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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/07/2025, n. 3806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3806 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere - Relatore sciogliendo la riserva formulata all'esito dell'odierna udienza, ha deliberato di pronunziare la seguente
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello – avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di
Benevento ex art. 281 sexies c.p.c. il 29 ottobre 2019 e pubblicata in pari data, contraddistinta dal 1858/2019 – iscritto al n. 34/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi e pendente
TRA la (c.f.: ), con sede in Morcone alla c.da Parte_1 P.IVA_1
Piana, in persona del legale rappresentante sig.ra (c.f.: Parte_1
nata a [...] il [...] - APPELLANTE - C.F._1
E la (c.f.: , IN PERSONA del legale rapp.te Presidente p.t. Controparte_1 P.IVA_2
della , rappresentata e difesa dall' avv. Graziella Mandato (c.f.: Controparte_2
, dell'Avvocatura Regionale, in virtù di procura generale ad lites C.F._2
per Notaio del 14 marzo 2018, registrata a Ischia il 6 aprile 2018, rep. Persona_1
n.33646, racc. n. 15752 - APPELLATA -
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata alla il 27 dicembre 2019, la Controparte_1 [...]
ppellava a questa Corte avverso la sentenza indicata in Parte_2
Pag. 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta sezione civile (già Prima sezione civile bis)
epigrafe, con la quale il Tribunale di Benevento 1) dichiarava la cessazione della materia del contendere tra l'attrice ed il convenuto , dalla Parte_1 Controparte_3
prima chiamato in garanzia;
2)rigettava l'opposizione proposta dalla avverso il Pt_1
provvedimento del 19 gennaio 2018, con il quale la aveva disposto la Controparte_1
revoca nei suoi confronti del finanziamento concessole nell'ambito del bando approvato con D.D. n. 63 del 16 maggio 2006 Por Campania 2000-2006 per l'importo complessivo di 192.005,00 € ed era stata richiesta la restituzione della somma di 57.601,50 €, liquidatale a titolo di anticipazione;
3) accoglieva la domanda riconvenzionale della per la restituzione di tale ultima somma, oltre i richiesti interessi;
4) condannava CP_1
l'attrice al pagamento a favore della delle spese di lite liquidate in Controparte_1
4.100,00 € e 4) dichiarava che nulla era dovuto a titolo di spese nei rapporti tra l'attrice e l'ing. . Controparte_3
Concludeva chiedendo “in via preliminare, valutata la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, disporre la sospensione della provvisoria esecutività della impugnata sentenza per tutte le motivazioni di cui al presente atto;
- Sempre in via preliminare, valutata la rilevanza del verbale di sopralluogo depositato dall'odierno appellato nel corso del giudizio di primo grado nonché considerata la proposta querela di falso in via incidentale, disporre la sospensione del presente giudizio e concedere termine per la introduzione del procedimento per querela di falso innanzi al Tribunale di
Benevento, quale Autorità competente;
- Nel merito, accertare e dichiarare la nullità e/o la inesistenza del verbale di sopralluogo depositato nel giudizio di primo grado dall'odierno appellato, per le motivazioni di cui alla narrativa del presente atto e, per
l'effetto, accertare e dichiarare l'omesso assolvimento dell'onere della prova in capo al convenuto appellato e, dunque, riformare integralmente la appellata sentenza, dichiarando la nullità e/o l'illegittimità del provvedimento di revoca impugnato;
-
Accertare e dichiarare che l'impugnato provvedimento rientra nella fattispecie prevista dall'art. 21 quinquies legge 241/90 e, per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza, applicare la relativa disciplina;
- Accertare e dichiarare, anche mediante la ammissione delle richieste istruttorie avanzate nel giudizio di primo grado, l'assolvimento degli obblighi in capo alla odierna appellante, ovvero accertare e dichiarare che i lavori erano per lo più completati e che la struttura era idonea allo scopo e, per l'effettoin totale
n. 34/2020 r.g.a.c.c. c. Pag. 2 di 3 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta sezione civile (già Prima sezione civile bis)
riforma della impugnata sentenza, dichiarare la nullità e/o la illegittimità dell'impugnato provvedimento amministrativo, con tutte le conseguenze di legge. - In riforma della impugnata sentenza, per le motivazioni di cui alla narrativa del presente atto, rigettare la domanda riconvenzionale proposta dalla controparte. - Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, con distrazione ex art. 93 c.p.c. “.
