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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 13/02/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 4874/2021 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 13 febbraio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4874/2021 R.G.L., relativa al procedimento ex art 445 bis co 6 cpc avente ad oggetto: “altre controversie in materia di assistenza obbligatoria”,
PROMOSSA DA
nata il [...] a [...], residente in [...], Parte_1
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Lucci (C.F. C.F._1 [...]
), giusta procura allegata al ricorso;
C.F._2
- Ricorrente -
CONTRO
, C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, via Ciro Il
Grande 21, contumace;
- Resistente – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1.Con ricorso ex art 445 bis co 6 cpc depositato il 10/12/2021, chiedeva Parte_1 all'intestato Tribunale quanto segue: “- accerti l'invalidità di cui all' art. 1 L. 222/84 per il riconoscimento in favore della ricorrente dell'assegno ordinario di invalidità avendo ridotta a meno di un terzo la propria capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini, a decorrere dalla data della domanda amministrativa.
Vinte le spese di giudizio, anche della fase di AT , da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario.
Si dà atto che, come risulta dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà allegata in atti, la ricorrente, relativamente all'anno 2020 ha reddito imponibile familiare pari a Euro
6.500,00.
- familiare inferiore al limite previsto dall'art. 152, disp. att. C.P.C., così come modificato dall'art. 42, comma 11, D.L. 269/03, convertito in Legge 326/03; lo stesso si impegna a comunicare le future variazioni rilevanti del suddetto reddito;
- familiare inferiore al limite previsto dall'art. 37, c6, L. b 2, D.L. 98/11.”, per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.L' restava contumace in giudizio. CP_2
3.La prima udienza di discussione veniva fissata per il giorno 21/12/2022, differita d'ufficio alle udienze del 18/7/2023 e del 23/1/2024; a tale ultima udienza la causa veniva chiamata per la prima volta innanzi a questo decidente;
con ordinanza del 24/1/2024 veniva disposta la rinnovazione della CTU medico-legale e nominato CTU il dott. seguiva Persona_1
l'udienza del 31/5/2024 per il giuramento del CTU;
seguiva l'udienza fissata per la discussione del 6/2/2025 differita d'ufficio all'udienza del 7/2/2025, rinviata per assenza della parte all'udienza del 13/2/2025; all'esito di tale ultima udienza veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
4. L'istruttoria si estrinsecava nella produzione documentale offerta dalla parte costituita e nella CTU medico-legale, espletata nell'ambito del procedimento n. 3874/2020 dal dott.
2 e nella rinnovazione della CTU disposta nell'ambito del presente Persona_2
procedimento espletata dal dott. Persona_1
2. In fatto e in diritto.
5. In via preliminare, il ricorso di merito risulta ammissibile, in quanto la dichiarazione di dissenso è stata tempestivamente depositata nel termine perentorio fissato dal Giudice ai sensi dell'art. 445 bis 4°comma c.p.c. ed il giudizio di merito è stato introdotto nel termine perentorio di 30 giorni di cui al comma 6 dell'art. 445 bis cpc.
6. Nel procedimento per ATO iscritto al n. 3874/2020 RG veniva nominato CTU il dott.
che esprimeva sull'odierna ricorrente le seguenti conclusioni: “la Persona_2 ricorrente non si trovi nelle condizioni previste dall'art. 1 L.N. 222/84 in quanto la sua capacità, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, non è ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo” (v. doc. 1 allegato al ricorso).
7. In seno al presente giudizio, il decidente disponeva la rinnovazione della CTU con conferimento dell'incarico al dott. il quale formulava la seguente diagnosi: Persona_1
“Discopatia L3-L4 ed L4-L5 in addetta alle pulizie 47enne in attività con esiti interventi per sindrome del tunnel carpale sinistro (2016 e 2017) ed esiti intervento artroscopico per rottura sovraspinoso e borsite sottoacromiale spalla destra (2019), a modico impegno funzionale;
Tiroidite di Hashimoto in trattamento sostitutivo;
Pregresse fratture costali (2022,
2023).” (v. relazione peritale dott. pag. 5). Per_1
8. Il dott. svolgeva quindi le seguenti considerazioni medico-legali: “L'esame Per_1
attento dei dati anamnestici e gli elementi emersi dallo studio della documentazione medica e dalla visita mettono in luce un complesso patologico a carico di vari organi ed apparati.
Esso non riduce in atto la capacità di lavoro della P in occupazioni confacenti alle sue attitudini a meno di un terzo.
