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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 03/07/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Ancona
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Reg.Gen. N.133/2025
@-Rig.AD - Lic.GMS(TD)condanna penale(JA) 01
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:
Dr. Luigi SANTINI Presidente relatore
Dr.ssa Angela QUITADAMO Consigliere
Dr.ssa Arianna SBANO Consigliere
nella camera di consiglio tenutasi in data 26 Giugno 2025 secondo le modalità previste dall'art.127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado promossa con ricorso depositato in data 24.04.2025, e vertente tra la società (appellante) e (appellato), avente ad oggetto: appello avverso Controparte_1 Parte_1 la sentenza n°247/2025 emessa dal Tribunale di Ancona, in funzione di giudice del lavoro, in data
11.04.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
L'appellante ha proposto impugnazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, Controparte_1 che ha accolto il ricorso presentato da teso ad ottenere la declaratoria di illegittimità del Parte_1 licenziamento per giustificato motivo soggettivo intimato in data 15 Aprile 2024 a causa dello stato di detenzione del lavoratore, condannato in via definitiva alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione per i reati di rapina ed estorsione, con declaratoria di estinzione del rapporto di lavoro alla data del 31.5.2024
e condanna della “a corrispondere a un'indennità commisurata a tre Controparte_1 Parte_1 mensilità dell'ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali”.
La società appellante ha impugnato la predetta decisione censurando l'iter logico giuridico seguito dal primo giudice, per non aver tenuto conto della gravità dei reati per il quali il era stato Pt_1
1 condannato, della sussumibilità della fattispecie nell'ipotesi disciplinare di cui all'art.10, lett.A)-lett.g),
C.C.N.L. Metalmeccanici e per non aver considerato il discredito di immagine causato dalla presenza del lavoratore, le cui mansioni comportavano (in difformità da quanto ritenuto dal primo giudice) contatti diretti e frequenti con la clientela (come riferito dai testi escussi). Ha altresì richiamato la nozione legale di giusta causa e sostenuto la proporzionalità della massima sanzione espulsiva rispetto alla gravità del fatto commesso, censurando infine la condanna alle spese di lite del primo grado. Ha quindi concluso chiedendo dichiararsi la legittimità del licenziamento, con ogni consequenziale statuizione.
L'appellato ha resistito all'appello, del quale ha chiesto il rigetto, assumendone Parte_1
l'infondatezza in fatto ed in diritto, in riferimento a ciascuno dei motivi di appello sopra descritti.
Con un unico (articolato) motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza Controparte_1 impugnata per aver ritenuto l'illegittimità del licenziamento intimato a in data 15 Aprile Parte_1
2024 a seguito della sua condanna alla pena detentiva di anni 3 e mesi 4 di reclusione per i reati di rapina ed estorsione, lamentando che il primo giudice avrebbe tratto conseguenze erronee dalla ricostruzione dello svolgimento dei fatti oggetto del giudizio e dalla valutazione delle risultanze istruttorie (in particolare, nella parte in cui ha ritenuto che “il lungo lasso temporale trascorso senza prova di ulteriori frequentazioni di ambienti malavitosi e senza alcun rilievo sul comportamento del nello Pt_1 svolgimento dell'attività lavorativa iniziata nel febbraio 2022 portano ad escludere che la condanna a pena detentiva per fatti particolarmente risalenti possa incidere sul vincolo fiduciario, mettendo in pericolo il corretto adempimento delle prestazioni future, viste anche le mansioni assegnate al ). Pt_1
Va premesso che nella fattispecie non siamo in presenza né di un licenziamento disciplinare per assenza ingiustificata, né di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo per impossibilità sopravvenuta della prestazione correlata allo stato di detenzione, atteso che nulla in tal senso è stato dedotto dal datore di lavoro, né in sede di intimazione del licenziamento, né nel corso del presente giudizio. Dalla lettera di licenziamento emerge infatti inequivocabilmente che, benchè venga contestata una condotta extralavorativa (e cioè la condanna per fatti non commessi in esecuzione del rapporto di lavoro e/o in connessione teleologica con esso), il datore di lavoro ha inteso licenziare il prestatore per giustificato motivo soggettivo ai sensi dell'art.3 della legge n°604/1966, ritenendo configurato un notevole inadempimento agli obblighi contrattuali assunti dal prestatore e, in particolare, ritenendo configurata l'ipotesi disciplinare di cui all'art.10, lett.A) – lett.g), del C.C.N.L. (“condanna ad una pena detentiva comminata al lavoratore, con sentenza passata in giudicato, per azione commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, che leda la figura morale del lavoratore”).
