TRIB
Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/07/2025, n. 3691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3691 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA - I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania I sezione Civile composto dai signori Magistrati
Dott.ssa Lidia Greco Presidente
Dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11619/2023 R.G., promossa
DA
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. CANTARELLA FABIO, giusta procura in atti
- RICORRENTE -
CONTRO
, nato a Catania il 13/11/1978, c.f. , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. PULVIRENTI GIUSEPPINA CINZIA, giusta procura in atti
- RESISTENTE -
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: separazione giudiziale
Rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 18/11/2024 sulle conclusioni precisate congiuntamente dalle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
(ART. 132 C.P.C.)
Con ricorso depositato il 25/10/2023 ha chiesto al Tribunale di pronunciare la Parte_1 separazione personale da con cui ha contratto matrimonio il 04/01/2011 in Controparte_2
Aci Catena (CT).
Dal matrimonio sono nati i figli (n. il 31/01/2011) e (n. il Per_1 Persona_2
16/02/2013).
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva formulando le proprie richieste. Controparte_2
1 All'udienza dell'11/04/2024 il tentativo di conciliazione tra i coniugi aveva esito negativo e le parti chiedevano rinvio a successiva udienza per addivenire ad un bonario componimento della controversia. Con ordinanza resa in pari data venivano adottati i provvedimenti urgenti di cui all'art. 473-bis.22 c.p.c.
All'udienza del 18.11.2024 i procuratori delle parti precisavano congiuntamente le conclusioni;
il giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole.
La domanda di separazione avanzata è fondata e merita accoglimento.
L'insuccesso del tentativo di conciliazione e le reciproche allegazioni in ordine agli elementi di fatto denotanti la intollerabilità della prosecuzione della convivenza suffragano sufficientemente la fondatezza della domanda.
All'udienza del 18/11/2024, tenutasi in modalità cartolare, le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni chiedendo al Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi confermando le condizioni di cui all'ordinanza resa in data 11/04/2024, e precisamente:
“DISPONE che i figli minori siano affidati ad entrambi genitori, con collocazione presso la madre;
DISPONE che, in mancanza di diversi accordi tra le parti, il padre potrà tenere con sé i figli due fine settimana al mese, dando tempestivo preavviso alla ricorrente, dalle ore 16:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica;
per quattro settimane anche non continuative nel periodo estivo;
per cinque giorni, comprensivi ad anni alterni della festività del Natale o di quella del
Capodanno, nel periodo natalizio;
per tre giorni, comprensivi ad anni alterni della festività della
Pasqua o di quella del lunedì dell'Angelo, nel periodo pasquale;
PONE a carico di
[...]
l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori versando entro il giorno 5 di CP_2 ogni mese, un assegno alla moglie di € 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.”
Ritiene il Collegio che dette condizioni siano compatibili con le norme inderogabili, regolatrici della famiglia e, pertanto, possa disporsi in conformità.
Le spese del giudizio vanno integralmente compensate in ragione dell'oggetto della causa, dei rapporti tra le parti e dell'accordo raggiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. R.G. 11619/2023, disattesa ogni altra domanda: pronunzia la separazione personale dei coniugi e alle Parte_1 Controparte_2 condizioni specificate in motivazione;
2 compensa integralmente le spese del giudizio;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Aci Catena
(CT) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000 nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011, atto n. 1, parte I.
Così deciso in Catania l' 11.7.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Dott.ssa Lidia Greco
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA - I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania I sezione Civile composto dai signori Magistrati
Dott.ssa Lidia Greco Presidente
Dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11619/2023 R.G., promossa
DA
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. CANTARELLA FABIO, giusta procura in atti
- RICORRENTE -
CONTRO
, nato a Catania il 13/11/1978, c.f. , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. PULVIRENTI GIUSEPPINA CINZIA, giusta procura in atti
- RESISTENTE -
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: separazione giudiziale
Rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 18/11/2024 sulle conclusioni precisate congiuntamente dalle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
(ART. 132 C.P.C.)
Con ricorso depositato il 25/10/2023 ha chiesto al Tribunale di pronunciare la Parte_1 separazione personale da con cui ha contratto matrimonio il 04/01/2011 in Controparte_2
Aci Catena (CT).
Dal matrimonio sono nati i figli (n. il 31/01/2011) e (n. il Per_1 Persona_2
16/02/2013).
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva formulando le proprie richieste. Controparte_2
1 All'udienza dell'11/04/2024 il tentativo di conciliazione tra i coniugi aveva esito negativo e le parti chiedevano rinvio a successiva udienza per addivenire ad un bonario componimento della controversia. Con ordinanza resa in pari data venivano adottati i provvedimenti urgenti di cui all'art. 473-bis.22 c.p.c.
All'udienza del 18.11.2024 i procuratori delle parti precisavano congiuntamente le conclusioni;
il giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole.
La domanda di separazione avanzata è fondata e merita accoglimento.
L'insuccesso del tentativo di conciliazione e le reciproche allegazioni in ordine agli elementi di fatto denotanti la intollerabilità della prosecuzione della convivenza suffragano sufficientemente la fondatezza della domanda.
All'udienza del 18/11/2024, tenutasi in modalità cartolare, le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni chiedendo al Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi confermando le condizioni di cui all'ordinanza resa in data 11/04/2024, e precisamente:
“DISPONE che i figli minori siano affidati ad entrambi genitori, con collocazione presso la madre;
DISPONE che, in mancanza di diversi accordi tra le parti, il padre potrà tenere con sé i figli due fine settimana al mese, dando tempestivo preavviso alla ricorrente, dalle ore 16:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica;
per quattro settimane anche non continuative nel periodo estivo;
per cinque giorni, comprensivi ad anni alterni della festività del Natale o di quella del
Capodanno, nel periodo natalizio;
per tre giorni, comprensivi ad anni alterni della festività della
Pasqua o di quella del lunedì dell'Angelo, nel periodo pasquale;
PONE a carico di
[...]
l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori versando entro il giorno 5 di CP_2 ogni mese, un assegno alla moglie di € 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.”
Ritiene il Collegio che dette condizioni siano compatibili con le norme inderogabili, regolatrici della famiglia e, pertanto, possa disporsi in conformità.
Le spese del giudizio vanno integralmente compensate in ragione dell'oggetto della causa, dei rapporti tra le parti e dell'accordo raggiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. R.G. 11619/2023, disattesa ogni altra domanda: pronunzia la separazione personale dei coniugi e alle Parte_1 Controparte_2 condizioni specificate in motivazione;
2 compensa integralmente le spese del giudizio;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Aci Catena
(CT) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000 nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011, atto n. 1, parte I.
Così deciso in Catania l' 11.7.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Dott.ssa Lidia Greco
3