Ed infatti la P risulta affetta fondamentalmente da discopatia lombare L3-L4 e L4-L5 (Centro
Medico
Filippi, 07/07/2024) e dagli esiti degli interventi riportati in diagnosi alla spalla destra
(Karol Wojtyla
3 Hospital, 09/01/2019) ed alla mano sinistra (Ospedale di Colleferro-Valmontone,
28/11/2016; ICOT di Latina, 13/11/2017), in quanto le altre infermità riportate in diagnosi rivestono rilevanza assai modesta ai fini dell'indagine in corso. La menomazione preponderante, ossia quella motoria, presenta in atto riscontro funzionale modesto, come attestato dal riscontro peritale di normotonotrofismo muscolare, assenza di deficit stenici e di limitazioni articolari significative (di rilievo solo il riferito risentimento doloroso alla elevazione ed abduzione attiva della spalla destra nell'ultimo terzo) (v es obiettivo: apparato osteoarticolare).
In particolare alla visita peritale si è riscontrato '… Arti superiori normotonotrofici;
limitazione antalgica della elevazione ed abduzione della spalla destra di circa 1/3 a destra;
articolarità passiva della spalla destra completa;
non significativo deficit stenico alle manovre contro resistenza;
eminenze tenar ed ipotenar normotrofiche e simmetriche, pugno completo e pinza e presa valide, bilateralmente, in assenza di apprezzabili deficit stenici;
non riferite parestesie. Rachide mobile;
flette ai piedi, con riferito risentimento algico agli ultimi gradi;
Laségue +- bilateralmente, agli ultimi gradi. Arti inferiori normotonotrofici;
articolarità delle anche e delle ginocchia conservata. Deambulazione autonoma, consentita anche su punte e talloni;
passaggi posturali autonomi;
accovacciamento per 2/3, con appoggio'.
Quanto sopra trova riscontro anche nella scarna documentazione in atti, dalla quale non si evince necessità di ricorso a consulti specialistici, trattamenti farmacologici e/o fisiochinesiterapici, ricorso a Centri di Terapia del dolore ecc;
del resto la P non ne riferisce alla raccolta anamnestica.
In sintesi, a parere del sottoscritto ctu, le menomazioni da cui è affetta la P -operaia addetta alle pulizie oggi 47enne in attività, con scolarità di diploma Istituto Tecnico Commerciale- non comportano una riduzione a meno di un terzo della sua capacità di lavoro in attività confacenti, né il regolare espletamento delle stesse costituisce specifico fattore usurante, anche in considerazione che negli eventuali periodi di riacuzie, oltre alla malattia, il lavoratore può usufruire di temporanee limitazioni e/o prescrizioni a tutela.
La decorrenza è da individuarsi alla data della domanda amministrativa in quanto le menomazioni sono documentate solo a quell'epoca e la loro attuale espressione clinica non consente di ipotizzarne un intervenuto peggioramento significativo ai fini della presente indagine.” (v. relazione peritale dott. pagg. 5-6). Per_1
4 9. Il CTU concludeva quindi nei seguenti termini: “la ricorrente non è da Parte_1
ritenere invalido con riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini, a decorrere dalla data della domanda amministrativa;
non risultano pertanto concretizzati, ad oggi, i requisiti e le condizioni medico-legali per il configurarsi del diritto ai richiesti benefici di cui all'art 1 della Legge 222/84.” (v. relazione peritale dott. pag. 9). Per_1
10. Osserva il decidente che le CC.TT.UU. espletate dai dottori e Persona_2 Per_1
fra loro concordanti, sono state condotte secondo criteri tecnico-scientifici corretti. Le conclusioni cui sono pervenuti i CC.TT.UU. non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati, di cui alle relazioni in atti (che devono intendersi, in questa sede, integralmente richiamate e trascritte e che costituiscono parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e della visita obiettiva posta in essere.
11. Ciò posto, il Tribunale accerta e dichiara che non sussistono nei confronti della ricorrente i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno di invalidità ex art 1 L. 222/1984.
3. Le spese di lite.
12. Stante la soccombenza della ricorrente, ma anche la sussistenza dei presupposti reddituali, giusta autodichiarazione in atti, per l'esenzione dal pagamento delle spese di lite ex art 152 disp att cpc, dichiara la ricorrente esonerata dal pagamento delle spese di lite.
13. Pone definitivamente a carico dell' le spese delle due CTU espletate, liquidate con CP_2
separati decreti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
5 - accerta e dichiara che non sussistono nei confronti della ricorrente i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno di invalidità ex art 1 L. 222/1984;
- dichiara la ricorrente esonerata dal pagamento delle spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp att cpc;
pone definitivamente a carico dell' le spese delle due CTU espletate, CP_2
liquidate con separati decreti.
