Sentenza breve 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza breve 04/05/2026, n. 2126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2126 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02126/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01265/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1265 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giulia Vicini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno Questura di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
previa sospensione
del provvedimento di revoca del permesso di soggiorno UE di lungo periodo emesso dalla Questura di Milano in data 13.8.2025, protocollo n. -OMISSIS- - nonché di tutti gli atti preparatori, presupposti, connessi e consequenziali a quello impugnato
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 il dott. RI NA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che, in relazione agli elementi di causa, sussistono i presupposti per l'adozione di una decisione in forma semplificata, adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare, stante l’integrità del contraddittorio e l’avvenuta esaustiva trattazione delle questioni oggetto di giudizio, nonché la mancanza di opposizioni delle parti avvisate dal Presidente del collegio in ordine alla possibile definizione con sentenza semplificata;
Rilevato che con il provvedimento impugnato l’amministrazione ha revocato il permesso di soggiorno di lungo periodo rilasciato per motivi familiari e respinto la richiesta di aggiornamento dello stesso;
Ritenuto che la controversia in esame non appartenga alla giurisdizione del giudice amministrativo, essendo rimessa alla cognizione del giudice ordinario, con conseguente inammissibilità del ricorso in quanto:
- secondo la costante giurisprudenza, alla luce del criterio di riparto della giurisdizione fondato sul petitum sostanziale, risulta devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario l'impugnazione della revoca del permesso di soggiorno per motivi familiari, indipendentemente dal fatto che si tratti di permesso di lungo periodo o meno. Ciò attesa l'ampiezza della formulazione normativa dell'art. 30, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998, per la quale "contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, l'interessato può presentare ricorso al Tribunale in composizione monocratica del luogo in cui risiede"; formulazione da cui si desume che ogni controversia inerente il rilascio, la revoca ed il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari è sottratta alla giurisdizione del giudice amministrativo appartenendo a quella del giudice ordinario (ex multis, T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 03 novembre 2009, n. 4945; T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV, 21 marzo 2013, n. 742);
- anche il giudice regolatore della giurisdizione ha chiarito che le controversie in tema di permesso di soggiorno per motivi familiari, contemplate dall’art. 30 d.lg. 25 luglio 1998 n. 286, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi del comma 6 del medesimo art. 30 (cfr. Cassazione civile, sez. un., 20 luglio 2011, n. 15868);
- che, pertanto, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, rispetto all’impugnazione del provvedimento indicato in epigrafe;
Ritenuto, in definitiva, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, mentre la considerazione della fattispecie complessiva sottesa al provvedimento impugnato consente di ravvisare giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando:
1) dichiara inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e individua, ai sensi dell’art. 11 c.p.a., nel giudice ordinario l’autorità giurisdizionale cui spetta la cognizione della controversia e dinanzi alla quale la causa potrà essere riassunta nei termini di legge;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
HA GO, Presidente
RI NA, Consigliere, Estensore
Mauro Gatti, Consigliere
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| RI NA | HA GO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.