CA
Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 12/03/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2135/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di AN, Prima Sezione Civile, composta dai signori:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 2135/2018 R.G. vertente tra
(C.F.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Giuseppe Capogreco;
appellante
e
(C.F.: , Controparte_1 C.F._2 Parte_2
(C.F.: C.F.: ) e
[...] C.F._3 Parte_3
(C.F.: ), rappresentati e difesi dall'avv.
[...] C.F._4
Antonio Nisticò; appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 982/2018 del Tribunale di AN, pubblicata il 06.06.2018, avente ad oggetto pagamento canoni di locazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “precisa le conclusioni riportandosi a quelle formulate negli atti
e nei verbali di causa da intendersi integralmente riportate e trascritte”.
Per gli appellati: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza: - in via preliminare, dichiarare l'appello inammissibile per
1 essere stato proposto in violazione dell'art. 348-bis c.p.c (c.d. filtro sostanziale), come specificato in narrativa;
nel merito: - rigettare l'appello proposto, in quanto infondato sia in fatto e che in diritto, confermando la sentenza oggetto del presente giudizio di gravame;
- con vittoria di spese e competenze di giudizio, come per legge”.
FATTO e DIRITTO
§ 1.Il giudizio di primo e secondo grado
1.1.Con atto di citazione in riassunzione evocava in Parte_1
giudizio innanzi al Tribunale di AN , Parte_2 Parte_3
e , n.q. di eredi di , per sentirli
[...] Controparte_1 Persona_1 condannare al pagamento della somma di €1.533,88 a titolo di canoni di locazione, oltre interessi e spese.
Deduceva, al riguardo, che con atto di citazione notificato in data 07.03.1989 aveva convenuto in giudizio dinanzi all'ex Pretura di il sig. Pt_4 Persona_1
per sentirlo condannare al pagamento della somma di £2.970.000,00 a
[...]
titolo di mancato pagamento dei canoni di locazione dovuti in relazione al magazzino sito in Guardavalle, via Campanella 2/A, concessogli in locazione dal mese di maggio 1983 al mese di gennaio 1986 per la vendita di beni di antiquariato;
che il convenuto si costituiva rilevando che il contratto di locazione era stato concluso dal sig. e non dall'attore e che il bene era stato detenuto in Persona_2
locazione dal fratello;
che veniva espletata prova testimoniale Parte_2 che confermava l'esistenza del contratto di locazione tra l'attore e il convenuto;
che a seguito della soppressione degli Uffici di Pretura la causa veniva assegnata al
Giudice di Pace di Chiaravalle che, con sentenza n. 404/03, accoglieva la domanda condannando il convenuto al pagamento della somma di Persona_1
€1.533,88 oltre interessi e spese;
che il convenuto aveva proposto appello avverso detta sentenza eccependo, in via preliminare, l'incompetenza per materia in favore del Tribunale trattandosi di controversia in materia di locazione e nel merito il difetto di legittimazione attiva e passiva delle parti in causa;
che il Tribunale con sentenza n. 108/12 aveva accolto l'appello dichiarando la nullità della sentenza per difetto di competenza del Giudice di Pace.
Il Tribunale, adito in riassunzione, rigettava la domanda osservando che l'attore aveva agito in forza di un contratto di locazione intercorso con il sig. CP_2
[..
[...] e che tuttavia dagli atti di causa non risultava l'esistenza di tale contratto,
[...] sicchè l'attore avrebbe potuto al più agire per occupazione sine titulo.
1.2.Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata il
26.11.2018, lamentando che il giudice di prime cure aveva Parte_1
rigettato la domanda con motivazione del tutto inesistente;
che invero già il Giudice di Pace, con la sentenza n. 404/03, aveva positivamente valutato gli elementi istruttori espletati davanti al Pretore di ed aveva accertato che tra le parti Pt_4
era stato sicuramente concluso un contratto di locazione, in ordine al quale il sig.
