Decreto cautelare 4 ottobre 2023
Sentenza breve 28 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza breve 28/11/2023, n. 1538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 1538 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/11/2023
N. 01538/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01352/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 1352 del 2023, proposto da
UQ SS TI, rappresentato e difeso dall'avvocato ZO Maradei, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo di Vibo Valentia, Ministero dell'Interno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento
previa adozione di misure cautelari,
del provvedimento prot. n. P-VV/L/Q/2023/100196 del 20 giugno 2023 emesso dalla Prefettura di Vibo Valentia
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Vibo Valentia e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2023 il dott. Giampaolo De Piazzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;
1. Con il provvedimento impugnato, meglio indicato in epigrafe, lo sportello unico per l’immigrazione di Vibo Valentia revocava il nulla osta all’ingresso nel territorio nazionale precedentemente rilasciato in data 5 maggio 2023 al lavoratore straniero UQ SS TI, a seguito dell’istanza presentata dal sig. ZO LI, nella sua qualità di datore di lavoro del ricorrente.
Nell’impugnato provvedimento l’amministrazione intimata riferiva che, a seguito di controlli eseguiti successivamente al rilascio del nulla osta, era emerso che l’istanza de qua risultava priva dell’asseverazione richiesta dall’art. 24-bis, comma 2, d.lgs. n. 286 del 1998.
Il provvedimento di revoca, quindi, risultava disposto ai sensi dell’art. 42, comma 2, d.l. n. 73 del 2022 (cd. «decreto flussi», conv. in legge n. 122 del 2022), in base al quale il sopravvenuto accertamento dell’insussistenza degli elementi richiesti determina la revoca del nulla osta (che, in base alla prima parte della norma de qua, deve essere rilasciato anche se nel termine di trenta giorni non siano state ancora acquisite le informazioni relative agli elementi ostativi contemplati negli artt. 22 e 24 d.lgs. n. 286 del 1998).
2. Il sig. UQ SS TI, presentava ricorso avanti l’intestato Tribunale, impugnando il menzionato provvedimento di revoca e chiedendone l’annullamento per le ragioni esposte nell’atto di gravame.
Affermava innanzi tutto il ricorrente che la prefettura di Vibo Valentia – sportello unico per l’immigrazione, dopo avere inviato la nota di data 8 maggio 2023 di avvio del procedimento di revoca, inoltrata allo stesso ricorrente ed al suo datore di lavoro, non avrebbe considerato che quest’ultimo nei dieci giorni successivi aveva provveduto al deposito dell’asseverazione richiesta, a firma del dott. Santo Presta, iscritto all’Ordine dei dottori commercialisti.
Sosteneva inoltre il ricorrente che non potevano essergli addossate le conseguenze di possibili irregolarità imputabili al professionista cui si era rivolto il datore di lavoro, ovvero riferibili a quest’ultimo.
3. Si costituivano le parti pubbliche intimate, con il patrocinio dell’avvocatura distrettuale dello Stato, che con successiva memoria difensiva confutava le argomentazioni del ricorrente ed insisteva per il rigetto del ricorso.
Alla camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2023, fissata per la trattazione dell’istanza di tutela cautelare avanzata dal ricorrente, la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell’art. 60 c.p.a., sussistendone i requisiti e previo avviso dato alle parti.
4. Il ricorso risulta palesemente infondato, e va quindi rigettato.
L’art. 24-bis d.lgs. n. 286 del 1998, norma introdotta dall’art. 2, comma 1, lett. c), d.l. n. 20 del 2023 (conv. in legge n. 50 del 2023), in tema di ingressi di lavoratori stranieri demanda le verifiche dei requisiti concernenti l’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste datoriali ai consulenti del lavoro, di cui all’art. 1 legge n. 12 del 1979. Inoltre, l’art. 22, comma 2, lett. d-bis, sempre del d.lgs. n. 286 del 1998 statuisce che la richiesta formulata dal datore di lavoro debba essere necessariamente corredata dall’asseverazione di un consulente del lavoro, ai sensi del ricordato art. 24-bis del medesimo testo normativo.
Nel caso de quo agitur, il datore di lavoro del ricorrente non ha prodotto la richiesta asseverazione al momento di presentazione della domanda, e l’asseverazione depositata successivamente non risulta valida in quanto, come dedotto dalla difesa erariale nella propria memoria, proveniva da un soggetto che, essendo iscritto all’Ordine dei dottori commercialisti (come da relativa dichiarazione, il che rende la circostanza pacifica) e non a quello dei consulenti del lavoro, non risultava avere ancora effettuato la comunicazione di inizio attività di gestione del personale ex art. 1 legge n. 12 del 1979 alla data di produzione di detta asseverazione all’amministrazione, avvenuta il giorno 18 maggio 2023.
Il provvedimento di revoca sottoposto allo scrutinio dell’adito Tribunale risulta quindi legittimo, essendo la conseguenza necessitata dell’assenza di una valida asseverazione, secondo quanto prescritto dal citato art. 42, comma 2, d.l. n. 73 del 2022, attributivo alla p.a. di un potere vincolato, che impone l’adozione dell’atto di revoca al ricorrere dei presupposti contemplati dalla norma.
5. In aggiunta a quanto esposto, mette conto evidenziare che l’ispettorato territoriale del lavoro di Vibo Valentia, con nota prot. n. 4449 del 16 giugno 2023 emessa in seguito alla richiesta formulata dalla prefettura di verifica dell’asseverazione sopra ricordata, formulava una serie di osservazioni in ordine a detta asseverazione, evidenziandone i profili di forte criticità sia per quanto attiene la legittimazione del professionista a sottoscriverla (rilevando che il dott. Presta non risultava avere assolto l’obbligo di comunicazione dell’inizio di attività di gestione del personale ex art. 1 legge n. 12 del 1979), sia per quanto attiene gli elementi valutativi contemplati dal legislatore all’art. 44, comma 2, d.l. n. 73 del 2022, quali la capacità patrimoniale, l’equilibrio economico - finanziario, la congruità del numero delle richieste presentate, il fatturato, il numero dei dipendenti ed il tipo di attività svolta dall’impresa.
Al riguardo, l’ispettorato territoriale evidenziava che l’attività del sig. LI presenta codice ateco 41.2, quindi attiene al campo dell’edilizia e pertanto non rientra fra quelle previste per la proposizione di domande di lavoro stagionale, quali i settori dell’agricoltura o turistico - alberghieri. Inoltre, osservava che l’azienda a fronte della richiesta di ben 101 lavoratori stranieri non presenta dipendenti in organico. Infine evidenziava che la matricola i.n.p.s. dell’impresa de qua risultava sospesa e che non risultava prodotto il relativo volume d’affari, solo asseverato ed indicato.
6. Il provvedimento di revoca impugnato si sottrae, pertanto, alle censure mossegli, e risulta del tutto legittimo, per cui deve trovare integrale conferma.
7. La manifesta infondatezza del gravame conduce a disporre il rigetto dell’istanza di patrocinio a spese dello Stato formulata dal ricorrente.
Le spese di giudizio possono essere compensate fra le parti, in considerazione della novità della questione trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando ex art. 60 c.p.a. sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Rigetta la domanda di ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Compensa tra le parti le spese e le competenze di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Ivo Correale, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
Giampaolo De Piazzi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giampaolo De Piazzi | Ivo Correale |
IL SEGRETARIO