Così deciso in Velletri, il 13/2/2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 13 febbraio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4874/2021 R.G.L., relativa al procedimento ex art 445 bis co 6 cpc avente ad oggetto: “altre controversie in materia di assistenza obbligatoria”,
PROMOSSA DA
nata il [...] a [...], residente in [...], Parte_1
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Lucci (C.F. C.F._1 [...]
), giusta procura allegata al ricorso;
C.F._2
- Ricorrente -
CONTRO
, C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, via Ciro Il
Grande 21, contumace;
- Resistente – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1.Con ricorso ex art 445 bis co 6 cpc depositato il 10/12/2021, chiedeva Parte_1 all'intestato Tribunale quanto segue: “- accerti l'invalidità di cui all' art. 1 L. 222/84 per il riconoscimento in favore della ricorrente dell'assegno ordinario di invalidità avendo ridotta a meno di un terzo la propria capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini, a decorrere dalla data della domanda amministrativa.
Vinte le spese di giudizio, anche della fase di AT , da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario.
Si dà atto che, come risulta dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà allegata in atti, la ricorrente, relativamente all'anno 2020 ha reddito imponibile familiare pari a Euro
6.500,00.
- familiare inferiore al limite previsto dall'art. 152, disp. att. C.P.C., così come modificato dall'art. 42, comma 11, D.L. 269/03, convertito in Legge 326/03; lo stesso si impegna a comunicare le future variazioni rilevanti del suddetto reddito;
- familiare inferiore al limite previsto dall'art. 37, c6, L. b 2, D.L. 98/11.”, per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.L' restava contumace in giudizio. CP_2
3.La prima udienza di discussione veniva fissata per il giorno 21/12/2022, differita d'ufficio alle udienze del 18/7/2023 e del 23/1/2024; a tale ultima udienza la causa veniva chiamata per la prima volta innanzi a questo decidente;
con ordinanza del 24/1/2024 veniva disposta la rinnovazione della CTU medico-legale e nominato CTU il dott. seguiva Persona_1
l'udienza del 31/5/2024 per il giuramento del CTU;
seguiva l'udienza fissata per la discussione del 6/2/2025 differita d'ufficio all'udienza del 7/2/2025, rinviata per assenza della parte all'udienza del 13/2/2025; all'esito di tale ultima udienza veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
4. L'istruttoria si estrinsecava nella produzione documentale offerta dalla parte costituita e nella CTU medico-legale, espletata nell'ambito del procedimento n. 3874/2020 dal dott.
2 e nella rinnovazione della CTU disposta nell'ambito del presente Persona_2
procedimento espletata dal dott. Persona_1
2. In fatto e in diritto.
5. In via preliminare, il ricorso di merito risulta ammissibile, in quanto la dichiarazione di dissenso è stata tempestivamente depositata nel termine perentorio fissato dal Giudice ai sensi dell'art. 445 bis 4°comma c.p.c. ed il giudizio di merito è stato introdotto nel termine perentorio di 30 giorni di cui al comma 6 dell'art. 445 bis cpc.
6. Nel procedimento per ATO iscritto al n. 3874/2020 RG veniva nominato CTU il dott.
che esprimeva sull'odierna ricorrente le seguenti conclusioni: “la Persona_2 ricorrente non si trovi nelle condizioni previste dall'art. 1 L.N. 222/84 in quanto la sua capacità, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, non è ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo” (v. doc. 1 allegato al ricorso).
7. In seno al presente giudizio, il decidente disponeva la rinnovazione della CTU con conferimento dell'incarico al dott. il quale formulava la seguente diagnosi: Persona_1
“Discopatia L3-L4 ed L4-L5 in addetta alle pulizie 47enne in attività con esiti interventi per sindrome del tunnel carpale sinistro (2016 e 2017) ed esiti intervento artroscopico per rottura sovraspinoso e borsite sottoacromiale spalla destra (2019), a modico impegno funzionale;
Tiroidite di Hashimoto in trattamento sostitutivo;
Pregresse fratture costali (2022,
2023).” (v. relazione peritale dott. pag. 5). Per_1
8. Il dott. svolgeva quindi le seguenti considerazioni medico-legali: “L'esame Per_1
attento dei dati anamnestici e gli elementi emersi dallo studio della documentazione medica e dalla visita mettono in luce un complesso patologico a carico di vari organi ed apparati.
Esso non riduce in atto la capacità di lavoro della P in occupazioni confacenti alle sue attitudini a meno di un terzo.
