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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XIII, sentenza 02/02/2026, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 437/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 13, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
DI GAETANO LORENZO, Presidente
IN BR, LA
NICOLARDI GUIDO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4569/2025 depositato il 05/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di Ii Grado Della Lombardia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250069220577000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 200/2026 depositato il
27/01/2026 Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente ricorso ha ad oggetto il ruolo n. 2025/011698 di cui alla cartella di pagamento n. 068 2025
006922057700 che scaturisce a sua volta dal mancato versamento del contributo unificato pari ad euro
3240,00 dovuto per il deposito dell'appello (R.G.A. 1585/2024). Nell'invito veniva specificato che, qualora il pagamento fosse omesso o effettuato in ritardo rispetto al termine, “l'Ufficio procederà ai sensi dell'art. 16, comma 1, del D.P.R. n. 115/2002, alla riscossione coattiva del contributo unificato tributario, tramite iscrizione a ruolo degli importi dovuti sui quali saranno calcolati gli interessi al saggio legale. Qualora il pagamento fosse omesso o effettuato in ritardo rispetto al termine sopra indicato, l'Ufficio applicherà, ai sensi dell'art 248, comma 1, e ss.mm.ii, del D.P.R. n. 115/2002, la sanzione prevista dall'articolo 16, comma 1-bis, del citato D.P.R., quantificata in relazione ai giorni di ritardo, decorrenti dalla notifica dell'invito.
In data 14 luglio 2025, la Società riceveva la notifica della cartella esattoriale recante l'iscrizione a ruolo della somma di euro 3240,00 a titolo di contributo unificato non versato e di euro pari a 6480,00 a titolo di sanzioni per omesso pagamento. Entrambi gli importi venivano versati.
Motivi del ricorso:
1. l'illegittimità della sanzione per violazione dell'art. 16 e dell'art. 248 del DPR 115 del 30 maggio 2002 atteso che avrebbe proceduto all'iscrizione a ruolo della sanzione senza previa notifica dell'atto di irrogazione della stessa.
2. illegittimità delle modalità a mezzo delle quali è stato determinato l'importo della sanzione
Chiedeva infine l'applicazione della disciplina prevista dall'art. 4 comma 1 lett. b) d.lgs. 87/2024 modificativa dell'art. 71 DPR 131/1986, quindi sanzione nella misura fissa del 70%.
Si costituisce tempestivamente nel giudizio l'Ufficio chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che il ricorso vada solo parzialmente accolto quanto alla richiesta di applicazione della sanzione nella misura fissa del 70% rigettao nel resto.
Infatti la disciplina applicabile al caso che ci occupa è quella di cui al comma 3 bis dell'art. 248, così come novellato dalla predetta l. 213/2023 si legge “In ipotesi di mancato pagamento entro trenta giorni dall'iscrizione a ruolo o dal diverso momento in cui sorge l'obbligo di pagamento, l'ufficio ovvero la società Equitalia Giustizia
Spa, nel caso di stipulazione della convenzione prevista dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, procede all'iscrizione a ruolo dell'importo dovuto, con addebito degli interessi al saggio legale,
e all'irrogazione della sanzione di cui all'articolo 16, comma 1-bis.”. Questa norma è entrata in vigore, ai sensi dell'art. 21 l.213/2023, sin dal 1° gennaio 2024 di talchè per le violazioni concernenti l'omesso versamento del contributo unificato tributario verificatesi a partire dal 1 gennaio 2024, non è più tenuto a emettere un separato atto di irrogazione della sanzione, potendo procedere direttamente all'iscrizione a ruolo della somma dovuta non solo a titolo di CUT ma anche a titolo di sanzione, parametrata ai giorni di ritardo.
Peraltro la parte ricorrente ammette di non avere effettuato il pagamento del contributo attribuendolo a mera dimenticanza e non a non volontà di pagare. Tale circostanza viene valutata da questa Corte ai fini dell'applicazione della sanzione in misura fissa anche se l'applicazione da parte dell'Ufficio della sanzione massima ha corrisposto alla logica di voler sanzionare il mancato versamento della somma richiesta con invito di pagamento regolarmente notificato e ricevuto dalla parte.
