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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 905 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 905/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MO CO, Presidente
ST AN, RE
ER IN PATRIZIA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1713/2025 depositato il 12/03/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249012570259000 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249012570259000 IVA-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249012570259000 IMU 2005 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249012570259000 IMU 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249012570259000 IMU 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249012570259000 IMU 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249012570259000 IMU 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249012570259000 TARI 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249012570259000 TARI 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249012570259000 IRAP 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249012570259000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249012570259000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 416/2026 depositato il 03/02/2026
Richieste delle parti:
RICORRENTE: annullamento delle cartelle e rifusione delle spese del giudizio, con distrazione a favore del difensore.
COMUNE RESISTENTE: rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 17-2-2025 e depositato il 12-3-2025 Ricorrente 1
Ricorrente_1 ha proposto opposizione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione (ADER), avverso l'intimazione di pagamento-in epigrafe meglio individuata e notificatagli il 20-12-2024- della somma di € 13.677,26 limitatamente al mancato pagamento di nove delle cartelle in essa indicate.
Ha sostenuto, per tutte quelle impugnate, l'intervenuta prescrizione successiva alla loro notifica e, per quella relativa ai tributi erariali
(la n. 5006), la prescrizione delle sanzioni e degli interessi applicati.
Ha quindi concluso per l'annullamento dell'atto impugnato e la rifusione delle spese del giudizio, di cui ha chiesto la distrazione il suo procuratore costituito.
L'ADER ha eccepito di aver regolarmente notificato tutte le cartelle de quibus nonché successivi atti idonei all'interruzione della prescrizione e ha chiesto, nelle conclusioni, il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Il ricorso è stato dal Collegio deciso, a seguito dell'esame col procedimento della camera di consiglio in data 30-1-2026, con deposito differito del dispositivo, ai sensi dell'art. 35, I comma, ult. inc.,
D. Lgs. n. 546 del 1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è parzialmente fondata e va pertanto accolta nei termini di cui di seguito.
Delle nove cartelle impugnate (di seguito per comodità indicate con le ultime quattro cifre prima degli zeri finali) non risultano colpite da prescrizione le seguenti cinque:
-la n. 8164- tassa automobilistica per gli anni 2005 e 2006 per la TARI anno 2009;
-la n. 5258- IMU per l'anno 2011;
-la n. 5006- pur limitata alle sanzioni ed interessi;
-la n. 7501- IMU per l'anno 2013;
-la n. 7513 TARI per l'anno 2010.
Per esse, infatti, la prescrizione risulta interrotta dalla notifica di un'altra intimazione di pagamento (la n. 6476), regolarmente notificata anche con ricezione della CAD in data 2-8-2023.
Per le restanti quattro (la n. 8273; la n. 9717; la n. 2568; la n. 6354) risulta irrimediabilmente maturato il termine di prescrizione.
Esse invero non risultano ricomprese nell'elenco di cui alla intimazione n. 6476.
Vieppiù non risulta che gli altri atti interruttivi proposti dall'ADER siano stati regolarmente e tempestivamente notificati sì da escludere l'intervento della prescrizione.
Per l'intimazione n. 0328 v'è prova che la PEC inviata non era andato a buon fine per "indirizzo non valido"; per la n. 0574 risulta la notifica a mani proprie ma in data 20-11-2015 e, in assenza di successiva notifica di altro atto interruttivo, si era maturata la prescrizione con decorrenza da quella data;
per l'iscrizione di ipoteca n. 6388 la prova
è insufficiente perché c'è soltanto una certificazione di compiuta giacenza e manca la prova documentale dell'avviso postale e della successiva ricevuta di deposito;
per l'atto n. 5325 c'è una sorta di prospetto di consegna in data 16-6-2017 ma senza indicazione del soggetto che si era ricevuto il piego.
In relazione alle quattro cartelle riportanti tributi prescritti quindi l'opposizione va accolta con annullamento in parte qua dell'intimazione impugnata, con rigetto per il resto.
L'accoglimento solo parziale dell'opposizione, con rigetto della restante parte, giustifica la totale compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI I GRADO DI REGGIO CALABRIA, SEZ. I:
Accoglie parzialmente il ricorso, come in parte motiva specificato.
