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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 11/02/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro e Previdenza, in persona del dott. Mario Miele in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2164 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2019 Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “intimazione di pagamento n. 071/2019/9042086735/000”, e vertente
TRA
c.f. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Napoli alla via Amato di Montecassino n. 7, presso lo studio dell'Avv. Donato Apolito del quale è rappresentato e difeso come da procura agli atti;
RICORRENTE
E
, IVA n. Controparte_1 C.F._2
, (quale successore a titolo universale nei rapporti giuridici e processuali P.IVA_1 delle società del Gruppo : art.1, c.3, DL n.193/16, conv. nella legge CP_2
n.225/16), in persona del suo procuratore dott. – (in virtù dei Parte_2 poteri a lui conferiti giusta procura speciale autenticata dal notaio Persona_1 con studio in Roma, repertorio nr 175858 raccolta nr 11458 del 01/10/2021), rappresentata e difesa, dall'avv. Daniela Vicidomini, del Foro di Nocera Inferiore (SA), presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Nocera Inferiore alla via Castaldo n.64 come da procura in atti
RESISTENTE
NONCHE'
, con Controparte_3 sede legale in Roma, alla Via E. Q. Visconti, n. 8, codice fiscale , in P.IVA_2 persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, avv. Nunzio Luciano, elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, in Salerno, alla Via Gen. A. Amendola, n. 36, presso l'avv. Paolo Ricciardi (cod. fisc. ; CodiceFiscale_3
p.e.c. .salerno.it; fax 089 251422), dal quale è Email_1 CP_4 rappresentata ed assistita, come da procura in atti;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note all'udienza dell'11.02.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11.11.2019 il ricorrente chiedeva al Parte_1
Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione del Giudice Unico del Lavoro, di accogliere testualmente le seguenti conclusioni: “…in via preliminare, sospendere per tutti i motivi esposti in atti l'impugnata intimazione nonché sospendere la provvisoria esecuzione dei ruoli e di tutte le cartelle di pagamento impugnate ricorrendo nel caso sia il fumus boni iuris che il periculum in mora;
- dichiarare, altresì, la nullità, invalidità, illegittimità ed inefficacia dell'intimazione di pagamento n. 071/2019/9042086735/000 e delle seguenti cartelle di pagamento: - cartella n. 071/2007/0044006304/000 - cartella n. 071/2007/0135629189/000 - cartella n. 071/2008/0104394924/000 - cartella n. 071/2009/0166321175/000 - cartella n. 071/2013/0043610435/000 - cartella n. 071/2014/0005279757/000 - cartella n. 071/2014/044094584/000 per i motivi tutti già evidenziati in atti;
- condannare gli enti convenuti al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore per anticipo fattone...”. Si costituivano in giudizio entrambi i resistenti che nel contestare la domanda chiedevano il rigetto della stessa in quanto infondata in fatto ed in diritto, oltre vittoria di spese. Istruita la causa con produzioni documentali, all'odierna udienza, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo con motivazione contestuale. L'opposizione è parzialmente fondata. Il Tribunale ritiene corretta l'applicazione della prescrizione quinquennale ai contributi relativi agli anni in questione, in conformità con l'articolo 3 della Legge n. 335/1995. Tale legge stabilisce che anche i contributi dovuti alla Controparte_3
seguono la prescrizione breve di cinque anni a partire dal 1°
[...] gennaio 1996. Quindi con l'entrata in vigore della Legge n. 247/2012, il 2 febbraio 2013, non influisce sui contributi perché l'articolo 66 di questa legge stabilisce che la disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3 della Legge n. 335/1995 non si applica alla . Controparte_3
Pertanto, la prescrizione decennale (prevista dalla L. 247/2012) riguarda solo i contributi maturati a partire dal 2 febbraio 2013. Questa interpretazione è stata confermata anche dalla Corte d'Appello di Roma nella sentenza n. 313 del 3 febbraio 2020. Quindi, In sede di impugnazione di avviso di intimazione, il
Pag. 2 di 4 contribuente può fare valere la prescrizione eventualmente maturata tra la data di notifica delle singole cartelle di pagamento presupposte e quella di notifica del primo avviso di intimazione non impugnato (cfr. Cass. 2616/2015; Cass. 26129/2017; Cass. 1230/2020). Pertanto, sono da ritenersi prescritte le cartelle: n. 071/2007/0044006304/000, n. 071/2007/0135629189/000, n. 071/2008/0104394924/000, n. 071/2009/0166321175/000. Per quanto concerne, invece, la domanda riconvenzionale avanzata dalla
[...]