Il parziale accogliemnto giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte in parziale accoglimento del ricorso applica la sanzione in misura fissa del 70%. Rigetta nel resto. Spese compensate. Milano, 26 gennaio 2026 Il Giudice relatore Il Presidente Bruna Albertini
EN Di AE
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 13, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
DI GAETANO LORENZO, Presidente
IN BR, LA
NICOLARDI GUIDO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4569/2025 depositato il 05/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di Ii Grado Della Lombardia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250069220577000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 200/2026 depositato il
27/01/2026 Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente ricorso ha ad oggetto il ruolo n. 2025/011698 di cui alla cartella di pagamento n. 068 2025
006922057700 che scaturisce a sua volta dal mancato versamento del contributo unificato pari ad euro
3240,00 dovuto per il deposito dell'appello (R.G.A. 1585/2024). Nell'invito veniva specificato che, qualora il pagamento fosse omesso o effettuato in ritardo rispetto al termine, “l'Ufficio procederà ai sensi dell'art. 16, comma 1, del D.P.R. n. 115/2002, alla riscossione coattiva del contributo unificato tributario, tramite iscrizione a ruolo degli importi dovuti sui quali saranno calcolati gli interessi al saggio legale. Qualora il pagamento fosse omesso o effettuato in ritardo rispetto al termine sopra indicato, l'Ufficio applicherà, ai sensi dell'art 248, comma 1, e ss.mm.ii, del D.P.R. n. 115/2002, la sanzione prevista dall'articolo 16, comma 1-bis, del citato D.P.R., quantificata in relazione ai giorni di ritardo, decorrenti dalla notifica dell'invito.
In data 14 luglio 2025, la Società riceveva la notifica della cartella esattoriale recante l'iscrizione a ruolo della somma di euro 3240,00 a titolo di contributo unificato non versato e di euro pari a 6480,00 a titolo di sanzioni per omesso pagamento. Entrambi gli importi venivano versati.
Motivi del ricorso:
1. l'illegittimità della sanzione per violazione dell'art. 16 e dell'art. 248 del DPR 115 del 30 maggio 2002 atteso che avrebbe proceduto all'iscrizione a ruolo della sanzione senza previa notifica dell'atto di irrogazione della stessa.
2. illegittimità delle modalità a mezzo delle quali è stato determinato l'importo della sanzione
Chiedeva infine l'applicazione della disciplina prevista dall'art. 4 comma 1 lett. b) d.lgs. 87/2024 modificativa dell'art. 71 DPR 131/1986, quindi sanzione nella misura fissa del 70%.
Si costituisce tempestivamente nel giudizio l'Ufficio chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che il ricorso vada solo parzialmente accolto quanto alla richiesta di applicazione della sanzione nella misura fissa del 70% rigettao nel resto.
Infatti la disciplina applicabile al caso che ci occupa è quella di cui al comma 3 bis dell'art. 248, così come novellato dalla predetta l. 213/2023 si legge “In ipotesi di mancato pagamento entro trenta giorni dall'iscrizione a ruolo o dal diverso momento in cui sorge l'obbligo di pagamento, l'ufficio ovvero la società Equitalia Giustizia
Spa, nel caso di stipulazione della convenzione prevista dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, procede all'iscrizione a ruolo dell'importo dovuto, con addebito degli interessi al saggio legale,
e all'irrogazione della sanzione di cui all'articolo 16, comma 1-bis.”. Questa norma è entrata in vigore, ai sensi dell'art. 21 l.213/2023, sin dal 1° gennaio 2024 di talchè per le violazioni concernenti l'omesso versamento del contributo unificato tributario verificatesi a partire dal 1 gennaio 2024, non è più tenuto a emettere un separato atto di irrogazione della sanzione, potendo procedere direttamente all'iscrizione a ruolo della somma dovuta non solo a titolo di CUT ma anche a titolo di sanzione, parametrata ai giorni di ritardo.
Peraltro la parte ricorrente ammette di non avere effettuato il pagamento del contributo attribuendolo a mera dimenticanza e non a non volontà di pagare. Tale circostanza viene valutata da questa Corte ai fini dell'applicazione della sanzione in misura fissa anche se l'applicazione da parte dell'Ufficio della sanzione massima ha corrisposto alla logica di voler sanzionare il mancato versamento della somma richiesta con invito di pagamento regolarmente notificato e ricevuto dalla parte.
Il parziale accogliemnto giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte in parziale accoglimento del ricorso applica la sanzione in misura fissa del 70%. Rigetta nel resto. Spese compensate. Milano, 26 gennaio 2026 Il Giudice relatore Il Presidente Bruna Albertini
EN Di AE