Rigetta per il resto.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
REGGIO CALABRIA, 30-1-2026
IL RELATORE IL PRESIDENTE
(AN ST) (CO MO)
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MO CO, Presidente
ST AN, RE
ER IN PATRIZIA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1713/2025 depositato il 12/03/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249012570259000 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249012570259000 IVA-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249012570259000 IMU 2005 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249012570259000 IMU 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249012570259000 IMU 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249012570259000 IMU 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249012570259000 IMU 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249012570259000 TARI 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249012570259000 TARI 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249012570259000 IRAP 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249012570259000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249012570259000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 416/2026 depositato il 03/02/2026
Richieste delle parti:
RICORRENTE: annullamento delle cartelle e rifusione delle spese del giudizio, con distrazione a favore del difensore.
COMUNE RESISTENTE: rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 17-2-2025 e depositato il 12-3-2025 Ricorrente 1
Ricorrente_1 ha proposto opposizione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione (ADER), avverso l'intimazione di pagamento-in epigrafe meglio individuata e notificatagli il 20-12-2024- della somma di € 13.677,26 limitatamente al mancato pagamento di nove delle cartelle in essa indicate.
Ha sostenuto, per tutte quelle impugnate, l'intervenuta prescrizione successiva alla loro notifica e, per quella relativa ai tributi erariali
(la n. 5006), la prescrizione delle sanzioni e degli interessi applicati.
Ha quindi concluso per l'annullamento dell'atto impugnato e la rifusione delle spese del giudizio, di cui ha chiesto la distrazione il suo procuratore costituito.
L'ADER ha eccepito di aver regolarmente notificato tutte le cartelle de quibus nonché successivi atti idonei all'interruzione della prescrizione e ha chiesto, nelle conclusioni, il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Il ricorso è stato dal Collegio deciso, a seguito dell'esame col procedimento della camera di consiglio in data 30-1-2026, con deposito differito del dispositivo, ai sensi dell'art. 35, I comma, ult. inc.,
D. Lgs. n. 546 del 1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è parzialmente fondata e va pertanto accolta nei termini di cui di seguito.
Delle nove cartelle impugnate (di seguito per comodità indicate con le ultime quattro cifre prima degli zeri finali) non risultano colpite da prescrizione le seguenti cinque:
-la n. 8164- tassa automobilistica per gli anni 2005 e 2006 per la TARI anno 2009;
-la n. 5258- IMU per l'anno 2011;
-la n. 5006- pur limitata alle sanzioni ed interessi;
-la n. 7501- IMU per l'anno 2013;
-la n. 7513 TARI per l'anno 2010.
Per esse, infatti, la prescrizione risulta interrotta dalla notifica di un'altra intimazione di pagamento (la n. 6476), regolarmente notificata anche con ricezione della CAD in data 2-8-2023.
Per le restanti quattro (la n. 8273; la n. 9717; la n. 2568; la n. 6354) risulta irrimediabilmente maturato il termine di prescrizione.
Esse invero non risultano ricomprese nell'elenco di cui alla intimazione n. 6476.
Vieppiù non risulta che gli altri atti interruttivi proposti dall'ADER siano stati regolarmente e tempestivamente notificati sì da escludere l'intervento della prescrizione.
Per l'intimazione n. 0328 v'è prova che la PEC inviata non era andato a buon fine per "indirizzo non valido"; per la n. 0574 risulta la notifica a mani proprie ma in data 20-11-2015 e, in assenza di successiva notifica di altro atto interruttivo, si era maturata la prescrizione con decorrenza da quella data;
per l'iscrizione di ipoteca n. 6388 la prova
è insufficiente perché c'è soltanto una certificazione di compiuta giacenza e manca la prova documentale dell'avviso postale e della successiva ricevuta di deposito;
per l'atto n. 5325 c'è una sorta di prospetto di consegna in data 16-6-2017 ma senza indicazione del soggetto che si era ricevuto il piego.
In relazione alle quattro cartelle riportanti tributi prescritti quindi l'opposizione va accolta con annullamento in parte qua dell'intimazione impugnata, con rigetto per il resto.
L'accoglimento solo parziale dell'opposizione, con rigetto della restante parte, giustifica la totale compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI I GRADO DI REGGIO CALABRIA, SEZ. I:
Accoglie parzialmente il ricorso, come in parte motiva specificato.
Rigetta per il resto.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
REGGIO CALABRIA, 30-1-2026
IL RELATORE IL PRESIDENTE
(AN ST) (CO MO)