, dante causa degli appellati, non aveva corrisposto i dovuti Persona_1 canoni a fronte dell'utilizzo dell'immobile di via Campanella 2/A per la vendita di beni di antiquariato.
Sulla scorta di tali premesse, l'appellante chiedeva che, in riforma della impugnata sentenza, venisse accertato e dichiarato che aveva concesso in locazione al sig. il magazzino sito in Guardavalle via Campanella n. 2/A Persona_1
e che conseguentemente gli eredi del predetto erano tenuti al pagamento della somma di €1.533,88 a titolo di canoni non corrisposti dal loro dante causa.
Con comparsa depositata in data 04.04.2018 si costituivano in giudizio
, e i quali eccepivano Parte_2 Parte_3 Controparte_1 in via preliminare la inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. e nel merito chiedevano la conferma della sentenza impugnata, avendo il giudice di primo grado fatto buon governo delle emergenze istruttorie atteso che le prove offerte dall'attore erano risultate vaghe, ambigue e comunque inidonee a dimostrare sia la proprietà del magazzino in capo al sia l'esistenza del rapporto di Parte_1
locazione con;
che invero il rapporto era intercorso con il Persona_1
fratello e che la presenza di fuori dai suoi impegni lavorativi di Pt_2 Per_1
dipendente comunale, era giustificata dalla richiesta del fratello di sostituirlo nei giorni in cui si recava in Germania per motivi di lavoro.
All'esito della prima udienza tenutasi in data 09.04.2019, la causa subiva alcuni rinvii per la precisazione delle conclusioni.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
3 Con provvedimento del 29.10.2024 il Consigliere Istruttore assegnava i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 14.01.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le questioni preliminari
2.1. L'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 348-bis c.p.c. nel testo vigente ratione temporis (per non avere l'impugnazione una ragionevole probabilità di essere accolta) deve essere disattesa.
Occorre al riguardo evidenziare che, essendo stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, la Corte ha implicitamente ritenuto che non vi fossero i presupposti per la pronuncia di un'ordinanza di inammissibilità ai sensi degli artt. 348-bis e 348- ter c.p.c.. La ragionevole probabilità di non accoglimento dell'appello, presa in considerazione dalle norme, è quella che deriva da una valutazione del giudice prima facie, in funzione della anticipata definizione delle impugnazioni palesemente infondate che, come tali, non meritino di pervenire alla fase decisionale ordinaria.
Pertanto, qualora il giudice ritenga fin da subito che il gravame non abbia ragionevole probabilità di accoglimento, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza;
diversamente, quando, come nel caso di specie, la causa sia invece trattenuta in decisione, non persiste più alcuno spazio per la pronuncia ex art. 348-bis e ter c.p.c..
§ 3. Le valutazioni della Corte
3.1. Con un unico motivo l'appellante denuncia la carenza di motivazione della sentenza impugnata avendo il giudice di prime cure completamente omesso di indicare gli elementi in base ai quali è pervenuto alla conclusione di ritenere non esistente un contratto di locazione tra le parti. Rileva l'appellante che le emergenze istruttorie del procedimento incardinato dinanzi alla Pretura di e definito Pt_4
dal Giudice di Pace di Chiaravalle deponevano in maniera inequivoca per la fondatezza della domanda da esso avanzata.
Giova premettere che “Il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza sussiste qualora il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. In altri termini, al fine di non incorrere nella motivazione apparente, equiparabile a difetto assoluto di motivazione, il
4 contenuto della stessa deve comprendere il racconto sia del processo dinamico di formazione dell'atteggiamento psicologico del giudicante espresso nella decisione assunta, sia del risultato del passaggio logico dall'ignoranza, quale iniziale posizione statica, alla conoscenza sotto la specie del giudizio, quale posizione statica finale di approdo a seguito dell'attività di acquisizione della conoscenza intorno all'oggetto. Nello spiegare questi argomenti, il giudice del merito deve compiere e illustrare due distinte attività nel processo di formazione del proprio convincimento enunciando in modo esaustivo l'iter logico giuridico che conduce alla decisione adottata: un'attività di scienza, intesa quale conoscenza dei fatti e delle circostanze della causa, e una di giudizio, manifestando il ragionamento e la valutazione dei fatti prospettati dalle parti, nonché l'idoneità, o meno, dei medesimi a fungere da elementi a sostegno della corretta risoluzione della controversia dedotta in giudizio.