Il 28 febbraio 2020 nel processo d'appello così introdotto si costituiva la CP_1
per resistere all'avversa impugnazione, concludendo col chiedere di: “1.
[...]
Rigettare ogni domanda come proposta da controparte con l'Atto di Appello in quanto inammissibile, improcedibile, improponibile ed assolutamente infondata in fatto ed in diritto oltre che non provata;
con condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze del giudizio, oltre accessori di legge in favore della ”. Controparte_1
Dopo la prima udienza di trattazione, respinta l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata all'udienza del 24 giugno 2025 nessuno compariva per le parti ed il processo veniva rinviato, ai sensi dell'art. 309 c.p.c., al 15 luglio
2025 e di tale rinvio le parti venivano ritualmente avvisate.
Anche l'odierna udienza è andata poi deserta, sicché, giusto quanto disposto dal comb. disp. degli artt. 309 e 181 c.p.c. nel testo attualmente vigente, il processo va cancellato dal ruolo e dichiarato estinto senza che occorra regolarne le spese, che, ai sensi dell'art. 310, co. 4, c.p.c., rimarranno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla ditta individuale Pt_1
con citazione notificata alla il 27 dicembre 2019, avverso
[...] Controparte_1
la sentenza pronunziata ex art. 281 sexies c.p.c. dal Tribunale di Benevento il 29 ottobre
2019 e pubblicata in pari data, contraddistinta dal n. 1858/2019, ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Così deciso in Napoli, il 15 luglio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Caterina Molfino)
(dr.ssa Giuseppa D'Inverno)
n. 34/2020 r.g.a.c.c. c. Pag. 3 di 3 Parte_1 Controparte_1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere - Relatore sciogliendo la riserva formulata all'esito dell'odierna udienza, ha deliberato di pronunziare la seguente
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello – avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di
Benevento ex art. 281 sexies c.p.c. il 29 ottobre 2019 e pubblicata in pari data, contraddistinta dal 1858/2019 – iscritto al n. 34/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi e pendente
TRA la (c.f.: ), con sede in Morcone alla c.da Parte_1 P.IVA_1
Piana, in persona del legale rappresentante sig.ra (c.f.: Parte_1
nata a [...] il [...] - APPELLANTE - C.F._1
E la (c.f.: , IN PERSONA del legale rapp.te Presidente p.t. Controparte_1 P.IVA_2
della , rappresentata e difesa dall' avv. Graziella Mandato (c.f.: Controparte_2
, dell'Avvocatura Regionale, in virtù di procura generale ad lites C.F._2
per Notaio del 14 marzo 2018, registrata a Ischia il 6 aprile 2018, rep. Persona_1
n.33646, racc. n. 15752 - APPELLATA -
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata alla il 27 dicembre 2019, la Controparte_1 [...]