In quest'ordine di concetti, occorre verificare se nella fattispecie ricorra o meno un inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro che possa definirsi “notevole”.
2 In punto di fatto, risulta per tabulas che:
- l'appellato è stato assunto dalla in data 01.02.2022 con Parte_1 Controparte_1 inquadramento quale operaio livello C2 C.C.N.L. dell'Industria Metalmeccanica;
- con sentenza della Corte di Appello di Ancona in data 24.03.2023, passata in giudicato il 21.02.2024,
è stato condannato alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione per i reati di estorsione e Parte_1 rapina aggravata, commessi nel dicembre 2013;
- con ordine di esecuzione pena in data 26.02.2024 della Procura Generale della Repubblica di Perugia la pena residua è stata rideterminata in anni 2, mesi 6 e giorni 20 di reclusione, tenuto conto della custodia cautelare sofferta dal 15.03.2018 al 24.12.2018;
- con lettera di contestazione addebito in data 08.04.2024 è stata contestata all'appellato la violazione dell'art.10, lett.A) – lett.g), del CP_2
- con lettera in data 15.04.2024, ritenute insufficienti le giustificazioni del lavoratore e ritenuta inaccoglibile la sua istanza di aspettativa, la ha intimato a il Controparte_1 Parte_1 licenziamento con preavviso per giustificato motivo soggettivo, con decorrenza dal 31.05.2024;
- presso l'articolazione aziendale cui era assegnato il lavoratore (Ancona, via Flaminia n.40) risultano in forza, nel maggio 2024, n.6 dipendenti (v. foglio presenze).
Fatta tale premessa, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, i comportamenti tenuti dal lavoratore nella vita privata, ed estranei perciò all'esecuzione della prestazione lavorativa, se, in genere, sono irrilevanti, possono tuttavia costituire giusta causa di licenziamento allorché siano di natura tale da far ritenere il dipendente inidoneo alla prosecuzione del rapporto lavorativo, specialmente quando, per le caratteristiche e peculiarità di esso, la prestazione lavorativa richieda un ampio margine di fiducia, fermo restando che la valutazione circa il venir meno dell'elemento fiduciario va operata dal giudice non con riguardo al fatto astrattamente considerato, bensì agli aspetti concreti afferenti alla natura e qualità del singolo rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente, nonché alla portata soggettiva del fatto stesso, affinché sia resa possibile la verifica da parte dello stesso giudice della congruità della sanzione espulsiva, per l'insufficienza di qualunque altra a tutelare l'interesse del datore di lavoro (Cass.Civ., sez. lav.,
24.01.2013 n° 1698; Cass.Civ., sez. lav., n. 9590 del 14/07/2001). In questa prospettiva, la massima sanzione espulsiva può pertanto trovare applicazione in tutti quei casi in cui la gravità del fatto non consente la ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro, in quanto si qualifica come grave negazione degli elementi del rapporto, ed in particolare dell'elemento fiduciario che deve sussistere fra le parti
(Cass.Civ., sez. lav., n. 15919 del 19/12/2000). Ciò in quanto gli obblighi di diligenza e di fedeltà, di cui agli artt.2104 e 2105 c.c., vanno intesi non in modo restrittivo, bensì in senso ampio, dovendo essere
3 estesi a tutti i comportamenti che "per la loro natura e le loro conseguenze appaiono in contrasto con i doveri connessi all'inserimento del lavoratore nella struttura e nell'organizzazione dell'impresa o creino situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi dell'impresa". In sostanza, il tipo di reato commesso diviene rilevante qualora possa influire sull'idoneità, anche morale, del dipendente a svolgere le mansioni affidategli. Ne consegue che deve quindi ritenersi legittimo il recesso per giusta causa nel caso in cui si sia in presenza di una condotta che, nei suoi elementi oggettivi e soggettivi, sia di gravità tale da non consentire la prosecuzione del rapporto, facendo venir meno irreparabilmente la fiducia del datore di lavoro nel futuro adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte del lavoratore. Ne segue che una condanna penale con pena detentiva non comporta automaticamente il licenziamento, ma può costituire giusta causa o giustificato motivo di licenziamento, a seconda delle circostanze e della gravità del reato. La valutazione della giusta causa o giustificato motivo spetta al giudice, che dovrà tener conto della natura del reato, del tipo di mansioni svolte dal dipendente e del concreto impatto della condotta sul rapporto di lavoro. La decisione di licenziare un dipendente a seguito di una condanna penale deve essere dunque sempre valutata caso per caso, tenendo conto delle specifiche circostanze del caso concreto, in ordine alle quali il datore di lavoro è tenuto a fornire una specifica motivazione.