Ne deriva che è possibile ravvisare una motivazione apparente nel caso in cui, pur essendo la stessa graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, le argomentazioni del giudice di merito siano del tutto inidonee a rivelare le ragioni della decisione e non consentano l'identificazione dell'iter logico seguito per giungere alla conclusione fatta propria nel dispositivo risolvendosi in espressioni assolutamente generiche e prive di qualsiasi riferimento ai motivi del contendere, tali da non consentire di comprendere la ratio decidendi seguita dal giudice” (Cass. n. 392/21; Cass.
7050/24).
Orbene, nella sentenza impugnata il giudice così motiva la decisione: “..dagli atti di causa non risulta che il convenuto fosse titolare del rapporto di locazione, in base al quale l'attore richiede il pagamento dei canoni. Semmai, trattasi di una ipotesi di occupazione sine titulo”.
Appare evidente come il Tribunale abbia completamente omesso di indicare gli elementi di prova a sostegno della decisione sicchè non è ricostruibile l'"iter" logico attraverso cui si è formato il suo convincimento, nè, quindi, è esercitabile il controllo della sufficienza e coerenza delle ragioni che lo sorreggono.
3.2. Appurato il vizio che inficia la sentenza impugnata, può procedersi all'esame nel merito della domanda proposta dall'attore-appellante, non ricorrendo un'ipotesi di rimessione al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c.
Ritiene il Collegio che le prove testimoniali acquisite dinanzi al Pretore di dimostrino gli assunti attorei. Pt_4
5 Va innanzitutto osservato che, per pacifica giurisprudenza della Suprema Corte, il rapporto che nasce dal contratto di locazione e che si instaura tra locatore e conduttore ha natura personale, con la conseguenza che chiunque abbia la disponibilità del bene, in base a titolo non contrario a norme di ordine pubblico, può validamente concederlo in locazione, onde la relativa legittimazione è riconoscibile anche in capo al detentore di fatto, a meno che la detenzione non sia stata acquistata illecitamente (cfr. Cass. n. 22346/14; n. 30550/17).
Nella specie è pacifico che il avesse la disponibilità quanto meno di Parte_1 fatto del magazzino in discussione, sicchè l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dai convenuti non può che essere disattesa.
Le dichiarazioni rese dai testi (il cui cognome risulta Testimone_1 indecifrabile), e tutti sentiti all'udienza del Testimone_2 Tes_3
03.07.1996, confermano poi che il rapporto di locazione era intercorso con e non con , sì come invece sostenuto già Persona_1 Parte_2
dal dante causa degli odierni appellati.
In particolare, il primo teste ha riferito che le poche volte che si era recato al negozio aveva sempre visto il sig. che sapeva essere un vigile Persona_1 urbano e che, in occasione dell'acquisto di un pianoforte, le trattative erano state condotte dal predetto e l'assegno per l'acquisto era stato a lui intestato e Persona_1 consegnato. Ha aggiunto di non aver mai vito all'interno del magazzino Parte_2
.
[...]
Il teste ha dichiarato di aver sempre visto nel magazzino Testimone_4
e mai il fratello , pur facendo riferimento agli anni Persona_1 Pt_2
1986-1987.
Il teste caposquadra Enel, ha riferito che al momento dell'allaccio Tes_3
della fornitura di energia elettrica era presente solo il sig. . Persona_1
Di contro , fratello di ha dichiarato di aver stipulato Parte_2 Per_1
lui con il un contratto di locazione scritto che prevedeva un canone Parte_1
mensile di £210.000/220.000; che negli anni 1983-1985, lavorando in Germania, si recava spesso in tale paese e durante la sua assenza il magazzino restava chiuso oppure vi andava il fratello Ha precisato di non aver alcun debito avendo Per_1
pagato tutto alle scadenze pattuite.