ppellava a questa Corte avverso la sentenza indicata in Parte_2
Pag. 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta sezione civile (già Prima sezione civile bis)
epigrafe, con la quale il Tribunale di Benevento 1) dichiarava la cessazione della materia del contendere tra l'attrice ed il convenuto , dalla Parte_1 Controparte_3
prima chiamato in garanzia;
2)rigettava l'opposizione proposta dalla avverso il Pt_1
provvedimento del 19 gennaio 2018, con il quale la aveva disposto la Controparte_1
revoca nei suoi confronti del finanziamento concessole nell'ambito del bando approvato con D.D. n. 63 del 16 maggio 2006 Por Campania 2000-2006 per l'importo complessivo di 192.005,00 € ed era stata richiesta la restituzione della somma di 57.601,50 €, liquidatale a titolo di anticipazione;
3) accoglieva la domanda riconvenzionale della per la restituzione di tale ultima somma, oltre i richiesti interessi;
4) condannava CP_1
l'attrice al pagamento a favore della delle spese di lite liquidate in Controparte_1
4.100,00 € e 4) dichiarava che nulla era dovuto a titolo di spese nei rapporti tra l'attrice e l'ing. . Controparte_3
Concludeva chiedendo “in via preliminare, valutata la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, disporre la sospensione della provvisoria esecutività della impugnata sentenza per tutte le motivazioni di cui al presente atto;
- Sempre in via preliminare, valutata la rilevanza del verbale di sopralluogo depositato dall'odierno appellato nel corso del giudizio di primo grado nonché considerata la proposta querela di falso in via incidentale, disporre la sospensione del presente giudizio e concedere termine per la introduzione del procedimento per querela di falso innanzi al Tribunale di
Benevento, quale Autorità competente;
- Nel merito, accertare e dichiarare la nullità e/o la inesistenza del verbale di sopralluogo depositato nel giudizio di primo grado dall'odierno appellato, per le motivazioni di cui alla narrativa del presente atto e, per
l'effetto, accertare e dichiarare l'omesso assolvimento dell'onere della prova in capo al convenuto appellato e, dunque, riformare integralmente la appellata sentenza, dichiarando la nullità e/o l'illegittimità del provvedimento di revoca impugnato;
-
Accertare e dichiarare che l'impugnato provvedimento rientra nella fattispecie prevista dall'art. 21 quinquies legge 241/90 e, per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza, applicare la relativa disciplina;
- Accertare e dichiarare, anche mediante la ammissione delle richieste istruttorie avanzate nel giudizio di primo grado, l'assolvimento degli obblighi in capo alla odierna appellante, ovvero accertare e dichiarare che i lavori erano per lo più completati e che la struttura era idonea allo scopo e, per l'effettoin totale
n. 34/2020 r.g.a.c.c. c. Pag. 2 di 3 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta sezione civile (già Prima sezione civile bis)
riforma della impugnata sentenza, dichiarare la nullità e/o la illegittimità dell'impugnato provvedimento amministrativo, con tutte le conseguenze di legge. - In riforma della impugnata sentenza, per le motivazioni di cui alla narrativa del presente atto, rigettare la domanda riconvenzionale proposta dalla controparte. - Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, con distrazione ex art. 93 c.p.c. “.
Il 28 febbraio 2020 nel processo d'appello così introdotto si costituiva la CP_1
per resistere all'avversa impugnazione, concludendo col chiedere di: “1.
[...]
Rigettare ogni domanda come proposta da controparte con l'Atto di Appello in quanto inammissibile, improcedibile, improponibile ed assolutamente infondata in fatto ed in diritto oltre che non provata;
con condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze del giudizio, oltre accessori di legge in favore della ”. Controparte_1
Dopo la prima udienza di trattazione, respinta l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata all'udienza del 24 giugno 2025 nessuno compariva per le parti ed il processo veniva rinviato, ai sensi dell'art. 309 c.p.c., al 15 luglio
2025 e di tale rinvio le parti venivano ritualmente avvisate.
Anche l'odierna udienza è andata poi deserta, sicché, giusto quanto disposto dal comb. disp. degli artt. 309 e 181 c.p.c. nel testo attualmente vigente, il processo va cancellato dal ruolo e dichiarato estinto senza che occorra regolarne le spese, che, ai sensi dell'art. 310, co. 4, c.p.c., rimarranno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla ditta individuale Pt_1
con citazione notificata alla il 27 dicembre 2019, avverso
[...] Controparte_1
la sentenza pronunziata ex art. 281 sexies c.p.c. dal Tribunale di Benevento il 29 ottobre
2019 e pubblicata in pari data, contraddistinta dal n. 1858/2019, ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Così deciso in Napoli, il 15 luglio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Caterina Molfino)
(dr.ssa Giuseppa D'Inverno)
n. 34/2020 r.g.a.c.c. c. Pag. 3 di 3 Parte_1 Controparte_1