Ordinanza collegiale 7 febbraio 2020
Sentenza 17 ottobre 2022
Rigetto
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 27/05/2025, n. 4611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4611 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/05/2025
N. 04611/2025REG.PROV.COLL.
N. 03717/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3717 del 2023, proposto da
Interporto di Trieste s.p.a. (già Terminal Intermodale di Trieste - Fernetti s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Cesare Mainardis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. s.p.a., Ministero delle imprese e del made in Italy, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza, n. 13188 del 17 ottobre 2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 1° aprile 2025 il consigliere Luca Emanuele Ricci;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’appellante Interporto di Trieste (già Terminal Intermodale di Trieste - Fernetti s.p.a.) è una società a partecipazione pubblica, che gestisce infrastrutture e servizi autoportuali.
1.1. In data 7 settembre 2009, essa ha stipulato con il Gestore dei servizi energetici (G.S.E.), ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 e del D.M 5 maggio 2011, una convenzione pluriennale per il riconoscimento della tariffa incentivante per l’energia elettrica prodotta da conversione fotovoltaica presso l’impianto denominato “Fernetti Solar” , di potenza nominale pari a 999,20 kW.
2. Con ricorso proposto al T.a.r. Lazio e affidato ad undici motivi, la società ha domandato l’annullamento di una serie di provvedimenti (decreti del Ministero dello sviluppo economico e note operative del G.S.E.) attuativi del sopravvenuto art. 26 del d.l. 24 giugno 2014, n. 91 (convertito in l. 11 agosto 2014, n. 116).
2.1. La citata disposizione di legge, infatti, ha modificato le modalità di liquidazione degli incentivi sull’energia elettrica prodotta da impianti solari fotovoltaici (comma 2) e, con riferimento agli impianti di potenza nominale superiore a 200 kW – qual è quello della società appellante – ha rimodulato in senso peggiorativo la tariffa incentivante già riconosciuta (comma 3), salva l’opzione per una riduzione dell’incentivo in atto (comma 7).
3. Nel corso del giudizio di primo grado, il T.a.r. Lazio ha rimesso alla Corte di giustizia dell’Unione europea, ai sensi dell’art. 267 del T.F.U.E., una questione pregiudiziale inerente alla compatibilità della citata normativa nazionale con il diritto eurounitario (sez. III, ord. 7 febbraio 2020, n. 1659), sospendendo il giudizio fino alla sua definizione.
4. Con ordinanza del 1° marzo 2022, C-608/20, C-611/20, C-595/19, C-512/19, C-306/19, la Corte di giustizia ha ritenuto che il diritto europeo non osti ad una normativa nazionale che prevede la riduzione o il rinvio del pagamento degli incentivi per l’energia prodotta dagli impianti solari fotovoltaici, incentivi in precedenza concessi mediante decisioni amministrative e confermati da apposite convenzioni concluse tra gli operatori di tali impianti e una società pubblica, qualora tale normativa riguardi gli incentivi già previsti, ma non ancora dovuti.
5. Preso atto di tale pronuncia, con memoria del 2 settembre 2022, la società ha espressamente rinunciato a tutti i motivi proposti, ad eccezione di quello – articolato al punto n. 3.7 dell’originario ricorso – volto a dedurre l’illegittimità dei provvedimenti impugnati, in via derivata «dall’illegittimità dell’art 22-bis della L n. 164/2014 nella parte in cui non accomuna il ricorrente Terminal Intermodale di Trieste - Fernetti spa nella disciplina riservata ad "Enti locali" e "scuole". Violazione dell’art. 3 Cost.» .
6. Con sentenza della sez. III, n. 13188 del 17 ottobre 2022, il T.a.r. Lazio ha respinto il ricorso, rilevando l’infondatezza del motivo non rinunciato.
7. La società ha proposto appello avverso la predetta sentenza.
7.1. Con un unico motivo di appello (« Violazione dell’art. 3 Cost., dell’art. 14 delle Preleggi al Cod. Civile, dell’art. 22-bis della L. 164/2014 come interpretato dalla Corte costituzionale (sent. 16/2017). Erroneità ed ingiustizia della sentenza impugnata. Conseguente fondatezza del motivo n. 3.7. del Ricorso originario »), la società ripropone la questione di legittimità costituzionale dell’art. 22- bis della l. 164/2014, nella parte in cui esclude dalla deroga ivi prevista a favore di “enti locali” e “scuole”, gli organismi di diritto pubblico.
8. Non si sono costituite le amministrazioni intimate.
9. L’appellante ha depositato memorie in data 27 febbraio e 11 marzo 2025.
10. Il giudizio è stato trattenuto in decisione all’udienza pubblica del 1° aprile 2025.
11. Il ricorso è infondato.
12. In base all’art. 22- bis della l. 11 novembre 2014, n. 164 (di conversione del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133), “le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6 dell’articolo 26 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, non si applicano agli impianti i cui soggetti responsabili erano, alla data di entrata in vigore della predetta legge di conversione, enti locali o scuole” .