Nella fattispecie, la si è limitata a sostenere che la gravità dei reati commessi Controparte_1
(rapina ed estorsione) e la circostanza che il aveva contatti diretti e giornalieri con la clientela (cfr. Pt_1 deposizioni testimoniali testi , e ) siano tali da inficiare la Tes_1 Testimone_2 Testimone_3 fiducia del datore di lavoro sul futuro e puntuale adempimento della prestazione lavorativa.
A parere del Collegio, tali allegazioni non sono da sole sufficienti per ritenere integrata una condotta del prestatore che non consenta la ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro, atteso che non possono essere ignorate, in un'ottica di valutazione complessiva della fattispecie in esame, il lungo periodo intercorso rispetto alla perpetrazione dei suddetti reati (commessi nel dicembre 2013) e la circostanza che non risultano dedotti né ulteriori comportamenti penalmente rilevanti, né altre condotte aventi rilievo disciplinare, né inadempimenti di alcun tipo nell'esecuzione della prestazione lavorativa. Del resto, il datore di lavoro, a ciò onerato, non ha neanche allegato la sussistenza di una grave violazione, da parte del lavoratore, degli obblighi di diligenza ed obbedienza e delle regole di correttezza e buona fede di cui agli art. 1175 e 1375 c.c. nell'esecuzione del contratto di lavoro. Ne segue che il carattere episodico e risalente del reato commesso (benchè oggettivamente grave), nonchè la tipologia meramente manuale delle mansioni di inquadramento (gommista), le quali comportano interlocuzioni con la clientela limitate all'esecuzione di meri interventi tecnici sugli autoveicoli, non consentono di qualificare la condanna penale quale grave negazione degli elementi del rapporto, ed in particolare dell'elemento fiduciario che deve sussistere fra le parti. Non emergono in atti, del resto, elementi tali per poter ritenere, con
4 attendibile verosimiglianza, che il dipendente possa di nuovo commettere reati analoghi, evenienza che allo stato non appare probabile (tenuto conto del tempo trascorso e del carattere episodico del reato commesso) e, comunque, non idonea di per sé a lasciare, in capo al datore di lavoro, attendibili perplessità sul puntuale adempimento degli obblighi contrattuali da parte del dipendente.
Né in senso contrario pare valorizzabile la circostanza che il sia stato oggetto, in tempi più Pt_1 recenti, di controlli di polizia, atteso che non è dato sapere né quali siano state le ragioni di tali controlli, ne che esiti questi ultimi abbiano avuto.
Per quanto sopra, deve dunque concludersi, in linea con quanto statuito dal primo giudice, che il comportamento tenuto dal lavoratore, all'origine del disposto licenziamento, non ha integrato una grave violazione del dovere di diligenza del lavoratore (art.2104 c.c.) e dei principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto di lavoro (artt.1175 e 1375 c.c.), idonea a legittimare il recesso del datore di lavoro per giustificato motivo soggettivo. In quest'ordine di concetti, deve dunque concludersi che la condotta contestata, nei suoi elementi oggettivi e soggettivi, non ha integrato un notevole inadempimento agli obblighi gravanti sul prestatore e non ha precluso la ulteriore prosecuzione del rapporto, non essendo da sola idonea a far venir meno irreparabilmente la fiducia del datore di lavoro nel futuro adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte del lavoratore.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, l'appello proposto dalla va Controparte_1 dunque respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese del grado seguono la regola generale della soccombenza e si liquidano come da dispositivo, da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario.
Si applica l'art. 1 comma 17 della legge 228\2012, che ha modificato l'art.13 del d.p.r. n.115\2002, mediante l'inserimento del comma 1 quater, a mente del quale, se l'impugnazione principale o incidentale
è respinta integralmente, o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis, salvo eventuali motivi di esenzione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n°247/2025 emessa dal Tribunale di Ancona, in funzione di giudice del lavoro, in data 11.04.2025, contrariis reiectis, così decide:
- rigetta l'appello;
5 - condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese del grado, che liquida in complessivi
€.2.000,00, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2
D.M.10.03.2014), I.V.A. e C.A.P., da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario;
- dichiara la ricorrenza dei presupposti oggettivi per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 26 Giugno 2025.
IL PRESIDENTE est.
Luigi Santini
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