Ed infatti la P risulta affetta fondamentalmente da discopatia lombare L3-L4 e L4-L5 (Centro
Medico
Filippi, 07/07/2024) e dagli esiti degli interventi riportati in diagnosi alla spalla destra
(Karol Wojtyla
3 Hospital, 09/01/2019) ed alla mano sinistra (Ospedale di Colleferro-Valmontone,
28/11/2016; ICOT di Latina, 13/11/2017), in quanto le altre infermità riportate in diagnosi rivestono rilevanza assai modesta ai fini dell'indagine in corso. La menomazione preponderante, ossia quella motoria, presenta in atto riscontro funzionale modesto, come attestato dal riscontro peritale di normotonotrofismo muscolare, assenza di deficit stenici e di limitazioni articolari significative (di rilievo solo il riferito risentimento doloroso alla elevazione ed abduzione attiva della spalla destra nell'ultimo terzo) (v es obiettivo: apparato osteoarticolare).
In particolare alla visita peritale si è riscontrato '… Arti superiori normotonotrofici;
limitazione antalgica della elevazione ed abduzione della spalla destra di circa 1/3 a destra;
articolarità passiva della spalla destra completa;
non significativo deficit stenico alle manovre contro resistenza;
eminenze tenar ed ipotenar normotrofiche e simmetriche, pugno completo e pinza e presa valide, bilateralmente, in assenza di apprezzabili deficit stenici;
non riferite parestesie. Rachide mobile;
flette ai piedi, con riferito risentimento algico agli ultimi gradi;
Laségue +- bilateralmente, agli ultimi gradi. Arti inferiori normotonotrofici;
articolarità delle anche e delle ginocchia conservata. Deambulazione autonoma, consentita anche su punte e talloni;
passaggi posturali autonomi;
accovacciamento per 2/3, con appoggio'.
Quanto sopra trova riscontro anche nella scarna documentazione in atti, dalla quale non si evince necessità di ricorso a consulti specialistici, trattamenti farmacologici e/o fisiochinesiterapici, ricorso a Centri di Terapia del dolore ecc;
del resto la P non ne riferisce alla raccolta anamnestica.
In sintesi, a parere del sottoscritto ctu, le menomazioni da cui è affetta la P -operaia addetta alle pulizie oggi 47enne in attività, con scolarità di diploma Istituto Tecnico Commerciale- non comportano una riduzione a meno di un terzo della sua capacità di lavoro in attività confacenti, né il regolare espletamento delle stesse costituisce specifico fattore usurante, anche in considerazione che negli eventuali periodi di riacuzie, oltre alla malattia, il lavoratore può usufruire di temporanee limitazioni e/o prescrizioni a tutela.
La decorrenza è da individuarsi alla data della domanda amministrativa in quanto le menomazioni sono documentate solo a quell'epoca e la loro attuale espressione clinica non consente di ipotizzarne un intervenuto peggioramento significativo ai fini della presente indagine.” (v. relazione peritale dott. pagg. 5-6). Per_1
4 9. Il CTU concludeva quindi nei seguenti termini: “la ricorrente non è da Parte_1
ritenere invalido con riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini, a decorrere dalla data della domanda amministrativa;
non risultano pertanto concretizzati, ad oggi, i requisiti e le condizioni medico-legali per il configurarsi del diritto ai richiesti benefici di cui all'art 1 della Legge 222/84.” (v. relazione peritale dott. pag. 9). Per_1
10. Osserva il decidente che le CC.TT.UU. espletate dai dottori e Persona_2 Per_1
fra loro concordanti, sono state condotte secondo criteri tecnico-scientifici corretti. Le conclusioni cui sono pervenuti i CC.TT.UU. non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati, di cui alle relazioni in atti (che devono intendersi, in questa sede, integralmente richiamate e trascritte e che costituiscono parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e della visita obiettiva posta in essere.
11. Ciò posto, il Tribunale accerta e dichiara che non sussistono nei confronti della ricorrente i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno di invalidità ex art 1 L. 222/1984.
3. Le spese di lite.
12. Stante la soccombenza della ricorrente, ma anche la sussistenza dei presupposti reddituali, giusta autodichiarazione in atti, per l'esenzione dal pagamento delle spese di lite ex art 152 disp att cpc, dichiara la ricorrente esonerata dal pagamento delle spese di lite.
13. Pone definitivamente a carico dell' le spese delle due CTU espletate, liquidate con CP_2
separati decreti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
5 - accerta e dichiara che non sussistono nei confronti della ricorrente i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno di invalidità ex art 1 L. 222/1984;
- dichiara la ricorrente esonerata dal pagamento delle spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp att cpc;
pone definitivamente a carico dell' le spese delle due CTU espletate, CP_2
liquidate con separati decreti.
Così deciso in Velletri, il 13/2/2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
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