13. Secondo la società appellante, la disposizione citata, nell’escludere dal proprio campo applicativo gli organismi di diritto pubblico (categoria soggettiva cui essa stessa – costituita in forma di società per azioni, soggetta ad influenza pubblica dominante e destinata a soddisfare un bisogno di interesse generale, non avente carattere industriale o commerciale, cfr. la visura prodotta sub doc. 3 – è riconducibile), violerebbe l’art. 3 della Costituzione, dando origine ad una ingiustificata differenziazione di disciplina tra situazioni giuridiche omogenee.
13.1. Anche gli organismi di diritto pubblico, infatti, perseguono senza finalità di lucro interessi pubblici di rilievo generale e pertanto soddisfano la ratio della derogatoria al regime di rimodulazione degli incentivi, come ricostruita da Corte cost., 24 gennaio 2017, n. 16.
14. La questione di legittimità costituzionale, già articolata in primo grado e riproposta in appello, appare al Collegio manifestamente infondata.
14.1. L’art. 22- bis della l. 164/2014 reca una deroga al regime di rimodulazione degli incentivi per l’energia prodotta dagli impianti solari fotovoltaici, introdotto dall’art. 26 del d.l. 91/2014, a beneficio esclusivo di ben determinate categorie di soggetti, ovvero “enti locali ” o “scuole ”. La disposizione, dunque, non prende in considerazione qualsivoglia interesse pubblico, bensì solo quello di cui sono portatrici le specifiche tipologie di soggetti espressamente considerate.
14.2. Ciò premesso, il capitale dell’appellante – secondo la visura da ultimo depositata sub doc. 3 – è detenuto da sei diversi soggetti pubblici e privati (compresa una società di diritto tedesco), solo due dei quali hanno natura di ente locale (Comune di Monrupino e Comune di Trieste). Per quanto la società persegua un interesse pubblico, dunque, questo non corrisponde a quello degli enti cui l’art. 22- bis della l. 164/2014 fa riferimento.
14.3. Non può poi essere utilmente valorizzato il passaggio della sentenza 16/2017 della Corte costituzionale, che ha escluso ogni disparità di trattamento tra operatori economici privati e i soggetti ( “enti locali” e “scuole” ) esentati dalla rimodulazione, « stante l’evidente non omogeneità delle categorie di soggetti così comparate, e le ragioni di rispondenza a pubblico interesse della deroga in favore di enti e scuole». L’affermazione, infatti, richiede di essere coordinata con l’inequivoco tenore letterale della disposizione: è evidente che la Corte, pur richiamando genericamente la « rispondenza a pubblico interesse », abbia inteso riferirsi al pubblico interesse specificamente considerato dall’art. 22- bis e a non a qualsiasi pubblico interesse, anche diverso e non assimilabile a quello facente capo agli enti locali e alle istituzioni scolastiche.
14.4. Tantomeno potrebbe dirsi irragionevole la scelta legislativa di circoscrivere la deroga esclusivamente ad alcune categorie ben determinate, all’interno di una più ampia platea di soggetti portatori di pubblico interesse. Nel delineare un’eccezione ad un regime generale (come quello della rimodulazione degli incentivi), infatti, il legislatore può definirne l’ambito applicativo con ampia discrezionalità, purché la scelta non risulti arbitraria o manifestamente irrazionale. Nel caso di specie, tale arbitrarietà non è riscontrabile, giacché “ enti locali ” e “ scuole ” operano direttamente nell’interesse della collettività territoriale, esercitano funzioni pubbliche primarie, direttamente attribuite dalla legge, e risultano particolarmente esposti agli effetti finanziari negativi della rimodulazione, in ragione tanto della loro collocazione ordinamentale quanto della rigidità strutturale dei rispettivi bilanci. Tutte queste circostanze rendono non irragionevole la tutela differenziata accordata dal legislatore a tali soggetti.
14.5. Non si ravvisa, in definitiva, alcuna lesione del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost., non potendo l’organismo appellante ritenersi omogeneo e assimilabile – sul piano soggettivo, funzionale e dell’interesse perseguito – agli enti destinatari della deroga e quindi meritevole di un’estensione della relativa disciplina.
15. Per le ragioni esposte, l’appello deve essere respinto.
15.1. Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione in questo grado di giudizio delle amministrazioni appellate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1° aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Oberdan Forlenza, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Cecilia Altavista, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
Luca Emanuele Ricci, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Emanuele Ricci | Oberdan Forlenza |
IL SEGRETARIO