Orbene, ritiene la Corte che le dichiarazioni rese da non Parte_2
possano considerarsi attendibili. Costui ha riferito di aver stipulato un contratto
6 scritto e di aver onorato tutti i canoni, ma né del contratto né dei pagamenti vi è traccia documentale in atti.
Se poi la presenza all'interno del negozio di , riferita da tutti Persona_1
i testi, potrebbe risultare compatibile con una sostituzione del fratello nei periodi in cui costui si trovava all'estero (anche se desta qualche perplessità il fatto che il titolare dell'attività fosse assente persino nelle fasi inziali di avvio della stessa allorquando si è trattato di attivare la fornitura di energia elettrica), ciò che mal si concilia con la tesi dei convenuti è l'acquisto del pianoforte mediante assegno intestato a . Tale circostanza dimostra in maniera inequivoca Persona_1 che i proventi dell'attività commerciale venivano conseguiti direttamente dal convenuto, sicchè è del tutto logico ritenere che facesse capo a lui la titolarità del rapporto di locazione.
D'altra parte lo stesso giudice di prime cure ha ravvisato il permanente utilizzo dell'immobile da parte di , atteso che nell'escludere l'esistenza Persona_1
di un rapporto di locazione, ha ha affermato trattarsi di occupazione sine titulo, con ciò mostrando di non aderire all'assunto dei convenuti circa la riferibilità a del rapporto con il bene. Parte_2
Deve, dunque, ritenersi provata l'esistenza del rapporto di locazione nei termini dedotti dall'attore-appellante.
Ciò posto, in tema di inadempimento di obbligazioni e relativa ripartizione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., è principio consolidato quello secondo cui nel caso in cui sia dedotto l'inadempimento ovvero l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante è sufficiente dimostrare l'esistenza dell'obbligazione, e dunque il titolo, gravando invece sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa a lui non imputabile (art. 1218 c.c.) (Cass., S.U., 30/10/2001, n. 13533).
Nel caso di specie, la parte attrice ha sufficientemente provato la sussistenza del titolo, fonte negoziale del diritto di credito fatto valere in giudizio, mentre la parte convenuta non ha adeguatamente dedotto e/o provato l'esistenza di alcun fatto estintivo, modificativo od impeditivo di tale diritto.
Ne consegue che , e Controparte_1 Parte_2 Parte_3
, quali eredi di , devono essere condannati al
[...] Persona_1 pagamento in favore dell'appellante della somma di €1.533,88 a titolo di canoni di
7 locazione maturati da maggio 1983 a gennaio 1986, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
§ 4. Le spese processuali
4.1. In merito alle spese processuali, occorre rilevare che il Giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 27606/2019).
Ora, considerato l'esito complessivo del giudizio che vede soccombenti i convenuti-appellati, le spese di entrambi i gradi vanno poste interamente a carico dei predetti e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
con citazione notificata il 26.11.2018, nei confronti di ,
[...] Controparte_1
e , avverso la sentenza del Tribunale di Parte_2 Parte_3
AN n. 982/2018, pubblicata il 06.06.2018, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna , e al Controparte_1 Parte_2 Parte_3 pagamento, in favore di della somma di €1.533,88 a titolo di Parte_1
canoni di locazione maturati da maggio 1983 a gennaio 1986, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
b) condanna gli appellati, in solido tra di loro, alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'appellante nei due gradi del giudizio liquidandole: per il primo grado in €131,55 per esborsi ed in €852,00 per compensi;
per il secondo grado in €202,44 per esborsi ed in €962,00 per compensi, il tutto oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, cpa ed iva come per legge.