, occorre richiamare l'insegnamento della Corte di Controparte_5
Cassazione, secondo cui “Nel merito si osserva che l'affidamento in riscossione, ai sensi di legge e secondo le modalità previste per le imposte dirette (art. 18, co. 5, seconda parte L. 576/1980, in relazione al d.p.r. 602/1973) comporta, per un verso, la preposizione del concessionario quale adiectus solutionis causa (art. 1188 c.c.) e per altro verso assume i contenuti propri del mandato, con rappresentanza ex lege, a compiere quanto necessario perché il pagamento possa avvenire, in forma spontanea, oppure anche a dare corso alle azioni esecutive secondo la disciplina propria dell'esecuzione forzata speciale. Il diligente e tempestivo compimento degli atti esecutivi di tale complesso mandato è in sé in grado di comportare la salvaguardia del diritto rispetto all'estinzione per prescrizione e dunque anche l'assicurazione di tale effetto rientra a pieno titolo, ai sensi dell'art. 1710 c.c., nell'ambito della responsabilità del concessionario incaricato. Non potendosi in alcun modo dubitare che gli atti posti in essere dal mandatario, rappresentante ex lege, rispetto alla riscossione del credito, siano idonei al perseguimento degli effetti di cui agli artt. 2943 e 2945 c.c..” (cfr. Cassazione sentenza n. 27218 pubblicata il 26.10.2018). L' aveva l'onere di agire quindi per la riscossione Controparte_1 del credito, inviando gli atti prima del decorso della prescrizione. Da ciò consegue la sua responsabilità nei confronti dell'ente impositore. Il danno deve essere quantificato nell'importo pari all'ammontare dei contributi non percepiti, in quanto prescritti, e contenuti nelle cartelle sopra indicate, oltre interessi legali dalla data dell'odierna domanda sino al soddisfo. Le argomentazioni svolte hanno carattere dirimente ed assorbente rispetto ad ogni altra questione sollevata in ricorso. Si ritiene che sussistano i presupposti per la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro, in persona del Giudice del Lavoro, Mario Miele definitivamente pronunciando, in ordine alla domanda proposta con ricorso dell' 11.11.2019 da , nei confronti della Parte_1 [...]
, ed in persona Controparte_3 Controparte_6 dei rispettivi legali rappr. p.t. ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
Pag. 3 di 4 - accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto dichiara prescritte le cartelle: n. 071/2007/0044006304/000, n. 071/2007/0135629189/000 n. 071/2008/0104394924/000, n. 071/2009/0166321175/000;
- accoglie la domanda riconvenzionale e condanna l' Controparte_1
al pagamento in favore della
[...] [...]
di un importo pari ai contributi non Controparte_3 percepiti per la dichiarata prescrizione, oltre interessi legali dalla data dell'odierna domanda sino al soddisfo;
- rigetta ogni altra domanda;
- compensa tra le parti le spese di lite tra tutte le parti. Così deciso in Vallo della Lucania 11.02.2025
IL GDL
Dott. Mario Miele
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro e Previdenza, in persona del dott. Mario Miele in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2164 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2019 Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “intimazione di pagamento n. 071/2019/9042086735/000”, e vertente
TRA
c.f. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Napoli alla via Amato di Montecassino n. 7, presso lo studio dell'Avv. Donato Apolito del quale è rappresentato e difeso come da procura agli atti;
RICORRENTE
E
, IVA n. Controparte_1 C.F._2
, (quale successore a titolo universale nei rapporti giuridici e processuali P.IVA_1 delle società del Gruppo : art.1, c.3, DL n.193/16, conv. nella legge CP_2
n.225/16), in persona del suo procuratore dott. – (in virtù dei Parte_2 poteri a lui conferiti giusta procura speciale autenticata dal notaio Persona_1 con studio in Roma, repertorio nr 175858 raccolta nr 11458 del 01/10/2021), rappresentata e difesa, dall'avv. Daniela Vicidomini, del Foro di Nocera Inferiore (SA), presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Nocera Inferiore alla via Castaldo n.64 come da procura in atti
RESISTENTE
NONCHE'
, con Controparte_3 sede legale in Roma, alla Via E. Q. Visconti, n. 8, codice fiscale , in P.IVA_2 persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, avv. Nunzio Luciano, elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, in Salerno, alla Via Gen. A. Amendola, n. 36, presso l'avv. Paolo Ricciardi (cod. fisc. ; CodiceFiscale_3
p.e.c. .salerno.it; fax 089 251422), dal quale è Email_1 CP_4 rappresentata ed assistita, come da procura in atti;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note all'udienza dell'11.02.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11.11.2019 il ricorrente chiedeva al Parte_1
Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione del Giudice Unico del Lavoro, di accogliere testualmente le seguenti conclusioni: “…in via preliminare, sospendere per tutti i motivi esposti in atti l'impugnata intimazione nonché sospendere la provvisoria esecuzione dei ruoli e di tutte le cartelle di pagamento impugnate ricorrendo nel caso sia il fumus boni iuris che il periculum in mora;
