida con patente revocata (V. ex multis Sez. 5, n. 47044 del 10/07/2019, Lauro, Rv. 277839), il ricorrente reitera la deduzione di inoffensività - correttamente respinta dalla Corte territoriale - ribadendo come l'imputato avesse, nell'immediatezza, esibito la propria carta di identità, senza confrontarsi con il principio per cui il delitto di false dichiarazioni a un pubblico ufficiale sull'identità o su qualità proprie o altrui 2 Il Presidente si consuma nel momento in cui la dichiarazione perviene al pubblico ufficiale, indipendentemente dalla sua riproduzione in un atto pubblico (Sez. 5, n. 24308 del 31/03/2015, Noto, Rv. 265145). Ne consegue che l'esibizione del documento d'identità successivamente alla consumazione del reato, di pericolo concreto, integra un post factum, inidoneo ad elidere l'offesa al bene giuridico tutelato. Il primo motivo è, pertanto, inammissibile. 4.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. A fronte della corretta qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 495 cod. pen. e della opzione minimalista resa sul punto dalle conformi sentenze di merito, nessun rilievo dispiega, nella prospettiva invocata, la pretesa interruzione della progressione criminosa, prospettata dal ricorrente quale unico elemento decisivo asseritamente ignorato. 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 luglio 2021 Il Consigliere estensore