Così deciso in AN, nella camera di consiglio del 10.03.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di AN, Prima Sezione Civile, composta dai signori:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 2135/2018 R.G. vertente tra
(C.F.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Giuseppe Capogreco;
appellante
e
(C.F.: , Controparte_1 C.F._2 Parte_2
(C.F.: C.F.: ) e
[...] C.F._3 Parte_3
(C.F.: ), rappresentati e difesi dall'avv.
[...] C.F._4
Antonio Nisticò; appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 982/2018 del Tribunale di AN, pubblicata il 06.06.2018, avente ad oggetto pagamento canoni di locazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “precisa le conclusioni riportandosi a quelle formulate negli atti
e nei verbali di causa da intendersi integralmente riportate e trascritte”.
Per gli appellati: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza: - in via preliminare, dichiarare l'appello inammissibile per
1 essere stato proposto in violazione dell'art. 348-bis c.p.c (c.d. filtro sostanziale), come specificato in narrativa;
nel merito: - rigettare l'appello proposto, in quanto infondato sia in fatto e che in diritto, confermando la sentenza oggetto del presente giudizio di gravame;
- con vittoria di spese e competenze di giudizio, come per legge”.
FATTO e DIRITTO
§ 1.Il giudizio di primo e secondo grado
1.1.Con atto di citazione in riassunzione evocava in Parte_1
giudizio innanzi al Tribunale di AN , Parte_2 Parte_3
e , n.q. di eredi di , per sentirli
[...] Controparte_1 Persona_1 condannare al pagamento della somma di €1.533,88 a titolo di canoni di locazione, oltre interessi e spese.
Deduceva, al riguardo, che con atto di citazione notificato in data 07.03.1989 aveva convenuto in giudizio dinanzi all'ex Pretura di il sig. Pt_4 Persona_1
per sentirlo condannare al pagamento della somma di £2.970.000,00 a
[...]
titolo di mancato pagamento dei canoni di locazione dovuti in relazione al magazzino sito in Guardavalle, via Campanella 2/A, concessogli in locazione dal mese di maggio 1983 al mese di gennaio 1986 per la vendita di beni di antiquariato;
che il convenuto si costituiva rilevando che il contratto di locazione era stato concluso dal sig. e non dall'attore e che il bene era stato detenuto in Persona_2
locazione dal fratello;
che veniva espletata prova testimoniale Parte_2 che confermava l'esistenza del contratto di locazione tra l'attore e il convenuto;
che a seguito della soppressione degli Uffici di Pretura la causa veniva assegnata al
Giudice di Pace di Chiaravalle che, con sentenza n. 404/03, accoglieva la domanda condannando il convenuto al pagamento della somma di Persona_1
€1.533,88 oltre interessi e spese;
che il convenuto aveva proposto appello avverso detta sentenza eccependo, in via preliminare, l'incompetenza per materia in favore del Tribunale trattandosi di controversia in materia di locazione e nel merito il difetto di legittimazione attiva e passiva delle parti in causa;
che il Tribunale con sentenza n. 108/12 aveva accolto l'appello dichiarando la nullità della sentenza per difetto di competenza del Giudice di Pace.
Il Tribunale, adito in riassunzione, rigettava la domanda osservando che l'attore aveva agito in forza di un contratto di locazione intercorso con il sig. CP_2
[..
[...] e che tuttavia dagli atti di causa non risultava l'esistenza di tale contratto,
[...] sicchè l'attore avrebbe potuto al più agire per occupazione sine titulo.
1.2.Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata il
26.11.2018, lamentando che il giudice di prime cure aveva Parte_1
rigettato la domanda con motivazione del tutto inesistente;
che invero già il Giudice di Pace, con la sentenza n. 404/03, aveva positivamente valutato gli elementi istruttori espletati davanti al Pretore di ed aveva accertato che tra le parti Pt_4
era stato sicuramente concluso un contratto di locazione, in ordine al quale il sig.