- dichiarare, altresì, la nullità, invalidità, illegittimità ed inefficacia dell'intimazione di pagamento n. 071/2019/9042086735/000 e delle seguenti cartelle di pagamento: - cartella n. 071/2007/0044006304/000 - cartella n. 071/2007/0135629189/000 - cartella n. 071/2008/0104394924/000 - cartella n. 071/2009/0166321175/000 - cartella n. 071/2013/0043610435/000 - cartella n. 071/2014/0005279757/000 - cartella n. 071/2014/044094584/000 per i motivi tutti già evidenziati in atti;
- condannare gli enti convenuti al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore per anticipo fattone...”. Si costituivano in giudizio entrambi i resistenti che nel contestare la domanda chiedevano il rigetto della stessa in quanto infondata in fatto ed in diritto, oltre vittoria di spese. Istruita la causa con produzioni documentali, all'odierna udienza, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo con motivazione contestuale. L'opposizione è parzialmente fondata. Il Tribunale ritiene corretta l'applicazione della prescrizione quinquennale ai contributi relativi agli anni in questione, in conformità con l'articolo 3 della Legge n. 335/1995. Tale legge stabilisce che anche i contributi dovuti alla Controparte_3
seguono la prescrizione breve di cinque anni a partire dal 1°
[...] gennaio 1996. Quindi con l'entrata in vigore della Legge n. 247/2012, il 2 febbraio 2013, non influisce sui contributi perché l'articolo 66 di questa legge stabilisce che la disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3 della Legge n. 335/1995 non si applica alla . Controparte_3
Pertanto, la prescrizione decennale (prevista dalla L. 247/2012) riguarda solo i contributi maturati a partire dal 2 febbraio 2013. Questa interpretazione è stata confermata anche dalla Corte d'Appello di Roma nella sentenza n. 313 del 3 febbraio 2020. Quindi, In sede di impugnazione di avviso di intimazione, il
Pag. 2 di 4 contribuente può fare valere la prescrizione eventualmente maturata tra la data di notifica delle singole cartelle di pagamento presupposte e quella di notifica del primo avviso di intimazione non impugnato (cfr. Cass. 2616/2015; Cass. 26129/2017; Cass. 1230/2020). Pertanto, sono da ritenersi prescritte le cartelle: n. 071/2007/0044006304/000, n. 071/2007/0135629189/000, n. 071/2008/0104394924/000, n. 071/2009/0166321175/000. Per quanto concerne, invece, la domanda riconvenzionale avanzata dalla
[...]
, occorre richiamare l'insegnamento della Corte di Controparte_5
Cassazione, secondo cui “Nel merito si osserva che l'affidamento in riscossione, ai sensi di legge e secondo le modalità previste per le imposte dirette (art. 18, co. 5, seconda parte L. 576/1980, in relazione al d.p.r. 602/1973) comporta, per un verso, la preposizione del concessionario quale adiectus solutionis causa (art. 1188 c.c.) e per altro verso assume i contenuti propri del mandato, con rappresentanza ex lege, a compiere quanto necessario perché il pagamento possa avvenire, in forma spontanea, oppure anche a dare corso alle azioni esecutive secondo la disciplina propria dell'esecuzione forzata speciale. Il diligente e tempestivo compimento degli atti esecutivi di tale complesso mandato è in sé in grado di comportare la salvaguardia del diritto rispetto all'estinzione per prescrizione e dunque anche l'assicurazione di tale effetto rientra a pieno titolo, ai sensi dell'art. 1710 c.c., nell'ambito della responsabilità del concessionario incaricato. Non potendosi in alcun modo dubitare che gli atti posti in essere dal mandatario, rappresentante ex lege, rispetto alla riscossione del credito, siano idonei al perseguimento degli effetti di cui agli artt. 2943 e 2945 c.c..” (cfr. Cassazione sentenza n. 27218 pubblicata il 26.10.2018). L' aveva l'onere di agire quindi per la riscossione Controparte_1 del credito, inviando gli atti prima del decorso della prescrizione. Da ciò consegue la sua responsabilità nei confronti dell'ente impositore. Il danno deve essere quantificato nell'importo pari all'ammontare dei contributi non percepiti, in quanto prescritti, e contenuti nelle cartelle sopra indicate, oltre interessi legali dalla data dell'odierna domanda sino al soddisfo. Le argomentazioni svolte hanno carattere dirimente ed assorbente rispetto ad ogni altra questione sollevata in ricorso. Si ritiene che sussistano i presupposti per la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro, in persona del Giudice del Lavoro, Mario Miele definitivamente pronunciando, in ordine alla domanda proposta con ricorso dell' 11.11.2019 da , nei confronti della Parte_1 [...]
, ed in persona Controparte_3 Controparte_6 dei rispettivi legali rappr. p.t. ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
Pag. 3 di 4 - accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto dichiara prescritte le cartelle: n. 071/2007/0044006304/000, n. 071/2007/0135629189/000 n. 071/2008/0104394924/000, n. 071/2009/0166321175/000;
- accoglie la domanda riconvenzionale e condanna l' Controparte_1
al pagamento in favore della
[...] [...]
di un importo pari ai contributi non Controparte_3 percepiti per la dichiarata prescrizione, oltre interessi legali dalla data dell'odierna domanda sino al soddisfo;
- rigetta ogni altra domanda;
- compensa tra le parti le spese di lite tra tutte le parti. Così deciso in Vallo della Lucania 11.02.2025
IL GDL
Dott. Mario Miele
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