Decreto cautelare 1 dicembre 2022
Ordinanza cautelare 22 dicembre 2022
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 1911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1911 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01911/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14459/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14459 del 2022, proposto da
RI TE IA, rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Casabona, Fabiola Rodorigo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- decreto del Ministero dell'Istruzione – U.S.R. Campania - Ufficio VI - Ambito Territoriale di Napoli AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE.U.0012523.02-08-2022, pubblicato in data 02.08.2022 che, per i motivi indicati in premessa dello stesso provvedimento e sulla base dell'erronea valutazione circa il possesso dei requisiti in capo alla ricorrente, dispone “(…) Art. 2) Sono pubblicate sul sito internet di questo Ufficio - https://222.uat-napoli.it/ - le Graduatorie Provinciali per le Supplenze del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado dell'A.T. di Napoli, valevoli per il biennio 2022-2024, di cui all'O.M. n. 112 del 6 maggio 2022, allegate al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (…)", nelle quali graduatorie la Sig.ra RI TE IA risulta inserita con riserva "R";
- di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento di formazione del Decreto impugnato, compresi gli atti allo stato non noti e che abbiano comportato la determinazione del MI – USR Campania, per i quali si formula sin d'ora espressa riserva di motivi aggiunti di ricorso;
nonché per l'accertamento del diritto della ricorrente ad essere inclusa con pieno titolo nelle graduatorie di merito per le classi di concorso ADSS.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e di Ufficio Scolastico Regionale Campania;
Vista la dichiarazione del 23.1.2026 con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 gennaio 2026 la dott.ssa RI BA AV e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1.La ricorrente indicata in epigrafe ha presentato al Ministero dell’Istruzione regolare istanza di riconoscimento, ex Direttiva 2005/36/CE, Direttiva 2013/55/CE e D. Lgs. 206/2007, della specializzazione al sostegno conseguita in Spagna, con domanda inviata tramite istanze online.
Fermo restando il suo inserimento nella graduatoria provinciale scolastica – GPS - con riserva poichè in attesa del riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all’estero, senza impugnare la propria collocazione in graduatoria ovvero il punteggio attribuito, ha contesta le modalità con cui si è proceduto allo scorrimento.
2. Con ordinanza cautelare n. 7882/2022 questa Sezione ha respinto l’istanza di sospensione del provvedimento in quanto “considerato che l’inclusione con riserva è stata effettuata in applicazione dell’O.M. n. 112/2022 e che la contestazione in ordine alla corretta applicazione al caso concreto dei criteri predeterminati nell’ordinanza non rientra nella giurisdizione amministrativa, non essendosi in presenza di un concorso pubblico (v. Cons. Stato, sez. VII, n. 2048/2022; Cons. Stato, sez. VII, n. 1543/2022); considerato altresì che, pur in assenza di formale impugnazione, nel ricorso viene prospettata la illegittimità dell’ordinanza ministeriale n. 112/2022 per cui sussiste, invece, la giurisdizione amministrativa; che tuttavia le predette contestazioni sono assolutamente generiche e comunque infondate alla luce della recente giurisprudenza di questa sezione, secondo cui l’ammissione con riserva, senza diritto alla stipula di contratti, per coloro che abbiano conseguito il titolo di accesso all’estero e siano in attesa del relativo riconoscimento, non appare contrastante con disposizioni di rango primario, né discriminatoria, né irragionevole (v. funditus la motivazione di cui alle sentenze Tar Lazio, sez. IV bis, n. 14028/2022; Tar Lazio, sez. IV bis, n. 14018/2022)”.
3. Non vi è stata ulteriore attività processuale.
All’udienza di smaltimento del 23.1.2026, la difesa della parte ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione nel merito.
4.Il ricorso è improcedibile.
In virtù del principio dispositivo, che trova applicazione anche nel processo amministrativo, la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione stessa ed eventualmente di rinunciare in modo esplicito al ricorso, in tal modo provocando la presa d'atto del giudice, che può solo dichiararne l'improcedibilità, non potendo procedere d'ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire (Consiglio di Stato sez. II, 24/11/2025, n. 9167).
Sussistono giusti motivi vista anche la costituzione solo formale dell’Amministrazione, per disporre la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL ZZ, Presidente
RI BA AV, Consigliere, Estensore
Giuseppe Bianchi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI BA AV | EL ZZ |
IL SEGRETARIO