, dante causa degli appellati, non aveva corrisposto i dovuti Persona_1 canoni a fronte dell'utilizzo dell'immobile di via Campanella 2/A per la vendita di beni di antiquariato.
Sulla scorta di tali premesse, l'appellante chiedeva che, in riforma della impugnata sentenza, venisse accertato e dichiarato che aveva concesso in locazione al sig. il magazzino sito in Guardavalle via Campanella n. 2/A Persona_1
e che conseguentemente gli eredi del predetto erano tenuti al pagamento della somma di €1.533,88 a titolo di canoni non corrisposti dal loro dante causa.
Con comparsa depositata in data 04.04.2018 si costituivano in giudizio
, e i quali eccepivano Parte_2 Parte_3 Controparte_1 in via preliminare la inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. e nel merito chiedevano la conferma della sentenza impugnata, avendo il giudice di primo grado fatto buon governo delle emergenze istruttorie atteso che le prove offerte dall'attore erano risultate vaghe, ambigue e comunque inidonee a dimostrare sia la proprietà del magazzino in capo al sia l'esistenza del rapporto di Parte_1
locazione con;
che invero il rapporto era intercorso con il Persona_1
fratello e che la presenza di fuori dai suoi impegni lavorativi di Pt_2 Per_1
dipendente comunale, era giustificata dalla richiesta del fratello di sostituirlo nei giorni in cui si recava in Germania per motivi di lavoro.
All'esito della prima udienza tenutasi in data 09.04.2019, la causa subiva alcuni rinvii per la precisazione delle conclusioni.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
3 Con provvedimento del 29.10.2024 il Consigliere Istruttore assegnava i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 14.01.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le questioni preliminari
2.1. L'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 348-bis c.p.c. nel testo vigente ratione temporis (per non avere l'impugnazione una ragionevole probabilità di essere accolta) deve essere disattesa.
Occorre al riguardo evidenziare che, essendo stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, la Corte ha implicitamente ritenuto che non vi fossero i presupposti per la pronuncia di un'ordinanza di inammissibilità ai sensi degli artt. 348-bis e 348- ter c.p.c.. La ragionevole probabilità di non accoglimento dell'appello, presa in considerazione dalle norme, è quella che deriva da una valutazione del giudice prima facie, in funzione della anticipata definizione delle impugnazioni palesemente infondate che, come tali, non meritino di pervenire alla fase decisionale ordinaria.
Pertanto, qualora il giudice ritenga fin da subito che il gravame non abbia ragionevole probabilità di accoglimento, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza;
diversamente, quando, come nel caso di specie, la causa sia invece trattenuta in decisione, non persiste più alcuno spazio per la pronuncia ex art. 348-bis e ter c.p.c..
§ 3. Le valutazioni della Corte
3.1. Con un unico motivo l'appellante denuncia la carenza di motivazione della sentenza impugnata avendo il giudice di prime cure completamente omesso di indicare gli elementi in base ai quali è pervenuto alla conclusione di ritenere non esistente un contratto di locazione tra le parti. Rileva l'appellante che le emergenze istruttorie del procedimento incardinato dinanzi alla Pretura di e definito Pt_4
dal Giudice di Pace di Chiaravalle deponevano in maniera inequivoca per la fondatezza della domanda da esso avanzata.
Giova premettere che “Il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza sussiste qualora il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. In altri termini, al fine di non incorrere nella motivazione apparente, equiparabile a difetto assoluto di motivazione, il
4 contenuto della stessa deve comprendere il racconto sia del processo dinamico di formazione dell'atteggiamento psicologico del giudicante espresso nella decisione assunta, sia del risultato del passaggio logico dall'ignoranza, quale iniziale posizione statica, alla conoscenza sotto la specie del giudizio, quale posizione statica finale di approdo a seguito dell'attività di acquisizione della conoscenza intorno all'oggetto. Nello spiegare questi argomenti, il giudice del merito deve compiere e illustrare due distinte attività nel processo di formazione del proprio convincimento enunciando in modo esaustivo l'iter logico giuridico che conduce alla decisione adottata: un'attività di scienza, intesa quale conoscenza dei fatti e delle circostanze della causa, e una di giudizio, manifestando il ragionamento e la valutazione dei fatti prospettati dalle parti, nonché l'idoneità, o meno, dei medesimi a fungere da elementi a sostegno della corretta risoluzione della controversia dedotta in giudizio.
Ne deriva che è possibile ravvisare una motivazione apparente nel caso in cui, pur essendo la stessa graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, le argomentazioni del giudice di merito siano del tutto inidonee a rivelare le ragioni della decisione e non consentano l'identificazione dell'iter logico seguito per giungere alla conclusione fatta propria nel dispositivo risolvendosi in espressioni assolutamente generiche e prive di qualsiasi riferimento ai motivi del contendere, tali da non consentire di comprendere la ratio decidendi seguita dal giudice” (Cass. n. 392/21; Cass.
7050/24).
Orbene, nella sentenza impugnata il giudice così motiva la decisione: “..dagli atti di causa non risulta che il convenuto fosse titolare del rapporto di locazione, in base al quale l'attore richiede il pagamento dei canoni. Semmai, trattasi di una ipotesi di occupazione sine titulo”.
Appare evidente come il Tribunale abbia completamente omesso di indicare gli elementi di prova a sostegno della decisione sicchè non è ricostruibile l'"iter" logico attraverso cui si è formato il suo convincimento, nè, quindi, è esercitabile il controllo della sufficienza e coerenza delle ragioni che lo sorreggono.
3.2. Appurato il vizio che inficia la sentenza impugnata, può procedersi all'esame nel merito della domanda proposta dall'attore-appellante, non ricorrendo un'ipotesi di rimessione al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c.
Ritiene il Collegio che le prove testimoniali acquisite dinanzi al Pretore di dimostrino gli assunti attorei. Pt_4
5 Va innanzitutto osservato che, per pacifica giurisprudenza della Suprema Corte, il rapporto che nasce dal contratto di locazione e che si instaura tra locatore e conduttore ha natura personale, con la conseguenza che chiunque abbia la disponibilità del bene, in base a titolo non contrario a norme di ordine pubblico, può validamente concederlo in locazione, onde la relativa legittimazione è riconoscibile anche in capo al detentore di fatto, a meno che la detenzione non sia stata acquistata illecitamente (cfr. Cass. n. 22346/14; n. 30550/17).
Nella specie è pacifico che il avesse la disponibilità quanto meno di Parte_1 fatto del magazzino in discussione, sicchè l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dai convenuti non può che essere disattesa.
Le dichiarazioni rese dai testi (il cui cognome risulta Testimone_1 indecifrabile), e tutti sentiti all'udienza del Testimone_2 Tes_3
03.07.1996, confermano poi che il rapporto di locazione era intercorso con e non con , sì come invece sostenuto già Persona_1 Parte_2
dal dante causa degli odierni appellati.
In particolare, il primo teste ha riferito che le poche volte che si era recato al negozio aveva sempre visto il sig. che sapeva essere un vigile Persona_1 urbano e che, in occasione dell'acquisto di un pianoforte, le trattative erano state condotte dal predetto e l'assegno per l'acquisto era stato a lui intestato e Persona_1 consegnato. Ha aggiunto di non aver mai vito all'interno del magazzino Parte_2
.
[...]
Il teste ha dichiarato di aver sempre visto nel magazzino Testimone_4
e mai il fratello , pur facendo riferimento agli anni Persona_1 Pt_2
1986-1987.
Il teste caposquadra Enel, ha riferito che al momento dell'allaccio Tes_3
della fornitura di energia elettrica era presente solo il sig. . Persona_1
Di contro , fratello di ha dichiarato di aver stipulato Parte_2 Per_1
lui con il un contratto di locazione scritto che prevedeva un canone Parte_1
mensile di £210.000/220.000; che negli anni 1983-1985, lavorando in Germania, si recava spesso in tale paese e durante la sua assenza il magazzino restava chiuso oppure vi andava il fratello Ha precisato di non aver alcun debito avendo Per_1
pagato tutto alle scadenze pattuite.
Orbene, ritiene la Corte che le dichiarazioni rese da non Parte_2
possano considerarsi attendibili. Costui ha riferito di aver stipulato un contratto
6 scritto e di aver onorato tutti i canoni, ma né del contratto né dei pagamenti vi è traccia documentale in atti.
Se poi la presenza all'interno del negozio di , riferita da tutti Persona_1
i testi, potrebbe risultare compatibile con una sostituzione del fratello nei periodi in cui costui si trovava all'estero (anche se desta qualche perplessità il fatto che il titolare dell'attività fosse assente persino nelle fasi inziali di avvio della stessa allorquando si è trattato di attivare la fornitura di energia elettrica), ciò che mal si concilia con la tesi dei convenuti è l'acquisto del pianoforte mediante assegno intestato a . Tale circostanza dimostra in maniera inequivoca Persona_1 che i proventi dell'attività commerciale venivano conseguiti direttamente dal convenuto, sicchè è del tutto logico ritenere che facesse capo a lui la titolarità del rapporto di locazione.
D'altra parte lo stesso giudice di prime cure ha ravvisato il permanente utilizzo dell'immobile da parte di , atteso che nell'escludere l'esistenza Persona_1
di un rapporto di locazione, ha ha affermato trattarsi di occupazione sine titulo, con ciò mostrando di non aderire all'assunto dei convenuti circa la riferibilità a del rapporto con il bene. Parte_2
Deve, dunque, ritenersi provata l'esistenza del rapporto di locazione nei termini dedotti dall'attore-appellante.
Ciò posto, in tema di inadempimento di obbligazioni e relativa ripartizione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., è principio consolidato quello secondo cui nel caso in cui sia dedotto l'inadempimento ovvero l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante è sufficiente dimostrare l'esistenza dell'obbligazione, e dunque il titolo, gravando invece sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa a lui non imputabile (art. 1218 c.c.) (Cass., S.U., 30/10/2001, n. 13533).
Nel caso di specie, la parte attrice ha sufficientemente provato la sussistenza del titolo, fonte negoziale del diritto di credito fatto valere in giudizio, mentre la parte convenuta non ha adeguatamente dedotto e/o provato l'esistenza di alcun fatto estintivo, modificativo od impeditivo di tale diritto.
Ne consegue che , e Controparte_1 Parte_2 Parte_3
, quali eredi di , devono essere condannati al
[...] Persona_1 pagamento in favore dell'appellante della somma di €1.533,88 a titolo di canoni di
7 locazione maturati da maggio 1983 a gennaio 1986, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
§ 4. Le spese processuali
4.1. In merito alle spese processuali, occorre rilevare che il Giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 27606/2019).
Ora, considerato l'esito complessivo del giudizio che vede soccombenti i convenuti-appellati, le spese di entrambi i gradi vanno poste interamente a carico dei predetti e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
con citazione notificata il 26.11.2018, nei confronti di ,
[...] Controparte_1
e , avverso la sentenza del Tribunale di Parte_2 Parte_3
AN n. 982/2018, pubblicata il 06.06.2018, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna , e al Controparte_1 Parte_2 Parte_3 pagamento, in favore di della somma di €1.533,88 a titolo di Parte_1
canoni di locazione maturati da maggio 1983 a gennaio 1986, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
b) condanna gli appellati, in solido tra di loro, alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'appellante nei due gradi del giudizio liquidandole: per il primo grado in €131,55 per esborsi ed in €852,00 per compensi;
per il secondo grado in €202,44 per esborsi ed in €962,00 per compensi, il tutto oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, cpa ed iva come per legge.
Così deciso in AN, nella camera di consiglio del 10.03.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
8